Autore: Andrea Marton

  • Art. 210-bis D.Lgs. 209/2005 – (Altre disposizioni applicabili)

    Art. 210-bis D.Lgs. 209/2005 – (Altre disposizioni applicabili)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 .

    2. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio.

    3. L'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2.

    4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 . I provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l'approvazione di cui all'articolo 196, l'autorizzazione di cui all'articolo 68 e la decadenza di cui all'articolo 76 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

    5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonché le misure di cui all'articolo 220-novies, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

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  • Ferie negate dal datore: cosa posso fare?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Le ferie sono un diritto irrinunciabile: il datore le organizza ma non può negarle indefinitamente. Almeno 2 settimane consecutive devono essere fruite entro l’anno di maturazione. Se le ferie non vengono concesse il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva e può segnalare la violazione all’Ispettorato del Lavoro.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Diritto alle ferie: regole principali
    Aspetto Regola
    Durata minima 4 settimane/anno (D.Lgs. 66/2003); il CCNL può aumentarla
    Continuità Almeno 2 settimane consecutive entro l’anno di maturazione
    Residuo Le altre 2 settimane entro i 18 mesi successivi
    Monetizzazione Vietata salvo cessazione del rapporto (indennità sostitutiva)
    Potere del datore Stabilisce il periodo, ma non può negare definitivamente
    Violazione Sanzione amministrativa per il datore; segnalazione ITL

    Il diritto irrinunciabile alle ferie

    L’art. 2109 c.c. e il D.Lgs. 66/2003 riconoscono al lavoratore almeno 4 settimane di ferie annue retribuite. Si tratta di un diritto irrinunciabile: il lavoratore non può rinunciarvi e il datore non può monetizzarle in sostituzione della fruizione (salvo alla cessazione del rapporto). Il CCNL può aumentare la durata minima.

    Il potere organizzativo del datore e i suoi limiti

    Il datore ha il potere di fissare il periodo feriale tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore. Tuttavia non può negare le ferie a tempo indefinito: almeno 2 settimane consecutive devono essere fruite nell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore. Il residuo (2 settimane) va goduto entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

    Cosa fare se le ferie vengono negate

    Se il datore nega le ferie in modo reiterato il lavoratore può: (a) inviare una richiesta scritta formale per avere traccia del diniego; (b) segnalare la violazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che può irrogare sanzioni amministrative al datore; (c) alla cessazione del rapporto, richiedere l’indennità sostitutiva per le ferie non godute (pari alla retribuzione spettante per quel periodo).

    Casi pratici

    Tizio – ferie richieste a luglio, negate per 3 anni di fila

    Tizio accumula ferie non godute per 3 anni perché il datore le rinvia sempre. Si dimette: nel saldo finale gli spetta l’indennità sostitutiva per tutte le ferie non fruite, calcolata sulla retribuzione globale di fatto. Può segnalare la violazione all’ITL.

    Caia – malattia durante le ferie già programmate

    Caia si ammala mentre è in ferie: la malattia sospende le ferie (giurisprudenza consolidata). Le ferie interrotte dalla malattia devono essere recuperate. Caia deve comunicare la malattia all’INPS e al datore anche durante le ferie.

    Sempronio – richiesta scritta ignorata

    Sempronio invia una PEC al datore chiedendo le 2 settimane consecutive entro dicembre. Il datore non risponde. Sempronio ha prova scritta del diniego e può presentare esposto all’ITL: il datore rischia una sanzione da 130 a 780 € per lavoratore.

    Domande frequenti

    Il datore può pagare le ferie invece di farle fare?

    No. Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro: è vietato dall’art. 10 D.Lgs. 66/2003. L’indennità sostitutiva è ammessa solo alla cessazione del rapporto, per le ferie non ancora godute.

    Quante ferie ho diritto ad avere ogni anno?

    Almeno 4 settimane di ferie retribuite per legge (D.Lgs. 66/2003). Il CCNL può prevedere un numero maggiore di giorni. Il conteggio varia in base ai giorni lavorativi settimanali (5 o 6 giorni).

    Le ferie maturano durante la malattia?

    Sì. Le ferie maturano anche durante i periodi di malattia, maternità e altri periodi di sospensione retribuita previsti dalla legge.

    Il datore può richiamarmi dalle ferie per esigenze aziendali?

    Sì, ma solo per sopravvenute esigenze aziendali non prevedibili. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese di rientro e delle ferie interrotte, che devono essere riprogrammate.

    Le ferie residue scadono se non le prendo nei 18 mesi?

    Sul piano civilistico il diritto non si perde per scadenza interna se non è stato il lavoratore a rinunciarvi. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che le ferie non fruite per volontà del datore non si estinguono. Le ferie residue alla cessazione danno comunque diritto all’indennità sostitutiva.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 148 D.Lgs. 209/2005 – Procedura di risarcimento

    Art. 148 D.Lgs. 209/2005 – Procedura di risarcimento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entita` del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. 62

    2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. 62

    2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all' articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale e` anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e` prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all' articolo 124, primo comma, del codice penale , decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

    3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.

    4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

    5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

    6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

    7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

    8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.

    9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all' articolo 1913 del codice civile .

    10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.

    11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

    11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 . A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

  • CCNL Cooperative Sociali: livelli A1-F1 e mansioni

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali (UNEBA/Confcoop/Legacoop) classifica i lavoratori in 9 livelli, da A1 (ausiliari pulizie) a F1 (figure direttive con laurea). Le mansioni-chiave sono OSS (C1-C3), educatori professionali (D2-D3), infermieri (D2-E2), animatori (C1-D2). L’inquadramento è collegato a titolo di studio e mansioni effettive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Cooperative Sociali e profili principali
    Livello Profili tipo Titolo richiesto
    A1, A2 Ausiliari, addetti pulizie, addetti cucina Scuola dell’obbligo
    B1 Operatori generici, autisti, manutentori Patente B/C, esperienza
    C1, C2, C3 OSS (Operatori Socio-Sanitari) Qualifica OSS regionale
    D1, D2, D3 Educatori professionali, infermieri, animatori qualificati Laurea triennale/qualifica
    E1, E2 Coordinatori di servizio, assistenti sociali Laurea + esperienza
    F1 Figure direttive, responsabili strutture, psicologi Laurea magistrale + albo

    La classificazione a 9 livelli

    Il CCNL Cooperative Sociali utilizza una scala a 9 livelli raggruppati in 6 categorie (A-F), con sotto-articolazioni numeriche. La logica è collegare il livello al titolo di studio richiesto e al grado di autonomia/responsabilità.

    L’inquadramento avviene al momento dell’assunzione in base alle mansioni effettivamente svolte (non al titolo posseduto): un operatore con laurea che svolge mansioni di ausiliario sarà A1, non D2.

    Operatore Socio-Sanitario (OSS): livelli C1-C3

    L’OSS è la figura più diffusa nelle RSA, comunità e ADI. Il CCNL prevede tre livelli:

    • C1: OSS senza esperienza, primi 24 mesi
    • C2: OSS dal 25° mese o con esperienza pregressa
    • C3: OSS con specializzazione (es. dialisi, salute mentale)

    La qualifica regionale OSS è obbligatoria per essere inquadrati C (1000h corso + tirocinio).

    Educatore professionale: D2-D3

    L’educatore professionale gestisce progetti educativi individuali in comunità minori, centri diurni, SerD, disabilità.

    Il livello standard è D2 per neo-laureati in Scienze dell’Educazione/Educatore professionale sociale. D3 per educatori con 5+ anni di esperienza o coordinatori di équipe.

    La legge Iori (L. 205/2017) ha riservato il titolo a laureati specifici.

    Infermiere in cooperativa sociale

    L’infermiere in cooperativa sociale è solitamente D2-E2 (con maggiorazione rispetto al CCNL Sanità privata per servizi domiciliari notturni).

    Frequente l’utilizzo in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) tramite appalti ASL: lo stipendio include indennità chilometriche per gli spostamenti.

    Coordinatori e figure direttive: E-F

    I livelli E e F sono per ruoli di coordinamento:

    • E1: Capo équipe di servizio (es. coordinatore RSA piccola)
    • E2: Coordinatore di servizio complesso, assistente sociale anziana
    • F1: Responsabile di struttura, psicologo, direttore tecnico

    I responsabili di struttura RSA con 80+ posti hanno indennità di funzione aggiuntiva.

    Casi pratici

    Tizio – OSS C1 in RSA
    Tizio è OSS appena qualificato in RSA Bergamo, inquadrato C1. Stipendio base €1.380/mese × 13 mens + indennità turno notturno €4,50/h. Dopo 24 mesi automatica progressione a C2 (+€55/mese).
    Caia – Educatrice comunità minori D2
    Caia è educatrice in comunità minori, D2, laurea Scienze Educazione. Stipendio €1.490/mese × 13 mens + indennità reperibilità weekend. Coordina progetti educativi per 8 minori in struttura.
    Sempronio – Coordinatore RSA E2
    Sempronio coordina RSA 60 posti, E2 da 8 anni. Stipendio €2.100/mese + indennità funzione coordinamento €180/mese. Responsabile di équipe 22 OSS + 3 infermieri.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Cooperative Sociali?
    Nove livelli da A1 (ausiliari) a F1 (figure direttive con laurea). I livelli sono raggruppati in 6 categorie A-F con sotto-livelli numerici.
    Un educatore professionale che livello prende?
    L’educatore professionale neo-laureato è inquadrato D2. Dopo 5 anni di esperienza o con ruolo di coordinamento di équipe può passare a D3.
    L'OSS senza esperienza che livello prende?
    OSS senza esperienza è C1 per i primi 24 mesi, poi automaticamente C2 dal 25° mese. La qualifica regionale OSS (1000h) è obbligatoria.
    Lo psicologo in cooperativa che livello prende?
    Lo psicologo iscritto all’albo è inquadrato F1, con indennità di funzione se assume responsabilità di servizio (es. supervisore équipe).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 270 D.P.R. 115/2002

    Art. 270 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

  • CCNL Metalmecc Artigianato: sicurezza, DPI e formazione

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il settore Metalmecc Artigianato è ad alto rischio infortunio: macchine utensili (torni, frese, presse), saldatura (fumi, scintille), lavori in altezza (impianti), sollevamento carichi. Tutele: DPI specifici, sorveglianza sanitaria, formazione obbligatoria 16h iniziali + 6h aggiornamento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2028
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Rischio Tutela
    Macchine utensili Protezioni, schermi, fermi corsa
    Saldatura Maschera, aspirazione fumi, abiti ignifughi
    Sollevamento Ausili meccanici, formazione MMC
    Rumore Otoprotettori, sorveglianza udito
    Tagli Guanti antitaglio, formazione
    Caduta dall’alto (impianti) Imbragatura, casco, formazione 12h

    Macchine utensili: tutele

    Torni, frese, presse, troncatrici: rischi di amputazioni, schiacciamenti, schegge. Protezioni meccaniche obbligatorie (carter, schermi, fermi corsa). Manutenzione periodica.

    Saldatura: fumi e radiazioni

    Saldatori esposti a fumi (cromo VI, manganese, ozono) e radiazioni UV. DPI: maschera autoscurante, abiti ignifughi, aspirazione fumi alla fonte. Visita medica oculistica + polmonare ogni 2 anni.

    Sollevamento carichi (MMC)

    Sollevamento manuale: max 25kg (15kg donne). Oltre: ausili meccanici (carrelli, paranchi). Formazione MMC obbligatoria. Errore frequente: ernia discale.

    Formazione obbligatoria

    16h iniziali + 6h aggiornamento ogni 5 anni. Per saldatori: patentino EN ISO. Per carrellisti: patentino con aggiornamento ogni 5 anni. Finanziati EBNA.

    Casi pratici

    Tizio – Saldatore con maschera autoscurante
    Tizio (4° saldatore) usa maschera autoscurante (€150) + aspirazione fumi locale. Esami medici ogni 2 anni: vista, polmoni, sangue.
    Caia – Tornitrice con guanti antitaglio
    Caia (3° tornitrice) ha guanti antitaglio + occhiali + scarpe antiinfortunistiche. Formazione 16h+6h aggiornamento. Capelli sempre legati (rischio impigliamento).
    Sempronio – Ipoacusia da rumore
    Sempronio (4° con 12 anni). Sviluppa ipoacusia da rumore officina (>85dB). INAIL riconosce malattia professionale. Rendita ~€100/mese.

    Domande frequenti

    Quali DPI per saldatore?
    Maschera autoscurante, abiti ignifughi, guanti, scarpe antiinfortunistiche, otoprotettori, aspirazione fumi. Forniti gratis dal datore. Aggiornamento periodico.
    La formazione sicurezza è obbligatoria?
    Sì, 16 ore iniziali + 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni. Per il settore meccanico è rischio alto. Finanziati EBNA.
    L'ipoacusia è malattia professionale?
    Sì, se documentata da esposizione a rumore (>85dB sul lavoro). INAIL riconosce con rendita di invalidità permanente per casi gravi.
    Quanto posso sollevare?
    Max 25kg in solitaria (15kg donne). Oltre: ausili meccanici obbligatori (carrelli, paranchi). Formazione MMC obbligatoria.
    Posso rifiutare lavoro pericoloso?
    Sì, in caso di “pericolo grave e immediato” (mancanza DPI, attrezzatura non a norma). Diritto sancito dal D.Lgs. 81/2008.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 216-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo)

    Art. 216-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalità del calcolo della solvibilità di gruppo ed in particolare: a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attività e delle passività, ai termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente; b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'utilizzo del metodo della deduzione e dell'aggregazione; c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro; d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o controllati; e) il trattamento delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilità di gruppo; in particolare l'IVASS può prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo; f) le modalità di vigilanza della solvibilità di gruppo nel caso di indisponibilità delle informazioni relativamente ad una società partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo.

    ))

  • Art. 210 Codice della Navigazione – Trasmissione degli atti alle autorità competenti

    Art. 210 Codice della Navigazione – Trasmissione degli atti alle autorità competenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore del Re Imperatore un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale. Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.

  • CCNL Vigilanza: sicurezza, porto d’arma e formazione GPG

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il settore vigilanza presenta rischi specifici: uso di armi, aggressioni, rapine. Il D.Lgs. 81/2008 si integra con le normative sull’armamento (TULPS). Per le GPG: porto d’arma obbligatorio, formazione 200h + aggiornamento annuale, DPI specifici (giubbotto antiproiettile), procedure di custodia armi. Sorveglianza sanitaria semestrale per turnisti notturni e armati.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    Obblighi sicurezza CCNL Vigilanza
    Obbligo Destinatario
    Porto d’arma GPG (Questura)
    Licenza prefettizia GPG (Prefetto)
    Formazione 200h GPG iniziale
    Aggiornamento 16h/triennio GPG
    Visita medica periodica Tutti, semestrale per GPG armate
    DPI specifici Forniti dal datore
    DVR Datore
    Procedure custodia armi GPG/Datore

    Porto d'arma e custodia

    Per le GPG il porto d’arma è essenziale:

    • Licenza individuale: rilasciata dalla Questura, valida 5 anni
    • Arma di proprietà dell’istituto: assegnata al servizio (non al singolo)
    • Custodia: in caveau o armadi blindati certificati durante non-servizio
    • Trasporto: arma carica solo in servizio, scarica fuori servizio
    • Procedura controllo carico/scarico: doppia firma con responsabile

    L’uso improprio dell’arma (uso fuori servizio, omicidio colposo) comporta sanzioni penali e revoca della licenza.

    Formazione GPG: 200h + aggiornamento

    La formazione iniziale di 200 ore include:

    • Diritto penale e procedura: legittima difesa, stato di necessità, sequestro
    • Normativa settoriale: TULPS, leggi di settore
    • Uso dell’arma: pratica di tiro al poligono
    • Autodifesa: tecniche di immobilizzazione
    • Primo soccorso e antincendio: gestione emergenze
    • Comunicazione: gestione situazioni critiche

    L’aggiornamento periodico (16h/triennio) include: novità normative, refresh pratico al poligono, simulazioni emergenze.

    DPI specifici e sorveglianza sanitaria

    DPI obbligatori per GPG:

    • Giubbotto antiproiettile: classe III-A minimo, obbligatorio per trasporto valori
    • Casco protettivo: per servizi a rischio aggressioni
    • Manette: per immobilizzazione persone
    • Spray al peperoncino: alternativa non letale (se autorizzato)
    • Torcia tattica: per servizi notturni
    • Radio o cellulare: per comunicazione con centrale

    Sorveglianza sanitaria: semestrale per GPG armate e turnisti notturni. Visita medica iniziale + visite periodiche + idoneità psico-fisica per porto d’arma.

    Stress lavoro-correlato e burnout

    La vigilanza è settore ad alto stress lavoro-correlato:

    • Aggressioni e rapine: rischio sindrome post-traumatica
    • Servizi isolati e notturni: rischio burnout
    • Reperibilità H24: stress da disponibilità
    • Pressione disciplinare: sanzioni per errori in servizio

    L’azienda deve effettuare la valutazione del rischio stress e fornire supporto psicologico. Per GPG vittime di aggressione/rapina: supporto psicologico aziendale gratuito.

    Casi pratici

    Tizio – GPG II rapina con uso arma
    Tizio è GPG II trasporto valori, vittima di rapina. Utilizza arma in legittima difesa, neutralizza i rapinatori. Indagine procedurale + giudiziaria. Stress post-traumatico: supporto psicologico aziendale, congedo di malattia integrato al 100%.
    Caia – SF turnista notturno controllo sanitario
    Caia è SF C, turno fisso notturno. Sorveglianza sanitaria semestrale obbligatoria. Visita medico competente: idoneità confermata. Esami specifici per turnisti (insonnia, ipertensione, gastrointestinali).
    Sempronio – Aggiornamento GPG triennale
    Sempronio è GPG III, 3 anni dall’ultima formazione. Frequenta aggiornamento 16h (1 giornata di teoria + 1 di pratica al poligono). Retribuite come lavoro effettivo. Certificato rilasciato al termine, necessario per mantenere qualifica.

    Domande frequenti

    Devo avere il porto d'arma per la vigilanza?
    Solo per GPG (Guardie Particolari Giurate). Per Servizi Fiduciari (portierato, sorveglianza non armata) NON serve. La licenza individuale (Questura) e quella prefettizia (Prefetto) sono entrambe necessarie per le GPG.
    Come si custodisce l'arma di servizio?
    In caveau o armadi blindati certificati durante non-servizio. L’arma è di proprietà dell’istituto (non del singolo). Procedura di carico/scarico con doppia firma con responsabile. Trasporto: arma carica solo in servizio.
    Quando devo aggiornare la formazione?
    Per GPG: 16 ore di aggiornamento ogni 3 anni minimo. Senza aggiornamento: sospensione della qualifica fino al completamento del corso. I corsi sono retribuiti e finanziati dal datore o dall’Ente Bilaterale.
    Quali DPI ho diritto?
    Per GPG: giubbotto antiproiettile (classe III-A minimo per trasporto valori), casco protettivo, manette, torcia tattica, radio. Per SF: scarpe antiscivolo, abito divisa, eventuale giubbotto antitaglio. Tutti forniti gratuitamente dal datore.
    Le aggressioni hanno tutele specifiche?
    Sì. Infortunio sul lavoro INAIL aperto automaticamente. Supporto psicologico aziendale gratuito per stress post-traumatico. Integrazione al 100% durante convalescenza. Eventuale rendita di invalidità permanente.
    Posso rifiutare un servizio a rischio?
    Solo se ci sono violazioni della sicurezza (es. assenza di DPI, mancanza di formazione, situazioni di rischio sproporzionato). Per rischi proporzionati al ruolo (es. trasporto valori per GPG II specializzata): rifiuto può comportare sanzione disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e quattordicesima delle GPG e malattia, infortunio e copertura porto d’arma.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 212 Codice della Navigazione – Autorizzazione del tribunale

    Art. 212 Codice della Navigazione – Autorizzazione del tribunale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso. DISPOSIZIONI SPECIALI Della navigazione da diporto

  • Art. 210-ter D.Lgs. 209/2005 – (Albo delle società capogruppo)

    Art. 210-ter D.Lgs. 209/2005 – (Albo delle società capogruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall'IVASS.

    2. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.

    3. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle società strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre società controllate e partecipate.

    4. Le società di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle società capogruppo.

    5. L'IVASS può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della società capogruppo.

    6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS può esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81.

    7. L'IVASS accerta che lo statuto della società capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.

    8. All'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.

    9. Le società di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

    10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

    ))

  • Art. 2 T.U. Espropriazione – Principio di legalità dell’azione amministrativa

    Art. 2 T.U. Espropriazione – Principio di legalità dell’azione amministrativa

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all’articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

    2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa.