Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1578 Codice Civile: Vizi della cosa locata

    Articolo 1578 Codice Civile: Vizi della cosa locata

    Art. 1578 c.c. Vizi della cosa locata

    In vigore

    Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

  • Articolo 1567 Codice Civile: Esclusiva a favore del somministrante

    Articolo 1567 Codice Civile: Esclusiva a favore del somministrante

    Art. 1567 c.c. – Esclusiva a favore del somministrante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

  • Art. 1568 c.c.: Esclusiva a favore dell’avente diritto alla somm

    Art. 1568 c.c.: Esclusiva a favore dell’avente diritto alla somm

    Art. 1568 c.c. – Esclusiva a favore dell’avente diritto alla somministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l’esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.

    L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.

  • Articolo 1569 Codice Civile: Contratto a tempo indeterminato

    Articolo 1569 Codice Civile: Contratto a tempo indeterminato

    Art. 1569 c.c. – Contratto a tempo indeterminato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

  • Art. 1570 Codice Civile: Rinvio

    Art. 1570 Codice Civile: Rinvio

    Art. 1570 c.c. – Rinvio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.

  • Art. 1571 Codice Civile: Nozione

    Art. 1571 Codice Civile: Nozione

    Art. 1571 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

    Spiegazione

    La locazione è il contratto con cui una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (il canone).

    Come funziona e quando si applica

    È il contratto base degli affitti. Per le locazioni abitative e commerciali si aggiungono le leggi speciali (L. 392/1978 e L. 431/1998) che disciplinano durata minima, recesso e canone. Il locatore deve consegnare e mantenere la cosa idonea all’uso (art. 1575); il conduttore deve pagare il canone e custodire la cosa.

    Esempio pratico

    Il contratto con cui si affitta un appartamento per quattro anni a un canone mensile è una locazione: il proprietario garantisce il godimento, l’inquilino paga il canone.

    Domande frequenti

    Che cos’è la locazione?

    Il contratto con cui si concede il godimento di una cosa per un tempo determinato verso un corrispettivo (il canone).

    Quali leggi regolano gli affitti di casa?

    Oltre al codice civile, la L. 431/1998 per le locazioni abitative e la L. 392/1978 per molti aspetti, incluse le locazioni commerciali.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1562 Codice Civile: Pagamento del prezzo

    Articolo 1562 Codice Civile: Pagamento del prezzo

    Art. 1562 c.c. – Pagamento del prezzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.

    Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d’uso.

  • Articolo 1563 Codice Civile: Scadenza delle singole prestazioni

    Articolo 1563 Codice Civile: Scadenza delle singole prestazioni

    Art. 1563 c.c. – Scadenza delle singole prestazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti.

    Se l’avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.

  • Articolo 1564 Codice Civile: Risoluzione del contratto

    Articolo 1564 Codice Civile: Risoluzione del contratto

    Art. 1564 c.c. – Risoluzione del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso d’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.

  • Articolo 1565 Codice Civile: Sospensione della somministrazione

    Articolo 1565 Codice Civile: Sospensione della somministrazione

    Art. 1565 c.c. – Sospensione della somministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.

  • Articolo 1566 Codice Civile: Patto di preferenza

    Articolo 1566 Codice Civile: Patto di preferenza

    Art. 1566 c.c. Patto di preferenza

    In vigore

    Il patto con cui l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell’obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni. L’avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.

  • Articolo 1560 Codice Civile: Entità della somministrazione

    Articolo 1560 Codice Civile: Entità della somministrazione

    Art. 1560 c.c. – Entità della somministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora non sia determinata l’entità della somministrazione, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.

    Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.

    Se l’entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno, ed è stabilito un quantitativo minimo, l’avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.