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La guida
Nel CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti il preavviso riguarda solo gli operai a tempo indeterminato ed è uguale per tutte le aree e per ogni anzianità: due mesi in caso di licenziamento, un mese in caso di dimissioni (art. 77). Decorre dal ricevimento della comunicazione, da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per gli operai a tempo determinato il rapporto finisce alla scadenza. La giusta causa esclude il preavviso.
Preavviso CCNL Operai Agricoli: due mesi o un mese
| Chi recede | Operai a tempo indeterminato (OTI) | Operai a tempo determinato (OTD) |
|---|---|---|
| Licenziamento non per giusta causa | 2 mesi | Nessun preavviso: il rapporto cessa alla scadenza |
| Dimissioni non per giusta causa | 1 mese | Nessun preavviso alla scadenza |
| Giusta causa (licenziamento o dimissioni) | Nessun preavviso | Nessun preavviso |
I termini non cambiano con l’area né con l’anzianità e decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, che va notificata con raccomandata a.r. Chi non dà il preavviso deve all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione del periodo mancante; la stessa indennità spetta agli eredi se il rapporto cessa per morte dell’operaio. Fonte: art. 77 del CCNL 2022-2025 (estratto del CCNL 2022-2025, artt. 75-80), rimasto fuori dagli articoli riscritti dal rinnovo del 28 maggio 2026.
Preavviso solo per OTI
Il preavviso si applica solo agli OTI (operai a tempo indeterminato). Per gli OTD il rapporto cessa alla scadenza del contratto a termine: nessun preavviso.
Per gli OTI la durata è fissa: due mesi se licenzia il datore, un mese se si dimette l’operaio. Area di inquadramento e anzianità non contano.
Il termine decorre dal giorno in cui l’altra parte riceve la raccomandata.
Preavviso lavorato o indennità
Il datore può scegliere:
- Preavviso lavorato: l’operaio continua a lavorare fino al termine
- Indennità sostitutiva: paga il periodo di preavviso e il rapporto cessa subito
L’indennità è pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato (art. 77 e art. 2118 c.c.).
Dimissioni del lavoratore
Le dimissioni del lavoratore richiedono:
- un preavviso di un mese, la metà di quello dovuto in caso di licenziamento;
- la procedura telematica del Ministero del Lavoro, salvo le eccezioni di legge;
- sono revocabili entro 7 giorni.
Eccezioni alla procedura telematica:
- Dimissioni in fase di prova
- Dimissioni di madre e padre nei primi 3 anni del figlio (convalida all’Ispettorato)
L’operaio può dimettersi senza preavviso se il datore commette un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge (art. 76).
Licenziamento per giusta causa
La giusta causa consente il licenziamento immediato, senza preavviso. Il CCNL (art. 75) indica come esempi:
- assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
- condanne penali per reati che comportano la detenzione;
- recidiva in mancanze già sanzionate;
- grave insubordinazione verso il datore o un suo rappresentante in azienda;
- danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni e agli stabili;
- furto in azienda.
Il licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo, va comunicato con raccomandata a.r. e deve contenere i motivi; prima serve la contestazione disciplinare con il termine di difesa dello Statuto dei lavoratori.
Cessazione OTD a scadenza
Per OTD il contratto cessa automaticamente alla scadenza naturale:
- Nessun preavviso (è già conosciuta la data fine)
- Nessuna indennità di mancato preavviso
- Pagamento ultimo periodo; il TFR dell’OTD matura su ogni giornata lavorata (8,63% del salario contrattuale)
- Eventuale domanda di disoccupazione agricola all’INPS
Prima della scadenza il rapporto a termine può essere interrotto solo per giusta causa.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da OTI in azienda agricola?
Per un OTD c'è preavviso?
Posso essere licenziato senza preavviso?
Le dimissioni online sono obbligatorie?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.