Art. 1578 c.c. Vizi della cosa locata
In vigore
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Spiegazione
La locazione è il contratto con cui una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (il canone).
Come funziona e quando si applica
È il contratto base degli affitti. Per le locazioni abitative e commerciali si aggiungono le leggi speciali (L. 392/1978 e L. 431/1998) che disciplinano durata minima, recesso e canone. Il locatore deve consegnare e mantenere la cosa idonea all’uso (art. 1575); il conduttore deve pagare il canone e custodire la cosa.
Esempio pratico
Il contratto con cui si affitta un appartamento per quattro anni a un canone mensile è una locazione: il proprietario garantisce il godimento, l’inquilino paga il canone.
Domande frequenti
Che cos’è la locazione?
Il contratto con cui si concede il godimento di una cosa per un tempo determinato verso un corrispettivo (il canone).
Quali leggi regolano gli affitti di casa?
Oltre al codice civile, la L. 431/1998 per le locazioni abitative e la L. 392/1978 per molti aspetti, incluse le locazioni commerciali.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.