Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

In sintesi

Il CCNL operai agricoli e florovivaisti è stato rinnovato il 28 maggio 2026 per il 2026-2029: +3,4% dal 1° giugno 2026 e +1,7% dal 1° gennaio 2027. Gli operai a tempo indeterminato hanno 14 mensilità, con la quattordicesima il 30 aprile; i tempi determinati ricevono il terzo elemento del 30,44%. Gli importi in euro dipendono dai contratti provinciali.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Parti firmatarie
Confagricoltura · Coldiretti · CIA · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
Ultimo rinnovo
28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era il CCNL del 23 maggio 2022, integrato dall’accordo del 27 ottobre 2023)
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
Platea
Oltre 1 milione di lavoratori (OTI + OTD/stagionali) in ~180.000 imprese

Importi minimi

In agricoltura il salario in euro lo fissano i contratti provinciali (CPL), livello per livello. Il CCNL nazionale stabilisce però i minimi salariali di area, mensili per gli operai agricoli e orari per i florovivaisti, sotto i quali i contratti provinciali non possono scendere per i livelli di ciascuna delle tre aree professionali (art. 50). Nei salari contrattuali e nei minimi di area è già compresa l’ex indennità di contingenza (art. 51): non è una voce che si aggiunge. Le percentuali del rinnovo 2026 si applicano sia ai salari provinciali sia ai minimi di area.

Il rinnovo del 28 maggio 2026 (quadriennio 2026-2029)

Il 28 maggio 2026 Confagricoltura, Coldiretti e CIA hanno firmato con Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL il rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti per il quadriennio 2026-2029, che sostituisce il testo scaduto il 31 dicembre 2025. I punti economici verificati:

  • Aumento del 5,1% per il biennio 2026-2027, applicato anche ai minimi di area nazionali, in due tranche: +3,4% dal 1° giugno 2026 (comprensivo del ristoro per i mesi di vacanza contrattuale) e +1,7% dal 1° gennaio 2027.
  • Trattamento Economico Complessivo (TEC): il nuovo art. 50-bis definisce come riferimento retributivo l’insieme delle voci economiche (minimi, tredicesima, welfare bilaterale), non i soli minimi tabellari.
  • OTD fidelizzati: riconoscimento di uno 0,4% aggiuntivo per gli operai a tempo determinato con almeno 3 anni presso la stessa azienda e 150 giornate l’anno.
  • Stagionali: in via sperimentale un rapporto di lavoro triennale, articolato in tre contratti, con una garanzia di almeno cento giornate l’anno.
  • Verifica dell’inflazione a settembre 2027.
  • Welfare: 8 ore annue di permesso per assistenza a genitori anziani (OTI), indennità sperimentale per le vittime di violenza di genere, borse di studio, indennità per patologie oncologiche; per i lavoratori migranti 4 ore annue di permesso per le pratiche di soggiorno e traduzione del CCNL.

Gli importi in euro per livello restano definiti dalle tabelle nazionali di area e soprattutto dai Contratti Provinciali di Lavoro (CPL): la retribuzione effettiva dipende dalla provincia. Le percentuali del rinnovo si applicano sulle tabelle provinciali man mano recepite.

Fonte: comunicati Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL sulla firma del 28/5/2026; InFlai n. 3-4/2026. Dati verificati l’8 luglio 2026.

Operai a tempo indeterminato (OTI): 14 mensilità

L’OTI ha un salario mensile e, per il contratto nazionale, 14 mensilità:

  • la tredicesima al termine dell’anno, pari alla retribuzione globale di dicembre (art. 52);
  • la quattordicesima il 30 aprile di ogni anno, pari alla retribuzione globale in vigore a quella data (art. 53).

Chi inizia o cessa il rapporto durante l’anno riceve tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio; la frazione di mese oltre i quindici giorni conta come mese intero. Il salario si compone dei minimi nazionali di area e delle voci fissate dal contratto provinciale.

Operai a tempo determinato (OTD): il terzo elemento

L’OTD è pagato per le ore effettivamente lavorate. Al posto di festività, ferie, tredicesima e quattordicesima, che non maturano come per gli OTI, riceve il terzo elemento (art. 50): una maggiorazione del 30,44% sul salario contrattuale, così composta:

  • festività nazionali e infrasettimanali 5,45%;
  • ferie 8,33%;
  • tredicesima 8,33%;
  • quattordicesima 8,33%.

Quando il rapporto si trasforma a tempo indeterminato, il terzo elemento non è più dovuto e si applica il trattamento degli OTI.

OTI e OTD: paga giornaliera, paga oraria e TFR

OTI è l’operaio agricolo a tempo indeterminato, OTD quello a tempo determinato (stagionale o avventizio). I salari dei contratti provinciali possono essere mensili, giornalieri od orari. Per passare dall’uno all’altro il CCNL fissa due divisori (art. 50):

  • paga giornaliera = paga mensile diviso 26;
  • paga oraria = paga mensile diviso 169.

Con un salario provinciale, per esempio, di 1.600 € al mese la paga giornaliera è 61,54 € e quella oraria 9,47 €. Per i florovivaisti il salario è riferito alla paga oraria.

All’OTD il TFR spetta per il lavoro ordinario effettivamente svolto, nella misura dell’8,63% del salario contrattuale provinciale; per le ore di lavoro non ordinario svolte in modo non occasionale sale al 10%. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (art. 58).

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Scatti di anzianità

Gli OTI maturano un aumento ogni due anni nella stessa azienda, fino a cinque (art. 54), in cifra fissa mensile. Dal 1° luglio 2006 gli importi, compresi quelli già maturati, sono: 9,89 € per gli operai comuni, 11,36 € per i qualificati, 11,93 € per i qualificati super, 12,50 € per gli specializzati e 12,78 € per gli specializzati super. Gli importi originari del 1983 (da 8,99 a 11,62 €) non sono più in vigore. Lo scatto matura dal primo giorno del mese successivo al biennio. Chi passa a un profilo superiore conserva gli scatti già maturati, rivalutati all’importo del nuovo profilo, e continua a maturarne fino a cinque.

Contratti provinciali, intemperie e cottimo

Gran parte della retribuzione effettiva si decide in provincia: i Contratti provinciali di lavoro fissano il salario contrattuale su cui si applicano le percentuali del rinnovo, disciplinano il cottimo (art. 57) e possono prevedere il recupero delle ore perse per intemperie per gli OTI, entro quindici giorni e nel limite di due ore al giorno e dodici a settimana (art. 45). Per l’OTD si pagano le ore effettivamente lavorate; le ore di interruzione sono retribuite solo se il datore gli chiede di restare a disposizione in azienda.

Casi pratici

Tizio – OTI, la quattordicesima di aprile
Tizio è trattorista a tempo indeterminato. Il 30 aprile riceve la quattordicesima pari alla retribuzione globale di quel mese e a dicembre la tredicesima. Se fosse stato assunto a gennaio, ad aprile avrebbe avuto 4/12 della quattordicesima: con una retribuzione di 1.600 € al mese, 533,33 €.
Caia – OTD alla raccolta
Caia è assunta a tempo determinato per la raccolta. Su un salario contrattuale provinciale, per esempio, di 60 € al giorno riceve il terzo elemento del 30,44%: 78,26 € al giorno, che coprono festività, ferie, tredicesima e quattordicesima.
Sempronio – Gli scatti dello specializzato
Sempronio è operaio specializzato a tempo indeterminato da 10 anni nella stessa azienda: ha maturato il massimo di cinque scatti da 12,50 €, cioè 62,50 € al mese che entrano anche nel calcolo di tredicesima, quattordicesima e TFR.

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Domande frequenti

Gli operai agricoli hanno la quattordicesima?
Sì, gli operai a tempo indeterminato per contratto nazionale: si paga il 30 aprile ed è pari alla retribuzione globale di quel mese (art. 53). Per gli OTD è compresa nel terzo elemento.
Come è pagato un OTD stagionale?
Per le ore lavorate, con il salario fissato dal contratto provinciale più il terzo elemento del 30,44%, che sostituisce festività, ferie, tredicesima e quattordicesima.
Quanti scatti di anzianità spettano?
Agli OTI uno ogni due anni nella stessa azienda, fino a cinque, da 9,89 € (operai comuni) a 12,78 € al mese (specializzati super), importi in vigore dal 1° luglio 2006.
Cosa vuol dire OTI e OTD?
OTI è l’operaio agricolo a tempo indeterminato, con salario mensile, 14 mensilità e scatti biennali. OTD è l’operaio a tempo determinato, pagato per le ore lavorate con in più il terzo elemento del 30,44%.
Come si calcola la paga oraria di un operaio agricolo?
Si divide la paga mensile del contratto provinciale per 169; per la paga giornaliera si divide per 26 (art. 50). L’importo di partenza è quello del contratto provinciale del proprio livello.
Esiste un minimo nazionale per gli operai agricoli?
Sì: i minimi salariali di area fissati dal CCNL per le tre aree professionali. I contratti provinciali non possono stabilire salari inferiori; le percentuali del rinnovo 2026 si applicano anche a questi minimi.
Come si calcola il TFR di un OTD?
È l’8,63% del salario contrattuale provinciale per il lavoro ordinario e il 10% per le ore non ordinarie svolte in modo non occasionale, senza contare il terzo elemento (art. 58).
Il cottimo nelle raccolte è legale?
Sì: il CCNL rinvia ai contratti provinciali, che lo disciplinano in base al tipo di azienda e di lavorazione.

Fonti: CCNL operai agricoli e florovivaisti 2022-2025, artt. 50-58 (Flai-Cgil) · InFlai 3-4/2026, rinnovo 2026-2029. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale, malattia OTI e INAIL infortunio e prova 6-30 giorni per area.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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