Indice
La guida
Nel CCNL Telecomunicazioni il posto è conservato per 180 giorni a retribuzione intera e 185 al 50%, calcolati sulle assenze dei tre anni precedenti. Per una malattia continuativa si aggiungono fino a 120 giorni; per le terapie salvavita altri 120 al 50%. Dal rinnovo del 2025 le assenze legate a una disabilità pari o superiore al 66% non contano nel comporto.
Tabella riepilogativa
| Voce | Regola |
|---|---|
| Conservazione del posto | 180 giorni al 100% + 185 giorni al 50% |
| Periodo di calcolo | assenze dei tre anni precedenti l’ultimo episodio |
| Malattia continuativa | fino a 120 giorni in più |
| Terapie salvavita | altri 120 giorni al 50% |
| Disabilità ≥ 66% | assenze collegate escluse dal comporto (dal 2025) |
| Aspettativa | fino a 18 mesi, non retribuita, una volta |
| Fasce di reperibilità | 10-12 e 17-19, tutti i giorni |
Il comporto
Il lavoratore a tempo indeterminato non in prova conserva il posto per 180 giorni di calendario a retribuzione intera e per altri 185 giorni al 50% (art. 36). Il calcolo si fa sommando tutte le assenze per malattia o infortunio non sul lavoro dei tre anni precedenti l’ultimo episodio. Dalla retribuzione si detrae quanto pagato dall’INPS.
Se i periodi vengono superati per un’unica malattia continuativa (o interrotta da un solo rientro di non più di due mesi), la conservazione del posto e il trattamento si prolungano fino a 120 giorni. Per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita l’azienda riconosce, alla scadenza, altri 120 giorni al 50%. Dal rinnovo del 2025 le assenze dei lavoratori con disabilità pari o superiore al 66%, se dovute a quella condizione, non contano nel comporto, con certificato del medico specialista del SSN o del medico di base.
Il rinnovo ha anche cancellato la regola che riduceva il pagamento dei primi tre giorni di malattia dal terzo evento dell’anno in poi.
Prima della scadenza il lavoratore può chiedere, una sola volta, un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi, che non conta ai fini del TFR né ad altri effetti. Superati i termini, l’azienda può licenziare pagando TFR e indennità di preavviso.
Comunicazioni e controlli
L’assenza va comunicata entro il primo giorno, di norma prima dell’inizio dell’orario o del turno, indicando il domicilio se diverso. Il numero di protocollo del certificato telematico va inviato entro il secondo giorno. Per tutta la malattia, compresi domeniche e festivi, bisogna essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, salvo le diverse fasce stabilite dalla legge.
Infortunio sul lavoro
L’infortunio sul lavoro è indennizzato dall’INAIL. È considerata malattia, ai fini dell’art. 36, l’infermità da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Telecomunicazioni?
Cosa succede con una malattia lunga e continuativa?
Le assenze per disabilità contano nel comporto?
Quali sono le fasce di reperibilità?
Posso chiedere un’aspettativa prima della scadenza?
Fonti: CCNL TLC 12 novembre 2020 (testo Asstel) · Ipotesi di rinnovo dell'11 novembre 2025. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e periodo di prova.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.