Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 799 Codice della Navigazione – Partenza e approdo degli aeromobili

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC. Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto. ————— AGGIORNAMENTO La L. 2 aprile 1968, n. 518 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali".

In sintesi

  • La partenza e l'approdo degli aeromobili devono avvenire su aree destinate al decollo e all'atterraggio dotate delle caratteristiche di sicurezza stabilite dall'ENAC.
  • Quando le caratteristiche tecniche dell'aeromobile impongono esclusivamente l'utilizzo di aeroporti, la partenza e l'approdo possono effettuarsi solo in aeroporto.
  • La L. 518/1968 ha introdotto in deroga le aviosuperfici - tra cui ghiacciai, nevai e piste naturali - per aeromobili che non richiedano necessariamente strutture aeroportuali.
  • La regola generale è la libertà di decollo/atterraggio su aree idonee; l'obbligo aeroportuale è l'eccezione determinata dalle caratteristiche tecniche del velivolo.
Indice dei contenuti

Ratio e struttura della norma

L'articolo 799 del Codice della navigazione disciplina il luogo fisico in cui gli aeromobili possono effettuare la partenza e l'approdo, stabilendo una regola generale imperniata sul concetto di area «avente caratteristiche di sicurezza» che soddisfano i requisiti ENAC, e una regola speciale - l'obbligo aeroportuale - applicabile solo quando le caratteristiche tecniche escclusive del velivolo lo impongano.

La disposizione rispecchia la progressiva evoluzione tecnologica dell'aviazione: il legislatore del 1942 aveva introdotto un sistema articolato che consentisse a velivoli di diverso tipo di operare nelle condizioni più idonee alla propria struttura, evitando di imporre l'obbligo aeroportuale generalizzato a tutti gli aeromobili indipendentemente dalle loro caratteristiche operative.

La regola generale: aree conformi ai requisiti ENAC

Il primo comma stabilisce che la partenza e l'approdo si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio aventi caratteristiche di sicurezza conformi ai «requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'ENAC». L'ENAC definisce, attraverso i propri regolamenti tecnici, i requisiti minimi di lunghezza, larghezza, resistenza del fondo, ostacoli sul percorso di avvicinamento e dotazioni di sicurezza che un'area deve possedere per essere utilizzabile da determinati tipi di aeromobile.

Questa impostazione assegna all'ENAC un ruolo centrale nella definizione dello spazio fisico della navigazione aerea, in linea con le sue funzioni di regolatore tecnico del settore aeronautico civile in Italia, confermate dalla normativa di riordino del settore (D.Lgs. 250/1997 istitutivo dell'ENAC e D.Lgs. 96/2005 di riforma del codice).

L'obbligo aeroportuale: la regola speciale

Quando «le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva» l'utilizzo degli aeroporti, la partenza e l'approdo sono consentiti solo in aeroporto. Questa clausola si applica agli aeromobili che, per ragioni aerodinamiche, dimensionali o di peso, non possono operare su aree diverse da quelle aeroportuali. Tipicamente rientrano in questa categoria i grandi velivoli da trasporto commerciale, che richiedono piste di lunghezza minima, sistemi di guida avanzati (ILS), aviorimesse attrezzate e servizi antincendio aeroportuali.

La formula «in via esclusiva» è restrittiva: non basta che l'aeroporto sia preferibile o conveniente; occorre che l'aeromobile sia strutturalmente incapace di operare in condizioni diverse da quelle aeroportuali. Per i velivoli di aviazione generale, ultraleggeri, elicotteri e aeromobili speciali la norma non impone di regola l'obbligo aeroportuale.

La deroga delle aviosuperfici: L. 518/1968

La L. 2 aprile 1968, n. 518 ha introdotto una deroga espressa agli artt. 799 e 804 del codice, prevedendo che gli aeromobili le cui caratteristiche tecniche «non impongano in maniera esclusiva» l'uso degli aeroporti possano partire e approdare in aviosuperfici. La legge elenca a titolo esemplificativo ghiacciai, nevai e piste naturali, con un'accezione ampia che la prassi ha esteso a eliporti, idrosuperfici e altre aree di atterraggio speciali.

Le aviosuperfici devono essere «idonee», termine che rimanda ai requisiti tecnici di sicurezza definiti dall'ENAC per ciascuna categoria. La disciplina delle aviosuperfici è stata successivamente integrata dai regolamenti ENAC specifici, che distinguono tra eliporti, aviosuperfici per aeromobili ad ala fissa, idroscali e aree di atterraggio per aeromobili speciali, ciascuno con propri requisiti tecnici e procedurali.

Profili pratici: planificazione dei voli e responsabilità

Sul piano operativo, il comandante e l'esercente sono tenuti a verificare, prima di ogni volo, che i luoghi di partenza e di destinazione - nonché gli eventuali aeroporti di alternata - siano conformi ai requisiti applicabili al tipo di aeromobile utilizzato. La partenza o l'approdo su aree non conformi integra una violazione dell'art. 799, con le conseguenti responsabilità sul piano della sicurezza e della normativa sanzionatoria. In caso di incidente avvenuto su un'area non conforme ai requisiti, la violazione della norma può assumere rilevanza ai fini della responsabilità civile e, in presenza dei presupposti, penale dell'esercente.

Casi pratici

Caso 1: Aeromobile ultraleggero su aviosuperficie privata

Tizio, pilota di un aeromobile ultraleggero monomotore, intende partire da una pista in erba privata conforme ai requisiti ENAC per quella categoria di velivolo. Trattandosi di un aeromobile le cui caratteristiche tecniche non impongono necessariamente l'uso di aeroporti, l'operazione è pienamente lecita ai sensi dell'art. 799 e della L. 518/1968, a condizione che l'aviosuperficie sia idonea e rispetti i requisiti applicabili.

Caso 2: Aeromobile di linea su pista non certificata

Caio, comandante di un aereo di linea a fusoliera larga, riceve l'indicazione di atterrare su una pista non certificata come aeroporto internazionale in condizioni di emergenza operativa (pista non omologata per quel tipo di velivolo). Le caratteristiche tecniche del velivolo impongono in via esclusiva l'uso di strutture aeroportuali: salvo emergenza effettiva, l'atterraggio su aree non conformi violerebbe l'art. 799, esponendo l'esercente a responsabilità.

Caso 3: Elicottero su area privata non omologata

Sempronio, esercente di un servizio elicotteristico, intende posare il proprio elicottero su un'area privata priva di qualunque requisito tecnico di sicurezza, senza che l'area sia stata comunicata o omologata come eliporto o aviosuperficie idonea. L'art. 799 impone che l'area soddisfi i requisiti ENAC: l'operazione è irregolare e, in caso di incidente, Sempronio risponderà delle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme di sicurezza.

Domande frequenti

Gli aeromobili possono sempre partire e atterrare ovunque in Italia?

No. L'art. 799 impone che le aree utilizzate per la partenza e l'approdo abbiano le caratteristiche di sicurezza stabilite dall'ENAC. Solo gli aeromobili che non richiedono strutturalmente gli aeroporti possono usare aviosuperfici conformi ai requisiti.

Quando un aeromobile è obbligato ad usare solo gli aeroporti?

Quando le sue 'particolari strutture tecniche' impongono 'in via esclusiva' l'utilizzo di aeroporti: tipicamente i grandi velivoli commerciali che richiedono piste lunghe, sistemi ILS e servizi antincendio aeroportuali.

Cosa sono le aviosuperfici e chi le può usare?

Sono aree di decollo e atterraggio diverse dagli aeroporti - come piste in erba, ghiacciai, nevai e piste naturali - introdotte dalla L. 518/1968 per gli aeromobili che non richiedano strutturalmente l'aeroporto. Devono essere idonee ai sensi dei regolamenti ENAC.

L'atterraggio su un'area non conforme ai requisiti ENAC comporta responsabilità?

Sì. La violazione dell'art. 799 espone l'esercente e il comandante a sanzioni amministrative e, in caso di incidente, a responsabilità civile. La non conformità dell'area può essere considerata concausa del sinistro.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.