- L'art. 53 disciplina le licenze agli internati (soggetti a misure di sicurezza detentive).
- È prevista una licenza di sei mesi prima del riesame di pericolosità.
- Sono possibili licenze per gravi esigenze personali o familiari.
- Favoriscono il graduale reinserimento dell'internato.
- Sono uno strumento di verifica della cessata pericolosità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 53 L. 354/1975 — Licenze agli internati
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.
Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all’anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.
Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell’articolo precedente.
Durante la licenza l’internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
Se l’internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.
Commento
Le licenze nel sistema delle misure di sicurezza
L'art. 53 disciplina le licenze agli internati, cioè ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive (come la casa di lavoro o la colonia agricola). Le misure di sicurezza, a differenza delle pene, sono fondate sulla pericolosità sociale del soggetto e durano finché tale pericolosità persiste. Le licenze sono uno strumento di graduale apertura verso l'esterno e di verifica della cessata pericolosità.
La licenza in vista del riesame
La norma prevede che agli internati possa essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità. Questa licenza ha una funzione specifica: consente di sperimentare il comportamento dell'internato in condizioni di libertà, fornendo elementi di valutazione per il riesame che dovrà accertare se la pericolosità sociale sia cessata.
Le licenze per gravi esigenze
Agli internati possono essere concesse licenze per gravi esigenze personali o familiari, in analogia con i permessi di necessità previsti per i detenuti (art. 30). Anche per gli internati, dunque, è riconosciuta la possibilità di uscire temporaneamente per affrontare situazioni eccezionali legate alla sfera personale e familiare.
La funzione di reinserimento
Le licenze hanno una chiara funzione di reinserimento graduale: consentono all'internato di riprendere contatto con l'ambiente esterno, di coltivare i rapporti familiari e di sperimentare spazi di autonomia. È una logica analoga a quella delle misure alternative per i detenuti, adattata alla specificità delle misure di sicurezza.
La specificità della pericolosità
Poiché le misure di sicurezza si fondano sulla pericolosità sociale, le licenze assumono un valore particolare nel percorso che può condurre alla revoca della misura: una licenza positiva è un indice della riduzione della pericolosità, mentre un esito negativo può confermarne la persistenza. La licenza è quindi anche uno strumento di valutazione.
Le prescrizioni e la revoca
Le licenze sono concesse con le prescrizioni necessarie e possono essere revocate in caso di comportamenti incompatibili o di violazione delle prescrizioni. La competenza spetta al magistrato di sorveglianza, nel quadro della sua vigilanza sull'esecuzione delle misure di sicurezza.
Profili pratici
Per l'internato, l'art. 53 offre la possibilità di licenze - in particolare quella semestrale prima del riesame della pericolosità - che favoriscono il reinserimento e forniscono elementi per la valutazione sulla cessazione della misura. Le licenze per gravi esigenze personali o familiari consentono inoltre di affrontare situazioni eccezionali, con le prescrizioni stabilite dal magistrato di sorveglianza.
Casi pratici
Caso 1: Licenza prima del riesame
A Tizio, internato in casa di lavoro, è concessa una licenza di sei mesi prima del riesame della pericolosità: la prova in libertà fornisce elementi per la valutazione.
Caso 2: Licenza per esigenze familiari
Per una grave esigenza familiare, a Caio è concessa una licenza, in analogia con i permessi di necessità dei detenuti.
Caso 3: Revoca per violazione
Sempronio viola le prescrizioni durante la licenza: il magistrato di sorveglianza può revocarla, con conseguenze sulla valutazione della pericolosità.
Domande frequenti
Chi sono gli internati?
I soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive (come la casa di lavoro o la colonia agricola), fondate sulla pericolosità sociale e destinate a durare finché questa persiste.
Quale licenza è prevista prima del riesame?
Una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità, per sperimentare il comportamento dell'internato in libertà.
Sono possibili licenze per motivi familiari?
Sì: agli internati possono essere concesse licenze per gravi esigenze personali o familiari, in analogia con i permessi di necessità dei detenuti.
Chi concede le licenze e possono essere revocate?
Le concede il magistrato di sorveglianza, con le prescrizioni necessarie; possono essere revocate in caso di comportamenti incompatibili o violazione delle prescrizioni.
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