Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative Sociali

In sintesi

Il CCNL Cooperative Sociali prevede comporto di 365 giorni di malattia nei 36 mesi (12 mesi su 3 anni). L’integrazione dell’indennità INPS arriva al 100% nei primi 6 mesi, poi 75% nei successivi. Per infortunio sul lavoro l’integrazione è al 100% fino a 6 mesi. Comporto in caso di patologie gravi documentate raddoppiato.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
Ultimo rinnovo
23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

Tabella riepilogativa

Malattia, comporto e infortunio CCNL Cooperative Sociali
Voce Durata / Importo
Comporto base 365 giorni nei 36 mesi
Patologie gravi (chemio, dialisi) 730 giorni nei 36 mesi
Integrazione malattia primi 6 mesi 100% retribuzione
Integrazione malattia 7°-12° mese 75% retribuzione
Integrazione malattia oltre 12° 50% retribuzione
Carenza primi 3 gg INPS 100% datore (no INPS)
Infortunio prima settimana 100% datore
Infortunio 6 mesi Integrazione fino al 100%
Aspettativa non retribuita post comporto Fino a 12 mesi su richiesta

Il comporto di 365 giorni

L’art. 60 CCNL fissa il comporto in 365 giorni di malattia nei 36 mesi precedenti. Si conta su un arco temporale mobile di 3 anni.

Per patologie gravi documentate (oncologia, dialisi, sclerosi multipla, SLA, terapie salvavita) il comporto è raddoppiato a 730 giorni.

Superato il comporto, il datore può licenziare per “superamento periodo di comporto” senza giusta causa. Il lavoratore può chiedere aspettativa non retribuita fino a 12 mesi per continuare cure.

Integrazione INPS scaglionata

L’INPS paga indennità di malattia (50-66% dipende dal contesto), ma il CCNL prevede integrazione datoriale al:

  • 100% retribuzione nei primi 6 mesi
  • 75% nei mesi 7-12
  • 50% oltre il 12° mese

I primi 3 giorni di carenza (non pagati da INPS) sono interamente a carico del datore.

Infortunio sul lavoro

L’infortunio sul lavoro è gestito da INAIL:

  • Prima settimana (giorni 1-7): pagati dal datore al 100%
  • Dal 4° al 90° giorno: INAIL paga 60% retribuzione
  • Dal 91° giorno in poi: INAIL paga 75% retribuzione
  • CCNL integra fino al 100% per i primi 6 mesi

L’infortunio in itinere (casa-lavoro) è equiparato all’infortunio sul lavoro se avvenuto sul percorso abituale e in orario congruo.

Comporto e patologie psichiatriche

Le patologie psichiatriche e depressive rientrano nel comporto ordinario (365gg). Per il personale di settori “stressogeni” (comunità minori, salute mentale) le rappresentanze sindacali hanno chiesto comporto allargato non ancora concesso.

In caso di burn-out certificato (sindrome stress-correlato), la malattia è gestita come ordinaria, ma il medico competente può proporre cambio mansione.

Visite fiscali e controllo

Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile alla visita fiscale INPS:

  • Settore privato (cooperative): fasce 10-12 e 17-19 (tutti i giorni inclusi festivi)
  • Esenzioni: patologie gravi, malattia da incidente, terapie salvavita

Assenza alla visita = sanzione fino a perdita totale indennità per quel periodo.

Casi pratici

Tizio – OSS lombalgia 2 mesi
Tizio si fa male sollevando paziente, 60 gg malattia. INPS 50%+50% data + datore integra 100%. Tornerà in servizio con visita medico competente.
Caia – Educatrice burn-out 4 mesi
Caia ha esaurimento (sindrome ansiosa) 4 mesi malattia. Primi 6 mesi integrazione 100%. Medico competente propone cambio mansione (no più comunità minori).
Sempronio – Infermiere infortunio in itinere
Sempronio cade in bici tornando da lavoro, infortunio in itinere. INAIL paga 60% poi 75% + cooperativa integra al 100% per 6 mesi. Riabilitazione ortopedica.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto in cooperativa sociale?
365 giorni di malattia nei 36 mesi precedenti. Per patologie gravi documentate (oncologia, dialisi, SLA, sclerosi multipla) il comporto è raddoppiato a 730 giorni.
Lo stipendio è intero durante la malattia?
Sì, l’integrazione datoriale arriva al 100% nei primi 6 mesi, poi 75% nei mesi 7-12, 50% oltre il 12° mese. I primi 3 giorni di carenza sono al 100%.
Cosa succede se supero il comporto?
Il datore può licenziare per superamento comporto. Si può chiedere aspettativa non retribuita fino a 12 mesi per continuare cure senza perdere il posto.
L'infortunio in itinere è coperto?
Sì, l’infortunio in itinere (casa-lavoro) è equiparato all’infortunio sul lavoro se avvenuto sul percorso abituale e in orario congruo. INAIL paga + cooperativa integra al 100% per 6 mesi.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Cooperative Sociali fissa un periodo di comporto entro il quale la malattia non legittima il licenziamento; superato il comporto il datore può recedere.
  • Per le patologie gravi documentate il comporto è ampliato secondo le previsioni contrattuali.
  • All'indennità INPS di malattia si aggiunge un'integrazione datoriale decrescente nel tempo.
  • L'infortunio sul lavoro e quello in itinere sono gestiti dall'INAIL, con integrazione contrattuale nei primi mesi.
  • Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile alle fasce di visita fiscale, salvo esenzioni.
Indice dei contenuti

La gestione della malattia e dell'infortunio è uno dei nodi più delicati per chi lavora nelle cooperative sociali, settore in cui l'usura fisica e lo stress sono frequenti. Il CCNL costruisce un sistema a più livelli: il comporto che protegge il posto, l'integrazione che protegge la retribuzione e le regole di reperibilità che presidiano il controllo.

Il comporto e la sua funzione

Il comporto è il periodo entro il quale la malattia sospende il rapporto senza legittimare il licenziamento. È calcolato su un arco temporale mobile e, per le patologie gravi documentate, il contratto prevede un ampliamento. Per la durata esatta e le condizioni di ampliamento occorre fare riferimento al testo del CCNL vigente.

Cosa accade al superamento del comporto

Esaurito il comporto, il datore può recedere per superamento del periodo di comporto, senza che sia richiesta una giusta causa in senso proprio. Il lavoratore può però chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per proseguire le cure senza perdere il posto, nei limiti previsti dal contratto.

L'integrazione dell'indennità INPS

Durante la malattia l'INPS eroga l'indennità nelle misure di legge; il CCNL prevede un'integrazione datoriale che riporta la retribuzione a livelli più alti nei primi mesi e si riduce progressivamente con il protrarsi dell'assenza. Le percentuali e gli scaglioni vanno letti nelle tabelle del CCNL vigente e nelle circolari INPS aggiornate.

Infortunio sul lavoro e in itinere

L'infortunio sul lavoro è gestito dall'INAIL secondo le proprie tabelle; il CCNL aggiunge un'integrazione nei primi mesi. È importante ricordare che l'infortunio in itinere, occorso lungo il normale tragitto casa-lavoro in orario congruo, è equiparato all'infortunio sul lavoro.

Patologie psichiche e burn-out

Le patologie psichiche e depressive rientrano nel comporto ordinario. In un settore esposto a forte carico emotivo, il medico competente può proporre un cambio di mansione in caso di sindromi stress-correlate certificate, come strumento di tutela della salute del lavoratore.

Reperibilità e visite fiscali

Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie di visita fiscale stabilite per il settore privato, tutti i giorni compresi i festivi. Sono previste esenzioni per patologie gravi e terapie salvavita. L'assenza ingiustificata alla visita può comportare la perdita dell'indennità per il relativo periodo.

Adempimenti pratici

Il lavoratore deve trasmettere tempestivamente il certificato telematico e rispettare le fasce di reperibilità; il rientro può essere subordinato al giudizio del medico competente, soprattutto dopo infortuni o malattie che incidano sull'idoneità alla mansione.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nelle cooperative sociali?

Il comporto è calcolato su un arco temporale mobile ed è ampliato per le patologie gravi documentate. La durata esatta va verificata nel testo del CCNL vigente.

Lo stipendio resta pieno durante la malattia?

All'indennità INPS si aggiunge un'integrazione datoriale più alta nei primi mesi, che si riduce con il protrarsi dell'assenza. Le percentuali vanno verificate nelle tabelle del CCNL e nelle circolari INPS aggiornate.

Cosa succede se supero il comporto?

Il datore può recedere per superamento del comporto. Il lavoratore può chiedere un'aspettativa non retribuita per proseguire le cure senza perdere il posto, nei limiti previsti dal contratto.

L'infortunio in itinere è coperto?

Sì. L'infortunio in itinere, occorso lungo il normale tragitto casa-lavoro in orario congruo, è equiparato all'infortunio sul lavoro ed è gestito dall'INAIL, con integrazione contrattuale nei primi mesi.

Devo essere reperibile per la visita fiscale?

Sì, nelle fasce orarie previste per il settore privato, tutti i giorni compresi i festivi, salvo esenzioni per patologie gravi e terapie salvavita. L'assenza ingiustificata può comportare la perdita dell'indennità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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