Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Telecomunicazioni

In sintesi

Nel CCNL Telecomunicazioni le ferie sono 4 settimane l’anno: 24 giorni lavorativi calcolati su 6 giorni, con un giorno in più oltre i 10 anni di servizio. Si aggiungono 72 ore di riduzione d’orario (80 per i turnisti su 15 o più turni) e 4 giorni di permesso per le ex festività. Dal 2026 anche il 4 ottobre (San Francesco) è festivo.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Parti firmatarie
Asstel · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo dell’11 novembre 2025, che copre il triennio 2023-2025 e il triennio 2026-2028 (il contratto precedente era del 12 novembre 2020)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2028
Platea
~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

Tabella riepilogativa

Ferie, riposi e festività (artt. 26, 28 e 31 CCNL TLC)
Voce Quantità
Ferie 4 settimane = 24 giorni lavorativi (settimana di 6 giorni)
Ferie oltre 10 anni 1 giorno in più
Settimana di 5 giorni ogni giorno di ferie conta 1,2: 20 giorni effettivi
Riduzione d’orario 72 ore l’anno (+8 per i turnisti su 15 o più turni)
Ex festività 4 giorni di permesso retribuito l’anno
Festività 3 nazionali, 9 infrasettimanali, 4 ottobre (dal 2026) e Santo Patrono

Ferie: quattro settimane

Ogni anno di servizio dà diritto a quattro settimane di ferie retribuite, pari a 24 giorni lavorativi calcolati su sei giorni a settimana; chi ha più di 10 anni di anzianità ha un giorno in più (art. 31). Se l’orario è su cinque giorni, ogni giorno di ferie si conta 1,2: le quattro settimane diventano 20 giornate effettive. Le festività che cadono durante le ferie non si contano come ferie.

Le ferie vanno godute nell’anno, con almeno due settimane consecutive se il lavoratore lo chiede; per motivate esigenze personali i residui si possono usare entro febbraio dell’anno dopo. Se le ferie non sono state godute per eccezionali esigenze di servizio o per malattia, le quattro settimane minime si fruiscono entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Il preavviso non può essere usato come periodo di ferie; alla cessazione le ferie maturate e non godute vengono pagate.

Riduzione d’orario ed ex festività

Ogni anno spettano 72 ore di riduzione d’orario (art. 26), da godere in permessi di almeno 2 ore nel corso dell’anno; i turnisti su 15 o più turni settimanali con notte o weekend ne hanno altre 8. Le ore non godute passano in un conto ore individuale per altri 24 mesi e poi vengono pagate.

Al posto delle festività religiose soppresse nel 1977 spettano 4 giorni di permesso retribuito l’anno (art. 28), proporzionati ai mesi di servizio. I permessi si chiedono di norma con 20 giorni di anticipo.

Festività

Sono festivi il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno; Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, Natale e Santo Stefano; il Santo Patrono del luogo di lavoro (a Roma i SS. Pietro e Paolo). Il rinnovo del 2025 ha recepito anche il 4 ottobre, San Francesco, tornato festa nazionale. Le ore lavorate in un giorno festivo sono pagate con la maggiorazione del 50%; se una festività cade di domenica spetta in più una quota giornaliera pari a 1/26 della retribuzione mensile. Per il 4 novembre si riceve il trattamento delle festività che cadono di domenica.

Casi pratici

Tizio – Ferie con la settimana corta
Tizio lavora dal lunedì al venerdì da 4 anni. Le sue 4 settimane di ferie corrispondono a 24 giorni calcolati su sei giorni: con la settimana di cinque giorni ogni giorno di ferie vale 1,2, quindi può assentarsi per 20 giornate lavorative.
Caia – Più di 10 anni di servizio
Caia ha 12 anni di anzianità: alle quattro settimane si aggiunge un giorno. In più ha 72 ore di riduzione d’orario e 4 giorni di permesso per le ex festività.
Sempronio – Turnista in un giorno festivo
Sempronio, turnista in un centro di rete, lavora 8 ore il 4 ottobre 2026. Quelle ore sono pagate con la maggiorazione del 50% per il lavoro festivo, oltre alla retribuzione normale.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie nel CCNL Telecomunicazioni?
Quattro settimane, cioè 24 giorni lavorativi calcolati su sei giorni; oltre i 10 anni di servizio un giorno in più. Con la settimana di cinque giorni corrispondono a 20 giornate effettive.
Quante ore di ROL spettano?
72 ore l’anno di riduzione d’orario, uguali per tutti; i turnisti su 15 o più turni settimanali con notte o weekend ne hanno 8 in più.
Le ex festività sono pagate?
Danno diritto a 4 giorni di permesso retribuito l’anno, proporzionati ai mesi di servizio.
Il 4 ottobre è festivo?
Sì, dal 2026: il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha inserito San Francesco tra le festività del contratto.
Entro quando vanno godute le ferie?
Nel corso dell’anno, con almeno due settimane consecutive su richiesta. Per motivate esigenze personali i residui si possono usare entro febbraio; se non sono state godute per esigenze di servizio o malattia, entro 18 mesi.

Fonti: CCNL TLC 12 novembre 2020 (testo Asstel) · Ipotesi di rinnovo dell'11 novembre 2025. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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