Art. 1621 c.c. – Riparazioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

In vigore
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda.
Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.

In vigore
locazione La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali. Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta, può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell’anno in corso nel giorno del trasferimento.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
Spiegazione
Le piccole riparazioni dovute a deterioramenti prodotti dall’uso sono a carico del conduttore. La natura di piccola riparazione si determina secondo gli usi del luogo, salvo diversa pattuizione.
Come funziona e quando si applica
Distingue le spese ordinarie di manutenzione (a carico dell’inquilino) da quelle straordinarie (a carico del locatore, art. 1576). Rientrano tra le piccole riparazioni, ad esempio, la sostituzione di guarnizioni o di piccoli componenti soggetti a usura.
Esempio pratico
La sostituzione della guarnizione di un rubinetto che gocciola spetta all’inquilino; il rifacimento dell’impianto idraulico vetusto spetta invece al proprietario.
Domande frequenti
Chi paga le piccole riparazioni in affitto?
L’inquilino, per i deterioramenti dovuti all’uso; le riparazioni straordinarie restano a carico del proprietario.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.