Autore: Andrea Marton

  • CCNL Edilizia Artigianato: maternità e paternità

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato applica il Testo Unico Maternità. Integrazione 100% via Cassa Edile. Paternità 10gg al 100%. Per donne in cantiere: divieto sollevamento, lavoro in altezza, esposizione polveri. Spostamento o maternità anticipata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100% (INPS+Cassa)
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% INPS
    Congedo parentale 6 mesi/genitore 30%
    Riposi giornalieri 2h (1° anno) 100% INPS

    Maternità 5 mesi al 100%

    Congedo obbligatorio 5 mesi al 100% (INPS 80% + integrazione Cassa Edile 20%).

    Divieti specifici cantiere

    Per donne in gravidanza (rare in edilizia ma esistenti):

    • Vietato lavoro in altezza
    • Vietato sollevamento >5kg
    • Vietata esposizione polveri (silice, amianto)
    • Vietato lavoro a temperature estreme
    • Spostamento a back office o magazzino

    Se non possibile: maternità anticipata su autorizzazione ITL.

    Paternità 10gg

    10gg paternità al 100% INPS, fruibili entro 5 mesi dalla nascita. Settore prevalentemente maschile: molti padri usano questa tutela.

    Divieto licenziamento

    Vietato dalla comunicazione gravidanza al 1° anno bambino.

    Casi pratici

    Tizio – Padre muratore con paternità
    Tizio (3°) padre. 10gg paternità al 100%: ~€500. Coordina con moglie per accudimento.
    Caia – Donna decoratrice incinta
    Caia (3° decoratrice) scopre gravidanza. Vietato lavoro in altezza + esposizione vernici. Spostata a magazzino. Stesso stipendio.
    Sempronio – Padre architetto con parental
    Sempronio (6° tecnico) prende 3 mesi parental al 30% (€1.500/mese × 3 = €4.500). Bonus famiglia: totale famiglia 11 mesi.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità?
    5 mesi obbligatori al 100% (INPS 80% + integrazione Cassa Edile 20%).
    Posso lavorare al cantiere incinta?
    NO, vietato lavoro in altezza, sollevamento >5kg, esposizione polveri/sostanze chimiche. Spostamento a magazzino/ufficio o maternità anticipata.
    Il padre ha tutele?
    10gg paternità obbligatoria al 100% INPS + congedo parentale 6 mesi al 30%.
    Sono donna in edilizia, ho discriminazioni?
    Vietate per legge. In pratica il settore è ~95% maschile. Donne presenti soprattutto in: pittrici/decoratrici, geometri/tecniche, amministrazione cantiere. Tutele rafforzate per gravidanza.
    Posso essere licenziata?
    NO, vietato dalla comunicazione gravidanza al 1° anno bambino. Anche le dimissioni vanno convalidate dall’ITL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, tredicesima e bonus Cassa Edile, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Lavoro nello spettacolo: la gestione ex-ENPALS dopo la fusione INPS

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Dal 2012 l’ENPALS è stato assorbito dall’INPS, che gestisce la previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico nell’apposito Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo. I lavoratori sono divisi in categorie con contribuzioni e requisiti pensionistici differenziati.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 182/1997; D.Lgs. 36/2021 (quota spettacolo); circolari INPS ex-ENPALS

    Tabella riepilogativa

    Categorie di lavoratori dello spettacolo (Fondo ex-ENPALS)
    Categoria Esempi Note previdenziali
    Artisti Attori, cantanti, ballerini, musicisti Contribuzione ordinaria; soglia minima di giornate annue
    Lavoratori tecnici e amministrativi Tecnici del suono, scenografi, costumisti Come sopra; spesso a contratto a termine
    Sportivi professionisti Calciatori, ciclisti, piloti Aliquote contributive specifiche per settore
    Lavoratori dello spettacolo viaggiante Circhi, luna park Regime speciale; datori spesso piccole imprese

    Il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo

    Dal 1° gennaio 2012, a seguito della soppressione dell’ENPALS, la previdenza dei lavoratori dello spettacolo è gestita dall’INPS – Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Vi rientrano artisti, tecnici e amministrativi del cinema, teatro, televisione, radio, circhi, parchi di divertimento e sport professionistico. La contribuzione si calcola su una base imponibile che include tutte le voci retributive della singola scrittura o del contratto.

    Lavoratori discontinui e disoccupazione

    Molti lavoratori dello spettacolo hanno rapporti di lavoro discontinui e a termine (scritture per singoli spettacoli, tournée, produzioni cinematografiche). Per i lavoratori iscritti al FPLS che perdono il lavoro esiste una specifica indennità di disoccupazione, distinta dalla NASpI ordinaria, con requisiti minimi di giornate lavorate nell’anno. Dal D.Lgs. 36/2021 la previdenza degli sportivi professionisti è in parte riallineata alle regole generali.

    Requisiti pensionistici differenziati

    I lavoratori dello spettacolo hanno requisiti pensionistici storicamente differenziati rispetto ai lavoratori ordinari, con soglie minime di giornate lavorate nell’anno per accedere all’anno contributivo valido ai fini pensionistici. Le riforme pensionistiche successive (dalla L. Fornero in poi) hanno avvicinato i requisiti a quelli generali, ma alcune specificità del settore permangono. Verificare sempre la propria posizione con la busta arancione INPS o lo sportello dedicato.

    Casi pratici

    Tizio – attore con scritture discontinue

    Tizio ha lavorato in tre produzioni teatrali nell’anno per un totale di 90 giornate, superando la soglia minima annua. Le sue giornate sono utili ai fini pensionistici nel Fondo ex-ENPALS. Al termine delle scritture può richiedere l’indennità di disoccupazione dello spettacolo all’INPS.

    Caia – tecnica del suono in una rete televisiva

    Caia è assunta a tempo determinato da una rete televisiva per 12 mesi: è iscritta al FPLS, versa contribuzione ordinaria e matura pensione nel Fondo ex-ENPALS. In caso di non rinnovo ha diritto all’indennità di disoccupazione spettacolo se ha i requisiti minimi di giornate.

    Sempronio – calciatore professionista e pensione

    Sempronio ha giocato in Serie B per 12 anni. I contributi versati al FPLS matureranno una pensione calcolata secondo le regole del Fondo ex-ENPALS / sportivi professionisti, con particolari soglie minime di anni di contribuzione per l’accesso al trattamento.

    Domande frequenti

    L'ENPALS esiste ancora?

    No: dall’1 gennaio 2012 è stato soppresso e assorbito dall’INPS, che gestisce il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con una struttura dedicata.

    I lavoratori dello spettacolo hanno una disoccupazione specifica?

    Sì: esiste un’indennità di disoccupazione dedicata per i lavoratori iscritti al FPLS, distinta dalla NASpI, con requisiti di giornate lavorate nell’anno solare precedente.

    Come si accumula la pensione in modo discontinuo?

    Ogni anno in cui si supera la soglia minima di giornate lavorate viene considerato utile ai fini pensionistici. Gli anni «vuoti» o sotto soglia non si cumulano per la pensione ma i contributi restano nel fondo.

    Il tecnico del suono freelance è iscritto al FPLS?

    Sì, se lavora nel settore spettacolo/audiovisivo: il D.Lgs. 182/1997 elenca tutte le categorie obbligate all’iscrizione al FPLS, che include tecnici e amministrativi dello spettacolo.

    Come si verifica la propria posizione previdenziale al FPLS?

    Attraverso il sito INPS (MyINPS, area riservata) o lo sportello INPS dedicato ai lavoratori dello spettacolo, verificando l’estratto conto contributivo del Fondo ex-ENPALS.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 126 D.Lgs. 209/2005 – Ufficio centrale italiano

    Art. 126 D.Lgs. 209/2005 – Ufficio centrale italiano

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.

    2. 2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attività: a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.

    3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano il termine per comparire di cui all' articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile è aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo 281-undecies, secondo comma, terzo periodo del codice di procedura civile è aumentato a cento giorni.

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    4. L'Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.

    5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.

    6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

  • Art. 217-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)

    Art. 217-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l'articolo 222, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili o ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    2. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza in merito all'approvazione del piano di risanamento entro quattro mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare il piano di risanamento, tenendo in debita considerazione i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

    3. Se l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata individua, a norma dell'articolo 220-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie, informa tempestivamente il collegio delle autorità di vigilanza in merito alle misure da adottare. Se non ricorre una situazione di emergenza, tali misure sono discusse dal collegio delle autorità di vigilanza. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulle misure proposte da adottare entro un mese dalla notifica. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare le misure proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

    4. In caso d'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e fatto salvo l'articolo 222-bis, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di finanziamento a breve termine presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro tre mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo. Il collegio delle autorità di vigilanza è altresì informato circa le eventuali misure adottate per garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo a livello di impresa controllata.

    5. 5. L'Autorità di vigilanza sull'impresa controllata e l'autorità di vigilanza sul gruppo possono rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo: a) sull'approvazione del piano di risanamento, anche in relazione ad un'eventuale estensione del periodo ammesso per il risanamento, entro il periodo di quattro mesi di cui al comma 2; o b) sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al comma 3.

    6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 l'AEAP assume la decisione entro un mese da tale rinvio.

    7. 7. La questione non è rinviata all'AEAP: a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o di un mese di cui ai commi 2 e 3; b) dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi dei commi 2 o 3; c) nelle situazioni di emergenza di cui al comma 3.

    8. Il periodo di quattro mesi e di un mese di cui ai commi 2 e 3 sono considerati periodi di conciliazione ai sensi dell' articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 . L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza))

  • Art. 95 bis T.U.B.: Riconoscimento dei provvedimenti di risaname

    Art. 95 bis T.U.B.: Riconoscimento dei provvedimenti di risaname

    Art. 95 bis T.U.B. – Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalita’, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d’origine.

    1-bis. Le misure adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall’avvio della procedura di risanamento da parte dell’autorita’ competente dello Stato d’origine della banca comunitaria.

    2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.

    2-bis. Quando e’ esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell’articolo 2 del decreto stesso.”

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  • Art. 249 D.P.R. 115/2002

    Art. 249 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.

  • Art. 269 D.P.R. 115/2002

    Art. 269 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.

    1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

  • Art. 234 D.P.R. 115/2002

    Art. 234 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Ai sensi dell' articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.

  • Art. 230 bis Codice Civile: Impresa familiare

    Art. 230 bis Codice Civile: Impresa familiare

    Art. 230-bis c.c. – Impresa familiare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Impresa familiare.

    Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

    Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.

    Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

    Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

    In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’articolo 732.

    Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

    Spiegazione

    Il familiare che presta in modo continuativo la propria attività nella famiglia o nell’impresa familiare, in mancanza di un diverso rapporto (società o lavoro subordinato), ha diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato. Le decisioni di gestione straordinaria si prendono a maggioranza dei familiari che collaborano.

    Come funziona e quando si applica

    È una tutela residuale («salvo che sia configurabile un diverso rapporto») a favore di coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. La giurisprudenza costituzionale ne ha esteso l’applicazione anche al convivente di fatto.

    Esempio pratico

    Il figlio che lavora stabilmente nel negozio del padre senza un contratto ha diritto a una quota degli utili e degli incrementi dell’azienda proporzionata al lavoro svolto.

    Domande frequenti

    Chi lavora nell’impresa di famiglia ha diritto a un compenso?

    Sì: in assenza di altro rapporto, il familiare ha diritto al mantenimento e a una quota di utili e incrementi proporzionata al lavoro prestato.

    Vale anche per il convivente?

    La tutela è stata estesa dalla giurisprudenza costituzionale anche al convivente di fatto.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 41 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 41 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 41 L. Fall. – Funzioni del comitato

    Funzioni del comitato

  • CCNL Operai Agricoli: malattia OTI e INAIL infortunio

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Il CCNL Operai Agricoli prevede comporto malattia di 180 giorni annui per OTI. Integrazione INPS al 100% per i primi 3 mesi, poi 75%. Per OTD la malattia segue la disciplina specifica INPS agricoltura (giornate computate per disoccupazione). INAIL agricolo gestisce infortuni con specifiche per macchine agricole (trattori), prodotti fitosanitari, esposizione ad allergeni naturali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA · Copagri · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era del 14 gennaio 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio CCNL Operai Agricoli
    Voce OTI OTD
    Comporto 180 gg/anno Per evento (max 180 gg)
    Integrazione 1°-3° mese 100% retribuzione INPS solo (no integrazione)
    Integrazione 4°-6° mese 75% retribuzione N/A
    Oltre 6° mese 50% retribuzione N/A
    Carenza primi 3 gg 100% datore 50% INPS (no datore)
    Infortunio prima settimana 100% datore 100% INAIL agricolo
    Infortunio 4°-90° giorno 60% INAIL + datore integra 100% 60% INAIL solo
    Visite fiscali Fasce 10-12, 17-19 Fasce 10-12, 17-19
    Malattia professionale fito INAIL malattia profess. INAIL malattia profess.

    Comporto OTI: 180 giorni

    Il comporto nel CCNL Operai Agricoli OTI è di 180 giorni di malattia all’anno (più contenuto rispetto ad altri CCNL).

    Caratteristiche:

    • Conteggio su anno solare
    • Comporto raddoppiato a 365 giorni per patologie gravi documentate (oncologia, dialisi, sclerosi multipla)
    • Superamento comporto = possibile licenziamento per superamento comporto
    • Aspettativa non retribuita richiedibile fino a 6 mesi

    Integrazione INPS scaglionata OTI

    L’OTI riceve indennità INPS (50-66%) integrata dal datore:

    • 100% retribuzione nei primi 3 mesi
    • 75% nei mesi 4-6
    • 50% oltre 6 mesi

    I primi 3 giorni di carenza (non pagati INPS) sono interamente a carico del datore al 100%.

    Malattia OTD: solo indennità INPS

    L’OTD ha disciplina diversa: nessuna integrazione datore. L’INPS paga:

    • 50% retribuzione media nei primi 20 giorni
    • 66% oltre 20 giorni
    • I primi 3 giorni di carenza sono a carico INPS (50%)

    La malattia non interrompe il contratto OTD a termine: se la guarigione avviene durante il contratto, l’OTD torna in servizio fino alla scadenza naturale.

    Infortunio sul lavoro: INAIL agricolo

    L’INAIL agricolo è una gestione speciale dell’INAIL che copre tutti i lavoratori agricoli (OTI + OTD).

    Caratteristiche:

    • Contribuzione a carico datore (variabile per provincia, ~7-15% retribuzione)
    • Prima settimana: 100% datore (per OTI)
    • Dal 4° al 90° giorno: 60% INAIL + datore integra 100%
    • Dal 91° giorno: 75% INAIL + datore integra 100%
    • Inabilità permanente: indennità in capitale o rendita

    Infortuni più frequenti settore: cadute da scala, ribaltamento trattore (causa principale morti agricoltura, ~100/anno Italia), schiacciamento da macchina raccolta.

    Malattie professionali agricole

    L’INAIL riconosce specifiche malattie professionali agricole:

    • Patologie da fitosanitari: intossicazione pesticidi, dermatiti chimiche, neuropatie
    • Pneumopatie: bronchite cronica da polveri vegetali (“polmone del fienarolo”)
    • Allergie e dermatiti da prodotti naturali (frutta, polveri di mais)
    • Sindrome del tunnel carpale da raccolta ripetitiva
    • Lombosciatalgie da sollevamento pesi
    • Zoonosi: brucellosi, leptospirosi (allevatori)

    Il riconoscimento INAIL della malattia professionale dà diritto a indennità giornaliera, eventuale rendita per inabilità permanente, copertura cure.

    Casi pratici

    Tizio – OTI lombalgia 60 gg
    Tizio è OTI 2A con lombalgia (lavoro pesante). 60 gg malattia. Datore integra al 100% per primi 3 mesi. INPS paga 66% dopo 21° giorno, datore copre il resto.
    Caia – OTD malattia stagionale
    Caia ha contratto OTD 30 gg per raccolta. Si ammala al 10° giorno. INPS paga 50% (no datore integra). Al rientro completa contratto fino al 30° giorno.
    Sempronio – Ribaltamento trattore
    Sempronio si ribalta col trattore in pendenza, frattura bacino 6 mesi inabilità. INAIL paga indennità giornaliera + cooperativa integra 100% per OTI per 6 mesi. Possibile rendita inabilità.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto malattia in agricoltura?
    180 giorni annui per OTI. Comporto raddoppiato a 365 gg per patologie gravi documentate (oncologia, dialisi, sclerosi multipla). Per OTD non c’è comporto: la malattia non interrompe il contratto a termine.
    La malattia è retribuita al 100% in agricoltura?
    Per OTI sì, nei primi 3 mesi (con integrazione datore). Poi 75% nei mesi 4-6, 50% oltre. Per OTD solo indennità INPS (50% primi 20 gg, 66% oltre): nessuna integrazione datore.
    Cos'è l'INAIL agricolo?
    È una gestione speciale dell’INAIL per i lavoratori agricoli (OTI + OTD). Copre infortuni con prima settimana al 100% datore (OTI), poi 60% INAIL + integrazione 100% (datore OTI). Premi a carico azienda.
    Cosa è il "polmone del fienarolo"?
    È una pneumopatia (alveolite estrinseca) causata dall’esposizione cronica a polveri di fieno ammuffito, particolarmente nelle stalle e fienili poco ventilati. Riconosciuta come malattia professionale agricola INAIL.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e prova 6-30 giorni per area.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 155 D.Lgs. 209/2005 – Accesso al Centro di informazione italiano

    Art. 155 D.Lgs. 209/2005 – Accesso al Centro di informazione italiano

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro: a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui: 1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica; 2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica; 3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.

    2. 2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare: a) all'impresa di assicurazione; b) all'ente di immatricolazione del veicolo.

    3. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché gli organi di polizia stradale di cui all' articolo 12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.

    4. L'IVASS e la CONSAP hanno accesso gratuit ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) , e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada .

    5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

    5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico.