Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1512 Codice Civile: Garanzia di buon funzionamento

    Articolo 1512 Codice Civile: Garanzia di buon funzionamento

    Art. 1512 c.c. Garanzia di buon funzionamento

    In vigore

    Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni. Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.

  • Articolo 1513 Codice Civile: Accertamento dei difetti

    Articolo 1513 Codice Civile: Accertamento dei difetti

    Art. 1513 c.c. – Accertamento dei difetti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.

    La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato.

  • Articolo 1514 Codice Civile: Deposito della cosa venduta

    Articolo 1514 Codice Civile: Deposito della cosa venduta

    Art. 1514 c.c. – Deposito della cosa venduta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice di pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.

  • Articolo 1503 Codice Civile: Esercizio del riscatto

    Articolo 1503 Codice Civile: Esercizio del riscatto

    Art. 1503 c.c. Esercizio del riscatto

    In vigore

    Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine. Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.

  • Art. 1504 c.c.: Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

    Art. 1504 c.c.: Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

    Art. 1504 c.c. – Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile.

    Se l’alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

  • Art. 1505 c.c.: Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

    Art. 1505 c.c.: Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

    Art. 1505 c.c. – Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.

  • Articolo 1506 Codice Civile: Riscatto di parte indivisa

    Articolo 1506 Codice Civile: Riscatto di parte indivisa

    Art. 1506 c.c. Riscatto di parte indivisa

    In vigore

    In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore. Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all’incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all’aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.

  • Articolo 1507 Codice Civile: Vendita congiuntiva di cosa indivisa

    Articolo 1507 Codice Civile: Vendita congiuntiva di cosa indivisa

    Art. 1507 c.c. Vendita congiuntiva di cosa indivisa

    In vigore

    Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava. La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi. Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell’intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.

  • Articolo 1508 Codice Civile: Vendita separata di cosa indivisa

    Articolo 1508 Codice Civile: Vendita separata di cosa indivisa

    Art. 1508 c.c. – Vendita separata di cosa indivisa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i comproprietari di una cosa non l’hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’articolo precedente.

  • Articolo 1499 Codice Civile: Interessi compensativi sul prezzo

    Articolo 1499 Codice Civile: Interessi compensativi sul prezzo

    Art. 1499 c.c. – Interessi compensativi sul prezzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.

  • Articolo 1500 Codice Civile: Patto di riscatto

    Articolo 1500 Codice Civile: Patto di riscatto

    Art. 1500 c.c. – Patto di riscatto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.

    Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.

  • Art. 1501 Codice Civile: Termini

    Art. 1501 Codice Civile: Termini

    Art. 1501 c.c. – Termini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.

    Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.