Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Cooperative Sociali consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni di durata 36-60 mesi (in base al livello target). Il sottoinquadramento parte da 2 livelli sotto la qualifica finale e risale progressivamente. Formazione obbligatoria 80 ore annue. Forte uso per OSS e educatori. Contributi INPS ridotti per cooperative (10%).
Tabella riepilogativa
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Età ammessa | 18-29 anni (15-25 per qualifica e diploma) |
| Durata apprendistato professionalizzante | 36-60 mesi |
| Sottoinquadramento iniziale | 2 livelli sotto qualifica finale |
| Formazione obbligatoria | 80h annue (interna + Regione) |
| Apprendisti per dipendenti qualificati | 3 per ogni 2 (in cooperative con ≥10 dipendenti) |
| Recesso al termine | Libero con preavviso ordinario |
| Periodo prova | Da CCNL per livello target (60 gg OSS) |
| Contributi INPS azienda | 10% ridotto (vs 30% standard) |
Tre tipologie di apprendistato
Il D.Lgs. 81/2015 disciplina 3 tipi di apprendistato, tutti utilizzati nelle cooperative sociali:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma: 15-25 anni, durata pari a quella del corso scuola/IeFP (massimo 3 anni)
- Apprendistato professionalizzante: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (più diffuso nel settore)
- Apprendistato di alta formazione/ricerca: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (laurea, dottorato)
Il professionalizzante è quello standard per OSS, educatori, infermieri.
Sottoinquadramento e retribuzione
L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale all’inizio, e risale gradualmente:
Esempio per OSS C2 (qualifica finale):
- Primi 12 mesi: livello A2 (-2 sotto)
- Mesi 13-24: livello B1 (-1 sotto)
- Mesi 25-36: livello C1
- Mesi 37-48: livello C2 (qualifica finale raggiunta)
La retribuzione segue il livello effettivo. Risparmio per cooperativa: -€600/mese nel primo anno vs OSS C2 standard.
Formazione obbligatoria 80 ore
L’apprendista ha diritto a 80 ore annue di formazione retribuita:
- 40 ore di formazione di base/trasversale (sicurezza, comunicazione, ruolo)
- 40 ore di formazione tecnico-professionale (mansione specifica)
Le ore sono retribuite al 100% e svolte in orario di lavoro. La cooperativa può scegliere fra:
- Formazione interna (con tutor aziendale)
- Formazione esterna (Regione, ente accreditato)
- Combinazione
Mancata formazione = conversione in contratto subordinato standard + sanzione amministrativa.
Contributi previdenziali ridotti
L’apprendistato gode di contributi INPS ridotti:
- 10% azienda (vs 30% standard)
- 5,84% lavoratore (standard)
- Esenzione totale primi 3 anni se cooperativa con ≤9 dipendenti (Legge di Bilancio)
L’aliquota ridotta resta anche nei 12 mesi successivi alla conferma (incentivo alla stabilizzazione).
Le riduzioni si applicano se la cooperativa ha confermato almeno il 20% degli apprendisti dei 24 mesi precedenti.
Conferma o cessazione al termine
Al termine dell’apprendistato:
- Conferma: il rapporto prosegue a tempo indeterminato con livello finale
- Recesso: entrambe le parti possono recedere nei 30 giorni successivi al termine, con preavviso ordinario
Se nessuna parte recede entro 30 gg dal termine, conferma automatica.
L’apprendistato non può essere risolto liberamente prima del termine se non per giusta causa o giustificato motivo (come contratto standard).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura un apprendistato in cooperativa sociale?
Quanto guadagna un apprendista OSS?
La formazione è obbligatoria?
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'apprendistato professionalizzante e' lo strumento principale con cui le cooperative sociali formano e stabilizzano figure come operatori socio-sanitari ed educatori. La cornice e' il D.Lgs. 81/2015, che ne disciplina struttura e finalita'; il CCNL Cooperative Sociali ne definisce l'applicazione concreta in termini di inquadramento, durata e formazione. Trattandosi di un contratto a contenuto formativo, presenta regole specifiche che e' bene conoscere per valutarne correttamente la convenienza e gli obblighi.
Finalita' e struttura dell'apprendistato professionalizzante
L'apprendistato professionalizzante e' un contratto subordinato a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale. Si rivolge ai giovani entro i limiti di eta' fissati dalla legge e prevede una formazione sul lavoro integrata da quella regolata dal contratto. Per le cooperative sociali e' lo strumento elettivo di ingresso nei servizi alla persona, dove la qualificazione pratica e' centrale.
Il sottoinquadramento e la crescita progressiva
Per effetto della causa formativa, l'apprendista parte da un inquadramento inferiore alla qualifica di destinazione. Questo scarto e' fisiologico e si riduce progressivamente nel corso del rapporto, fino al raggiungimento del livello finale al termine del periodo formativo. La misura del sottoinquadramento e la sua progressione sono stabilite dal CCNL vigente.
La formazione come elemento essenziale
La formazione non e' un accessorio ma il cuore del contratto. Il datore di lavoro deve garantire un piano formativo individuale e l'effettiva erogazione delle ore previste. L'inadempimento grave degli obblighi formativi può avere conseguenze, fino alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine, con il venir meno delle agevolazioni connesse.
Eta' di accesso e durata
L'accesso e' riservato ai giovani entro i limiti di eta' di legge per l'apprendistato professionalizzante. La durata e' modulata in funzione della qualificazione da conseguire e segue le previsioni del CCNL Cooperative Sociali, che la parametra al profilo professionale di destinazione. Per i valori puntuali occorre fare riferimento al testo del contratto in vigore.
L'uso per OSS ed educatori
Nei servizi socio-assistenziali ed educativi l'apprendistato e' particolarmente diffuso per formare operatori socio-sanitari ed educatori, profili che richiedono competenze pratiche maturate sul campo accanto alla formazione teorica. La combinazione di lavoro retribuito, copertura previdenziale e percorso formativo rende il contratto attrattivo sia per il giovane sia per la cooperativa.
L'esito al termine del periodo formativo
Concluso il periodo formativo, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l'inquadramento corrispondente alla qualifica raggiunta. Il recesso al termine richiede il rispetto delle regole sul preavviso. Durante il rapporto valgono le tutele ordinarie, comprese quelle per malattia e infortunio ai sensi dell'art. 2110 c.c.
Domande frequenti
Perche' l'apprendista OSS guadagna meno all'inizio?
Per la causa formativa del contratto: l'apprendista parte da un inquadramento inferiore alla qualifica finale. Lo scarto e' fisiologico e si riduce progressivamente fino al raggiungimento del livello di destinazione al termine del periodo formativo.
La formazione e' davvero obbligatoria?
Si', e' elemento essenziale del contratto. Il datore deve garantire il piano formativo individuale e le ore previste. L'inadempimento grave puo' portare alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine.
Quanto dura l'apprendistato professionalizzante in cooperativa?
La durata e' modulata in funzione della qualificazione da conseguire, entro i limiti di legge e secondo le previsioni del CCNL Cooperative Sociali vigente. Per i valori puntuali occorre consultare il testo del contratto in vigore.
Cosa succede alla fine dell'apprendistato?
Se nessuna parte recede al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato con l'inquadramento della qualifica raggiunta. Il recesso al termine richiede il rispetto del preavviso.
L'apprendista ha le tutele per malattia e infortunio?
Si'. Durante il rapporto valgono le tutele ordinarie del lavoro subordinato, comprese quelle per malattia e infortunio previste dall'art. 2110 c.c. e dalla disciplina contrattuale e previdenziale applicabile.