Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative Sociali

In sintesi

L’orario standard del CCNL Cooperative Sociali è di 38 ore settimanali (5 giorni di 7,6h o 6 giorni di 6,33h). Per i servizi 24h (RSA, comunità) sono ammessi turni continuativi su 5 settimane, con monte ore mensile equivalente. Lo straordinario è maggiorato +25% feriale, +45% festivo, +55% notturno.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
Ultimo rinnovo
23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

Tabella riepilogativa

Orario CCNL Cooperative Sociali
Tipologia Ore
Orario settimanale 38h (full-time)
Orario mensile multi-periodale 164h (4 settimane)
Pausa pranzo 30 min (non retribuita se ≥6h)
Riposo settimanale 24h continuative + 11h prima
Riposo intermedio turni 11h tra fine e inizio turno
Straordinario feriale +25% sull’orario base
Straordinario festivo +45%
Straordinario notturno (22-6) +55%
Lavoro festivo ordinario +30% (oltre paga base)
Lavoro notturno ordinario +25% sull’ora notturna

Orario settimanale di 38 ore

L’orario di lavoro full-time è di 38 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. La distribuzione tipica:

  • 5 giorni × 7,6h (lun-ven, riposo sabato e domenica)
  • 6 giorni × 6,33h (lun-sab, riposo domenica)
  • Multi-periodale 4 settimane: 164h totali con bilanciamento turni

Il limite settimanale assoluto è 48 ore comprensive di straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003.

Turni nelle RSA e comunità 24h

Per i servizi a copertura continua (RSA, comunità minori, case famiglia) sono ammessi:

  • Turni di 12 ore (es. 8-20, 20-8) con compensazione settimanale
  • Programmazione multi-periodale su 4-5 settimane (con eventuale rolling negativo)
  • Doppio turno notturno consecutivo: max 5 notti continue/mese
  • Riposo di 11 ore tra fine turno e inizio successivo

La programmazione turni deve essere comunicata con almeno 10 giorni di anticipo.

Maggiorazioni straordinario

Lo straordinario è il tempo lavorato oltre l’orario contrattuale settimanale (38h):

  • Feriale fino a 4h/settimana: +25%
  • Festivo: +45%
  • Notturno feriale (22-6): +50%
  • Notturno festivo: +55%
  • Riposo settimanale lavorato: +50%

Lo straordinario può essere convertito in banca delle ore con maggiorazione del 25% sui ROL accumulati.

Lavoro notturno e tutela personale fragile

Il lavoro notturno (22-6) ha disciplina specifica:

  • Indennità ordinaria: +25% sull’ora notturna
  • Massimo 8 ore consecutive notturne
  • Visita medica obbligatoria annuale
  • Esonero per donne in gravidanza fino a 1 anno dal parto
  • Esonero genitori unici di figli ≤8 anni
  • Esonero per chi assiste familiari portatori di handicap (L. 104)

Part-time e flessibilità

Il part-time può essere:

  • Orizzontale: ridotto su tutti i giorni (es. 20h/sett × 5gg)
  • Verticale: solo alcuni giorni/settimana (es. 38h/sett × 3gg)
  • Misto: combinazione delle due forme

Lo straordinario del part-time è maggiorato del 15% fino al raggiungimento delle 38h, poi si applicano le maggiorazioni normali.

Casi pratici

Tizio – OSS turnista 38h
Tizio è OSS in RSA con turni 8h × 5 giorni (38h totali con riduzione 2h ROL). Notti 6/mese: 8h × €4,50 = €36/notte indennità. Domenica = +30% retribuzione.
Caia – Educatrice straordinari feriali
Caia ha fatto 6h straordinario feriale (+25%) = 6h × €8,50 × 1,25 = €63,75. Riposo compensativo non richiesto, paga immediata.
Sempronio – Infermiere notte+festivo
Sempronio infermiere D2, ha lavorato Natale ore 22-6 = 8h notturno festivo (+55%). 8h × €9,80 × 1,55 = €121,52 in busta paga.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali si lavorano nel CCNL Cooperative Sociali?
38 ore settimanali full-time, distribuibili su 5 o 6 giorni. Per servizi 24h è ammessa programmazione multi-periodale su 4-5 settimane.
Quanto è pagato lo straordinario in cooperativa sociale?
Lo straordinario feriale è +25%, festivo +45%, notturno +50-55%. Può essere convertito in banca delle ore con maggiorazione del 25%.
Si possono fare due notti consecutive in RSA?
Sì, ma con limite di 5 notti continue al mese. Tra fine turno notturno e inizio del successivo devono trascorrere almeno 11 ore di riposo.
Le donne in gravidanza possono fare turni di notte?
No, le donne in gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino sono esonerate dal lavoro notturno (22-6) per legge (D.Lgs. 151/2001).

Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Cooperative Sociali fissa l'orario settimanale full-time e ne consente l'articolazione su cinque o sei giorni; le misure esatte sono nelle tabelle del contratto vigente.
  • Per i servizi a copertura continua (RSA, comunita) sono ammessi regimi multi-periodali e turnazioni, con riposi e rotazioni programmati.
  • Lo straordinario e il lavoro eccedente l'orario contrattuale e da luogo a maggiorazioni differenziate per fascia (feriale, festivo, notturno).
  • Restano inderogabili i limiti del D.Lgs. 66/2003: durata massima media, riposo giornaliero di 11 ore e riposo settimanale.
  • Il lavoro notturno ha disciplina speciale: limiti di durata, sorveglianza sanitaria e tutele per soggetti fragili.
Indice dei contenuti

L'orario di lavoro nelle cooperative sociali deve conciliare due esigenze in tensione: la continuita dei servizi alla persona, spesso attivi 24 ore su 24, e la tutela della salute di chi vi lavora. Il contratto collettivo costruisce per questo un impianto articolato - orario base, multi-periodalita, turni, straordinario, lavoro notturno - che si innesta su limiti di legge inderogabili. Comprenderne la struttura aiuta a leggere correttamente le proprie buste paga e i piani turni.

L'orario settimanale e la sua distribuzione

Il contratto fissa la durata dell'orario full-time e ne consente la distribuzione su cinque o sei giorni, con conseguente diversa lunghezza della giornata. Il dato numerico esatto - ore settimanali e ripartizione - va letto sul testo del CCNL vigente, poiche puo essere oggetto di revisione nei rinnovi. La distribuzione concreta incide su riposi, pause e sul calcolo dello straordinario, e va quindi conosciuta con precisione.

L'orario multi-periodale

Per gestire la variabilita dei carichi, il contratto ammette regimi multi-periodali: l'orario viene calcolato in media su un arco di piu settimane, alternando periodi piu carichi e periodi piu leggeri, fermo restando il monte ore complessivo. E uno strumento di flessibilita che richiede una programmazione trasparente e comunicata con adeguato anticipo, in modo che il lavoratore possa organizzare la propria vita personale.

I turni nei servizi a ciclo continuo

RSA, comunita per minori e case famiglia operano senza interruzione. Per coprirle, il contratto consente turnazioni anche su fasce ampie, con rotazioni che includono il lavoro festivo e notturno. La programmazione dei turni va comunicata con un congruo preavviso e deve rispettare i riposi minimi: il riposo giornaliero tra fine turno e inizio del successivo e il riposo settimanale non possono essere sacrificati alle esigenze organizzative oltre i limiti consentiti.

Lo straordinario e le maggiorazioni

E straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale. Da luogo a maggiorazioni differenziate a seconda che cada in fascia feriale, festiva o notturna, con percentuali crescenti per le situazioni piu gravose. Le aliquote precise vanno verificate sulle tabelle del CCNL vigente, perche variano nel tempo. In molti casi lo straordinario puo, in alternativa al pagamento, confluire in una banca delle ore da fruire come riposo.

I limiti inderogabili del D.Lgs. 66/2003

Qualunque articolazione resta vincolata ai limiti di legge: la durata media dell'orario, comprensiva dello straordinario, non puo superare il tetto fissato dal D.Lgs. 66/2003 calcolato su un periodo di riferimento; e garantito un riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, e un riposo settimanale. Sono soglie strutturali poste a tutela della salute, che la contrattazione puo articolare ma non eliminare.

Il lavoro notturno e i soggetti fragili

Il lavoro notturno gode di una disciplina speciale: maggiorazioni dedicate, limiti alla durata della prestazione notturna, sorveglianza sanitaria periodica obbligatoria. Per determinate categorie - in particolare lavoratrici in stato di gravidanza e nel periodo successivo, e lavoratori con specifiche condizioni di assistenza familiare - operano esoneri o tutele rafforzate. Sono protezioni che il datore non puo comprimere in nome delle esigenze di servizio.

Pause e diritto alla disconnessione organizzativa

Quando la giornata supera una certa durata, e dovuta una pausa per il recupero delle energie e, ove prevista, per la consumazione del pasto. La corretta collocazione delle pause, la loro durata e il loro trattamento (retribuito o meno) seguono le regole del contratto. Una programmazione che rispetti pause e riposi non e solo un obbligo formale: nei servizi alla persona incide direttamente sulla qualita e sulla sicurezza dell'assistenza erogata.

Domande frequenti

Qual e l'orario settimanale full-time nel CCNL Cooperative Sociali?

Il contratto fissa la durata del full-time e la sua distribuzione su cinque o sei giorni. La misura esatta va letta sulle tabelle del CCNL vigente, perche puo cambiare con i rinnovi.

Come funzionano i turni nelle RSA e nelle comunita?

Per i servizi a ciclo continuo sono ammesse turnazioni anche su fasce ampie, con rotazioni programmate e comunicate con preavviso, nel rispetto dei riposi giornaliero e settimanale.

Quanto sono maggiorate le ore di straordinario?

Le maggiorazioni variano per fascia (feriale, festivo, notturno), con percentuali crescenti per le situazioni piu gravose. Le aliquote precise vanno verificate sulle tabelle del CCNL vigente.

Esiste un limite massimo all'orario, straordinario incluso?

Si: il D.Lgs. 66/2003 fissa una durata media massima su un periodo di riferimento, oltre al riposo giornaliero di 11 ore consecutive e al riposo settimanale. Sono limiti inderogabili.

Lo straordinario va sempre pagato in busta paga?

Non necessariamente: in molti casi, in alternativa al pagamento maggiorato, lo straordinario puo confluire in una banca delle ore da fruire come riposo, secondo le regole del contratto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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