Art. 1476 c.c. – Obbligazioni principali del venditore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

Spiegazione
Disciplina la consegna della cosa venduta: deve avvenire nello stato in cui si trovava al momento della vendita, insieme agli accessori, pertinenze e frutti dal giorno della vendita, e con i titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa.
Come funziona e quando si applica
È una delle obbligazioni principali del venditore (art. 1476), insieme alla garanzia per evizione e per vizi. La consegna trasferisce la disponibilità materiale, mentre la proprietà di regola passa già con il consenso (art. 1376).
Esempio pratico
Chi vende un’auto deve consegnarla con i documenti di circolazione e gli accessori d’uso; chi vende un terreno coltivato consegna anche i frutti maturati dopo la vendita.
Domande frequenti
Cosa deve consegnare il venditore?
La cosa nello stato in cui era alla vendita, con accessori, pertinenze, frutti dal giorno della vendita e i documenti relativi.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.