Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative Sociali

In sintesi

Il CCNL Cooperative Sociali consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni di durata 36-60 mesi (in base al livello target). Il sottoinquadramento parte da 2 livelli sotto la qualifica finale e risale progressivamente. Formazione obbligatoria 80 ore annue. Forte uso per OSS e educatori. Contributi INPS ridotti per cooperative (10%).

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
Ultimo rinnovo
23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

Tabella riepilogativa

Apprendistato CCNL Cooperative Sociali
Caratteristica Valore
Età ammessa 18-29 anni (15-25 per qualifica e diploma)
Durata apprendistato professionalizzante 36-60 mesi
Sottoinquadramento iniziale 2 livelli sotto qualifica finale
Formazione obbligatoria 80h annue (interna + Regione)
Apprendisti per dipendenti qualificati 3 per ogni 2 (in cooperative con ≥10 dipendenti)
Recesso al termine Libero con preavviso ordinario
Periodo prova Da CCNL per livello target (60 gg OSS)
Contributi INPS azienda 10% ridotto (vs 30% standard)

Tre tipologie di apprendistato

Il D.Lgs. 81/2015 disciplina 3 tipi di apprendistato, tutti utilizzati nelle cooperative sociali:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma: 15-25 anni, durata pari a quella del corso scuola/IeFP (massimo 3 anni)
  • Apprendistato professionalizzante: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (più diffuso nel settore)
  • Apprendistato di alta formazione/ricerca: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (laurea, dottorato)

Il professionalizzante è quello standard per OSS, educatori, infermieri.

Sottoinquadramento e retribuzione

L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale all’inizio, e risale gradualmente:

Esempio per OSS C2 (qualifica finale):

  • Primi 12 mesi: livello A2 (-2 sotto)
  • Mesi 13-24: livello B1 (-1 sotto)
  • Mesi 25-36: livello C1
  • Mesi 37-48: livello C2 (qualifica finale raggiunta)

La retribuzione segue il livello effettivo. Risparmio per cooperativa: -€600/mese nel primo anno vs OSS C2 standard.

Formazione obbligatoria 80 ore

L’apprendista ha diritto a 80 ore annue di formazione retribuita:

  • 40 ore di formazione di base/trasversale (sicurezza, comunicazione, ruolo)
  • 40 ore di formazione tecnico-professionale (mansione specifica)

Le ore sono retribuite al 100% e svolte in orario di lavoro. La cooperativa può scegliere fra:

  • Formazione interna (con tutor aziendale)
  • Formazione esterna (Regione, ente accreditato)
  • Combinazione

Mancata formazione = conversione in contratto subordinato standard + sanzione amministrativa.

Contributi previdenziali ridotti

L’apprendistato gode di contributi INPS ridotti:

  • 10% azienda (vs 30% standard)
  • 5,84% lavoratore (standard)
  • Esenzione totale primi 3 anni se cooperativa con ≤9 dipendenti (Legge di Bilancio)

L’aliquota ridotta resta anche nei 12 mesi successivi alla conferma (incentivo alla stabilizzazione).

Le riduzioni si applicano se la cooperativa ha confermato almeno il 20% degli apprendisti dei 24 mesi precedenti.

Conferma o cessazione al termine

Al termine dell’apprendistato:

  • Conferma: il rapporto prosegue a tempo indeterminato con livello finale
  • Recesso: entrambe le parti possono recedere nei 30 giorni successivi al termine, con preavviso ordinario

Se nessuna parte recede entro 30 gg dal termine, conferma automatica.

L’apprendistato non può essere risolto liberamente prima del termine se non per giusta causa o giustificato motivo (come contratto standard).

Casi pratici

Tizio – Apprendista OSS 22 anni
Tizio (22 anni) entra come apprendista OSS, durata 36 mesi. Primi 12 mesi inquadrato A2 (€1.290/mese), poi B1, C1. Al 36° mese OSS C2 confermato. Cooperativa risparmia ~€8.000 totali.
Caia – Apprendistato educatrice + Università
Caia (24 anni) studia Scienze Educazione e fa apprendistato di alta formazione 48 mesi. Lavora 30h/sett + studia. Al termine: laurea + qualifica D2 educatore.
Sempronio – Apprendista qualifica 17 anni
Sempronio (17 anni) frequenta corso IeFP OSS + apprendistato qualifica. Lavora 20h/sett pomeriggio. Conferma OSS C1 al diploma a 19 anni.

Domande frequenti

Quanto dura un apprendistato in cooperativa sociale?
L’apprendistato professionalizzante (più diffuso) dura 36-60 mesi a seconda del livello target. Per qualifiche (15-25 anni) la durata segue il corso scolastico. Alta formazione: 36-60 mesi.
Quanto guadagna un apprendista OSS?
L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale. Per OSS C2 finale: primo anno A2 (~€1.290/mese), secondo B1 (~€1.330), terzo C1 (~€1.380). Aumento progressivo.
La formazione è obbligatoria?
Sì, 80 ore annue retribuite di formazione (40 base + 40 tecnica). Mancata formazione comporta conversione automatica in contratto subordinato standard + sanzioni amministrative.
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
Conferma automatica a tempo indeterminato con livello finale (es. OSS C2). Entrambe le parti possono recedere nei 30 giorni successivi con preavviso ordinario.

Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) e' molto usato nelle cooperative sociali per formare OSS ed educatori.
  • Il sottoinquadramento iniziale rispetto alla qualifica finale e' fisiologico e viene recuperato progressivamente durante il rapporto.
  • La formazione e' elemento essenziale del contratto: la sua omissione può incidere sulla qualificazione del rapporto.
  • Eta' di accesso e durata seguono i limiti di legge e le previsioni del CCNL Cooperative Sociali vigente.
  • Al termine, in assenza di disdetta, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato.
Indice dei contenuti

L'apprendistato professionalizzante e' lo strumento principale con cui le cooperative sociali formano e stabilizzano figure come operatori socio-sanitari ed educatori. La cornice e' il D.Lgs. 81/2015, che ne disciplina struttura e finalita'; il CCNL Cooperative Sociali ne definisce l'applicazione concreta in termini di inquadramento, durata e formazione. Trattandosi di un contratto a contenuto formativo, presenta regole specifiche che e' bene conoscere per valutarne correttamente la convenienza e gli obblighi.

Finalita' e struttura dell'apprendistato professionalizzante

L'apprendistato professionalizzante e' un contratto subordinato a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale. Si rivolge ai giovani entro i limiti di eta' fissati dalla legge e prevede una formazione sul lavoro integrata da quella regolata dal contratto. Per le cooperative sociali e' lo strumento elettivo di ingresso nei servizi alla persona, dove la qualificazione pratica e' centrale.

Il sottoinquadramento e la crescita progressiva

Per effetto della causa formativa, l'apprendista parte da un inquadramento inferiore alla qualifica di destinazione. Questo scarto e' fisiologico e si riduce progressivamente nel corso del rapporto, fino al raggiungimento del livello finale al termine del periodo formativo. La misura del sottoinquadramento e la sua progressione sono stabilite dal CCNL vigente.

La formazione come elemento essenziale

La formazione non e' un accessorio ma il cuore del contratto. Il datore di lavoro deve garantire un piano formativo individuale e l'effettiva erogazione delle ore previste. L'inadempimento grave degli obblighi formativi può avere conseguenze, fino alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine, con il venir meno delle agevolazioni connesse.

Eta' di accesso e durata

L'accesso e' riservato ai giovani entro i limiti di eta' di legge per l'apprendistato professionalizzante. La durata e' modulata in funzione della qualificazione da conseguire e segue le previsioni del CCNL Cooperative Sociali, che la parametra al profilo professionale di destinazione. Per i valori puntuali occorre fare riferimento al testo del contratto in vigore.

L'uso per OSS ed educatori

Nei servizi socio-assistenziali ed educativi l'apprendistato e' particolarmente diffuso per formare operatori socio-sanitari ed educatori, profili che richiedono competenze pratiche maturate sul campo accanto alla formazione teorica. La combinazione di lavoro retribuito, copertura previdenziale e percorso formativo rende il contratto attrattivo sia per il giovane sia per la cooperativa.

L'esito al termine del periodo formativo

Concluso il periodo formativo, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l'inquadramento corrispondente alla qualifica raggiunta. Il recesso al termine richiede il rispetto delle regole sul preavviso. Durante il rapporto valgono le tutele ordinarie, comprese quelle per malattia e infortunio ai sensi dell'art. 2110 c.c.

Domande frequenti

Perche' l'apprendista OSS guadagna meno all'inizio?

Per la causa formativa del contratto: l'apprendista parte da un inquadramento inferiore alla qualifica finale. Lo scarto e' fisiologico e si riduce progressivamente fino al raggiungimento del livello di destinazione al termine del periodo formativo.

La formazione e' davvero obbligatoria?

Si', e' elemento essenziale del contratto. Il datore deve garantire il piano formativo individuale e le ore previste. L'inadempimento grave puo' portare alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine.

Quanto dura l'apprendistato professionalizzante in cooperativa?

La durata e' modulata in funzione della qualificazione da conseguire, entro i limiti di legge e secondo le previsioni del CCNL Cooperative Sociali vigente. Per i valori puntuali occorre consultare il testo del contratto in vigore.

Cosa succede alla fine dell'apprendistato?

Se nessuna parte recede al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato con l'inquadramento della qualifica raggiunta. Il recesso al termine richiede il rispetto del preavviso.

L'apprendista ha le tutele per malattia e infortunio?

Si'. Durante il rapporto valgono le tutele ordinarie del lavoro subordinato, comprese quelle per malattia e infortunio previste dall'art. 2110 c.c. e dalla disciplina contrattuale e previdenziale applicabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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