Testo dell'articoloVigente
Il preavviso nel CCNL Cooperative Sociali varia da 15 giorni (ausiliari prima fascia) a 180 giorni (responsabili F1) in base a livello e anzianità. Il datore può scegliere fra preavviso lavorato o indennità sostitutiva. Per dimissioni del lavoratore il preavviso è dimezzato. Il licenziamento per giusta causa è senza preavviso.
Tabella riepilogativa
| Livello | Fino 5 anni | 5-10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| A1, A2 | 15 gg | 30 gg | 45 gg |
| B1 | 20 gg | 40 gg | 60 gg |
| C1-C3 (OSS) | 30 gg | 60 gg | 75 gg |
| D1-D3 (educ./inferm.) | 45 gg | 75 gg | 90 gg |
| E1-E2 (coord.) | 60 gg | 90 gg | 120 gg |
| F1 (resp.) | 90 gg | 150 gg | 180 gg |
Nelle dimissioni del lavoratore, il preavviso è dimezzato (es. OSS C2 con 7 anni: 30 gg invece di 60 gg).
Come si calcola il preavviso
Il preavviso è il tempo di anticipo con cui la cessazione del rapporto deve essere comunicata. La durata dipende da:
- Livello di inquadramento
- Anzianità di servizio nella cooperativa (3 fasce: 0-5, 5-10, 10+ anni)
- Direzione del recesso: dimissioni dimezzano il preavviso vs licenziamento
Si conta in giorni di calendario, non solo lavorativi. Decorrenza: giorno successivo alla comunicazione (raccomandata, PEC, consegna a mano).
Preavviso lavorato vs indennità
Il datore (o il lavoratore) può scegliere:
- Preavviso lavorato: continua a lavorare regolarmente fino al termine
- Indennità sostitutiva: paga la retribuzione del periodo di preavviso e il rapporto cessa immediatamente
L’indennità sostitutiva include: minimo + contingenza + EDR + ratei tredicesima, ferie, ROL.
Se il datore intima preavviso e il lavoratore non vuole completarlo, può pagare indennità inversa (paga il datore per uscire prima).
Dimissioni del lavoratore
Le dimissioni del lavoratore richiedono:
- Preavviso dimezzato rispetto al licenziamento
- Forma scritta tramite portale Cliclavoro/INPS (sennò sono inefficaci, salvo dimissioni durante prova o per giusta causa)
- Revocabili entro 7 giorni dall’invio (sempre tramite portale)
Eccezioni di forma online:
- Dimissioni in fase di prova
- Dimissioni per giusta causa (mobbing, mancato pagamento)
- Dimissioni della madre lavoratrice nei primi 3 anni (vincolo di convalida ITL)
Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è senza preavviso ed è ammesso solo per fatti di estrema gravità:
- Furto, appropriazione indebita di farmaci, denaro residenti
- Violenza, maltrattamenti pazienti/utenti
- Abuso, falsificazione documenti
- Assenza ingiustificata >5 gg consecutivi
- Rifiuto reiterato e immotivato di mansioni
Procedura: contestazione scritta entro 15 gg dal fatto, difesa entro 5 gg, licenziamento se conferma.
Licenziamento per giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è di due tipi:
- Soggettivo: inadempimento meno grave (con preavviso)
- Oggettivo: ragioni produttive/organizzative (con preavviso). Es. chiusura servizio, cessazione appalto.
Per il licenziamento oggettivo in cooperative con più di 15 dipendenti si applica l’art. 7 L. 604/1966: tentativo conciliazione obbligatoria in ITL.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da OSS?
Posso essere licenziato senza preavviso?
Le dimissioni online sono obbligatorie?
Posso revocare le dimissioni?
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nelle cooperative sociali - dove operano educatori, operatori socio-sanitari, infermieri, animatori e ausiliari - il preavviso di recesso ha la stessa funzione di garanzia che assume in ogni rapporto a tempo indeterminato, ma con una articolazione che riflette la varietà delle qualifiche del settore. La disciplina combina la cornice civilistica degli artt. 2118 e 2119 con la regolazione di dettaglio del contratto collettivo.
A cosa serve il preavviso
L'art. 2118 c.c. richiede che il recesso dal rapporto a tempo indeterminato sia preceduto dal preavviso. La sua funzione è dare a entrambe le parti il tempo per riorganizzarsi: alla cooperativa per garantire la continuità del servizio assistenziale o educativo, al lavoratore per cercare una nuova occupazione. Per questo la durata cresce con il livello di inquadramento e con l'anzianità di servizio.
La graduazione su livello e anzianità
Il contratto collettivo modula il preavviso su due variabili: la posizione di inquadramento - dalle mansioni ausiliarie fino ai ruoli di coordinamento e responsabilità - e l'anzianità di servizio, articolata in fasce. Più alta è la responsabilità e più lungo è il servizio prestato, maggiore è il termine di preavviso. Le durate puntuali vanno lette nella tabella del CCNL vigente al momento del recesso.
Dimissioni con preavviso ridotto
Una caratteristica tipica della disciplina è la differenza tra recesso datoriale e dimissioni del lavoratore: in caso di dimissioni il preavviso dovuto è di regola inferiore rispetto a quello richiesto quando è la cooperativa a recedere. La ratio è alleggerire l'onere a carico del lavoratore che lascia volontariamente il posto, pur mantenendo un margine di continuità per il servizio.
Preavviso lavorato o indennità sostitutiva
La parte che recede può scegliere tra far decorrere il preavviso lavorando regolarmente fino al termine, oppure corrispondere l'indennità sostitutiva e cessare immediatamente il rapporto (art. 2118, secondo comma, c.c.). L'indennità è pari alla retribuzione del periodo di preavviso e va calcolata sulla retribuzione globale, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturandi.
La giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., prescinde dal preavviso: la condotta tanto grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto consente il recesso immediato. Resta ferma la necessità del procedimento disciplinare e della motivazione. Negli altri casi di licenziamento (giustificato motivo soggettivo od oggettivo) il preavviso è invece dovuto.
Computo, decorrenza e fine rapporto
I giorni di preavviso si contano di calendario, festivi inclusi, con decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione, che va effettuata con strumento a data certa (raccomandata, PEC, consegna a mano firmata). Alla cessazione maturano TFR, ratei di tredicesima ed eventuali mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti. È prudente verificare la durata applicabile nel testo contrattuale prima di formalizzare il recesso.
Domande frequenti
Da cosa dipende la durata del preavviso?
Dal livello di inquadramento e dall'anzianità di servizio: il preavviso cresce con la responsabilità della posizione e con gli anni prestati. Le durate esatte si leggono nella tabella del CCNL Cooperative Sociali vigente.
Se mi dimetto devo dare lo stesso preavviso del licenziamento?
No. In caso di dimissioni del lavoratore il preavviso dovuto è di regola ridotto rispetto a quello richiesto quando è la cooperativa a recedere.
Posso uscire subito pagando un'indennità?
Sì. In alternativa al preavviso lavorato, la parte che recede può corrispondere l'indennità sostitutiva (art. 2118 c.c.), pari alla retribuzione del periodo di preavviso, cessando immediatamente il rapporto.
Il licenziamento per giusta causa prevede il preavviso?
No. La giusta causa dell'art. 2119 c.c. consente il recesso immediato, senza preavviso, perché la condotta è così grave da non permettere la prosecuzione del rapporto. Resta dovuto il procedimento disciplinare.
Come si contano i giorni di preavviso?
In giorni di calendario, festivi inclusi, con decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione, che va fatta con strumento a data certa come raccomandata A/R, PEC o consegna a mano firmata.