Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 68 Reg. (UE) 2024/1689 – Gruppo di esperti scientifici indipendenti

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, disposizioni sull'istituzione di un gruppo di esperti scientifici indipendenti («gruppo di esperti scientifici») inteso a sostenere le attività di esecuzione a norma del presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

2. Il gruppo di esperti scientifici è composto da esperti selezionati dalla Commissione sulla base di competenze scientifiche o tecniche aggiornate nel settore dell'IA necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 3 ed è in grado di dimostrare di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a) possesso di particolari conoscenze e capacità nonché competenze scientifiche o tecniche nel settore dell'IA;

b) indipendenza da qualsiasi fornitore di sistemi di IA o di modelli di IA per finalità generali;

c) capacità di svolgere attività in modo diligente, accurato e obiettivo.

La Commissione, in consultazione con il consiglio per l'IA, determina il numero di esperti del gruppo in funzione delle esigenze richieste e garantisce un'equa rappresentanza di genere e geografica.

3. Il gruppo di esperti scientifici fornisce consulenza e sostegno all'ufficio per l'IA, in particolare per quanto riguarda i compiti seguenti:

a) sostenere l'attuazione e l'esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i modelli e i sistemi di IA per finalità generali, in particolare: i) segnalare all'ufficio per l'IA i possibili rischi sistemici a livello dell'Unione dei modelli di IA per finalità generali, conformemente all'articolo 90; ii) contribuire allo sviluppo di strumenti e metodologie per valutare le capacità dei modelli e sistemi di IA per finalità generali, anche attraverso parametri di riferimento; iii) fornire consulenza sulla classificazione dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico; iv) fornire consulenza sulla classificazione di vari modelli e sistemi di IA per finalità generali; v) contribuire allo sviluppo di strumenti e modelli; i) segnalare all'ufficio per l'IA i possibili rischi sistemici a livello dell'Unione dei modelli di IA per finalità generali, conformemente all'articolo 90; ii) contribuire allo sviluppo di strumenti e metodologie per valutare le capacità dei modelli e sistemi di IA per finalità generali, anche attraverso parametri di riferimento; iii) fornire consulenza sulla classificazione dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico; iv) fornire consulenza sulla classificazione di vari modelli e sistemi di IA per finalità generali; v) contribuire allo sviluppo di strumenti e modelli;

i) segnalare all'ufficio per l'IA i possibili rischi sistemici a livello dell'Unione dei modelli di IA per finalità generali, conformemente all'articolo 90;

ii) contribuire allo sviluppo di strumenti e metodologie per valutare le capacità dei modelli e sistemi di IA per finalità generali, anche attraverso parametri di riferimento;

iii) fornire consulenza sulla classificazione dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico;

iv) fornire consulenza sulla classificazione di vari modelli e sistemi di IA per finalità generali;

v) contribuire allo sviluppo di strumenti e modelli;

b) sostenere il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime;

c) sostenere le attività transfrontaliere di vigilanza del mercato di cui all'articolo 74, paragrafo 11, fatti salvi i poteri delle autorità di vigilanza del mercato;

d) sostenere l'ufficio per l'IA nello svolgimento delle sue funzioni nell'ambito della procedura di salvaguardia dell’Unione di cui all'articolo 81.

4. Gli esperti scientifici del gruppo svolgono i loro compiti con imparzialità e obiettività e garantiscono la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività. Non sollecitano né accettano istruzioni da nessuno nell'esercizio dei loro compiti di cui al paragrafo 3. Ogni esperto compila una dichiarazione di interessi, che rende accessibile al pubblico. L'ufficio per l'IA istituisce sistemi e procedure per gestire attivamente e prevenire potenziali conflitti di interesse.

5. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 comprende disposizioni sulle condizioni, le procedure e le modalità dettagliate in base alle quali il gruppo di esperti scientifici e i suoi membri effettuano segnalazioni e chiedono l'assistenza dell'ufficio per l'IA per lo svolgimento dei compiti del gruppo di esperti scientifici.

In sintesi

  • La Commissione europea istituisce, tramite atto di esecuzione, un gruppo di esperti scientifici indipendenti con il compito di supportare le attività di esecuzione dell'AI Act, in particolare per i modelli GPAI.
  • I membri del gruppo sono selezionati sulla base di competenze scientifiche o tecniche aggiornate in materia di IA, garantendo indipendenza da qualsiasi fornitore di sistemi o modelli IA.
  • Il gruppo svolge funzioni consultive di alto livello: segnala rischi sistemici, contribuisce allo sviluppo di metodologie di valutazione e fornisce consulenza sulla classificazione dei modelli GPAI.
  • Gli esperti operano in modo imparziale, sono tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interesse e l'Ufficio per l'IA gestisce sistemi di prevenzione attiva dei conflitti stessi.
  • Le procedure di funzionamento del gruppo, incluse le modalità di segnalazione e di richiesta di assistenza all'Ufficio per l'IA, sono stabilite nell'atto di esecuzione istitutivo.
Indice dei contenuti

Funzione e posizionamento istituzionale del gruppo di esperti

L'articolo 68 del Regolamento (UE) 2024/1689 istituisce uno dei nuovi organi creati dall'AI Act per supportare l'esecuzione del regolamento: il gruppo di esperti scientifici indipendenti. Questo organismo si coloca all'interno dell'ecosistema istituzionale dell'AI Act, che comprende anche il Consiglio per l'IA (art. 65), l'Ufficio per l'IA (art. 64) e le autorità nazionali competenti. Il gruppo di esperti svolge una funzione tecnico-scientifica di supporto, non decisionale: le sue valutazioni e raccomandazioni informano le decisioni dell'Ufficio per l'IA e delle autorità di vigilanza, senza sostituirsi ad esse.

La collocazione sistematica dell'art. 68 - nel Capo VII, dedicato alla governance - riflette la scelta di creare un sistema di controllo tecnico indipendente sui modelli di IA per finalità generali (GPAI), che per la loro natura trasversale e per le loro capacità emergenti richiedono forme di supervisione specializzata che le autorità nazionali di vigilanza del mercato non sempre possiedono. Il gruppo di esperti rappresenta il «braccio scientifico» dell'Ufficio per l'IA nella valutazione dei GPAI e dei rischi sistemici.

Composizione e criteri di selezione (par. 2)

Il gruppo è composto da esperti selezionati dalla Commissione europea sulla base di tre requisiti cumulativi: competenze scientifiche o tecniche nel settore dell'IA, indipendenza da qualsiasi fornitore di sistemi o modelli di IA per finalità generali, e capacità di svolgere l'attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Il requisito di indipendenza è il più delicato: in un settore in cui le competenze di alto livello sono concentrate principalmente nelle grandi aziende tecnologiche, garantire la presenza di esperti davvero indipendenti è una sfida strutturale.

La Commissione determina il numero dei membri in consultazione con il Consiglio per l'IA, garantendo un'equa rappresentanza di genere e geografica. Questa clausola di bilanciamento risponde a esigenze di legittimità e representatività del gruppo: un organismo composto esclusivamente da esperti di pochi grandi paesi o con squilibri di genere significativi avrebbe minore credibilità istituzionale.

I compiti del gruppo (par. 3): consulenza sui GPAI e vigilanza del mercato

Il paragrafo 3 elenca i compiti del gruppo di esperti, organizzati in quattro aree principali. La prima e più rilevante riguarda il supporto all'attuazione e all'esecuzione del regolamento per quanto riguarda i modelli e i sistemi GPAI: il gruppo ha il compito di segnalare all'Ufficio per l'IA i possibili rischi sistemici a livello dell'Unione (lett. a, punto i), contribuire allo sviluppo di strumenti e metodologie per valutare le capacità dei GPAI (punto ii), fornire consulenza sulla classificazione come GPAI con rischio sistemico (punto iii) e sulla classificazione dei diversi modelli e sistemi GPAI (punto iv).

La funzione di segnalazione dei rischi sistemici (lett. a, punto i) è particolarmente importante: si coordina con l'art. 90, che disciplina la procedura di segnalazione e le conseguenze della classificazione come GPAI a rischio sistemico. Il gruppo agisce come un «sistema di allerta precoce» tecnico-scientifico, che può innescare le procedure di supervisione rafforzata previste per i GPAI con rischio sistemico.

Le altre aree di competenza riguardano il supporto alle autorità di vigilanza del mercato (su richiesta), il sostegno alle attività transfrontaliere di vigilanza (art. 74, par. 11) e il supporto all'Ufficio per l'IA nella procedura di salvaguardia dell'Unione di cui all'art. 81. Quest'ultima procedura riguarda i sistemi di IA che presentano rischi a livello dell'UE: l'intervento del gruppo di esperti garantisce che le decisioni di salvaguardia si basino su valutazioni tecnicamente fondate.

Garanzie di indipendenza e gestione dei conflitti di interesse (par. 4)

Il paragrafo 4 disciplina le garanzie di indipendenza degli esperti. Ogni membro del gruppo deve: svolgere i propri compiti con imparzialità e obiettività; garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio delle funzioni; non sollecitare né accettare istruzioni da nessuno. Questi obblighi ricalcano il regime standard per gli organismi consultivi della Commissione europea.

La novità più significativa è la previsione di una dichiarazione di interessi pubblica per ogni esperto, accessibile al pubblico, e l'obbligo per l'Ufficio per l'IA di istituire sistemi e procedure per «gestire attivamente e prevenire potenziali conflitti di interesse». Questa formulazione è più stringente della semplice dichiarazione passiva: l'Ufficio deve monitorare proattivamente le situazioni di potenziale conflitto e adottare misure preventive, non solo reattive. La pubblicità delle dichiarazioni consente anche il controllo da parte della società civile e del mondo accademico.

Rilevanza pratica per i fornitori di GPAI

Per i fornitori di modelli GPAI, il gruppo di esperti è un interlocutore indiretto rilevante: le sue valutazioni possono innescare la classificazione come GPAI con rischio sistemico (artt. 51 e ss.) e le metodologie sviluppate dal gruppo definiscono i benchmark a cui i modelli saranno sottoposti. La partecipazione alle consultazioni pubbliche avviate dall'Ufficio per l'IA è il canale principale attraverso cui i fornitori possono contribuire allo sviluppo di metodologie di valutazione equilibrate.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il gruppo di esperti scientifici dell'art. 68 prende decisioni vincolanti per i fornitori di IA?

No. Il gruppo di esperti svolge funzioni esclusivamente consultive: fornisce pareri tecnici, segnala rischi sistemici e contribuisce allo sviluppo di metodologie di valutazione, ma le decisioni vincolanti sono adottate dall'Ufficio per l'IA e dalle autorità nazionali competenti. I pareri del gruppo informano queste decisioni senza sostituirsi ad esse.

Chi fa parte del gruppo di esperti scientifici e come viene garantita la loro indipendenza?

I membri sono selezionati dalla Commissione europea sulla base di competenze scientifiche o tecniche aggiornate nel settore dell'IA e devono essere indipendenti da qualsiasi fornitore di sistemi o modelli IA. Ogni esperto deve compilare una dichiarazione di interessi pubblica e non può ricevere istruzioni da alcun soggetto esterno. L'Ufficio per l'IA gestisce sistemi attivi di prevenzione dei conflitti di interesse.

Quali sono i principali compiti del gruppo di esperti scientifici?

I compiti principali riguardano i modelli GPAI: segnalare rischi sistemici all'Ufficio per l'IA, contribuire alle metodologie di valutazione delle capacità GPAI, fornire consulenza sulla classificazione dei modelli con rischio sistemico. Il gruppo supporta anche le autorità di vigilanza del mercato su richiesta, le attività transfrontaliere di vigilanza e l'Ufficio per l'IA nella procedura di salvaguardia UE ex art. 81.

Come vengono definite le procedure operative del gruppo di esperti?

L'art. 68, par. 1 prevede che la Commissione adotti un atto di esecuzione (con procedura d'esame ex art. 98, par. 2) che stabilisce le condizioni, le procedure e le modalità di funzionamento del gruppo, incluse le modalità di segnalazione e di richiesta di assistenza all'Ufficio per l'IA.

Un fornitore di GPAI può contestare le valutazioni del gruppo di esperti?

L'art. 68 non prevede un meccanismo di contestazione diretta delle valutazioni del gruppo di esperti, che ha carattere consultivo. Le decisioni vincolanti dell'Ufficio per l'IA e delle autorità nazionali competenti (che tengono conto ma non sono vincolate dai pareri del gruppo) sono invece soggette ai meccanismi di ricorso previsti dal diritto dell'UE e dagli ordinamenti nazionali. I fornitori possono partecipare ai processi di consultazione pubblica e ai meccanismi di audizione previsti dall'AI Act prima che vengano adottate decisioni formali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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