Art. 238-bis D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
Articolo abrogato
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies e 121-bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.
2. Fatta salva l'applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all'articolo 30-decies e relative disposizioni di attuazione, in caso di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale:
a) stabilisce le modalità di accertamento dell'appartenenza dell'assicurato al mercato di riferimento individuato;
b) adotta procedure idonee a garantire l'acquisizione delle informazioni relative alle ipotesi in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.))
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D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. 1. Fatti salvi gli articoli 206-bis e 206-ter, 207-septies e 212-bis, le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui seguenti aspetti: a) le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'autorizzazione delle autorità di vigilanza; b) la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater; c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente agli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorità di vigilanza sul gruppo è sempre consultata.
2. In ogni caso le autorità di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza.
3. Fatti salvi gli articoli 206-bis, 206-ter, 207-septies e 212-bis, un'autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo può decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre autorità di vigilanza interessate.
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Il CCNL Edilizia Artigianato prevede preavviso da 15 giorni a 2 mesi in base a livello e anzianità. Operai: 15gg-1 mese. Capi cantiere/tecnici: 1-2 mesi. Le dimissioni vanno presentate telematicamente all’INPS. NASpI per disoccupazione involontaria.
| Livello | Fino 5 anni | Oltre 5 anni |
|---|---|---|
| 6°-7° (capi/tecnici) | 1,5 mesi | 2 mesi |
| 5° (capomuratore) | 1 mese | 1,5 mesi |
| 3°-4° (qualificati/specializzati) | 20 giorni | 1 mese |
| 1°-2° (manovali/semi-qualificati) | 15 giorni | 20 giorni |
Per muratore 3° con 5 anni: 20 giorni. Per capomuratore 5° con 10 anni: 1,5 mesi. Per capo cantiere 6° con 15 anni: 2 mesi.
Licenziamento: scritto e motivato. Dimissioni: telematiche INPS. Senza procedura nulle.
Per mancato preavviso: mensilità non rispettate.
Per disoccupazione involontaria. Per 3° (€1.650): ~€1.300/mese × 24 mesi. Frequente nel settore (fine cantiere, riduzioni stagionali).
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: – il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134 ; – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298; – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298; – la legge 26 agosto 1868, n. 4548 ; – la legge 8 agosto 1895, n. 556 ; – l' articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 ; – la legge 19 marzo 1911, n. 201 ; – l' articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486 ; – il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85 ; – del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e) , f) , g) ; l' articolo 9 ; – del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; – l' articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249 ; – il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071 , come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493 ; – l' articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ; – l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 ; – il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771 , convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059 ; – l' articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 ( codice di procedura civile ); – del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall' articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59 , al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall' articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 , secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto e sesto; – del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ( codice civile), l'articolo 336 , ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149 ), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge"; – del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma ; 91; 133, secondo comma; – l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907 ; – del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 , come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; – l' articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287 , come sostituito dall' articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall' articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 ; – gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161 ; – della legge 9 aprile 1953, n. 226 , come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata; – l' articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553 ; – l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182 ; – gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283 ; – la legge 12 ottobre 1957, n. 978 ; – l'articolo unico, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1958, n. 319 ; – del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 , gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall' articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 129, come sostituito dall' articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 132, come sostituito dall' articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall' articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407 ; 134; 135, come modificato dall' articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240 ; 136, come modificato dall' articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546 ; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall' articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall' articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 143 e 145; – l' articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320 ; – la legge 13 luglio 1965, n. 836 ; – l' articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157 ; – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2 , secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall' articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 , limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione"; – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma ; – del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29 ; – della legge 26 luglio 1975, n. 354: l'articolo 56 , l' articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma; – la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57 ; – della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1 , 6 , 10 e 11 , gli allegati 1 e 2; – la legge 8 luglio 1980, n. 319 , eccetto l'articolo 4; – l' articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 ; – l' articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ; – l' articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 ; – del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c) , limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 " e l'articolo 61, primo comma; – l' articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ; – i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117 ; – del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 ( codice di procedura penale): gli articoli 264 ; 265; 660; 664, comma 3; 691; 692, comma 3; 693; all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695; – la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525 , eccetto l'articolo 10, comma 2; – la legge 8 marzo 1989, n. 89 ; – del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3 , come modificato, dall' articolo 17, della legge 6 marzo 2001, n. 60 ; l'articolo 32 bis, come introdotto dall' articolo 18, della legge 6 marzo 2001, n. 60 ; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto; gli articoli 181; 182; 199 e 200; – la legge 30 luglio 1990, n. 217 , come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134 ; – l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , come modificato dall' articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45 ; – del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13 ; l' articolo 25, comma 2 , limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2"; – del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 , convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3 , limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7; – della legge 10 ottobre 1996, n. 525 , come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3 , 3 bis e le tabelle allegate; – del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10 , come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12 ; – del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10 , ultimo periodo, limitatamente alle parole "è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e"; – della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1 , come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2 , come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3 , come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4 , come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 , come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis , introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6 , come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7 ; comma 8 , come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11 , come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91 ; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91 ; – l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 ; – l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ; – l' articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ; – l' articolo 5 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91 ; – l' articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; – la legge 29 marzo 2001, n. 134 , con esclusione degli articoli 19, 20 e 22; – l' articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 , convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330 ; – l' articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; – l' articolo 9, comma 22 , e l' articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 .
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'IVASS, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 188, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, può ricevere impegni da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al registro degli intermediari, tali da far venire meno i profili di violazioni di competenza dell'IVASS. L'IVASS, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può renderli obbligatori per i suddetti soggetti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta il mancato avvio del procedimento per accertare l'infrazione.
2. In caso di tempestiva presentazione di una proposta di impegni, l'IVASS non procede all'accertamento dell'infrazione ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o all'apertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.
4. 4. L'IVASS può, d'ufficio, aprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.
5. L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo. 82
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina. Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico.
Il TFR del CCNL Servizi Ambientali si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5. Si rivaluta al 75% indice ISTAT + 1,5% fisso. Anticipazioni 70% del maturato dopo 8 anni di anzianità per prima casa, salute, congedi, formazione. Fondo pensione Previambiente come complementare di settore (1,55%+1,55% sul minimo + TFR maturando).
Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL unico dei Servizi Ambientali è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: ipotesi di accordo il 9 dicembre 2025, riserva sciolta il 3 febbraio 2026 con oltre il 92% di sì, per più di 110.000 lavoratori. Il valore complessivo è di 307 euro (250 di aumento del TEC, 217 di TEM al livello 3A, 47 legati alla riforma parziale della classificazione). Il TEM arriva in cinque tranche: 15 euro dal 1° luglio 2025, 86 dal 1° gennaio 2026, 36 dal 1° gennaio 2027, 40 dal 1° agosto 2027 e 40 dal 1° dicembre 2027; è prevista anche una una tantum di 100 euro a copertura del primo semestre 2025, erogata a marzo e giugno 2026. Per il quadro completo vedi l’hub CCNL Servizi Ambientali e le tabelle retributive.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Formula TFR annuo | Retribuzione annua / 13,5 |
| Rivalutazione annua | 75% ISTAT FOI + 1,5% |
| Anticipazione max | 70% del maturato |
| Frequenza anticipazioni | 1 volta nell’arco del rapporto |
| Anzianità minima anticipazione | 8 anni |
| Fondo pensione | Previambiente |
| Contributo azienda | 1,55% del minimo |
| Contributo lavoratore | 1,55% del minimo |
| Tassazione TFR cessazione | Separata (aliquota IRPEF media) |
| Pagamento cessazione | 30 gg (oltre = interessi legali) |
Il Trattamento di Fine Rapporto è quota di stipendio differito accantonata annualmente:
Formula: TFR annuo = Retribuzione lorda annua ÷ 13,5
Si conta su tutto ciò che è “retribuzione” per il TFR (art. 2120 c.c.): minimo + contingenza + EDR + indennità fisse e continuative + tredicesima + quattordicesima.
La struttura su 14 mensilità rende il TFR del settore più sostanzioso rispetto a settori con 13 mensilità.
Il TFR accumulato si rivaluta automaticamente:
Esempio 2025 ipotetico: indice ISTAT 2% → rivalutazione = 1,5 + 1,5 = 3%. Su TFR €20.000 = +€600/anno.
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione: 17%.
Anticipazione possibile alle seguenti condizioni:
Causali ammesse:
Previambiente è il fondo pensione complementare contrattuale del settore. Iscrizione automatica per OTI con silenzio-assenso.
Contribuzione standard:
Vantaggi fiscali:
Alla cessazione il TFR viene liquidato con:
In caso di morte: TFR liquidato a coniuge, figli o genitori (in mancanza, agli eredi).
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 giorni e permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª e premi produttività e malattia, comporto e INAIL.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. 1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. b-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 2014, N. 83 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106 .
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito , ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti: a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP); b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP – Vita); c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID).
2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell'impresa di assicurazione, sono necessarie affinchè il cliente possa pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l'organismo o l'autorità eventualmente competente e la legge applicabile.
4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni di compilazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni che devono essere comunicate al contraente di un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata del contratto))
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R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo. Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo. Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. 1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni: a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo status di intermediario assicurativo; b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3; c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione; d) la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.
2. 2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni: a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione; b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 2; c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione.
3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185.
4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalità applicative del presente articolo.))
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