Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1526 Codice Civile: Risoluzione del contratto

    Articolo 1526 Codice Civile: Risoluzione del contratto

    Art. 1526 c.c. – Risoluzione del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

    Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta.

    La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

  • Art. 1527 Codice Civile: Consegna

    Art. 1527 Codice Civile: Consegna

    Art. 1527 c.c. – Consegna

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

  • Articolo 1528 Codice Civile: Pagamento del prezzo

    Articolo 1528 Codice Civile: Pagamento del prezzo

    Art. 1528 c.c. – Pagamento del prezzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’articolo precedente.

    Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose, a meno che queste risultino già dimostrate.

  • Art. 1515 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del compra

    Art. 1515 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del compra

    Art. 1515 c.c. Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore

    In vigore

    compratore Se il compratore non adempie l’obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita è fatta all’incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell’ora in cui la vendita sarà eseguita. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative] (1), ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal giudice di pace (2). In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.

  • Art. 1516 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del vendit

    Art. 1516 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del vendit

    Art. 1516 c.c. – Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Dell’acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.

    Il compratore ha diritto alla differenza tra l’ammontare della spesa occorsa per l’acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.

  • Articolo 1517 Codice Civile: Risoluzione di diritto

    Articolo 1517 Codice Civile: Risoluzione di diritto

    Art. 1517 c.c. Risoluzione di diritto

    In vigore

    La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l’altra parte non adempie la propria obbligazione. La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l’accetta. Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all’altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.

  • Articolo 1518 Codice Civile: Normale determinazione del risarcimento

    Articolo 1518 Codice Civile: Normale determinazione del risarcimento

    Art. 1518 c.c. – Normale determinazione del risarcimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’art. 1515, e il contratto si risolve per l’inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.

    Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

  • Articolo 1520 Codice Civile: Vendita con riserva di gradimento

    Articolo 1520 Codice Civile: Vendita con riserva di gradimento

    Art. 1520 c.c. Vendita con riserva di gradimento

    In vigore

    Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore. Se l’esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore. Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.

  • Articolo 1521 Codice Civile: Vendita a prova

    Articolo 1521 Codice Civile: Vendita a prova

    Art. 1521 c.c. – Vendita a prova

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata.

    La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.

  • Art. 1511 c.c.: Denunzia nella vendita di cose da trasportare

    Art. 1511 c.c.: Denunzia nella vendita di cose da trasportare

    Art. 1511 c.c. – Denunzia nella vendita di cose da trasportare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.

  • Articolo 1512 Codice Civile: Garanzia di buon funzionamento

    Articolo 1512 Codice Civile: Garanzia di buon funzionamento

    Art. 1512 c.c. Garanzia di buon funzionamento

    In vigore

    Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni. Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.

  • Articolo 1513 Codice Civile: Accertamento dei difetti

    Articolo 1513 Codice Civile: Accertamento dei difetti

    Art. 1513 c.c. – Accertamento dei difetti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.

    La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato.

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