Autore: Andrea Marton

  • Art. 164 Codice della Navigazione – Condizioni di navigabilità

    Art. 164 Codice della Navigazione – Condizioni di navigabilità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata. Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:

    a) struttura degli scafi e sistemazione interna;

    b) galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico;

    c) organi di propulsione e di governo;

    d) condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi. Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonché quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi. Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri nonché quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresì disciplinati i servizi di bordo. L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.

  • Art. 127 D.Lgs. 209/2005 – Certificato di assicurazione e contrassegno

    Art. 127 D.Lgs. 209/2005 – Certificato di assicurazione e contrassegno

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

    2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall' articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.

    3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio. (30)

    4. L' IVASS , con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

  • Art. 195 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione italiane

    Art. 195 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione italiane

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.

    2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità e della valutazione dei rischi emergenti, nonché del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.

    3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3, 4 e 4-bis .

  • Art. 144-bis D.Lgs. 209/2005 – (Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo)

    Art. 144-bis D.Lgs. 209/2005 – (Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante e in un rimorchio, laddove il rimorchio disponga di un'assicurazione della responsabilità civile separata, il danneggiato può presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, ove: a) possa essere identificato il rimorchio, ma non possa essere identificato il veicolo trainante e b) la legge nazionale applicabile al sinistro preveda che l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo.

    2. L'impresa di assicurazione del rimorchio che ha indennizzato il danneggiato esercita l'azione di regresso nei confronti dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante o del Fondo di garanzia per le vittime della strada o dell'equivalente organismo dello Stato membro la cui legge nazionale si applica nel caso di sinistro.

    3. Nel caso di sinistro di cui al comma 1, l'assicuratore del rimorchio, laddove la legge nazionale applicabile al sinistro lo obblighi a fornire un indennizzo completo, informa il danneggiato, su richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo:

    a) dell'identità dell'assicuratore del veicolo trainante o

    b) qualora l'assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l'assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo di indennizzo previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada o dall'equivalente organismo di altro Stato membro.))

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  • Art. 234 Codice della Navigazione – Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione

    Art. 234 Codice della Navigazione – Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione è tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento. Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna è tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 216-octies D.Lgs. 209/2005 – (Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo)

    Art. 216-octies D.Lgs. 209/2005 – (Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.

    2. L'IVASS può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. L'IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

    ))

  • Collocamento mirato per lavoratori con disabilità: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Il collocamento mirato (L. 68/1999) è il sistema che, tramite analisi delle capacità residue del lavoratore disabile, individua il posto di lavoro più adatto e supporta l’inserimento con interventi tecnici, formativi e incentivi. I Centri per l’Impiego gestiscono le liste e i tirocini di inserimento.

    Riferimento normativo

    L. 68/1999; D.Lgs. 151/2015

    Tabella riepilogativa

    Strumenti del collocamento mirato (L. 68/1999)
    Strumento Finalità Chi interviene
    Iscrizione lista disabili Accesso al collocamento obbligatorio Centro per l’Impiego
    Scheda professionale Analisi capacità e limitazioni CPI + servizi riabilitativi
    Tirocinio di inserimento Valutazione pratica in azienda CPI, datore, ente promotore
    Convenzione di inserimento Piano individualizzato con obiettivi CPI + datore + lavoratore
    Incentivi contributivi Sgravi per assunzione di disabili INPS / Regioni

    Chi può iscriversi e come

    Possono iscriversi alle liste del collocamento mirato le persone con invalidità civile almeno del 46%, sordi, ciechi civili, invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa almeno del 33%, invalidi di guerra/servizio e soggetti equiparati. L’iscrizione avviene presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente, presentando la certificazione di invalidità o disabilità e la documentazione medica utile. Il CPI redige una scheda professionale che descrive capacità residue, limitazioni e preferenze lavorative.

    Analisi delle capacità e tirocini di inserimento

    Il collocamento mirato non si limita all’avviamento numerico: prevede un’analisi della compatibilità tra il profilo del lavoratore e le mansioni disponibili. Il CPI può proporre tirocini di inserimento presso le aziende obbligate, della durata concordata nel piano individualizzato, per consentire sia la valutazione pratica sia l’adattamento progressivo dell’ambiente di lavoro. Le aziende che aderiscono possono accedere a sgravi contributivi.

    Convenzione di inserimento lavorativo

    La convenzione di inserimento lavorativo è un accordo tra CPI, datore di lavoro e lavoratore disabile che definisce il piano personalizzato di inserimento: mansioni, eventuali adattamenti del posto di lavoro, percorso formativo, tempi e supporto dei servizi. Le convenzioni possono prevedere la copertura della quota di riserva anche mediante inserimenti parziali e periodi di tirocinio computabili.

    Casi pratici

    Tizio – iscrizione al collocamento mirato dopo infortunio

    Tizio ha perso parzialmente la mobilità del braccio destro in un infortunio sul lavoro; l’INAIL ha riconosciuto un’invalidità del 40%. Si iscrive al CPI, che redige la scheda professionale e lo avvia a un datore con obbligo di assunzione in una mansione compatibile con la sua limitazione fisica.

    Caia – tirocinio di inserimento in azienda manifatturiera

    Caia, con disabilità psichica certificata, viene proposta dal CPI per un tirocinio di tre mesi presso un’azienda obbligata. Durante il tirocinio il tutor aziendale valuta le mansioni adatte; al termine l’azienda assume Caia con contratto a tempo indeterminato, beneficiando degli sgravi contributivi previsti.

    Sempronio – convenzione con piano individualizzato

    Sempronio, non vedente, viene inserito in un’azienda di call center tramite convenzione: il piano prevede postazione con software di lettura vocale a carico dell’azienda (con contributo del Fondo regionale), affiancamento iniziale di 30 giorni e obiettivi di autonomia graduali.

    Domande frequenti

    Chi può iscriversi al collocamento mirato?

    Persone con invalidità civile almeno del 46%, sordi, ciechi civili, invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa almeno del 33% e altri soggetti equiparati dalla L. 68/1999.

    Il collocamento mirato è diverso dal normale collocamento?

    Sì: il collocamento mirato implica l’analisi delle capacità residue e la ricerca del posto compatibile, con supporto tecnico e formativo, anziché un semplice avviamento numerico.

    Quali incentivi spettano alle aziende che assumono disabili?

    Sgravi contributivi INPS di varia entità in base alla percentuale di invalidità e alla tipologia contrattuale, contributi regionali per l’adattamento del posto di lavoro e incentivi aggiuntivi per convenzioni di inserimento.

    Il datore può rifiutare l'avviamento?

    No, se è obbligato dalla quota di riserva. Può però chiedere al CPI una sospensione temporanea dell’obbligo in caso di crisi aziendale accertata o di cassa integrazione.

    Cosa si intende per posto di lavoro adeguato?

    Un posto compatibile con le capacità residue del lavoratore, eventualmente adattato (ausili, ergonomia, orari) senza che ciò imponga oneri sproporzionati al datore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 215 Codice Civile: Separazione dei beni

    Art. 215 Codice Civile: Separazione dei beni

    Art. 215 c.c. – Separazione dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio .

  • Art. 160 Codice della Navigazione – Demolizione volontaria della nave

    Art. 160 Codice della Navigazione – Demolizione volontaria della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione, se la nave si trova nel Regno, o all'autorità consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti di bordo. L'autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell'articolo 156. Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l'autorizzazione può essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori. Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156 . Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

  • CCNL Alimentari Industria: sicurezza, HACCP e igiene

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Il settore Alimentare ha rischi specifici: tagli/ustioni, macchine confezionamento, rischio biologico (carni, latte crudo), chimico (sanificanti), allergeni. Tutele: HACCP obbligatorio, libretto sanitario, formazione, DPI, sanificazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 maggio 2024 (in vigore dal 1° giugno 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Voce Tutela
    HACCP Sistema obbligatorio, formazione 16h/anno
    Libretto sanitario Annuale, esami specifici
    DPI Cuffia, mascherina, guanti, abiti
    Macchine Protezioni, formazione
    Allergeni Procedure cross-contamination
    Sanificanti DPI specifici, SDS

    HACCP: il sistema obbligatorio

    L’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) è il sistema obbligatorio per la sicurezza alimentare. Identifica punti critici e controlli:

    • Temperature di conservazione
    • Controllo materie prime
    • Sanificazione periodica
    • Tracciabilità lotti
    • Allergeni

    Formazione obbligatoria 16h/anno per tutti.

    Libretto sanitario e esami

    Per lavoratori a contatto con alimenti: libretto sanitario obbligatorio.

    • Visita medica annuale
    • Esami: tampone faringeo (no salmonelle), coproculture
    • Vaccinazione antitetanica
    • Rinnovo periodico

    DPI specifici alimentari

    DPI per igiene alimentare (in aggiunta a quelli sicurezza):

    • Cuffia copricapo
    • Mascherina (per protezione alimento)
    • Guanti monouso
    • Abiti bianchi lavabili
    • Scarpe specifiche antiscivolo

    Allergeni e cross-contamination

    Procedure rigorose per allergeni (glutine, lattosio, frutta secca, soia, etc.):

    • Linee dedicate
    • Pulizia approfondita tra prodotti
    • Etichettatura precisa
    • Formazione personale

    Casi pratici

    Tizio – HACCP per linea yogurt
    Tizio (5° linea yogurt) fa corso HACCP 16h/anno. Controlla temperature pasteurizzazione + sanificazione vasche.
    Caia – Allergia da farina dopo 5 anni
    Caia (5° pastificio) sviluppa asma da farina. Malattia professionale. Spostamento ad altra linea.
    Sempronio – Procedura allergeni cross-contamination
    Sempronio (3° biscotti) gestisce produzione con/senza glutine. Procedure separazione linee + pulizia approfondita prima del cambio prodotto.

    Domande frequenti

    Cos'è HACCP?
    Sistema obbligatorio sicurezza alimentare. Identifica punti critici (temperature, materie prime, sanificazione, allergeni). Formazione obbligatoria 16h/anno per tutti.
    Libretto sanitario è obbligatorio?
    Sì, per tutti i lavoratori a contatto con alimenti. Visita medica annuale + esami (tampone, coproculture). Indispensabile per lavorare nel settore.
    Quali DPI alimentari?
    Cuffia, mascherina, guanti monouso, abiti bianchi, scarpe antiscivolo. Forniti gratis e sostituiti periodicamente. In aggiunta ai DPI sicurezza.
    L'asma da farina è malattia professionale?
    Sì, asma occupazionale riconosciuta INAIL. Spostamento mansione + eventuale rendita.
    Gli allergeni come si gestiscono?
    Linee dedicate, pulizia approfondita tra prodotti, etichettatura precisa, formazione. Errore può causare richiamo prodotto + sanzioni.
    Posso lavorare con tatuaggi visibili?
    Dipende dall’azienda. Generalmente le mani devono essere libere da tatuaggi visibili per ragioni di immagine/igiene. Verificare regolamento aziendale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 131 D.Lgs. 209/2005 – Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto

    Art. 131 D.Lgs. 209/2005 – Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.

    2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.

    2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.

    2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.

    3. L'IVASS determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.

  • Articolo 76 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 76 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 76 CCII – Presentazione della domanda e attivita’ dell’OCC

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.

    3.

    2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonchè sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all’alternativa della liquidazione controllata; e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura. f) […] g) […]

    3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

    4. L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

    5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

    6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.