Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1476 Codice Civile: Obbligazioni principali del venditore

    Articolo 1476 Codice Civile: Obbligazioni principali del venditore

    Art. 1476 c.c. – Obbligazioni principali del venditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le obbligazioni principali del venditore sono:

    1) quella di consegnare la cosa al compratore;

    2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;

    3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

  • Articolo 1477 Codice Civile: Consegna della cosa

    Articolo 1477 Codice Civile: Consegna della cosa

    Art. 1477 c.c. – Consegna della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

    Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

    Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà a all’uso della cosa venduta.

    Spiegazione

    Disciplina la consegna della cosa venduta: deve avvenire nello stato in cui si trovava al momento della vendita, insieme agli accessori, pertinenze e frutti dal giorno della vendita, e con i titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa.

    Come funziona e quando si applica

    È una delle obbligazioni principali del venditore (art. 1476), insieme alla garanzia per evizione e per vizi. La consegna trasferisce la disponibilità materiale, mentre la proprietà di regola passa già con il consenso (art. 1376).

    Esempio pratico

    Chi vende un’auto deve consegnarla con i documenti di circolazione e gli accessori d’uso; chi vende un terreno coltivato consegna anche i frutti maturati dopo la vendita.

    Domande frequenti

    Cosa deve consegnare il venditore?

    La cosa nello stato in cui era alla vendita, con accessori, pertinenze, frutti dal giorno della vendita e i documenti relativi.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1470 Codice Civile: Nozione

    Art. 1470 Codice Civile: Nozione

    Art. 1470 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

  • Articolo 1471 Codice Civile: Divieti speciali di comprare

    Articolo 1471 Codice Civile: Divieti speciali di comprare

    Art. 1471 c.c. – Divieti speciali di comprare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:

    1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

    2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

    3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

    4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’art. 1395.

    Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

    Spiegazione

    Elenca i divieti speciali di comprare: alcune categorie non possono acquistare determinati beni, neppure all’asta pubblica e neppure tramite interposta persona. Tra questi: gli amministratori di beni dello Stato e degli enti pubblici (rispetto ai beni affidati) e gli ufficiali pubblici (rispetto ai beni venduti per loro ministero).

    Come funziona e quando si applica

    È una regola di prevenzione del conflitto d’interessi: chi gestisce o vende un bene per conto altrui non può esserne l’acquirente. La violazione comporta, a seconda dei casi, nullità o annullabilità dell’acquisto.

    Esempio pratico

    Il funzionario che amministra beni dello Stato non può acquistarli; il divieto vale anche se l’acquisto avviene tramite un prestanome.

    Domande frequenti

    Chi non può acquistare certi beni?

    Gli amministratori di beni pubblici (rispetto ai beni affidati), gli ufficiali che procedono alla vendita e gli altri soggetti in conflitto d’interessi, neppure per interposta persona.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1467 Codice Civile: Contratto con prestazioni corrispettive

    Articolo 1467 Codice Civile: Contratto con prestazioni corrispettive

    Art. 1467 c.c. – Contratto con prestazioni corrispettive

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458.

    La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.

    La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

  • Art. 1468 c.c.: Contratto con obbligazioni di una sola parte

    Art. 1468 c.c.: Contratto con obbligazioni di una sola parte

    Art. 1468 c.c. – Contratto con obbligazioni di una sola parte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.

  • Articolo 1469 Codice Civile: Contratto aleatorio

    Articolo 1469 Codice Civile: Contratto aleatorio

    Art. 1469 c.c. – Contratto aleatorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti.

  • Art. 1469-ter c.c.: Accertamento della vessatorietà delle clauso

    Art. 1469-ter c.c.: Accertamento della vessatorietà delle clauso

    Art. 1469-ter c.c.

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l’art. 142, comma 1) che il presente articolo è sostituito dall’attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 .

  • Art. 1462 c.c.: Clausola limitativa della proponibilità di eccez

    Art. 1462 c.c.: Clausola limitativa della proponibilità di eccez

    Art. 1462 c.c. – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.

    Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

  • Articolo 1463 Codice Civile: Impossibilità totale

    Articolo 1463 Codice Civile: Impossibilità totale

    Art. 1463 c.c. – Impossibilità totale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

  • Articolo 1464 Codice Civile: Impossibilità parziale

    Articolo 1464 Codice Civile: Impossibilità parziale

    Art. 1464 c.c. – Impossibilità parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.

  • Art. 1465 c.c.: Contratto con effetti traslativi o costitutivi

    Art. 1465 c.c.: Contratto con effetti traslativi o costitutivi

    Art. 1465 c.c. Contratto con effetti traslativi o costitutivi

    In vigore

    Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine. Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata. L’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.

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