Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

In sintesi

Nel CCNL Operai Agricoli l’operaio a tempo indeterminato conserva il posto per 180 giorni in caso di malattia; in caso di infortunio sul lavoro fino alla guarigione clinica, ma non oltre 12 mesi. Il trattamento non lo integra direttamente il datore: sono le Casse extra legem e gli enti bilaterali territoriali a portare indennità di legge e integrazione almeno all’80% del salario giornaliero contrattuale, anche per gli operai a tempo determinato. Per i florovivaisti è il datore a pagare un 25% in più per un massimo di 90 giorni l’anno.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
Confagricoltura · Coldiretti · CIA – Agricoltori Italiani · FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
Ultimo rinnovo
28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era il CCNL del 23 maggio 2022, integrato dall’accordo del 27 ottobre 2023)
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
Platea
~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

Malattia e infortunio nel CCNL Operai Agricoli

Conservazione del posto e trattamento – CCNL operai agricoli e florovivaisti
Voce Operai agricoli Operai florovivaisti
Conservazione del posto (OTI), malattia 180 giorni 180 giorni
Conservazione del posto (OTI), infortunio sul lavoro Fino alla guarigione clinica, al massimo 12 mesi Fino alla guarigione clinica, al massimo 12 mesi
Malattia: chi integra l’INPS Casse extra legem / enti bilaterali territoriali, fino ad almeno l’80% del salario giornaliero contrattuale (OTI e OTD) Il datore: 25% del salario giornaliero per al massimo 90 giornate l’anno, se la malattia dura oltre 3 giorni
Infortunio sul lavoro: integrazione Almeno l’80% del salario giornaliero; dal 15° giorno di inabilità fino al 100% (OTI) Dal 4° giorno e fino a 180 giornate, fino al 100% del salario giornaliero (OTI)
OTD florovivaisti – Integrazione solo dopo 30 giornate continuative nella stessa azienda, dal 31° giorno e per 45 giornate l’anno
Fasce di reperibilità per la visita di controllo 10-12 e 17-19

Trascorsi i periodi di conservazione, se l’infermità continua, ciascuna parte può risolvere il rapporto con il pagamento di TFR, 13ª, 14ª e ferie maturate. Fonti: artt. 60-62 del testo del CCNL operai agricoli e florovivaisti (Flai-Cgil), confermati nel CCNL 2022 (art. 61: 180 giorni). Il rinnovo del 28 maggio 2026 ha riscritto gli articoli su malattia e infortunio (sintesi del rinnovo del 28 maggio 2026): il testo coordinato è atteso entro il 31 ottobre 2026.

Comporto OTI: 180 giorni

L’operaio agricolo a tempo indeterminato conserva il posto per 180 giorni in caso di malattia. In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL il posto è conservato fino alla guarigione clinica, e comunque non oltre 12 mesi dall’infortunio.

Superati questi limiti, se l’infermità continua, ciascuna delle parti può risolvere il rapporto con il pagamento di TFR, tredicesima, quattordicesima e ferie maturate. Durante la conservazione del posto l’operaio continua a usare gratuitamente casa, orto e annessi che aveva.

Chi integra l’indennità INPS

Per gli operai agricoli l’integrazione non la paga direttamente il datore: la corrispondono le Casse extra legem e gli enti bilaterali agricoli territoriali, alimentati dai contributi delle aziende. Tra indennità di legge e integrazione devono assicurare almeno l’80% del salario giornaliero contrattuale del profilo, sia agli OTI sia agli OTD.

Per gli operai florovivaisti a tempo indeterminato è il datore a pagare, oltre all’indennità di legge, il 25% del salario giornaliero per un massimo di 90 giornate l’anno, se la malattia dura più di tre giorni ed è riconosciuta dall’INPS.

Malattia OTD

Anche l’OTD riceve l’indennità INPS e l’integrazione delle Casse extra legem fino all’80% del salario giornaliero contrattuale. Tra i florovivaisti, l’integrazione spetta all’OTD che ha lavorato almeno 30 giornate continuative nella stessa azienda, dal 31° giorno dall’assunzione e per 45 giornate l’anno.

La malattia non proroga il contratto a termine: il rapporto finisce comunque alla scadenza fissata.

Infortunio sul lavoro: INAIL agricolo

L’INAIL agricolo è una gestione speciale dell’INAIL che copre tutti i lavoratori agricoli (OTI + OTD).

Caratteristiche:

  • Contribuzione a carico del datore
  • Indennità INAIL di legge dal 4° giorno
  • Operai agricoli: integrazione delle Casse extra legem fino all’80% del salario giornaliero, fino al 100% dal 15° giorno di inabilità per gli OTI
  • Florovivaisti OTI: il datore integra fino al 100% del salario giornaliero dal 4° giorno, per al massimo 180 giornate
  • Inabilità permanente: indennità in capitale o rendita

Infortuni più frequenti settore: cadute da scala, ribaltamento trattore (causa principale morti agricoltura, ~100/anno Italia), schiacciamento da macchina raccolta.

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Malattie professionali agricole

L’INAIL riconosce specifiche malattie professionali agricole:

  • Patologie da fitosanitari: intossicazione pesticidi, dermatiti chimiche, neuropatie
  • Pneumopatie: bronchite cronica da polveri vegetali (“polmone del fienarolo”)
  • Allergie e dermatiti da prodotti naturali (frutta, polveri di mais)
  • Sindrome del tunnel carpale da raccolta ripetitiva
  • Lombosciatalgie da sollevamento pesi
  • Zoonosi: brucellosi, leptospirosi (allevatori)

Il riconoscimento INAIL della malattia professionale dà diritto a indennità giornaliera, eventuale rendita per inabilità permanente, copertura cure.

Casi pratici

Tizio – OTI lombalgia 60 gg
Tizio è operaio agricolo a tempo indeterminato e resta a casa 60 giorni per una lombalgia. Riceve l’indennità INPS e l’integrazione della Cassa extra legem della sua provincia, che insieme valgono almeno l’80% del suo salario giornaliero contrattuale. È lontano dal limite di 180 giorni.
Caia – OTD malattia stagionale
Caia ha un contratto a termine di 30 giorni per la raccolta e si ammala al 10° giorno. Riceve l’indennità INPS e l’integrazione della Cassa extra legem fino all’80% del salario giornaliero. Il contratto scade comunque il 30° giorno.
Sempronio – Ribaltamento trattore
Sempronio, operaio a tempo indeterminato, si ribalta col trattore e resta inabile 6 mesi. Il posto è conservato fino alla guarigione, al massimo 12 mesi. L’INAIL paga l’indennità e la Cassa extra legem la integra (al 100% del salario giornaliero dal 15° giorno). Se resta un danno permanente, l’INAIL valuta la rendita.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto malattia in agricoltura?
180 giorni per l’operaio a tempo indeterminato; per l’infortunio sul lavoro fino alla guarigione clinica, al massimo 12 mesi. Per l’OTD il rapporto finisce comunque alla scadenza del contratto.
La malattia è retribuita al 100% in agricoltura?
No. Per gli operai agricoli, OTI e OTD, l’indennità INPS e l’integrazione delle Casse extra legem devono arrivare almeno all’80% del salario giornaliero contrattuale. Per i florovivaisti a tempo indeterminato il datore aggiunge il 25% del salario per al massimo 90 giornate l’anno.
Cos'è l'INAIL agricolo?
È una gestione speciale dell’INAIL per i lavoratori agricoli (OTI + OTD). Paga l’indennità di legge per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il CCNL aggiunge l’integrazione delle Casse extra legem (operai agricoli) o del datore (florovivaisti). Premi a carico dell’azienda.
Cosa è il "polmone del fienarolo"?
È una pneumopatia (alveolite estrinseca) causata dall’esposizione cronica a polveri di fieno ammuffito, particolarmente nelle stalle e fienili poco ventilati. Riconosciuta come malattia professionale agricola INAIL.

Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e prova 6-30 giorni per area.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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