Autore: Andrea Marton

  • Art. 222 Codice della Navigazione – Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca

    Art. 222 Codice della Navigazione – Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca.

  • CCNL Metalmeccanici Artigianato: livelli e mansioni

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanici Artigianato classifica i lavoratori in 8 livelli (1°, 2°, 2°bis, 3°, 3°bis, 4°, 4°bis, 5°). Si applica a circa 500.000 lavoratori di aziende artigiane: meccanica di produzione, installazione impianti, lavorazioni di precisione, orafi/argentieri, odontotecnici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2028
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Livello Profilo tipo
    Capo officina, tecnici di alta specializzazione
    4°bis Operai specializzati con autonomia tecnica avanzata
    Operai specializzati (saldatori, tornitori esperti)
    3°bis Operai qualificati con autonomia su processo
    Operai qualificati (montatori, addetti macchine)
    2°bis Operai esecutivi con qualifica
    Operai comuni con qualche specializzazione
    Operai generici, addetti pulizia, ausiliari

    Struttura del CCNL Metalmecc Artigianato

    Si applica a aziende artigiane della meccanica (max 49 dipendenti in genere): officine di produzione, riparazioni meccaniche, installazione impianti, lavorazioni di precisione, oreficerie, odontotecnici, fabbri.

    Differenza fondamentale rispetto al CCNL Metalmecc Industria: aziende più piccole, processi meno standardizzati, retribuzioni inferiori (~10-15% in meno), tutele leggermente più contenute.

    Livelli operai 1-4bis

    La maggior parte dei lavoratori è inquadrata nei livelli operai:

    • : operai generici, addetti pulizia, ausiliari
    • 2°-2°bis: operai comuni e esecutivi qualificati
    • 3°-3°bis: operai qualificati (montatori, conduttori macchine, saldatori junior)
    • 4°-4°bis: operai specializzati (saldatori esperti, tornitori, fresatori, costruttori stampi)

    Livello 5°: capi officina

    Il 5° livello è il più alto: capi officina, tecnici di alta specializzazione, project leader artigianali. Spesso coincide con il “braccio destro” del titolare dell’azienda artigiana.

    Differenze vs Metalmecc Industria

    Tabella comparativa:

    Aspetto Industria Artigianato
    Aziende Industriali grandi Artigianali piccole
    Livelli 9 (1°-9°) 8 (1°-5° con bis)
    Stipendi +10-15% Base
    Welfare Metasalute, Cometa WilA, San.Arti
    Premio risultato Frequente Più raro

    Casi pratici

    Tizio – Saldatore 4° livello
    Tizio è saldatore 4° in officina artigiana. Stipendio ~€1.700 lordi/mese + indennità mansione €60. Mansioni: saldatura a filo continuo, MAG, TIG su acciaio inox.
    Caia – Capo officina 5°
    Caia è capo officina 5°, gestisce 8 operai. Stipendio ~€2.080 + indennità responsabilità €100. Spesso braccio destro del titolare, partecipa a scelte tecniche.
    Sempronio – Operaio generico 1°
    Sempronio è 1° livello (pulizie + supporto). Stipendio ~€1.500 lordi/mese. Dopo 12 mesi: passaggio automatico al 2° livello.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Metalmecc Artigianato?
    8 livelli: 1°, 2°, 2°bis, 3°, 3°bis, 4°, 4°bis, 5°. Maggior parte dei lavoratori nei livelli operai 2-4. Il 5° è per capi officina e tecnici di alta specializzazione.
    Differenza con Metalmecc Industria?
    CCNL Artigianato si applica ad aziende artigiane (max 49 dipendenti). Stipendi ~10-15% inferiori rispetto all’Industria. Welfare diverso (WilA invece di Metasalute). Strutture più snelle.
    Che livello è un saldatore?
    Tipicamente 3° (junior) o 4° (esperto, qualificato MAG/TIG/MMA). Per saldatori specializzati su processi complessi (tubazioni industriali, certificazioni EN ISO): 4°bis.
    Come si passa di livello?
    Per maturazione mansioni superiori (art. 2103 c.c.) o per accordo. Passaggi automatici: 1°→2° dopo 12 mesi, 2°→2°bis dopo 24 mesi. Per livelli superiori: valutazione delle competenze.
    Posso lavorare in artigianato con esperienza industriale?
    Sì, con riconoscimento dell’anzianità. Però il livello equivalente potrebbe essere diverso: es. 5° livello Industria può essere 4° livello Artigianato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Mi spetta il preavviso se mi licenziano per giusta causa?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    No. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) consente al datore di recedere dal contratto senza il periodo di preavviso, poiché la gravità della condotta rende impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto. Il lavoratore non percepisce la relativa indennità sostitutiva, ma conserva il diritto al TFR maturato.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Confronto tra i tipi di licenziamento e il preavviso
    Tipo di licenziamento Preavviso spettante Note
    Giusta causa (art. 2119 c.c.) No – effetto immediato Condotta talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria
    Giustificato motivo soggettivo – secondo CCNL Inadempimento non gravissimo; preavviso lavorato o indennità sostitutiva
    Giustificato motivo oggettivo – secondo CCNL Ragioni economico-organizzative; preavviso o indennità
    Dimissioni per giusta causa No (da parte del lavoratore) Il lavoratore non è tenuto al preavviso; spettano NASpI e TFR

    Cosa significa «giusta causa» e perché esclude il preavviso

    L’art. 2119 c.c. definisce la giusta causa come una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Rientrano in questa categoria i comportamenti che distruggono irreparabilmente la fiducia: furto, violenza su colleghi, grave insubordinazione, falsificazione di documenti, assenteismo fraudolento. La ratio è che, se il lavoratore ha tenuto una condotta così grave, non ha senso mantenerlo in servizio per il periodo di preavviso.

    Cosa spetta comunque al lavoratore licenziato per giusta causa

    Nonostante l’assenza di preavviso, il lavoratore ha diritto a: TFR maturato; ferie e permessi maturati e non goduti; competenze di fine rapporto previste dal CCNL (ratei di tredicesima, quattordicesima ecc.). Non spettano: indennità sostitutiva del preavviso; NASpI (la disoccupazione non è erogata in caso di dimissioni volontarie, ma è erogata in caso di licenziamento per giusta causa, fatto salvo l’accertamento dell’involontarietà).

    Attenzione: il lavoratore licenziato per giusta causa ha diritto alla NASpI, perché la perdita del lavoro è involontaria.

    Come contestare un licenziamento per giusta causa

    Se si ritiene che la giusta causa sia insussistente o sproporzionata, il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con un atto stragiudiziale (lettera raccomandata o PEC al datore). Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso giudiziario (L. 183/2010, art. 32). Il giudice valuterà se la condotta era effettivamente così grave da giustificare il recesso in tronco.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato per furto in azienda

    Tizio viene sorpreso a rubare materiale dall’azienda. Il datore lo licenzia per giusta causa con effetto immediato. Tizio non ha diritto al preavviso né all’indennità sostitutiva, ma percepisce il TFR maturato e può richiedere la NASpI.

    Caia – licenziata per insubordinazione grave

    Caia, dopo un alterco violento con il responsabile, viene licenziata per giusta causa senza preavviso. Ritiene la sanzione sproporzionata e invia raccomandata di impugnazione entro 60 giorni. Deposita poi il ricorso entro i successivi 180 giorni. Il giudice valuta se la condotta era davvero idonea a integrare la giusta causa.

    Sempronio – licenziato per assenze ingiustificate

    Sempronio assenta per una settimana senza giustificazione né comunicazione. Il CCNL applicato qualifica come giusta causa l’assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi. Il licenziamento non prevede preavviso; Sempronio conserva il TFR ma non l’indennità sostitutiva.

    Domande frequenti

    Viene pagato il TFR con il licenziamento per giusta causa?

    Sì. Il TFR spetta sempre, qualunque sia la causa di cessazione del rapporto, compreso il licenziamento per giusta causa.

    Ho diritto alla NASpI se sono licenziato per giusta causa?

    Sì. La NASpI spetta in tutti i casi di disoccupazione involontaria, incluso il licenziamento per giusta causa, a condizione di avere i requisiti contributivi richiesti.

    Entro quando devo impugnare il licenziamento per giusta causa?

    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con atto stragiudiziale, seguito dal deposito del ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni (L. 183/2010, art. 32).

    Il licenziamento per giusta causa può essere convertito in giustificato motivo?

    Sì: il giudice, se ritiene la giusta causa insussistente ma la condotta comunque rilevante, può qualificare il licenziamento come per giustificato motivo soggettivo, con conseguenze diverse sulla tutela spettante.

    Cosa cambia tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo?

    La giusta causa (art. 2119 c.c.) non dà diritto al preavviso; il giustificato motivo soggettivo prevede invece il preavviso (lavorato o indennità sostitutiva). La gravità della condotta è il discrimine.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 142-ter D.Lgs. 209/2005

    Art. 142-ter D.Lgs. 209/2005

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.

  • Art. 217-ter D.Lgs. 209/2005 – Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione

    Art. 217-ter D.Lgs. 209/2005 – Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La richiesta di autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.

    2. Le autorità di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione, stabilendo altresì a quali altri termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

    3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 , l'autorità di vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP a norma dell' articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.

    4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all' articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 . Il periodo di tre mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.

    5. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

    6. 6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione: a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate; b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio.

    7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è trasmessa all'impresa richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.

  • Art. 217-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l’impresa controllata)

    Art. 217-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l’impresa controllata)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta; b) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro un termine adeguato; c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c) e d), non sono più soddisfatte.

    2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se l'autorità di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, di non includere più l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata nella vigilanza sul gruppo, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata e l'ultima impresa controllante.

    3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante ha la responsabilità di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante informa immediatamente l'autorità di vigilanza sul gruppo e l'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata interessata. L'impresa controllante presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

    4. Fatto salvo il comma 3, l'autorità di vigilanza sul gruppo verifica con cadenza almeno annuale che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L'autorità di vigilanza sul gruppo procede a tale verifica, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, quando quest'ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorità di vigilanza sul gruppo impone all'impresa controllante di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

    5. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo ritiene, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, che il piano di cui ai commi 3 e 4 è inadeguato o non è stato attuato entro i termini concordati, conclude che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono più soddisfatte e ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata.

    6. Il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata del rischio, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, si applica nuovamente se l'impresa controllante presenta una nuova domanda e ottiene l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 217-ter))

  • Art. 150-bis D.Lgs. 209/2005 – (Certificato di chiusa inchiesta)

    Art. 150-bis D.Lgs. 209/2005 – (Certificato di chiusa inchiesta)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

    2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all' articolo 642 del codice penale , limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta))

  • Art. 208-ter D.Lgs. 209/2005 – (Cooperazione per l’applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria)

    Art. 208-ter D.Lgs. 209/2005 – (Cooperazione per l’applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con la Commissione europea ai fini di esaminare eventuali difficoltà insorte in relazione ai contratti di coassicurazione comunitaria e per verificare che le disposizioni dell'Unione europea siano correttamente applicate.

    ))

  • Art. 225 Codice della Navigazione – Concessione di servizi

    Art. 225 Codice della Navigazione – Concessione di servizi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione. È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici. I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione. Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.

  • Art. 214 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza ispettiva)

    Art. 214 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza ispettiva)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l'IVASS può effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le società del gruppo.

    2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo.

    3. Se, in casi specifici, l'IVASS intende verificare le informazioni relative ad una società appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, chiede alle autorità di vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare detta verifica. Le autorità che ricevono la richiesta vi danno seguito nell'ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica o consentendo all'IVASS di effettuarla. L'IVASS, nel caso in cui non proceda direttamente alla verifica delle informazioni, può chiedere all'Autorità di vigilanza dell'altro Stato membro di prendere parte all'attività ispettiva. L'IVASS è informata delle misure adottate.

    4. Qualora nei casi di cui al comma 3 l'IVASS abbia richiesto ad un'altra autorità di vigilanza di effettuare una verifica e a tale richiesta non sia stato dato seguito entro due settimane o se non possa di fatto esercitare il diritto di partecipare all'attività ispettiva, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    5. Nei confronti delle società controllate di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all'IVASS i poteri previsti dall'articolo 71.

    ))

  • CCNL Cooperative Sociali: tredicesima e premi produttività

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali prevede 13 mensilità (tredicesima a dicembre, no quattordicesima). Sono previsti premi di produttività (PdR) decentralizzati nelle cooperative più strutturate, detassati al 5% con tetto €3.000. Welfare aziendale (buoni pasto, voucher) può sostituire premi monetari con maggior beneficio fiscale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi CCNL Cooperative Sociali
    Voce Valore
    Tredicesima 1 mensilità completa (entro 20 dicembre)
    Quattordicesima NON prevista
    Premio di Risultato (PdR) Variabile, contratto integrativo decentrato
    PdR detassazione Imposta sostitutiva 5% (LB 2024)
    Tetto PdR detassato €3.000 (€4.000 con welfare convertito)
    Welfare aziendale Voucher, buoni pasto, servizi (esente entro limiti)
    Buoni pasto €5,29-€8,00 esenti IRPEF
    Sussidi straordinari Cassa Mutua Cooperazione (max €5.000/anno)

    Tredicesima a dicembre

    La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva pari a una retribuzione completa, erogata entro il 20 dicembre di ogni anno.

    Maturazione: 1/12 per ogni mese di servizio (compresi mesi parziali se il lavoratore è stato in servizio almeno 15 giorni).

    Composizione: minimo + contingenza + scatti anzianità + EDR + indennità fisse e continuative.

    Periodi che NON maturano tredicesima:

    • Aspettativa non retribuita oltre 90 gg
    • Congedi parentali oltre 90 gg/anno
    • Sciopero (proporzionalmente)

    Niente quattordicesima

    A differenza di altri CCNL (Commercio, Edilizia, Turismo) il CCNL Cooperative Sociali non prevede la quattordicesima.

    La richiesta è stata avanzata dai sindacati nei rinnovi 2020 e 2024 ma respinta dalle parti datoriali per sostenibilità economica del settore (in larga parte finanziato da appalti pubblici a budget chiuso).

    Alcuni CCNL aziendali specifici (es. grandi cooperative con appalti ASL) possono prevedere premi annuali equivalenti a una mezza mensilità.

    Premio di Risultato (PdR)

    Il Premio di Risultato è un premio variabile legato a obiettivi:

    • Negoziato a livello aziendale (contratto integrativo)
    • Collegato a indicatori misurabili: efficienza, qualità servizio, customer satisfaction, risparmio costi
    • Detassato al 5% se il contratto è depositato presso ITL (Legge Bilancio 2024)
    • Tetto €3.000 lordi annui (€4.000 con quota convertita in welfare)

    Si applica solo a lavoratori con reddito ≤ €80.000 nell’anno precedente.

    Welfare aziendale

    Il welfare aziendale è un benefit non monetario esente da IRPEF entro determinati limiti:

    • Buoni pasto: €5,29/giorno (cartacei) o €8/giorno (elettronici) esenti
    • Voucher servizi: asili nido, baby-sitter, anziani, formazione (esenti)
    • Polizza sanitaria: contributo cooperativa esente fino a €3.615/anno
    • Trasporto pubblico: abbonamento pagato dalla cooperativa esente
    • Beni e servizi liberalità: max €258,23/anno (€600 dal 2024 con DPR Lavoro)

    Conversione PdR in welfare: il lavoratore può chiedere di trasformare il PdR in welfare con maggior beneficio fiscale (non concorre al reddito).

    Sussidi e mutua cooperazione

    La Cassa Mutua Cooperazione (gestita dalle centrali Confcoop/Legacoop) eroga sussidi straordinari ai lavoratori in situazioni di difficoltà:

    • Spese sanitarie non rimborsate
    • Spese funebri famigliari 1° grado
    • Calamità naturali
    • Studio figli universitari

    Tetto annuo: €5.000/famiglia. Contributo aziendale obbligatorio: €5/mese per lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima OSS C2
    Tizio è OSS C2 (€1.440/mese) per tutto l’anno. Tredicesima dicembre = €1.440 lordi (~€1.180 netti). Niente quattordicesima.
    Caia – PdR cooperativa con appalto ASL
    Caia in cooperativa con PdR €1.500 lordi (obiettivi qualità servizio raggiunti). Detassato 5% = €75 imposta sostitutiva. Resto detratto IRPEF normalmente.
    Sempronio – Welfare conversione PdR
    Sempronio ottiene PdR €2.000 e sceglie di convertire €1.500 in buoni acquisto e polizza sanitaria. €500 monetari (tassati 5%) + €1.500 welfare (totalmente esenti). Risparmio fiscale ~€450.

    Domande frequenti

    Il CCNL Cooperative Sociali prevede la quattordicesima?
    No, prevede solo 13 mensilità (tredicesima a dicembre). La quattordicesima è stata richiesta nei rinnovi 2020 e 2024 ma non concessa per ragioni di sostenibilità economica del settore.
    Quando viene pagata la tredicesima?
    Entro il 20 dicembre. Maturazione 1/12 per ogni mese (almeno 15 giorni). Composizione: minimo + scatti + indennità fisse + EDR.
    Posso convertire il PdR in welfare?
    Sì, la conversione in welfare aziendale è totalmente esente da IRPEF (rispetto al 5% di imposta sostitutiva sul PdR monetario). È una scelta volontaria del lavoratore.
    Quali benefit welfare sono disponibili?
    Buoni pasto, voucher servizi (asili, anziani), polizza sanitaria, abbonamento trasporto pubblico, beni e servizi fino a €600/anno (2024), formazione e studio figli.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ricaduta della stessa malattia: conta come unico evento?

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    La ricaduta della stessa malattia, se avviene entro un certo lasso di tempo dalla guarigione, può essere considerata un unico evento continuativo ai fini del comporto: i giorni si sommano. La finestra temporale è fissata dal CCNL (spesso 30 giorni). Per l’INPS la carenza non scatta di nuovo se la ricaduta avviene entro 30 giorni dalla precedente malattia.

    Riferimento normativo

    normativa INPS; contrattazione collettiva

    Tabella riepilogativa

    Ricaduta: regole INPS e CCNL
    Aspetto Regola INPS Regola CCNL (tipica)
    Finestra «stesso evento» Entro 30 giorni dalla guarigione Varia (spesso 30 giorni)
    Carenza (3 gg) Non scatta di nuovo entro 30 gg dalla precedente Varia per contratto
    Conteggio nel comporto I giorni si sommano se ricaduta entro finestra CCNL
    Oltre la finestra Nuovo evento: carenza si applica di nuovo Nuovo evento distinto

    Cos'è la ricaduta per l'INPS

    L’INPS considera «ricaduta» la malattia che si manifesta entro 30 giorni dalla guarigione dalla precedente e ha la stessa causa. In questo caso la nuova assenza non è trattata come un episodio nuovo: la carenza dei 3 giorni non scatta di nuovo e l’indennità riprende subito. Se invece la malattia torna dopo oltre 30 giorni, è un nuovo evento e si applica una nuova franchigia di carenza.

    Come funziona nel comporto

    Ai fini del comporto, la sommatoria dei giorni di assenza dipende dal CCNL. Molti contratti prevedono che le ricadute della stessa malattia entro un certo periodo (spesso 30 giorni) si contino come un unico episodio continuativo: i giorni si sommano e concorrono al tetto del comporto come se la malattia fosse ininterrotta. Al contrario, se la ricaduta è oltre la finestra contrattuale, i nuovi giorni possono essere conteggiati separatamente o ridurre il contatore solo parzialmente.

    Cosa documentare

    Per far valere la ricaduta occorre che il certificato medico indichi espressamente che si tratta della stessa patologia. È opportuno conservare i referti e i certificati precedenti per dimostrare la continuità diagnostica. In caso di contestazione da parte del datore o dell’INPS, la documentazione clinica è fondamentale.

    Casi pratici

    Tizio – lombosciatalgia che rientra dopo 20 giorni

    Tizio era in malattia per lombalgia, rientra e dopo 20 giorni si ammala di nuovo per la stessa patologia. INPS: non scatta la carenza, l’indennità parte subito. Ai fini del comporto CCNL, i giorni si sommano al primo episodio (finestra 30 giorni).

    Caia – stessa patologia dopo 40 giorni

    Caia si rimala per la stessa causa 40 giorni dopo. Siamo oltre la finestra dei 30 giorni INPS: scatta una nuova carenza. Per il comporto, molti CCNL trattano il secondo episodio come evento distinto.

    Sempronio – malattia diversa

    Sempronio si ammala per influenza, guarisce, poi si opera per ernia. Si tratta di patologie diverse: non si applica la regola della ricaduta. I due episodi sono distinti sia per l’INPS sia ai fini del comporto.

    Domande frequenti

    Cosa si intende per ricaduta della stessa malattia?

    Una nuova assenza per la stessa patologia che inizia entro 30 giorni dalla guarigione dalla precedente. Il certificato deve indicare la stessa diagnosi.

    Con la ricaduta si pagano di nuovo i 3 giorni di carenza?

    No, se la ricaduta avviene entro 30 giorni dalla precedente malattia. L’indennità INPS riprende dal primo giorno senza nuova franchigia.

    La ricaduta conta nel comporto?

    Dipende dal CCNL. Se la ricaduta avviene entro la finestra contrattuale (spesso 30 giorni), i giorni si sommano al comporto come se la malattia non fosse mai interrotta.

    Devo segnalare qualcosa al datore per far valere la ricaduta?

    Devi consegnare il numero di protocollo del nuovo certificato, che idealmente indica la stessa patologia. Conserva la documentazione clinica che attesta la continuità diagnostica.

    Il datore può contestare che si tratti della stessa malattia?

    Sì. In caso di contestazione, è utile avere i referti medici che documentano la diagnosi. La valutazione finale spetta al medico di controllo INPS o, in sede di contenzioso, al giudice.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.