Autore: Andrea Marton

  • Art. 65 RD 12/1941 – Attribuzioni della corte suprema di cassazione

    Art. 65 RD 12/1941 – Attribuzioni della corte suprema di cassazione

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Attribuzioni della corte suprema di cassazione. La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità, del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del Regno, dell’Impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

  • Art. 43 T.U. Stupefacenti – Prescrizione medica di medicinali stupefacenti e psicotropi

    Art. 43 T.U. Stupefacenti – Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

    2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14 puo' comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

    3. Nella ricetta devono essere indicati: a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato; b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione; c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata; d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata; e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata.

    4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma

    1. 4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di medicinali previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, puo' essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile

    2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e l'Istituto superiore di sanita', puo', con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei medicinali di cui all'allegato III-bis.

    5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14, qualora utilizzati per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

    5-bis. La prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all'interno del piano terapeutico individualizzato, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero della salute.

    6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma

    1. Una copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si e' approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non e' di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.

    7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

    8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

    9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni B, C e D, di cui all'art. 14 e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

    10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione E, di cui all'art. 14 e' effettuata con ricetta medica.

    10-bis. I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi che si recano all'estero, provvedono alla redazione della certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, da presentare all'autorita' doganale all'uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute, che definisce anche il modello della certificazione. Torna al sommario

  • Art. 228 DPR 495/1992 – Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

    Art. 228 DPR 495/1992 – Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

    2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui all'articolo 232 del codice.

  • Art. 110 TUIR: Norme generali sulle valutazioni

    Art. 110 TUIR: Norme generali sulle valutazioni

    Art. 110 TUIR – Norme generali sulle valutazioni (N.D.R.: ex art.76.)

    In vigore dal 01/01/2026

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 130

    “1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

    a) il costo e’ assunto al lordo delle quote di ammortamento gia’ dedotte;

    b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e’ diretta l’attivita’ dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;

    c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;

    d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, ne’ alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;

    e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d’acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio.

    1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:

    a) abrogata dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) [ i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali];

    b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis;

    c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell’articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo e’ ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

    1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passivita’ assumono rilievo anche ai fini fiscali.

    2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e’ diversamente disposto, le disposizioni dell’articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera e’ consentita la tenuta della contabilita’ plurimonetaria con l’applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti (1).

    3. Abrogato [La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell’esercizio delle attivita’ e delle passivita’ per le quali il rischio di cambio e’ coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio.]

    3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attivita’ alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico. (5)

    4. (Comma abrogato, a decorrere dal 22 marzo 2005, dall’art. 11, comma 1, lett. e), n. 3, decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38).

    5. I proventi determinati a norma dell’articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell’articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell’esercizio se questa e’ inferiore o superiore a dodici mesi.

    6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all’agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

    7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 14/05/2018 GU 118/2018), possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma (2).

    8. La rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L’ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.

    9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e’ accertato, su conforme parere dell’Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche’ la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili (3).

    9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.

    9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale e’ concessa al medesimo la possibilita’ di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente puo’ interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

    9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

    9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis. (4)

    10. (Comma abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, comma 142, lett. a) legge 28 dicembre 2015 n. 208).

    11. (Comma abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, comma 142, lett. a) legge 28 dicembre 2015 n. 208).

    12. (Comma abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, comma 142, lett. a) legge 28 dicembre 2015 n. 208).

    12-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, comma 142, lett. a) legge 28 dicembre 2015 n. 208).”

    —————

    (1) Comma cosi’ modificato dall’art. 7-quater, comma 2 decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 3 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

    (2) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 5, comma 2 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

    (3) Periodo aggiunto dall’art. 13-bis, comma 2, lett. e) decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi i commi 5, 7 e 8 del citato art. 13-bis decreto-legge n. 244 del 2016.

    (4) I commi da 9-bis a 9-quinquies sono stati aggiunti dall’articolo 1, comma 84, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e il comma 3-bis dal comma 131.

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  • Art. 81 D.Lgs. 231/2001 – Articolo abrogato

    Art. 81 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Articolo abrogato

    In vigore dal 04/07/2001

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

  • Art. 47 CTS – Iscrizione

    Art. 47 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Iscrizione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca ((, o da un suo delegato,)) all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.

    2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

    3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può: a) iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

    4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.

    5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.

    6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

  • Art. 88 Codice Civile: Delitto

    Art. 88 Codice Civile: Delitto

    Art. 88 c.c. – Delitto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

    Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

  • CCNL Editoria Libraria: ferie, permessi e ROL

    CCNL Editoria Libraria

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Editoria Libraria

    Nelle case editrici librarie il calendario delle ferie si intreccia con la stagionalità editoriale: il blocco agostano tradizionale, la corsa alle uscite autunnali, la preparazione al Salone del Libro di primavera. Il CCNL Editoria Libraria disciplina le ferie, i permessi retribuiti (ROL) e le festività su base di inderogabilità legale e di miglioramenti contrattuali, garantendo al lavoratore il diritto al riposo come bene non negoziabile.

    In sintesi

    Il CCNL Editoria Libraria garantisce un periodo annuo di ferie non inferiore alle quattro settimane previste dalla legge (d.lgs. 66/2003), con possibilità di previsioni migliorative. I permessi retribuiti (ROL e ex festivi) maturano ogni anno e devono essere fruiti entro i termini contrattuali. Le ferie sono irrinunciabili: la loro monetizzazione è vietata durante il rapporto, salvo la parte eccedente le quattro settimane.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le ferie: diritto costituzionale e disciplina contrattuale

    Il diritto alle ferie trova radici nell’art. 36 della Costituzione, che ne sancisce l’irrinunciabilità, e nella normativa comunitaria recepita dall’art. 10 del d.lgs. 66/2003. Il minimo garantito dalla legge è di quattro settimane annue, un diritto che nessuna pattuizione individuale o collettiva può ridurre.

    Il CCNL Editoria Libraria può stabilire periodi superiori, spesso modulati sull’anzianità di servizio (es. quattro settimane nei primi anni e un numero maggiore di giorni lavorativi dopo cinque, dieci o vent’anni di servizio). La misura esatta va verificata nel testo contrattuale vigente.

    Maturazione e computo

    Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi di servizio prestato nell’anno solare. Un mese intero di assenza ingiustificata o non retribuita può non essere computato ai fini della maturazione, secondo le previsioni contrattuali. Maturano invece normalmente durante:

    • assenze per malattia (nei limiti del periodo di comporto);
    • congedi di maternità, paternità e parentali obbligatori;
    • ferie stesse (le ferie fruite non interrompono la maturazione del periodo successivo);
    • permessi retribuiti.

    Pianificazione e fruizione delle ferie

    Il datore ha il diritto di organizzare le ferie tenendo conto delle esigenze produttive ed organizzative, ma è tenuto a tenere conto delle esigenze del lavoratore (art. 2109 c.c.). Nel settore editoriale librario la pianificazione è condizionata da due logiche opposte:

    • il blocco estivo (di norma luglio-agosto): molte case editrici chiudono per uno o due settimane di ferie collettive, consentendo al personale di fruire una parte rilevante del periodo annuo;
    • i picchi autunnali (settembre-novembre): il lancio delle uscite più importanti dell’anno, la preparazione al Natale e la partecipazione alle fiere richiedono la presenza di tutto l’organico; le ferie individuali sono perciò di norma sospese o ridotte in questo periodo.

    Il lavoratore che non riesce a fruire le ferie per ragioni imputabili al datore (impossibilità organizzativa non giustificata da esigenze produttive) ha diritto a fruirle successivamente e, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti.

    Termini di fruizione e decadenza

    L’art. 10 del d.lgs. 66/2003 prevede che due settimane di ferie vadano fruite nell’anno di maturazione; le restanti due possono essere fruite entro i 18 mesi successivi. Il CCNL può stabilire termini diversi. Il datore ha l’obbligo di sollecitare attivamente la fruizione: se le ferie non vengono godute per causa imputabile al datore, non si prescrivono mentre il rapporto è in corso (principio consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: sent. 6 novembre 2018, cause C-619/16 e C-684/16).

    I ROL: Riposi e Ore di Libera Disponibilità

    I ROL (talvolta denominati «permessi ex festivi» o «ore di riduzione dell’orario di lavoro») sono permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie, istituiti dalla contrattazione collettiva per compensare la soppressione di alcune festività civili avvenuta con la l. 54/1977. Nel CCNL Editoria Libraria i ROL si configurano come:

    • un monte ore annuo aggiuntivo alle ferie;
    • fruibili a giornata o a ore, secondo le esigenze del lavoratore, previo accordo con il datore;
    • da godere entro l’anno di maturazione o, in caso di comprovate esigenze aziendali, entro il termine indicato dal contratto nell’anno successivo;
    • convertibili in indennità se non fruiti entro il termine, solo se il contratto lo prevede.

    Distinzione pratica: le ferie sono irrinunciabili per legge (art. 36 Cost.); i ROL derivano integralmente dal contratto collettivo, che ne può anche prevedere la monetizzazione. In caso di risoluzione del rapporto, sia i ROL non fruiti sia le ferie non godute devono essere liquidati come indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione globale di fatto.

    Permessi retribuiti per eventi personali e familiari

    Il CCNL Editoria Libraria prevede permessi retribuiti per eventi specifici che si aggiungono alle ferie e ai ROL. I permessi tipicamente previsti dai contratti del settore impiegatizio-editoriale sono:

    Permessi retribuiti per eventi personali — CCNL Editoria Libraria
    Evento Durata tipica Note
    Matrimonio del lavoratore Da 10 a 15 giorni di calendario (congedo matrimoniale) Previsto dalla legge (r.d.l. 1334/1937) e migliorato dal CCNL; spetta anche alle unioni civili (l. 76/2016)
    Lutto per coniuge, figli o genitori Da 3 a 5 giorni lavorativi Durata da verificare nel testo contrattuale vigente; per altri parenti la previsione può variare
    Nascita di un figlio (padre) Secondo la disciplina legale (d.lgs. 151/2001, aggiornata dalla l. 234/2021) Il congedo di paternità obbligatorio è stabilito dalla legge; il CCNL può prevedere giorni aggiuntivi retribuiti
    Donazione di sangue Giornata lavorativa (l. 219/2005) Diritto di legge
    Visite mediche e accertamenti Ore necessarie, secondo previsioni aziendali Di norma disciplinato da accordi aziendali; in assenza, le ore possono essere coperte con ROL

    Festività nazionali e abolite

    Le festività nazionali riconosciute dalla l. 260/1949 (come modificata) sono le giornate di riposo obbligatorio retribuito per i lavoratori dipendenti. Se la festività cade in un giorno già non lavorativo (ad esempio la domenica), il lavoratore ha di norma diritto a un giorno di permesso sostitutivo o a un’indennità, secondo la previsione del CCNL.

    Le festività abolite dalla l. 54/1977 (tra cui l’Epifania, San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, ecc.) non sono più giornate di riposo obbligatorio, ma vengono compensate con i ROL o i permessi ex festivi previsti dalla contrattazione collettiva.

    Malattia durante le ferie: sospensione e recupero

    La malattia sopravvenuta durante le ferie sospende il decorso delle ferie stesse. Il lavoratore deve:

    1. comunicare tempestivamente al datore l’insorgenza della malattia;
    2. inviare il certificato medico all’INPS attraverso il medico curante (telematicamente);
    3. restare reperibile nelle fasce orarie previste per le visite fiscali.

    I giorni di malattia non vengono computati come ferie. Il lavoratore ha diritto a riprendere le ferie interrotte o a recuperarle in un altro periodo, da concordare con il datore.

    Attenzione: la sospensione delle ferie per malattia opera solo se la malattia è incompatibile con la funzione di riposo che le ferie assolvono. Se la malattia è di lieve entità e il lavoratore è in viaggio all’estero, la denuncia tempestiva e la certificazione rimangono comunque obbligatorie; in caso contrario il datore può rifiutare la sospensione.

    Casi pratici

    Tizio — Redattore, ferie estive e malattia in agosto
    Tizio è in ferie dal 1° al 31 agosto. Il 10 agosto si ammala e il medico rilascia un certificato per 8 giorni (fino al 17 agosto). Tizio comunica la malattia al datore il giorno stesso e invia il certificato telematicamente. Le ferie sono sospese dal 10 al 17 agosto (8 giorni). Tizio ha diritto a recuperare questi 8 giorni di ferie in un periodo successivo da concordare con il datore. Le ferie riprendono a decorrere dal 18 agosto. Al termine delle ferie del 31 agosto, Tizio avrà maturato 8 giorni di ferie da godere ulteriormente.
    Caia — Editor, ROL non fruiti al 31 dicembre e indennità sostitutiva
    Caia ha maturato nel corso dell’anno 32 ore di ROL. Al 31 dicembre ne ha fruito solo 16, le rimanenti 16 non sono state godute per impossibilità organizzativa (chiusura catalogo dell’anno, cui Caia ha partecipato attivamente). Il CCNL prevede che i ROL non fruiti entro il 30 giugno dell’anno successivo vengano liquidati come indennità sostitutiva. Caia può chiedere di fruire i ROL residui entro giugno o, in alternativa, richiederne la liquidazione in busta paga. L’azienda non può semplicemente fare scadere e perdere i ROL senza corresponsione dell’indennità: ciò costituirebbe inadempimento contrattuale.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano a un dipendente di una casa editrice?
    Il minimo di legge è quattro settimane annue (d.lgs. 66/2003). Il CCNL Editoria Libraria può prevedere un periodo più ampio, di norma aumentato con l’anzianità di servizio. Le ferie si maturano proporzionalmente ai mesi lavorati nel corso dell’anno.
    Le ferie possono essere monetizzate nel settore editoriale?
    No, per la parte corrispondente alle quattro settimane di minimo legale (art. 10, d.lgs. 66/2003 e art. 36 Cost.). Le ferie eccedenti le quattro settimane possono essere monetizzate se il contratto lo prevede. All’atto della cessazione del rapporto, i giorni maturati e non goduti devono essere liquidati come indennità sostitutiva.
    Cosa succede se durante le ferie sopravviene una malattia?
    La malattia insorta durante le ferie le sospende. Il periodo di assenza per malattia certificata non è computato come ferie e il lavoratore ha diritto a fruire i giorni non goduti per causa di malattia in un momento successivo, previa comunicazione tempestiva e certificazione medica.
    Entro quando devono essere fruite le ferie nel CCNL Editoria Libraria?
    Il CCNL stabilisce i termini per la fruizione. Di norma due settimane vanno fruite nell’anno di maturazione; le restanti due entro i 18 mesi successivi (d.lgs. 66/2003). Per i termini esatti si rinvia al testo contrattuale. Il datore ha l’obbligo di sollecitare la fruizione: le ferie non si prescrivono se l’omessa fruizione è imputabile al datore.
    Cosa sono i ROL e come si differenziano dalle ferie?
    I ROL sono permessi retribuiti aggiuntivi alle ferie, previsti dal CCNL per compensare festività abolite. Si maturano annualmente e devono essere fruiti entro l’anno o entro il termine contrattuale. A differenza delle ferie, la loro non fruizione può dare luogo a indennità sostitutiva se prevista dal contratto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Per il numero esatto di giorni di ferie, per la durata dei ROL e per i termini di fruizione è indispensabile consultare il testo del CCNL Editoria Libraria vigente depositato presso il CNEL. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

  • Art. 84 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività

    Art. 84 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Nell’effettuare la valutazione di cui all’articolo 83, paragrafo 4, l’autorità competente valuta l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1, sulla base di tutti i criteri seguenti:

    a) la reputazione del candidato acquirente;

    b) la reputazione, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di qualsiasi persona che, in seguito al progetto di acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività del prestatore di servizi per le cripto-attività;

    c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in relazione al tipo di attività prevista ed esercitata per quanto riguarda il prestatore di servizi per le cripto-attività nel quale si intende effettuare il progetto di acquisizione;

    d) se il prestatore di servizi per le cripto-attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo;

    e) l’esistenza di fondati motivi per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

    2. L’autorità competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se in base ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sussistono fondati motivi per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell’articolo 83, paragrafo 4, sono incomplete o false.

    3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello di partecipazione qualificata che deve essere acquisito a norma del presente regolamento e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

    4. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto dettagliato delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 83, paragrafo 4, primo comma. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e al progetto di acquisizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 60 D.Lgs. 231/2001 – Decadenza dalla contestazione

    Art. 60 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Decadenza dalla contestazione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

  • Art. 43 D.Lgs. 141/2024 – Controlli integrati

    Art. 43 D.Lgs. 141/2024 – Controlli integrati

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all’interscambio di beni con Paesi non unionali, sono stabilite le norme necessarie per coordinare le attività di controllo dell’Agenzia, ivi comprese quelle relative all’espletamento dei controlli a posteriori, con quelle degli altri organi dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

    2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere, altresì, stabiliti criteri e modalità per regolare, nel rispetto del diritto unionale e dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili, i rapporti dell’Agenzia e della Guardia di finanza con le autorità doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti.

  • Art. 309 Cod. Amb. – richiesta di intervento statale

    Art. 309 Cod. Amb. – richiesta di intervento statale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , depositandole presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.

    2. Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, di cui all’ articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , sono riconosciute titolari dell’interesse di cui al comma

    1. 3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.

    4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , nell’urgenza estrema, provvede sul danno denunciato anche prima d’aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3.