Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1621 Codice Civile: Riparazioni

    Articolo 1621 Codice Civile: Riparazioni

    Art. 1621 c.c. – Riparazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario.

  • Art. 1609 c.c.: Piccole riparazioni a carico dell’inquilino

    Art. 1609 c.c.: Piccole riparazioni a carico dell’inquilino

    Art. 1609 c.c. – Piccole riparazioni a carico dell’inquilino

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

    Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.

    Spiegazione

    Le piccole riparazioni dovute a deterioramenti prodotti dall’uso sono a carico del conduttore. La natura di piccola riparazione si determina secondo gli usi del luogo, salvo diversa pattuizione.

    Come funziona e quando si applica

    Distingue le spese ordinarie di manutenzione (a carico dell’inquilino) da quelle straordinarie (a carico del locatore, art. 1576). Rientrano tra le piccole riparazioni, ad esempio, la sostituzione di guarnizioni o di piccoli componenti soggetti a usura.

    Esempio pratico

    La sostituzione della guarnizione di un rubinetto che gocciola spetta all’inquilino; il rifacimento dell’impianto idraulico vetusto spetta invece al proprietario.

    Domande frequenti

    Chi paga le piccole riparazioni in affitto?

    L’inquilino, per i deterioramenti dovuti all’uso; le riparazioni straordinarie restano a carico del proprietario.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1610 Codice Civile: Spurgo dei pozzi e di latrine

    Articolo 1610 Codice Civile: Spurgo dei pozzi e di latrine

    Art. 1610 c.c. – Spurgo di pozzi e di latrine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

  • Articolo 1611 Codice Civile: Incendio di casa abitata da più inquilini

    Articolo 1611 Codice Civile: Incendio di casa abitata da più inquilini

    Art. 1611 c.c. Incendio di casa abitata da più inquilini

    In vigore

    Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

  • Articolo 1612 Codice Civile: Recesso convenzionale del locatore

    Articolo 1612 Codice Civile: Recesso convenzionale del locatore

    Art. 1612 c.c. – Recesso convenzionale del locatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

  • Art. 1613 c.c.: Facoltà di recesso degli impiegati pubblici

    Art. 1613 c.c.: Facoltà di recesso degli impiegati pubblici

    Art. 1613 c.c. – Facoltà di recesso degli impiegati pubblici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda.

    Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.

  • Articolo 1614 Codice Civile: Morte dell’inquilino

    Articolo 1614 Codice Civile: Morte dell’inquilino

    Art. 1614 c.c. – Morte dell’inquilino

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.

    Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

  • Art. 1615 c.c.: Gestione e godimento della cosa produttiva

    Art. 1615 c.c.: Gestione e godimento della cosa produttiva

    Art. 1615 c.c. – Gestione e godimento della cosa produttiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.

  • Art. 1604 c.c.: Vendita della cosa locata con patto di riscatto

    Art. 1604 c.c.: Vendita della cosa locata con patto di riscatto

    Art. 1604 c.c. – Vendita della cosa locata con patto di riscatto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.

  • Art. 1605 c.c.: Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione

    Art. 1605 c.c.: Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione

    Art. 1605 c.c. Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione

    In vigore

    locazione La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali. Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta, può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell’anno in corso nel giorno del trasferimento.

  • Articolo 1606 Codice Civile: Estinzione del diritto del locatore

    Articolo 1606 Codice Civile: Estinzione del diritto del locatore

    Art. 1606 c.c. – Estinzione del diritto del locatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.

    Sono salve le diverse disposizioni di legge.

  • Articolo 1607 Codice Civile: Durata massima della locazione di case

    Articolo 1607 Codice Civile: Durata massima della locazione di case

    Art. 1607 c.c. – Durata massima della locazione di case

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.