Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Cooperative Sociali

In sintesi

Il CCNL Cooperative Sociali fissa il periodo di prova in giornate di effettiva prestazione: 30 per A1, A2, B1 e C1; 45 per C2 (OSS); 60 per C3, D1, D2, D3 ed E1; 180 per E2, F1 e F2 (art. 32). Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso; spettano la retribuzione del lavoro svolto e i ratei di ferie, tredicesima e TFR.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
AGCI Imprese sociali · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoopsociali · FP CGIL · CISL FP · Fisascat CISL · UIL FPL · UILTuCS
Ultimo rinnovo
26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
Platea
Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

Tabella riepilogativa

Periodo di prova CCNL Cooperative Sociali (art. 32)
Posizione economica Durata massima (giornate di effettiva prestazione)
A1, A2, B1, C1 30
C2 (operatore socio-sanitario) 45
C3, D1, D2, D3, E1 60
E2, F1, F2 180

Cos'è e come si conta la prova

Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto in cui datore e lavoratore valutano la reciproca convenienza della prosecuzione. Durante questo periodo il recesso è libero per entrambe le parti.

Si conta in giornate di effettiva prestazione (art. 32). Se la prova si interrompe per malattia, il lavoratore può essere ammesso a completarla se riprende servizio entro 60 giorni; per legge la prova si prolunga in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità (art. 7, comma 3, D.Lgs. 104/2022).

La prova deve essere scritta nel contratto di assunzione: se manca o è generica, non vale.

Recesso durante la prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza dover motivare:

  • Il datore comunica per iscritto (raccomandata, PEC o consegna a mano)
  • Il lavoratore può dimettersi anche solo a voce (ma per tracciabilità sempre consigliata forma scritta)
  • Si paga solo il periodo effettivamente lavorato
  • Si maturano ratei di tredicesima, ferie e TFR in proporzione

Il datore non può recedere se le motivazioni sono discriminatorie (gravidanza, motivi sindacali, ecc.): in tal caso il licenziamento è nullo.

Prova nel D.Lgs. 104/2022 (decreto trasparenza)

Il D.Lgs. 104/2022 ha introdotto regole nuove sulla prova:

  • Durata proporzionale per tempo determinato: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di contratto, max secondo CCNL
  • Cumulo: non si può ripetere la prova per stesso lavoratore e stesse mansioni
  • Trasparenza: la durata deve essere indicata in modo chiaro nella lettera di assunzione

Diritti durante la prova

Anche durante la prova il lavoratore matura tutti gli istituti normativi:

  • Stipendio intero secondo livello
  • Ferie e ROL in ratei (1/12 per mese)
  • Tredicesima in ratei
  • TFR dal primo giorno
  • Contributi INPS/INAIL regolari
  • Diritto alla privacy e tutela contro mobbing/molestie

Conferma e prosecuzione

Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto prosegue a tempo indeterminato (o secondo durata contratto a termine) senza necessità di alcuna formalità.

La conferma esplicita non è obbligatoria: il silenzio vale come conferma. Tuttavia molte cooperative emettono una “lettera di conferma” che ha valore solo dichiarativo.

Dopo la prova il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo con preavviso.

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Casi pratici

Tizio – OSS in prova 45 giornate
Tizio è assunto come OSS (posizione C2): la prova dura al massimo 45 giornate di effettiva prestazione. Alla 40ª giornata la cooperativa comunica il recesso. Gli spettano la retribuzione delle giornate lavorate e i ratei di ferie, tredicesima e TFR; nessun preavviso (art. 32).
Tizio assunto come OSS C1 con prova 60 gg. Al 55° giorno cooperativa comunica recesso (non si è ambientato in équipe). Pagati 55 gg + ratei. Niente preavviso.
Caia – Educatrice prova interrotta da maternità
Caia D2 in prova al 30° giorno scopre gravidanza. La prova si sospende per maternità (5 mesi). La prova (60 giornate per D2) si prolunga per la durata dell’assenza: al rientro restano 30 giornate (art. 7, comma 3, D.Lgs. 104/2022).
Sempronio – Responsabile F1 con prova 180 gg
Sempronio assunto come responsabile RSA F1 con prova 180 gg. Al 5° mese decide di dimettersi (non si trova con la direzione). Recesso immediato senza preavviso.

Domande frequenti

Quanto dura la prova per un OSS?
45 giornate di effettiva prestazione: l’OSS è inquadrato in C2 (art. 32). Per C1 (ADEST e OSA formati) sono 30 giornate, per C3 60.
Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, attività sindacale) sempre nullo.
Maturo ferie e tredicesima durante la prova?
Sì, dal primo giorno maturi ratei di ferie, ROL, tredicesima e TFR. La contribuzione INPS è piena. Anche permessi L.104 sono concessi.
Si può ripetere la prova se cambio cooperativa?
Sì, ogni nuovo rapporto di lavoro ha la sua prova. Ma se torno nella stessa cooperativa per stesse mansioni la prova non può essere ripetuta (cumulo vietato).

Fonti: CCNL Cooperative Sociali, art. 32 · D.Lgs. 104/2022, art. 7. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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