Autore: Andrea Marton

  • Art. 104 TUEL – Articolo 104

    Art. 104 TUEL – Articolo 104

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l’eventuale stipula di convenzioni per l’attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.

    2. L’Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno.

  • Art. 216-quater D.Lgs. 209/2005 – (Frequenza del calcolo)

    Art. 216-quater D.Lgs. 209/2005 – (Frequenza del calcolo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, calcola e comunica all'IVASS la situazione di solvibilità di gruppo almeno una volta all'anno. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni relative alla solvibilità di gruppo.

    2. L'ultima società controllante italiana monitora su base continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo comunicato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all'IVASS. Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, l'IVASS può chiedere che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo sia ricalcolato.

    ))

  • Art. 192 Codice della Navigazione – Imbarco di passeggeri infermi

    Art. 192 Codice della Navigazione – Imbarco di passeggeri infermi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali. A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità,l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.

  • Art. 238 Codice della Navigazione – Pubblicità del contratto di costruzione

    Art. 238 Codice della Navigazione – Pubblicità del contratto di costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In mancanza, la nave si considera fino a prova contraria costruita per conto dello stesso costruttore. Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.

  • Art. 259 D.P.R. 115/2002

    Art. 259 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 , è gratuita.

  • Art. 204 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione

    Art. 204 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'IVASS, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro; b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).

    ))

    1-bis. L' IVASS scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali. 1-ter . L' IVASS nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente.

  • Art. 203 Codice della Navigazione – Funzioni di ufficiale dello stato civile

    Art. 203 Codice della Navigazione – Funzioni di ufficiale dello stato civile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile. Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nel Regno, o di quella consolare all'estero.

  • Art. 3 DPR 495/1992 – Declassificazione delle strade

    Art. 3 DPR 495/1992 – Declassificazione delle strade

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste all'articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6, del codice.

    2. Per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'articolo 2, comma

    2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'articolo 2, commi 4, 5 e

    6. La decorrenza di attuazione è la medesima per entrambi i provvedimenti.

    3. Per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato.

    4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.

    5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale.

    6. Per le strade militari si applicano le procedure di declassificazione previste per le strade statali, mediante emanazione di decreto da parte del Ministro della difesa su proposta del Comando Regione Militare territoriale, previo parere dell'organo tecnico militare competente.

  • Art. 296 D.P.R. 115/2002

    Art. 296 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.

    2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

  • CCNL Telecomunicazioni: aree professionali A-D (riforma 2026)

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Il CCNL Telecomunicazioni introduce dal 1° luglio 2026 una classificazione sperimentale a 4 aree professionali (A, B, C, D) che sostituisce i precedenti 8 livelli (1-7Q). Le aree raggruppano mansioni omogenee con fasce retributive interne. Sopravvive il livello Quadri (Q) per ruoli direttivi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Nuove aree professionali CCNL Telco dal 1° luglio 2026
    Area Profili Vecchi livelli
    A1, A2 Operai/impiegati base (manutenzione, addetti tecnici) vecchi liv. 1-2
    B3, B4 Customer care, addetti tecnici qualificati, specialisti marketing vecchi liv. 3-4
    C5, C5S Tecnici specialisti, account, analisti, capi turno vecchi liv. 5-5S
    D6, D7 Capi area, project manager, professional senior vecchi liv. 6-7
    Quadri (Q) Dirigenti funzionali, capi divisione vecchio 7Q

    La riforma del 2026: da 8 livelli a 4 aree

    Il rinnovo del 12 novembre 2024 ha introdotto una classificazione sperimentale applicabile dal 1° luglio 2026 che sostituisce gli 8 livelli precedenti (1, 2, 3, 4, 5, 5S, 6, 7, 7Q) con 4 aree professionali (A, B, C, D) + Quadri.

    La logica: aggregare mansioni omogenee in macro-aree con fasce retributive interne, semplificando la struttura e riconoscendo le evoluzioni del settore (digitalizzazione, lavoro ibrido, nuovi profili tecnici).

    Area A: mansioni operative base

    L’Area A raggruppa mansioni operative di base, suddivisa in due fasce:

    • A1: attività manuali senza preparazione specifica (es. portineria, pulizie, ausiliari)
    • A2: addetti tecnici/amministrativi senza specializzazione (es. addetti impianti, archivio, prima accoglienza)

    Corrisponde ai vecchi livelli 1-2.

    Area B: customer care e tecnici qualificati

    L’Area B raggruppa la maggioranza dei lavoratori del settore (contact center e installatori):

    • B3: addetti customer care inbound/outbound, addetti tecnici di intervento, fatturazione
    • B4: specialisti customer care (gestione reclami complessi), tecnici intervento qualificati, addetti marketing

    Corrisponde ai vecchi livelli 3-4. È la fascia più popolata: ~50% dei lavoratori telco.

    Area C: specialisti e capi turno

    L’Area C raggruppa specialisti tecnici e ruoli con responsabilità:

    • C5: specialisti tecnici (es. NOC, reti, ingegneri di rete junior), account commerciali
    • C5S (super): senior specialisti, capi turno customer care, capi gruppo

    Area D e Quadri: ruoli direttivi

    L’Area D e i Quadri raggruppano i ruoli più qualificati:

    • D6: capi area, professional senior, project manager
    • D7: capi divisione tecnica/commerciale
    • Quadri (Q): dirigenti funzionali, responsabili di area

    I Quadri hanno tutele specifiche (Fondir Mass, assicurazione professionale).

    Casi pratici

    Tizio – Customer care inbound B3
    Tizio è addetto customer care inbound TIM, B3 (vecchio livello 3). Stipendio ~€1.500/mese × 13 mens. Turni M/P, gestisce 60-80 chiamate/giorno. Indennità di turno €60/mese.
    Caia – Tecnico installatore B4
    Caia è tecnica installatrice fibra Vodafone, B4 (vecchio livello 4). Stipendio ~€1.700/mese + indennità trasferta + chiamate fuori orario. Patentino installazione + corso safety obbligatori.
    Sempronio – Project manager D6
    Sempronio è project manager rete in WindTre, D6 (vecchio livello 6). Stipendio ~€2.500/mese + bonus annuale. Coordinamento team 12 persone, responsabilità progetti rete €5M+.

    Domande frequenti

    Cos'è la nuova classificazione 2026 del CCNL Telco?
    Una struttura sperimentale di 4 aree professionali (A, B, C, D) + Quadri, che sostituisce gli 8 livelli precedenti (1-7Q). Entra in vigore dal 1° luglio 2026 ed è valida per il triennio 2026-2028.
    Che area è un operatore di call center?
    Tipicamente B3 (vecchio livello 3) per addetti customer care inbound/outbound. Per profili più qualificati (gestione reclami complessi, supervisori): B4 o C5.
    I tecnici installatori che area sono?
    Tipicamente B4 (vecchio livello 4) per installatori fibra/rame qualificati. Per specialisti senior (NOC, ingegneri di rete): C5 o C5S.
    Si passa di area automaticamente?
    Sì, per maturazione di mansioni superiori (art. 2103 c.c.) o per accordo individuale. Le fasce retributive interne all’area possono cambiare per anzianità o per accordo aziendale.
    I Quadri sono mantenuti nella nuova classificazione?
    Sì, i Quadri (Q) sopravvivono come categoria separata, con tutele specifiche (Fondir Mass, assicurazione professionale). Corrisponde al vecchio livello 7Q.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Operai Agricoli: orario 39h, lavoro stagionale, straordinari

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    L’orario standard del CCNL Operai Agricoli è di 39 ore settimanali, ma con flessibilità multi-periodale fino a 12 mesi (concentrazione su picchi raccolta/vendemmia/potatura). Lo straordinario è maggiorato +25% feriale, +50% notturno, +60% festivo. Lavoro a chiamata possibile per attività stagionali. Riposo settimanale 24h (anche domenica diversa in caso animali da accudire).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA · Copagri · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    14 gennaio 2024 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (proroga in atto)
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    Orario CCNL Operai Agricoli
    Tipologia Ore/Tempo
    Orario settimanale standard 39h
    Orario annuo OTI ~2.028h (39 × 52)
    Multiperiodale (compensazione 12 mesi) Possibile da CPL
    Massimo settimanale (D.Lgs. 66/2003) 48h incluso straordinario
    Massimo giornaliero (picchi) 13h con CPL
    Straordinario feriale (1-2h/gg) +25%
    Straordinario notturno (22-6) +50%
    Straordinario festivo +60%
    Lavoro domenicale (allevamenti) +30%, riposo compensativo settimana
    Lavoro a chiamata stagionale Ammesso per OTD

    Orario 39 ore con flessibilità stagionale

    L’orario standard è di 39 ore settimanali, ma il settore agricolo ha caratteristiche uniche:

    • Multiperiodale 12 mesi (consentito da CPL): concentrazione su picchi (es. 48-55h/sett in vendemmia, 30h/sett in inverno)
    • Compensazione: monte ore annuo ~2.028h da rispettare a fine anno
    • Picchi stagionali: vendemmia, raccolta frutta estiva, potatura primaverile

    Massimo settimanale assoluto: 48h compresi straordinari (D.Lgs. 66/2003).

    Orario nei picchi: vendemmia e raccolta

    Durante i picchi stagionali (vendemmia agosto-ottobre, raccolta frutta giugno-settembre, potatura olivo gennaio-febbraio) il CCNL ammette:

    • Giornate fino a 13 ore (con CPL)
    • Settimane fino a 55 ore (con compensazione successiva)
    • Lavoro domenicale ammesso (con maggiorazione 30% + riposo compensativo)
    • Eventuale lavoro notturno per uva da spumantizzazione (raccolta in fresco)

    Compensazione: ore eccedenti accantonate in banca ore a 39h/sett medie. Fruite nei periodi di magra (inverno).

    Straordinario in agricoltura

    Il sovraorario è maggiorato:

    • Feriale 1ª-2ª ora: +25%
    • Feriale dalla 3ª ora: +30%
    • Notturno feriale (22-6): +50%
    • Festivo: +60%
    • Notturno festivo: +75%

    Lo straordinario può essere monetizzato in busta paga o accumulato in banca ore con maggiorazione del 25%.

    Lavoro domenicale negli allevamenti

    Negli allevamenti (bovini, suini, avicoli, ovicaprini) gli animali richiedono accudimento tutti i giorni (mungitura mattina/sera, alimentazione).

    Il CCNL prevede:

    • Lavoro domenicale ammesso (cura animali, mungitura)
    • Maggiorazione +30% sulla giornata
    • Riposo compensativo in altro giorno della settimana
    • Rotazione tra operai (es. ogni 2 domeniche on/off)

    Senza il lavoro domenicale, l’attività zootecnica sarebbe impossibile.

    Lavoro a chiamata stagionale

    Il lavoro a chiamata (job on call) è ammesso per OTD in attività stagionali:

    • Contratto stipulato in anticipo (registrazione UnILav)
    • Chiamata al lavoro con preavviso anche solo di 24 ore
    • Retribuzione pari alle ore effettivamente lavorate
    • Eventuale indennità di disponibilità tra chiamate (se concordata)

    Tipico per vendemmia, raccolta frutta, potatura: il datore convoca al bisogno in base al meteo.

    Casi pratici

    Tizio – Trattorista in vendemmia
    Tizio fa 50h/sett per 6 settimane vendemmia (Sett-Ott). Eccedenza 11h/sett × 6 = 66h. Accantonate in banca ore. Fruite a febbraio (inverno) per riposo compensativo + bonus 25%.
    Caia – Mungitrice allevamento bovini
    Caia munge bovini 6 gg/sett (lun-sab). Domeniche a turno (2/mese): paga base + 30% + riposo compensativo giovedì. Mattina 5:30-9:30, sera 17-21 (orario continuativo non possibile).
    Sempronio – OTD lavoro a chiamata raccolta pere
    Sempronio ha contratto job on call. Chiamato 14 giornate sparpagliate giugno-luglio per raccolta pere. Paga €58/gg × 14 = €812 lordi. Nessuna indennità tra chiamate (non concordata).

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali si lavorano in agricoltura?
    39 ore standard, ma con flessibilità multi-periodale fino a 12 mesi. Nei picchi (vendemmia, raccolta) si arriva a 48-55h/sett con compensazione nei periodi di magra. Massimo 48h/sett incluso straordinario.
    Come è retribuito lo straordinario in agricoltura?
    +25% feriale 1ª-2ª ora, +30% dalla 3ª, +50% notturno (22-6), +60% festivo, +75% festivo notturno. Banca ore con maggiorazione 25%.
    Si lavora la domenica negli allevamenti?
    Sì, gli animali richiedono cura quotidiana. Maggiorazione +30% sulla giornata + riposo compensativo in altro giorno settimana. Rotazione tra operai per garantire copertura.
    Cos'è il lavoro a chiamata in agricoltura?
    Contratto OTD job on call: il datore convoca al bisogno (es. per meteo favorevole alla raccolta) con preavviso minimo 24h. Retribuzione solo per le ore effettivamente lavorate. Tipico per raccolte frutta, vendemmia.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e malattia OTI e INAIL infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: orario 38h, turni e straordinari

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    L’orario standard del CCNL Cooperative Sociali è di 38 ore settimanali (5 giorni di 7,6h o 6 giorni di 6,33h). Per i servizi 24h (RSA, comunità) sono ammessi turni continuativi su 5 settimane, con monte ore mensile equivalente. Lo straordinario è maggiorato +25% feriale, +45% festivo, +55% notturno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Orario CCNL Cooperative Sociali
    Tipologia Ore
    Orario settimanale 38h (full-time)
    Orario mensile multi-periodale 164h (4 settimane)
    Pausa pranzo 30 min (non retribuita se ≥6h)
    Riposo settimanale 24h continuative + 11h prima
    Riposo intermedio turni 11h tra fine e inizio turno
    Straordinario feriale +25% sull’orario base
    Straordinario festivo +45%
    Straordinario notturno (22-6) +55%
    Lavoro festivo ordinario +30% (oltre paga base)
    Lavoro notturno ordinario +25% sull’ora notturna

    Orario settimanale di 38 ore

    L’orario di lavoro full-time è di 38 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. La distribuzione tipica:

    • 5 giorni × 7,6h (lun-ven, riposo sabato e domenica)
    • 6 giorni × 6,33h (lun-sab, riposo domenica)
    • Multi-periodale 4 settimane: 164h totali con bilanciamento turni

    Il limite settimanale assoluto è 48 ore comprensive di straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003.

    Turni nelle RSA e comunità 24h

    Per i servizi a copertura continua (RSA, comunità minori, case famiglia) sono ammessi:

    • Turni di 12 ore (es. 8-20, 20-8) con compensazione settimanale
    • Programmazione multi-periodale su 4-5 settimane (con eventuale rolling negativo)
    • Doppio turno notturno consecutivo: max 5 notti continue/mese
    • Riposo di 11 ore tra fine turno e inizio successivo

    La programmazione turni deve essere comunicata con almeno 10 giorni di anticipo.

    Maggiorazioni straordinario

    Lo straordinario è il tempo lavorato oltre l’orario contrattuale settimanale (38h):

    • Feriale fino a 4h/settimana: +25%
    • Festivo: +45%
    • Notturno feriale (22-6): +50%
    • Notturno festivo: +55%
    • Riposo settimanale lavorato: +50%

    Lo straordinario può essere convertito in banca delle ore con maggiorazione del 25% sui ROL accumulati.

    Lavoro notturno e tutela personale fragile

    Il lavoro notturno (22-6) ha disciplina specifica:

    • Indennità ordinaria: +25% sull’ora notturna
    • Massimo 8 ore consecutive notturne
    • Visita medica obbligatoria annuale
    • Esonero per donne in gravidanza fino a 1 anno dal parto
    • Esonero genitori unici di figli ≤8 anni
    • Esonero per chi assiste familiari portatori di handicap (L. 104)

    Part-time e flessibilità

    Il part-time può essere:

    • Orizzontale: ridotto su tutti i giorni (es. 20h/sett × 5gg)
    • Verticale: solo alcuni giorni/settimana (es. 38h/sett × 3gg)
    • Misto: combinazione delle due forme

    Lo straordinario del part-time è maggiorato del 15% fino al raggiungimento delle 38h, poi si applicano le maggiorazioni normali.

    Casi pratici

    Tizio – OSS turnista 38h
    Tizio è OSS in RSA con turni 8h × 5 giorni (38h totali con riduzione 2h ROL). Notti 6/mese: 8h × €4,50 = €36/notte indennità. Domenica = +30% retribuzione.
    Caia – Educatrice straordinari feriali
    Caia ha fatto 6h straordinario feriale (+25%) = 6h × €8,50 × 1,25 = €63,75. Riposo compensativo non richiesto, paga immediata.
    Sempronio – Infermiere notte+festivo
    Sempronio infermiere D2, ha lavorato Natale ore 22-6 = 8h notturno festivo (+55%). 8h × €9,80 × 1,55 = €121,52 in busta paga.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali si lavorano nel CCNL Cooperative Sociali?
    38 ore settimanali full-time, distribuibili su 5 o 6 giorni. Per servizi 24h è ammessa programmazione multi-periodale su 4-5 settimane.
    Quanto è pagato lo straordinario in cooperativa sociale?
    Lo straordinario feriale è +25%, festivo +45%, notturno +50-55%. Può essere convertito in banca delle ore con maggiorazione del 25%.
    Si possono fare due notti consecutive in RSA?
    Sì, ma con limite di 5 notti continue al mese. Tra fine turno notturno e inizio del successivo devono trascorrere almeno 11 ore di riposo.
    Le donne in gravidanza possono fare turni di notte?
    No, le donne in gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino sono esonerate dal lavoro notturno (22-6) per legge (D.Lgs. 151/2001).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.