Indice
La guida
Il CCNL Cooperative Sociali fissa il periodo di prova in giornate di effettiva prestazione: 30 per A1, A2, B1 e C1; 45 per C2 (OSS); 60 per C3, D1, D2, D3 ed E1; 180 per E2, F1 e F2 (art. 32). Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso; spettano la retribuzione del lavoro svolto e i ratei di ferie, tredicesima e TFR.
Tabella riepilogativa
| Posizione economica | Durata massima (giornate di effettiva prestazione) |
|---|---|
| A1, A2, B1, C1 | 30 |
| C2 (operatore socio-sanitario) | 45 |
| C3, D1, D2, D3, E1 | 60 |
| E2, F1, F2 | 180 |
Cos'è e come si conta la prova
Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto in cui datore e lavoratore valutano la reciproca convenienza della prosecuzione. Durante questo periodo il recesso è libero per entrambe le parti.
Si conta in giornate di effettiva prestazione (art. 32). Se la prova si interrompe per malattia, il lavoratore può essere ammesso a completarla se riprende servizio entro 60 giorni; per legge la prova si prolunga in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità (art. 7, comma 3, D.Lgs. 104/2022).
La prova deve essere scritta nel contratto di assunzione: se manca o è generica, non vale.
Recesso durante la prova
Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza dover motivare:
- Il datore comunica per iscritto (raccomandata, PEC o consegna a mano)
- Il lavoratore può dimettersi anche solo a voce (ma per tracciabilità sempre consigliata forma scritta)
- Si paga solo il periodo effettivamente lavorato
- Si maturano ratei di tredicesima, ferie e TFR in proporzione
Il datore non può recedere se le motivazioni sono discriminatorie (gravidanza, motivi sindacali, ecc.): in tal caso il licenziamento è nullo.
Prova nel D.Lgs. 104/2022 (decreto trasparenza)
Il D.Lgs. 104/2022 ha introdotto regole nuove sulla prova:
- Durata proporzionale per tempo determinato: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di contratto, max secondo CCNL
- Cumulo: non si può ripetere la prova per stesso lavoratore e stesse mansioni
- Trasparenza: la durata deve essere indicata in modo chiaro nella lettera di assunzione
Diritti durante la prova
Anche durante la prova il lavoratore matura tutti gli istituti normativi:
- Stipendio intero secondo livello
- Ferie e ROL in ratei (1/12 per mese)
- Tredicesima in ratei
- TFR dal primo giorno
- Contributi INPS/INAIL regolari
- Diritto alla privacy e tutela contro mobbing/molestie
Conferma e prosecuzione
Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto prosegue a tempo indeterminato (o secondo durata contratto a termine) senza necessità di alcuna formalità.
La conferma esplicita non è obbligatoria: il silenzio vale come conferma. Tuttavia molte cooperative emettono una “lettera di conferma” che ha valore solo dichiarativo.
Dopo la prova il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo con preavviso.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura la prova per un OSS?
Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
Maturo ferie e tredicesima durante la prova?
Si può ripetere la prova se cambio cooperativa?
Fonti: CCNL Cooperative Sociali, art. 32 · D.Lgs. 104/2022, art. 7. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.