Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Cooperative Sociali

In sintesi

Il CCNL Cooperative Sociali conserva il posto per 12 mesi di malattia nell’arco dell’ultimo triennio; per gravi patologie oncologiche e cronico-degenerative le giornate di terapia salvavita e di ricovero non si contano (art. 71). Al lavoratore non in prova la cooperativa integra l’indennità di malattia fino al 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno. In caso di infortunio sul lavoro il posto è conservato fino alla guarigione clinica e l’integrazione al 100% vale dal 1° al 180° giorno (art. 72).

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
AGCI Imprese sociali · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoopsociali · FP CGIL · CISL FP · Fisascat CISL · UIL FPL · UILTuCS
Ultimo rinnovo
26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
Platea
Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

Tabella riepilogativa

Malattia, comporto e infortunio CCNL Cooperative Sociali (artt. 71 e 72)
Voce Regola
Conservazione del posto (malattia e infortunio non sul lavoro) 12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio, anche per assenze in più riprese
Gravi patologie oncologiche o cronico-degenerative ingravescenti Giornate di terapia salvavita e di ricovero escluse dal calcolo
Integrazione della malattia Fino al 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno (lavoratori non in prova)
Malattia oltre 3 giorni Integrazione subordinata al riconoscimento dell’indennità da parte dell’ente
Infortunio sul lavoro Posto e anzianità conservati fino alla guarigione clinica; integrazione fino al 100% dal 1° al 180° giorno
Malattia professionale Posto conservato per il periodo di indennità per inabilità temporanea
Comunicazione dell’assenza Al più presto e comunque entro la prima ora di inizio del lavoro, con numero di protocollo del certificato
Malattia durante le ferie Sospende le ferie in caso di ricovero o di prognosi superiore a 7 giorni di calendario

Il comporto di 12 mesi nel triennio

L’art. 71 del CCNL fissa la conservazione del posto in 12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio, anche se raggiunti con assenze in più riprese.

In caso di gravi patologie oncologiche o cronico-degenerative ingravescenti, documentate, le giornate per le terapie salvavita e di ricovero ospedaliero sono escluse dal calcolo.

Superato il comporto il datore può risolvere il rapporto; restano dovuti il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 71). Il CCNL non prevede un’aspettativa specifica dopo il comporto: l’aspettativa non retribuita dell’art. 67 (fino a 6 mesi, per gravi necessità personali o malattia di familiari) è concessa a richiesta, nei limiti delle esigenze di servizio.

Integrazione della malattia fino al 180° giorno

Al lavoratore non in prova la cooperativa paga un trattamento a integrazione dell’indennità di malattia degli enti competenti fino al 100% della normale retribuzione, fino al 180° giorno (art. 71). Per le malattie superiori a 3 giorni l’integrazione spetta se l’ente riconosce l’indennità di malattia. Il CCNL non prevede scaglioni ridotti dopo il 180° giorno.

Infortunio sul lavoro

L’infortunio sul lavoro è gestito da INAIL:

  • Il posto e l’anzianità sono conservati fino alla guarigione clinica certificata dall’istituto assicuratore (art. 72)
  • Dal 4° giorno l’INAIL paga il 60% della retribuzione fino al 90° giorno e il 75% dal 91°
  • Il CCNL integra fino al 100% della normale retribuzione dal 1° al 180° giorno, se l’INAIL riconosce l’infortunio
  • L’infortunio va denunciato subito al superiore diretto

L’infortunio in itinere (casa-lavoro) è equiparato all’infortunio sul lavoro se avvenuto sul percorso abituale e in orario congruo.

Comporto e patologie psichiatriche

Le patologie psichiatriche e depressive rientrano nel comporto ordinario di 12 mesi nel triennio. Per il personale di settori “stressogeni” (comunità minori, salute mentale) il CCNL non prevede un comporto diverso.

In caso di burn-out certificato (sindrome stress-correlato), la malattia è gestita come ordinaria, ma il medico competente può proporre cambio mansione.

Visite fiscali e controllo

Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile alla visita fiscale INPS:

  • Settore privato (cooperative): fasce 10-12 e 17-19 (tutti i giorni inclusi festivi)
  • Esenzioni: patologie gravi, malattia da incidente, terapie salvavita

Assenza alla visita = sanzione fino a perdita totale indennità per quel periodo.

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Casi pratici

Tizio – OSS lombalgia 2 mesi
Tizio si fa male sollevando paziente, 60 gg malattia. Se si tratta di malattia comune, la cooperativa integra l’indennità fino al 100% della normale retribuzione (art. 71); se l’INAIL riconosce l’infortunio sul lavoro, l’integrazione al 100% vale dal 1° giorno (art. 72). Tornerà in servizio con visita medico competente.
Caia – Educatrice burn-out 4 mesi
Caia ha esaurimento (sindrome ansiosa) 4 mesi malattia. Integrazione al 100% fino al 180° giorno: i 4 mesi sono coperti per intero. Medico competente propone cambio mansione (no più comunità minori).
Sempronio – Infermiere infortunio in itinere
Sempronio cade in bici tornando da lavoro, infortunio in itinere. INAIL paga il 60% e poi il 75%; la cooperativa integra fino al 100% dal 1° al 180° giorno (art. 72). Riabilitazione ortopedica.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto in cooperativa sociale?
12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio, anche per assenze in più riprese. Per gravi patologie oncologiche o cronico-degenerative le giornate di terapia salvavita e di ricovero non si contano (art. 71).
Lo stipendio è intero durante la malattia?
Sì, fino al 180° giorno: la cooperativa integra l’indennità di malattia fino al 100% della normale retribuzione per i lavoratori non in prova. Oltre i 3 giorni l’integrazione spetta se l’ente riconosce l’indennità (art. 71).
Cosa succede se supero il comporto?
Il datore può risolvere il rapporto; restano dovuti TFR e indennità sostitutiva del preavviso (art. 71). Il CCNL non prevede un’aspettativa apposita dopo il comporto: quella dell’art. 67, fino a 6 mesi, è concessa a richiesta per gravi necessità.
L'infortunio in itinere è coperto?
Sì, l’infortunio in itinere (casa-lavoro) è equiparato all’infortunio sul lavoro se avvenuto sul percorso abituale e in orario congruo. L’INAIL paga l’indennità e la cooperativa integra fino al 100% dal 1° al 180° giorno (art. 72).

Fonti: CCNL Cooperative Sociali, art. 71 · art. 72 · art. 67. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e prova fino a 6 mesi (F1).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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