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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Cooperative Sociali differenzia il periodo di prova per livello: 30 giorni per livelli A-B, 60 giorni per OSS (C), 90 giorni per educatori/infermieri (D), 120 giorni coordinatori (E), 180 giorni per F1 (figure direttive). Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza preavviso ma con retribuzione effettiva.

Testo dell'articoloVigente

CCNL Cooperative Sociali

In sintesi

Il CCNL Cooperative Sociali differenzia il periodo di prova per livello: 30 giorni per livelli A-B, 60 giorni per OSS (C), 90 giorni per educatori/infermieri (D), 120 giorni coordinatori (E), 180 giorni per F1 (figure direttive). Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza preavviso ma con retribuzione effettiva.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
Ultimo rinnovo
23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

Tabella riepilogativa

Periodo di prova per livello
Livello Periodo prova Profili
A1, A2 30 giorni Ausiliari
B1 30 giorni Operatori generici
C1, C2, C3 60 giorni OSS
D1, D2, D3 90 giorni Educatori, infermieri
E1, E2 120 giorni Coordinatori
F1 180 giorni Responsabili, psicologi, direttori

Cos'è e come si conta la prova

Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto in cui datore e lavoratore valutano la reciproca convenienza della prosecuzione. Durante questo periodo il recesso è libero per entrambe le parti.

Si conta in giorni di calendario di effettivo servizio: ferie, malattia, infortunio sospendono il decorrere della prova (allungandola di pari giornate).

La prova deve essere scritta nel contratto di assunzione: se manca o è generica, non vale.

Recesso durante la prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza dover motivare:

  • Il datore comunica per iscritto (raccomandata, PEC o consegna a mano)
  • Il lavoratore può dimettersi anche solo a voce (ma per tracciabilità sempre consigliata forma scritta)
  • Si paga solo il periodo effettivamente lavorato
  • Si maturano ratei di tredicesima, ferie e TFR in proporzione

Il datore non può recedere se le motivazioni sono discriminatorie (gravidanza, motivi sindacali, ecc.): in tal caso il licenziamento è nullo.

Prova nel D.Lgs. 104/2022 (decreto trasparenza)

Il D.Lgs. 104/2022 ha introdotto regole nuove sulla prova:

  • Durata proporzionale per tempo determinato: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di contratto, max secondo CCNL
  • Cumulo: non si può ripetere la prova per stesso lavoratore e stesse mansioni
  • Trasparenza: la durata deve essere indicata in modo chiaro nella lettera di assunzione

Diritti durante la prova

Anche durante la prova il lavoratore matura tutti gli istituti normativi:

  • Stipendio intero secondo livello
  • Ferie e ROL in ratei (1/12 per mese)
  • Tredicesima in ratei
  • TFR dal primo giorno
  • Contributi INPS/INAIL regolari
  • Diritto alla privacy e tutela contro mobbing/molestie

Conferma e prosecuzione

Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto prosegue a tempo indeterminato (o secondo durata contratto a termine) senza necessità di alcuna formalità.

La conferma esplicita non è obbligatoria: il silenzio vale come conferma. Tuttavia molte cooperative emettono una “lettera di conferma” che ha valore solo dichiarativo.

Dopo la prova il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo con preavviso.

Casi pratici

Tizio – OSS in prova 60 gg
Tizio assunto come OSS C1 con prova 60 gg. Al 55° giorno cooperativa comunica recesso (non si è ambientato in équipe). Pagati 55 gg + ratei. Niente preavviso.
Caia – Educatrice prova interrotta da maternità
Caia D2 in prova al 30° giorno scopre gravidanza. La prova si sospende per maternità (5 mesi). Rientro: prova riprende da gg 30 a gg 90.
Sempronio – Responsabile F1 con prova 180 gg
Sempronio assunto come responsabile RSA F1 con prova 180 gg. Al 5° mese decide di dimettersi (non si trova con la direzione). Recesso immediato senza preavviso.

Domande frequenti

Quanto dura la prova per un OSS?
60 giorni di calendario (effettivi servizio) per livelli C1-C3 (OSS). Si calcolano sui giorni lavorati: ferie, malattia, infortunio sospendono il decorrere.
Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, attività sindacale) sempre nullo.
Maturo ferie e tredicesima durante la prova?
Sì, dal primo giorno maturi ratei di ferie, ROL, tredicesima e TFR. La contribuzione INPS è piena. Anche permessi L.104 sono concessi.
Si può ripetere la prova se cambio cooperativa?
Sì, ogni nuovo rapporto di lavoro ha la sua prova. Ma se torno nella stessa cooperativa per stesse mansioni la prova non può essere ripetuta (cumulo vietato).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura la prova per un OSS?

60 giorni di calendario (effettivi servizio) per livelli C1-C3 (OSS). Si calcolano sui giorni lavorati: ferie, malattia, infortunio sospendono il decorrere.

Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?

Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, attività sindacale) sempre nullo.

Maturo ferie e tredicesima durante la prova?

Sì, dal primo giorno maturi ratei di ferie, ROL, tredicesima e TFR. La contribuzione INPS è piena. Anche permessi L.104 sono concessi.

Si può ripetere la prova se cambio cooperativa?

Sì, ogni nuovo rapporto di lavoro ha la sua prova. Ma se torno nella stessa cooperativa per stesse mansioni la prova non può essere ripetuta (cumulo vietato).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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