← Torna a Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)
Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'autorità competente valuta i progetti di acquisizione di una partecipazione qualificata in un CASP sulla base di cinque criteri prudenziali: reputazione dell'acquirente, competenza del nuovo management, solidità finanziaria, capacità del CASP di continuare a rispettare MiCA, rischi di antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo.
  • L'opposizione al progetto di acquisizione è ammessa solo in presenza di fondati motivi basati sui criteri di legge, o se le informazioni fornite sono incomplete o false.
  • Gli Stati membri non possono imporre condizioni preliminari sul livello di partecipazione acquisita né valutare il progetto sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
  • L'ESMA, in cooperazione con l'ABE, elabora norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle informazioni richieste per la valutazione prudenziale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 84 Reg. (UE) 2023/1114 — Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Nell’effettuare la valutazione di cui all’articolo 83, paragrafo 4, l’autorità competente valuta l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1, sulla base di tutti i criteri seguenti:

a) la reputazione del candidato acquirente;

b) la reputazione, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di qualsiasi persona che, in seguito al progetto di acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività del prestatore di servizi per le cripto-attività;

c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in relazione al tipo di attività prevista ed esercitata per quanto riguarda il prestatore di servizi per le cripto-attività nel quale si intende effettuare il progetto di acquisizione;

d) se il prestatore di servizi per le cripto-attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo;

e) l’esistenza di fondati motivi per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

2. L’autorità competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se in base ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sussistono fondati motivi per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell’articolo 83, paragrafo 4, sono incomplete o false.

3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello di partecipazione qualificata che deve essere acquisito a norma del presente regolamento e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto dettagliato delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 83, paragrafo 4, primo comma. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e al progetto di acquisizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Commento

La valutazione prudenziale delle acquisizioni di CASP: inquadramento sistematico

L'articolo 84 del Regolamento MiCA disciplina il contenuto della valutazione che l'autorità competente deve effettuare quando un soggetto notifica l'intenzione di acquisire o aumentare una partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP). Questa disposizione si inserisce nell'ambito della procedura disciplinata dall'articolo 83 MiCA, che stabilisce l'obbligo di notifica preventiva all'autorità competente per qualsiasi operazione di acquisizione che comporti il raggiungimento o il superamento di determinate soglie di partecipazione qualificata.

Il meccanismo di vigilanza sulle acquisizioni è mutuato dal diritto bancario e finanziario europeo: analoghe previsioni sono contenute nell'articolo 23 della Direttiva CRD IV per le banche, nell'articolo 11 della Direttiva MiFID II per le imprese di investimento e nell'articolo 3 della Direttiva EMD2 per gli istituti di moneta elettronica. Il legislatore europeo ha scelto di estendere questo sistema di controllo preventivo anche al settore delle cripto-attività, riconoscendo il rischio che soggetti con scarsa reputazione, profilo finanziario inadeguato o connessioni con attività illecite possano acquisire il controllo di infrastrutture fondamentali del mercato delle cripto-attività come exchange, piattaforme di negoziazione o CASP sistemicamente rilevanti.

I cinque criteri di valutazione prudenziale

Il paragrafo 1 elenca cinque criteri che l'autorità competente deve applicare nella valutazione del progetto di acquisizione. L'elenco è tassativo («sulla base di tutti i criteri seguenti»), il che significa che l'autorità deve analizzarli tutti, anche se può attribuire loro pesi diversi a seconda delle circostanze del caso concreto.

1. La reputazione del candidato acquirente. Questo criterio richiede un'analisi dell'integrità e dell'onorabilità del soggetto che intende acquisire la partecipazione. L'autorità deve verificare l'assenza di precedenti penali, di procedimenti disciplinari significativi in ambito finanziario o regolatorio, e la generale affidabilità del soggetto nel settore finanziario e delle cripto-attività. Per entità giuridiche, la valutazione si estende ai soggetti che le controllano.

2. La reputazione, le conoscenze, le competenze e l'esperienza del nuovo management. L'acquisizione può comportare un cambiamento nella composizione degli organi di gestione del CASP. L'autorità deve verificare che le persone che, in seguito all'acquisizione, orienteranno l'attività del CASP soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità («fit and proper») già previsti dall'articolo 68 MiCA per i membri degli organi di amministrazione.

3. La solidità finanziaria del candidato acquirente. L'autorità analizza la situazione patrimoniale e finanziaria dell'acquirente per valutare se questi disponga delle risorse necessarie per sostenere il CASP in caso di difficoltà. La valutazione deve essere svolta in relazione al tipo di attività prevista del CASP: un exchange che gestisce elevati volumi di transazioni richiede una solidità finanziaria dell'acquirente diversa rispetto a un CASP che offre solo servizi di consulenza.

4. La capacità del CASP di continuare a rispettare MiCA. L'autorità deve verificare che l'acquisizione non comprometta la capacità del CASP di adempiere ai propri obblighi normativi. Questo criterio è particolarmente rilevante quando l'acquirente intende modificare il modello di business del CASP, integrarlo in un gruppo societario complesso, o ridurre le risorse dedicate alla compliance. Una ristrutturazione post-acquisizione che riduca il personale dedicato agli obblighi antiriciclaggio o alla sicurezza informatica potrebbe compromettere la conformità del CASP.

5. I rischi di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'esistenza di fondati motivi per sospettare che il progetto di acquisizione possa essere collegato ad operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849 è un motivo autonomo di opposizione. Questo criterio riflette la particolare attenzione che MiCA dedica al rischio di uso illecito delle cripto-attività: le autorità competenti devono verificare l'assenza di connessioni tra il candidato acquirente e giurisdizioni o soggetti inclusi nelle liste internazionali di rischio AML/CFT.

Il principio di non-discrezionalità e il divieto di valutazione economica

Il paragrafo 2 stabilisce che l'opposizione al progetto di acquisizione è possibile solo se in base ai criteri del paragrafo 1 sussistono fondati motivi, o se le informazioni fornite sono incomplete o false. Questo principio di non-discrezionalità è importante: l'autorità competente non può opporsi all'acquisizione sulla base di valutazioni di opportunità strategica o per ragioni di politica industriale non previste dalla norma. Se tutti e cinque i criteri risultano soddisfatti e le informazioni sono complete e veritiere, l'autorità è obbligata ad autorizzare l'acquisizione.

Il paragrafo 3 rafforza questo principio vietando esplicitamente agli Stati membri di imporre condizioni preliminari sul livello di partecipazione e di consentire alle proprie autorità di valutare il progetto sotto il profilo delle necessità economiche del mercato. Quest'ultima previsione è particolarmente significativa: le autorità non possono bloccare un'acquisizione con la motivazione che il mercato delle cripto-attività non necessiti di ulteriori grandi operatori o che l'acquisizione crei distorsioni concorrenziali. Le questioni di concorrenza sono di competenza delle autorità antitrust (AGCM a livello nazionale, Commissione per le concentrazioni rilevanti a livello UE) e non dell'autorità MiCA.

Le norme tecniche di regolamentazione ESMA/ABE

Il paragrafo 4 delega all'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE, l'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specifichino il contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per la valutazione prudenziale. L'ESMA ha presentato i propri RTS alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Le RTS devono rispettare il principio di proporzionalità: le informazioni richieste devono essere pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate alla natura del candidato acquirente e alle dimensioni del progetto di acquisizione. Un'acquisizione di una piccola partecipazione di minoranza da parte di un investitore istituzionale affermato richiederà una documentazione meno estesa rispetto all'acquisizione del controllo da parte di un soggetto sconosciuto all'autorità.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Su quali basi un'autorità competente può opporsi a un'acquisizione di una partecipazione qualificata in un CASP?

L'autorità può opporsi al progetto di acquisizione solo se, sulla base dei cinque criteri prudenziali dell'art. 84, par. 1, sussistono fondati motivi per farlo, oppure se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete o false. Non è ammessa un'opposizione per ragioni di politica industriale, opportunità di mercato o necessità economiche. I cinque criteri sono: reputazione acquirente, competenza del nuovo management, solidità finanziaria, continuità della conformità MiCA, rischi AML/CFT.

Cosa si intende per 'partecipazione qualificata' ai fini dell'obbligo di notifica?

Il concetto di partecipazione qualificata è definito dall'art. 3, par. 1, punto 34 MiCA per rinvio alla definizione già consolidata nel diritto finanziario UE: in genere si tratta di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, o che comunque consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione del soggetto. L'obbligo di notifica scatta anche per gli incrementi successivi che comportino il raggiungimento o il superamento delle soglie del 20%, 30% e 50%.

L'autorità competente può valutare se l'acquisizione crei problemi di concorrenza nel mercato delle cripto-attività?

No. L'art. 84, par. 3 vieta esplicitamente alle autorità MiCA di valutare il progetto sotto il profilo delle necessità economiche del mercato. Le valutazioni antitrust sulle concentrazioni sono di esclusiva competenza delle autorità garanti della concorrenza (AGCM in Italia, Commissione europea per le concentrazioni con dimensione UE). Le due procedure — valutazione prudenziale MiCA e controllo antitrust — possono svolgersi in parallelo per la stessa operazione.

Quali informazioni deve fornire il candidato acquirente per la valutazione prudenziale?

Le informazioni specifiche saranno determinate dalle norme tecniche di regolamentazione (RTS) che l'ESMA elabora in cooperazione con l'ABE. In linea generale, sulla base degli analoghi regimi esistenti per banche e imprese di investimento, ci si attende che le RTS richiedano: informazioni sull'identità e la struttura societaria dell'acquirente, dati sui beneficiari effettivi, bilanci certificati, piano industriale post-acquisizione, curriculum e referenze del management designato, dichiarazioni in merito a procedimenti penali o disciplinari in corso.

Entro quanto tempo l'autorità competente deve completare la valutazione del progetto di acquisizione?

I termini per la valutazione sono stabiliti dall'articolo 83 MiCA, non dall'articolo 84. L'art. 83 prevede un periodo di valutazione di 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una notifica completa, durante il quale l'autorità può richiedere informazioni supplementari. Se viene richiesta documentazione integrativa, il periodo di valutazione è sospeso. L'autorità deve pronunciarsi entro il termine: il silenzio alla scadenza equivale all'approvazione implicita del progetto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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