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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono rispettare le forme richieste dall'art. 249 del Codice della navigazione.
  • Per produrre gli effetti previsti dal codice civile, tali atti devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta.
  • La stessa disciplina si applica agli atti e alle domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione, garantendo uniformità tra il sistema navale e quello civilistico.
  • La trascrizione si effettua secondo le forme e le modalità degli artt. 252-254 e 256 del Codice della navigazione.
  • L'articolo coordina il regime pubblicitario speciale delle navi in costruzione con gli effetti civilistici della trascrizione, assicurando certezza giuridica erga omnes.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 242 Codice della Navigazione — Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione. La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli da 252 a 254; 256.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 242 del Codice della navigazione costituisce la norma centrale in materia di pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi in costruzione. La sua ratio è quella di estendere alle unità non ancora varate il medesimo sistema di pubblicità che governa le navi già iscritte nei registri ordinari, adattandolo alla peculiare condizione giuridica del bene in fieri. Una nave in costruzione è, sotto il profilo economico, un bene di rilevante valore che può essere oggetto di traffici giuridici — compravendite, ipoteche, costituzioni di diritti di superficie o usufrutto — ancora prima del varo e dell'iscrizione nei registri delle navi maggiori o minori. La pubblicità mediante trascrizione assolve qui la fondamentale funzione di rendere opponibili tali atti ai terzi e di risolvere i conflitti tra più aventi causa dal medesimo disponente.

La forma degli atti: il rinvio all'art. 249

Il primo comma dell'art. 242 richiede che gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati — con questa espressione il Codice designa le quote ideali di comproprietà dell'unità, tradizionalmente espresse in sessantaquattresimi — siano redatti nelle forme richieste dall'art. 249. Tale disposizione, collocata nel Capo dedicato alla proprietà delle navi già varate, stabilisce che gli atti suddetti debbano essere fatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata: una solennità formale che garantisce la certezza dell'atto e la sua idoneità all'iscrizione nei registri. Il rinvio all'art. 249 produce l'effetto di uniformare il regime formale delle navi in costruzione a quello delle navi in esercizio, evitando che la fase pre-varo costituisca una zona grigia in cui atti informali possano modificare l'assetto proprietario senza adeguate garanzie di certezza.

La trascrizione nel registro delle navi in costruzione

Per produrre gli effetti previsti dal codice civile — in particolare l'opponibilità ai terzi e la risoluzione dei conflitti tra aventi causa — gli atti devono essere trascritti nel registro ove la nave in costruzione è iscritta. Tale registro, istituito ai sensi degli artt. 233 e ss. del Codice, è tenuto dall'ufficio di iscrizione competente per il luogo ove ha sede il cantiere navale. La trascrizione nel registro delle navi in costruzione svolge una funzione analoga a quella della trascrizione immobiliare ex art. 2643 c.c.: chi per primo trascrive prevale su chi, pur avendo acquistato in data anteriore, non abbia ancora eseguito la trascrizione. Questo meccanismo è essenziale per tutelare l'acquirente di buona fede e per garantire l'affidamento dei terzi che consultano i registri prima di contrattare o di concedere finanziamenti garantiti dall'ipoteca sulla nave in costruzione.

Atti e domande soggetti a trascrizione ai sensi del codice civile

Il terzo comma estende l'obbligo di pubblicità nel registro delle navi in costruzione anche agli atti e alle domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione: ad esempio, la domanda giudiziale di rivendicazione di proprietà, la trascrizione del pignoramento, la domanda di scioglimento di comunione, la citazione in revocatoria. Questa previsione garantisce la completezza del sistema pubblicitario: non solo gli atti di autonomia privata, ma anche gli atti processuali destinati a incidere sulla titolarità o disponibilità del bene vengono annotati nel registro, assicurando che i terzi possano avere una visione aggiornata e completa della situazione giuridica dell'unità in costruzione.

Modalità di esecuzione della trascrizione

Il quarto comma dell'art. 242 rinvia agli artt. 252-254 e 256 per le forme e le modalità con cui l'ufficiale procede materialmente alla trascrizione. L'art. 252 disciplina i requisiti formali del titolo, l'art. 253 i documenti da consegnare all'ufficio, l'art. 254 le note di trascrizione e l'art. 256 le modalità di esecuzione dell'annotazione nei registri. Questo sistema di rinvii interni assicura coerenza procedurale tra la pubblicità delle navi in costruzione e quella delle navi varate, facilitando il lavoro degli uffici di iscrizione e garantendo l'uniformità delle pratiche amministrative nei vari porti e cantieri del territorio nazionale.

Casi pratici

Caso 1: Acquisto di quota di comproprietà su nave in costruzione

Tizio e Caio concludono un contratto con cui Caio acquista trenta carati su sessantaquattro di una nave in costruzione iscritta nel relativo registro. L'atto viene redatto per scrittura privata autenticata come richiede l'art. 249, e poi trascritto nel registro delle navi in costruzione ai sensi dell'art. 242: in tal modo l'acquisto di Caio è opponibile a Sempronio, che aveva stipulato un contratto analogo con Tizio ma non aveva ancora curato la trascrizione.

Caso 2: Trascrizione di domanda giudiziale di rivendicazione

Sempronio afferma di essere il vero proprietario di una nave in costruzione acquistata da Tizio e agisce in rivendicazione. Il suo avvocato trascrive tempestivamente la domanda giudiziale nel registro delle navi in costruzione ai sensi dell'art. 242 comma 3: in questo modo, Caio — che nel frattempo stava negoziando l'acquisto dell'unità da Tizio — non potrà in seguito eccepire di aver acquistato in buona fede senza conoscere la controversia in corso.

Caso 3: Conflitto tra due acquirenti della stessa nave in costruzione

Tizio vende la stessa nave in costruzione prima a Caio, per atto pubblico non ancora trascritto, poi a Sempronio, che provvede immediatamente alla trascrizione nel registro. Ai sensi dell'art. 242, Sempronio prevale sull'acquirente anteriore Caio, perché la trascrizione produce l'effetto di rendere opponibile l'acquisto ai terzi: chi prima trascrive è preferito, anche se il suo titolo è cronologicamente posteriore.

Domande frequenti

Quali atti devono essere trascritti nel registro delle navi in costruzione?

Devono essere trascritti tutti gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o altri diritti reali sulle navi in costruzione o loro carati, nonché gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione, come pignoramenti e domande giudiziali.

Qual è la forma richiesta per gli atti traslativi su navi in costruzione?

Gli atti devono essere redatti nelle forme previste dall'art. 249 del Codice della navigazione, vale a dire per atto pubblico o scrittura privata autenticata. La forma solenne garantisce la certezza dell'atto e la sua idoneità alla trascrizione.

Cosa succede se due soggetti acquistano la stessa nave in costruzione dallo stesso venditore?

Prevale chi per primo esegue la trascrizione nel registro delle navi in costruzione, anche se il suo acquisto è cronologicamente posteriore. La trascrizione risolve i conflitti tra aventi causa dallo stesso disponente in modo analogo alla trascrizione immobiliare.

Dove si esegue la trascrizione per le navi in costruzione?

La trascrizione si esegue nel registro delle navi in costruzione tenuto dall'ufficio di iscrizione competente per il luogo ove ha sede il cantiere navale, secondo le modalità degli artt. 252-254 e 256 del Codice della navigazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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