In sintesi
- Le autorità marittime e consolari trasmettono un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale alle autorità competenti per la registrazione definitiva nell'ordinamento dello stato civile.
- Un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale viene trasmesso al procuratore della Repubblica (nel testo originale: 'procuratore del Re Imperatore').
- Le autorità marittime e consolari trasmettono analogamente copia dei processi verbali da loro compilati ai sensi degli articoli precedenti.
- La norma chiude il ciclo documentale, assicurando che tutti gli atti prodotti in navigazione giungano alle autorità ordinarie per gli effetti giuridici definitivi.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 210 Codice della Navigazione — Trasmissione degli atti alle autorità competenti
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore del Re Imperatore un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale. Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 210 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 210 D.Lgs. 209/2005 — (Vigilanza sul gruppo)
- Art. 210 c.c.: Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
- Articolo 210 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 210 C.d.S.: Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni a
- Art. 210 c.p.c.: Ordine di esibizione alla parte o al terzo
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio: la chiusura del ciclo documentale
L'articolo 210 del Codice della navigazione costituisce l'anello terminale della catena procedurale che ha avuto inizio con la compilazione degli atti di stato civile a bordo (artt. 203-206), è proseguita con la loro registrazione (art. 205), la consegna all'autorità marittima o consolare al porto (art. 207) e l'eventuale intervento sostitutivo di tale autorità (art. 208). Con l'art. 210 gli atti abbandonano definitivamente la sfera della navigazione e rientrano nel circuito ordinario dell'amministrazione dello stato civile e della giustizia.
I destinatari delle trasmissioni
La norma distingue due categorie di destinatari. Per gli atti di stato civile ordinari (atti di nascita, di matrimonio, di morte compilati a bordo), la trasmissione avviene alle 'autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile': si tratta degli ufficiali dello stato civile dei comuni competenti per residenza o per iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ai quali spetta la registrazione definitiva degli atti nei registri dello stato civile. Per i processi verbali di scomparizione, la trasmissione avviene invece al procuratore della Repubblica (già 'procuratore del Re Imperatore' nel testo originale del 1942, formula che deve intendersi come procuratore della Repubblica presso il tribunale competente), che è l'organo preposto all'avvio delle procedure di dichiarazione di morte presunta o di trascrizione nel registro delle morti, come previsto dall'art. 211.
La doppia trasmissione: atti ordinari e processi verbali di scomparizione
Il primo comma dell'art. 210 riguarda gli atti di stato civile ordinari e i relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi ai sensi dell'art. 207. Il secondo comma riguarda invece i processi verbali di scomparizione, che seguono un percorso diverso: vanno al procuratore della Repubblica, non agli ufficiali dello stato civile, perché richiedono una valutazione giudiziaria prima di produrre effetti nel registro delle morti. Il terzo comma estende le medesime procedure ai processi verbali compilati direttamente dalle autorità marittime o consolari ai sensi degli artt. 208 e 209.
La nota linguistica sul 'procuratore del Re Imperatore'
Il testo dell'art. 210 fa riferimento al 'procuratore del Re Imperatore', formula tipica del periodo in cui il Codice della navigazione fu promulgato (1942, regime fascista con titolatura imperiale). Questa denominazione deve intendersi come riferimento al moderno procuratore della Repubblica presso il tribunale, a seguito dell'abolizione della monarchia e delle successive riforme dell'ordinamento giudiziario. Non vi è dubbio interpretativo sulla corrispondenza, peraltro confermata dall'art. 211 che disciplina le azioni del medesimo organo nel procedimento di dichiarazione di morte presunta.
Effetti e coordinamento con l'art. 211
La trasmissione degli atti ex art. 210 innesca le procedure previste dall'art. 211: il procuratore della Repubblica, ricevuto il processo verbale di scomparizione, valuta se procedere alla trascrizione diretta nel registro delle morti (quando ricorrono gli estremi di morte certa senza rinvenimento del cadavere) o se attivare il procedimento di dichiarazione di morte presunta davanti al tribunale (negli altri casi). La tempestività della trasmissione è quindi essenziale per la tutela degli interessi dei soggetti coinvolti — familiari, eredi — che sono in attesa di una definizione giuridica della situazione.
Casi pratici
Caso 1: Trasmissione dell'atto di nascita all'ufficiale di stato civile
Il Consolato italiano a Buenos Aires ha ricevuto la copia di un atto di nascita compilato dal comandante di una nave durante la traversata atlantica. Ai sensi dell'art. 210, il console trasmette l'atto all'ufficiale di stato civile del Comune italiano di residenza della madre, il quale provvede alla registrazione definitiva nel registro delle nascite, consentendo la trascrizione dell'atto nel registro dell'AIRE.
Caso 2: Trasmissione del processo verbale di scomparizione al procuratore
Il comandante del porto di Genova ha ricevuto dall'equipaggio il processo verbale di scomparizione redatto dal comandante della nave Tizio relativo alla caduta in mare del marinaio Caio. Ai sensi dell'art. 210, il comandante del porto trasmette una copia del verbale al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, che avvierà la valutazione prevista dall'art. 211.
Caso 3: Trasmissione dei verbali compilati dall'autorità marittima ex art. 209
Il capo del circondario marittimo di Palermo ha compilato i processi verbali di scomparizione a seguito di un naufragio in acque territoriali siciliane, raccogliendo le dichiarazioni di Sempronio e degli altri superstiti. Ai sensi dell'art. 210, invia copia dei verbali al procuratore della Repubblica di Palermo, che — sulla base delle circostanze attestate — valuterà se procedere alla trascrizione immediata nel registro delle morti o attivare il procedimento di morte presunta.
Domande frequenti
A quale autorità vengono trasmessi gli atti di nascita e di morte compilati a bordo?
Alle autorità competenti per la registrazione nell'ordinamento dello stato civile: tipicamente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del soggetto interessato o quello competente per iscrizione AIRE per i cittadini residenti all'estero.
Perché i processi verbali di scomparizione vanno al procuratore della Repubblica e non all'ufficiale di stato civile?
Perché la scomparizione in mare non equivale alla certezza del decesso: occorre una valutazione giudiziaria per decidere se trascrivere il verbale nel registro delle morti o avviare il procedimento di morte presunta. Questa valutazione spetta al tribunale, su istanza del procuratore della Repubblica.
Il 'procuratore del Re Imperatore' citato nell'art. 210 a chi corrisponde oggi?
Corrisponde al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La formula originale del 1942 riflette la titolatura del regime monarchico-fascista dell'epoca e deve essere letta alla luce del vigente ordinamento repubblicano.
In quanto tempo le autorità marittime devono trasmettere gli atti ai sensi dell'art. 210?
La norma non fissa un termine esplicito, ma l'obbligo di trasmissione è di carattere permanente e deve essere adempiuto senza ritardi non giustificati. Il ritardo potrebbe avere riflessi sulla tutela degli interessi dei familiari in attesa di definizione giuridica delle situazioni di scomparizione.
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