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La guida
Il CCNL operai agricoli e florovivaisti è stato rinnovato il 28 maggio 2026 per il 2026-2029: +3,4% dal 1° giugno 2026 e +1,7% dal 1° gennaio 2027. Gli operai a tempo indeterminato hanno 14 mensilità, con la quattordicesima il 30 aprile; i tempi determinati ricevono il terzo elemento del 30,44%. Gli importi in euro dipendono dai contratti provinciali.
Importi minimi
In agricoltura il salario in euro lo fissano i contratti provinciali (CPL), livello per livello. Il CCNL nazionale stabilisce però i minimi salariali di area, mensili per gli operai agricoli e orari per i florovivaisti, sotto i quali i contratti provinciali non possono scendere per i livelli di ciascuna delle tre aree professionali (art. 50). Nei salari contrattuali e nei minimi di area è già compresa l’ex indennità di contingenza (art. 51): non è una voce che si aggiunge. Le percentuali del rinnovo 2026 si applicano sia ai salari provinciali sia ai minimi di area.
Il rinnovo del 28 maggio 2026 (quadriennio 2026-2029)
Il 28 maggio 2026 Confagricoltura, Coldiretti e CIA hanno firmato con Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL il rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti per il quadriennio 2026-2029, che sostituisce il testo scaduto il 31 dicembre 2025. I punti economici verificati:
- Aumento del 5,1% per il biennio 2026-2027, applicato anche ai minimi di area nazionali, in due tranche: +3,4% dal 1° giugno 2026 (comprensivo del ristoro per i mesi di vacanza contrattuale) e +1,7% dal 1° gennaio 2027.
- Trattamento Economico Complessivo (TEC): il nuovo art. 50-bis definisce come riferimento retributivo l’insieme delle voci economiche (minimi, tredicesima, welfare bilaterale), non i soli minimi tabellari.
- OTD fidelizzati: riconoscimento di uno 0,4% aggiuntivo per gli operai a tempo determinato con almeno 3 anni presso la stessa azienda e 150 giornate l’anno.
- Stagionali: in via sperimentale un rapporto di lavoro triennale, articolato in tre contratti, con una garanzia di almeno cento giornate l’anno.
- Verifica dell’inflazione a settembre 2027.
- Welfare: 8 ore annue di permesso per assistenza a genitori anziani (OTI), indennità sperimentale per le vittime di violenza di genere, borse di studio, indennità per patologie oncologiche; per i lavoratori migranti 4 ore annue di permesso per le pratiche di soggiorno e traduzione del CCNL.
Gli importi in euro per livello restano definiti dalle tabelle nazionali di area e soprattutto dai Contratti Provinciali di Lavoro (CPL): la retribuzione effettiva dipende dalla provincia. Le percentuali del rinnovo si applicano sulle tabelle provinciali man mano recepite.
Fonte: comunicati Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL sulla firma del 28/5/2026; InFlai n. 3-4/2026. Dati verificati l’8 luglio 2026.
Operai a tempo indeterminato (OTI): 14 mensilità
L’OTI ha un salario mensile e, per il contratto nazionale, 14 mensilità:
- la tredicesima al termine dell’anno, pari alla retribuzione globale di dicembre (art. 52);
- la quattordicesima il 30 aprile di ogni anno, pari alla retribuzione globale in vigore a quella data (art. 53).
Chi inizia o cessa il rapporto durante l’anno riceve tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio; la frazione di mese oltre i quindici giorni conta come mese intero. Il salario si compone dei minimi nazionali di area e delle voci fissate dal contratto provinciale.
Operai a tempo determinato (OTD): il terzo elemento
L’OTD è pagato per le ore effettivamente lavorate. Al posto di festività, ferie, tredicesima e quattordicesima, che non maturano come per gli OTI, riceve il terzo elemento (art. 50): una maggiorazione del 30,44% sul salario contrattuale, così composta:
- festività nazionali e infrasettimanali 5,45%;
- ferie 8,33%;
- tredicesima 8,33%;
- quattordicesima 8,33%.
Quando il rapporto si trasforma a tempo indeterminato, il terzo elemento non è più dovuto e si applica il trattamento degli OTI.
OTI e OTD: paga giornaliera, paga oraria e TFR
OTI è l’operaio agricolo a tempo indeterminato, OTD quello a tempo determinato (stagionale o avventizio). I salari dei contratti provinciali possono essere mensili, giornalieri od orari. Per passare dall’uno all’altro il CCNL fissa due divisori (art. 50):
- paga giornaliera = paga mensile diviso 26;
- paga oraria = paga mensile diviso 169.
Con un salario provinciale, per esempio, di 1.600 € al mese la paga giornaliera è 61,54 € e quella oraria 9,47 €. Per i florovivaisti il salario è riferito alla paga oraria.
All’OTD il TFR spetta per il lavoro ordinario effettivamente svolto, nella misura dell’8,63% del salario contrattuale provinciale; per le ore di lavoro non ordinario svolte in modo non occasionale sale al 10%. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (art. 58).
Scatti di anzianità
Gli OTI maturano un aumento ogni due anni nella stessa azienda, fino a cinque (art. 54), in cifra fissa mensile. Dal 1° luglio 2006 gli importi, compresi quelli già maturati, sono: 9,89 € per gli operai comuni, 11,36 € per i qualificati, 11,93 € per i qualificati super, 12,50 € per gli specializzati e 12,78 € per gli specializzati super. Gli importi originari del 1983 (da 8,99 a 11,62 €) non sono più in vigore. Lo scatto matura dal primo giorno del mese successivo al biennio. Chi passa a un profilo superiore conserva gli scatti già maturati, rivalutati all’importo del nuovo profilo, e continua a maturarne fino a cinque.
Contratti provinciali, intemperie e cottimo
Gran parte della retribuzione effettiva si decide in provincia: i Contratti provinciali di lavoro fissano il salario contrattuale su cui si applicano le percentuali del rinnovo, disciplinano il cottimo (art. 57) e possono prevedere il recupero delle ore perse per intemperie per gli OTI, entro quindici giorni e nel limite di due ore al giorno e dodici a settimana (art. 45). Per l’OTD si pagano le ore effettivamente lavorate; le ore di interruzione sono retribuite solo se il datore gli chiede di restare a disposizione in azienda.
Casi pratici
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Domande frequenti
Gli operai agricoli hanno la quattordicesima?
Come è pagato un OTD stagionale?
Quanti scatti di anzianità spettano?
Cosa vuol dire OTI e OTD?
Come si calcola la paga oraria di un operaio agricolo?
Esiste un minimo nazionale per gli operai agricoli?
Come si calcola il TFR di un OTD?
Il cottimo nelle raccolte è legale?
Fonti: CCNL operai agricoli e florovivaisti 2022-2025, artt. 50-58 (Flai-Cgil) · InFlai 3-4/2026, rinnovo 2026-2029. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale, malattia OTI e INAIL infortunio e prova 6-30 giorni per area.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.