Autore: Andrea Marton

  • Art. 283 D.P.R. 115/2002

    Art. 283 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.

    2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.

  • Art. 258 D.P.R. 115/2002

    Art. 258 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.

    2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.

    3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.

  • Art. 121-septies D.Lgs. 209/2005 – Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti

    Art. 121-septies D.Lgs. 209/2005 – Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'IVASS stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 121-quater i casi in cui l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

    2. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1 e 2, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che forniscono consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, acquisiscono anche le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di raccomandare al contraente i prodotti di investimento assicurativi che siano a lui adeguati, con particolare riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite. La consulenza resa nell'ambito della distribuzione assicurativa del prodotto di investimento assicurativo, quando è obbligatoria o quando è svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare economicamente sui clienti.

    3. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce consulenza in materia di investimenti e raccomanda un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies, l'intero pacchetto raccomandato deve rispondere ai requisiti di adeguatezza previsti dal comma 2 del presente articolo.

    4. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1, 2 e 3, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che svolge attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, chiede al contraente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia appropriato al contraente stesso.

    5. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione distribuisce un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies, accerta che l'intero pacchetto sia appropriato nel suo insieme ai sensi del comma 4.

    6. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il contraente se ritiene, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma 4, che il prodotto non sia appropriato al contraente stesso. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informano altresì il cliente, ai sensi dalla valutazione di cui all'articolo 30-decies, della fascia di clientela alla quale il prodotto non può essere distribuito.

    7. Se il contraente non fornisce le informazioni di cui al comma 4 o fornisce informazioni insufficienti circa le sue conoscenze ed esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione lo informa che tale circostanza pregiudica la capacità dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione di valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del contraente stesso.

    8. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione mantiene evidenza dei documenti in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché delle altre condizioni alle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà servizi al contraente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad altri documenti o testi normativi.

    9. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce ai contraenti, su un supporto durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei contraenti.

    10. Quando fornisce consulenza in merito al prodotto di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al contraente, su un supporto durevole, prima della conclusione del contratto, una dichiarazione di adeguatezza in cui sia indicata la fornitura della consulenza e in che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del contraente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4.

    11. 11. Se il contratto è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la consegna preventiva della dichiarazione di adeguatezza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione può fornire la dichiarazione di adeguatezza su un supporto durevole subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che: a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto; b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.

    12. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ha informato il contraente che effettuerà periodicamente la valutazione di adeguatezza, la relazione periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente stesso.

    13. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea. L'IVASS disciplina con il regolamento di cui all'articolo 121-quater le modalità applicative del presente articolo, inclusa la possibilità di fornire le relative informazioni in formato standardizzato. (45)

  • Art. 213 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza informativa)

    Art. 213 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza informativa)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito della vigilanza sul gruppo, le loro società partecipate o controllate e le loro società partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.

    2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette all'IVASS con le modalità e i termini stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza sul gruppo.

    3. L'IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura della società interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189, comma 1, 190, comma 1.

    4. L'IVASS può rivolgersi direttamente alle società del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato in cui ha sede la società interessata, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e la società non le ha trasmesse entro un termine ragionevole.

    ))

  • Art. 229 Codice della Navigazione – Tariffe

    Art. 229 Codice della Navigazione – Tariffe

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ministro per le comunicazioni stabilisce le modalità dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe. In caso di contravvenzione l'autorizzazione può essere revocata.

  • CCNL Edilizia Artigianato: sicurezza, cadute dall’alto, DPI

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    L’edilizia è il settore con più infortuni mortali in Italia (~40% causati da cadute dall’alto). Tutele rigorose: ponteggi a norma, imbragature, casco, scarpe antinfortunistiche obbligatorie. Formazione obbligatoria 16h+aggiornamenti. Sorveglianza sanitaria intensiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Rischio Tutela
    Cadute dall’alto Ponteggi, parapetti, imbragature, formazione 12h
    Schiacciamenti Procedure, formazione, segnalazione mezzi
    Folgorazioni Isolamento cavi, PEI, DPI dielettrici
    Sollevamento (MMC) Ausili meccanici, formazione
    Polveri (silice/amianto) Maschere FFP3, aspirazione, sorveglianza
    Rumore Otoprotettori, sorveglianza udito

    Cadute dall'alto: il rischio n.1

    ~40% degli infortuni mortali edilizia sono per cadute dall’alto. Tutele:

    • Ponteggi a norma (UNI EN 12810/12811)
    • Parapetti normati (altezza 1m+, rinforzati)
    • Imbragatura di sicurezza per lavoro >2m
    • Linea vita su tetti
    • Formazione obbligatoria 12h “lavoro in altezza” + idoneità medica

    DPI base in cantiere

    DPI obbligatori per tutti in cantiere:

    • Casco di protezione (sempre)
    • Scarpe antinfortunistiche (punta acciaio, suola antiscivolo)
    • Abito ad alta visibilità (in cantieri con mezzi)
    • Guanti da lavoro
    • Occhiali per lavorazioni con schegge
    • Otoprotettori se rumore >85dB
    • Maschera FFP2/FFP3 per polveri

    Polveri silice e amianto

    Rischi cancerogeni significativi:

    • Silice (taglio cemento/laterizi): silicosi polmonare. DPI: FFP3 + aspirazione locale
    • Amianto (ristrutturazioni edifici vecchi): mesotelioma. Vietato dal 1992 in Italia. Bonifica con ditte specializzate
    • Sorveglianza sanitaria semestrale per esposti

    Formazione sicurezza intensiva

    Formazione obbligatoria per edilizia:

    • 16h iniziali (rischio alto)
    • 6h aggiornamento ogni 5 anni
    • 12h “lavoro in altezza”
    • 4h primo soccorso
    • 4h antincendio
    • Corsi patentini macchinari (gru, escavatori, carrelli)

    Tutto finanziato dalla Cassa Edile (CPT). Gratuito per lavoratori.

    Casi pratici

    Tizio – Caduta dal tetto con imbragatura
    Tizio (3° posatore tetti) cade ma è agganciato a linea vita. Imbragatura assorbe. Lieve contusione. Solo 5gg malattia. Senza imbragatura: probabile mortale.
    Caia – Silicosi diagnosticata
    Caia (4° muratore con 15 anni). Sviluppa silicosi polmonare (taglio cemento senza DPI adeguati). Malattia professionale INAIL. Rendita IP 30%.
    Sempronio – Corso CPT obbligatorio
    Sempronio (3° muratore neo-assunto) fa corso 16h+12h altezza al CPT. Gratuito + retribuito. Certificato indispensabile per lavoro in cantiere.

    Domande frequenti

    Quali DPI obbligatori in cantiere?
    Casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, abito alta visibilità. Per lavoro in altezza: imbragatura + linea vita. Per polveri: maschera FFP2/FFP3. Per rumore: otoprotettori.
    La formazione sicurezza è obbligatoria?
    Sì, 16 ore iniziali + 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni. Più 12h “lavoro in altezza” per chi ne fa. Tutto finanziato da Cassa Edile (CPT) e gratuito per lavoratori.
    Le cadute dall'alto sono frequenti?
    Sì, ~40% degli infortuni mortali edilizia. Causa: lavoro senza imbragatura, ponteggi non a norma, formazione carente. La prevenzione (DPI + procedure) salva vite.
    La silicosi è malattia professionale?
    Sì, riconosciuta INAIL. Causata da inalazione polveri silice (cemento, laterizi tagliati). Prevenibile con FFP3 + aspirazione. Rendita di invalidità permanente per casi gravi.
    L'amianto è ancora un problema?
    Sì, in edifici vecchi (pre-1992). Bonifica obbligatoria con ditte specializzate iscritte all’Albo Gestori Ambientali. Mai rimuovere amianto senza autorizzazione (rischio penale).
    Posso rifiutare lavoro senza DPI?
    Sì, per “pericolo grave e immediato” (D.Lgs. 81/2008). Diritto assoluto. Il datore non può sanzionare il rifiuto. Anzi, è obbligato a fornire DPI conformi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Artigianato: maternità e paternità

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato applica il Testo Unico Maternità. Integrazione 100% via Cassa Edile. Paternità 10gg al 100%. Per donne in cantiere: divieto sollevamento, lavoro in altezza, esposizione polveri. Spostamento o maternità anticipata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100% (INPS+Cassa)
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% INPS
    Congedo parentale 6 mesi/genitore 30%
    Riposi giornalieri 2h (1° anno) 100% INPS

    Maternità 5 mesi al 100%

    Congedo obbligatorio 5 mesi al 100% (INPS 80% + integrazione Cassa Edile 20%).

    Divieti specifici cantiere

    Per donne in gravidanza (rare in edilizia ma esistenti):

    • Vietato lavoro in altezza
    • Vietato sollevamento >5kg
    • Vietata esposizione polveri (silice, amianto)
    • Vietato lavoro a temperature estreme
    • Spostamento a back office o magazzino

    Se non possibile: maternità anticipata su autorizzazione ITL.

    Paternità 10gg

    10gg paternità al 100% INPS, fruibili entro 5 mesi dalla nascita. Settore prevalentemente maschile: molti padri usano questa tutela.

    Divieto licenziamento

    Vietato dalla comunicazione gravidanza al 1° anno bambino.

    Casi pratici

    Tizio – Padre muratore con paternità
    Tizio (3°) padre. 10gg paternità al 100%: ~€500. Coordina con moglie per accudimento.
    Caia – Donna decoratrice incinta
    Caia (3° decoratrice) scopre gravidanza. Vietato lavoro in altezza + esposizione vernici. Spostata a magazzino. Stesso stipendio.
    Sempronio – Padre architetto con parental
    Sempronio (6° tecnico) prende 3 mesi parental al 30% (€1.500/mese × 3 = €4.500). Bonus famiglia: totale famiglia 11 mesi.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità?
    5 mesi obbligatori al 100% (INPS 80% + integrazione Cassa Edile 20%).
    Posso lavorare al cantiere incinta?
    NO, vietato lavoro in altezza, sollevamento >5kg, esposizione polveri/sostanze chimiche. Spostamento a magazzino/ufficio o maternità anticipata.
    Il padre ha tutele?
    10gg paternità obbligatoria al 100% INPS + congedo parentale 6 mesi al 30%.
    Sono donna in edilizia, ho discriminazioni?
    Vietate per legge. In pratica il settore è ~95% maschile. Donne presenti soprattutto in: pittrici/decoratrici, geometri/tecniche, amministrazione cantiere. Tutele rafforzate per gravidanza.
    Posso essere licenziata?
    NO, vietato dalla comunicazione gravidanza al 1° anno bambino. Anche le dimissioni vanno convalidate dall’ITL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, tredicesima e bonus Cassa Edile, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Lavoro nello spettacolo: la gestione ex-ENPALS dopo la fusione INPS

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Dal 2012 l’ENPALS è stato assorbito dall’INPS, che gestisce la previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico nell’apposito Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo. I lavoratori sono divisi in categorie con contribuzioni e requisiti pensionistici differenziati.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 182/1997; D.Lgs. 36/2021 (quota spettacolo); circolari INPS ex-ENPALS

    Tabella riepilogativa

    Categorie di lavoratori dello spettacolo (Fondo ex-ENPALS)
    Categoria Esempi Note previdenziali
    Artisti Attori, cantanti, ballerini, musicisti Contribuzione ordinaria; soglia minima di giornate annue
    Lavoratori tecnici e amministrativi Tecnici del suono, scenografi, costumisti Come sopra; spesso a contratto a termine
    Sportivi professionisti Calciatori, ciclisti, piloti Aliquote contributive specifiche per settore
    Lavoratori dello spettacolo viaggiante Circhi, luna park Regime speciale; datori spesso piccole imprese

    Il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo

    Dal 1° gennaio 2012, a seguito della soppressione dell’ENPALS, la previdenza dei lavoratori dello spettacolo è gestita dall’INPS – Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Vi rientrano artisti, tecnici e amministrativi del cinema, teatro, televisione, radio, circhi, parchi di divertimento e sport professionistico. La contribuzione si calcola su una base imponibile che include tutte le voci retributive della singola scrittura o del contratto.

    Lavoratori discontinui e disoccupazione

    Molti lavoratori dello spettacolo hanno rapporti di lavoro discontinui e a termine (scritture per singoli spettacoli, tournée, produzioni cinematografiche). Per i lavoratori iscritti al FPLS che perdono il lavoro esiste una specifica indennità di disoccupazione, distinta dalla NASpI ordinaria, con requisiti minimi di giornate lavorate nell’anno. Dal D.Lgs. 36/2021 la previdenza degli sportivi professionisti è in parte riallineata alle regole generali.

    Requisiti pensionistici differenziati

    I lavoratori dello spettacolo hanno requisiti pensionistici storicamente differenziati rispetto ai lavoratori ordinari, con soglie minime di giornate lavorate nell’anno per accedere all’anno contributivo valido ai fini pensionistici. Le riforme pensionistiche successive (dalla L. Fornero in poi) hanno avvicinato i requisiti a quelli generali, ma alcune specificità del settore permangono. Verificare sempre la propria posizione con la busta arancione INPS o lo sportello dedicato.

    Casi pratici

    Tizio – attore con scritture discontinue

    Tizio ha lavorato in tre produzioni teatrali nell’anno per un totale di 90 giornate, superando la soglia minima annua. Le sue giornate sono utili ai fini pensionistici nel Fondo ex-ENPALS. Al termine delle scritture può richiedere l’indennità di disoccupazione dello spettacolo all’INPS.

    Caia – tecnica del suono in una rete televisiva

    Caia è assunta a tempo determinato da una rete televisiva per 12 mesi: è iscritta al FPLS, versa contribuzione ordinaria e matura pensione nel Fondo ex-ENPALS. In caso di non rinnovo ha diritto all’indennità di disoccupazione spettacolo se ha i requisiti minimi di giornate.

    Sempronio – calciatore professionista e pensione

    Sempronio ha giocato in Serie B per 12 anni. I contributi versati al FPLS matureranno una pensione calcolata secondo le regole del Fondo ex-ENPALS / sportivi professionisti, con particolari soglie minime di anni di contribuzione per l’accesso al trattamento.

    Domande frequenti

    L'ENPALS esiste ancora?

    No: dall’1 gennaio 2012 è stato soppresso e assorbito dall’INPS, che gestisce il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con una struttura dedicata.

    I lavoratori dello spettacolo hanno una disoccupazione specifica?

    Sì: esiste un’indennità di disoccupazione dedicata per i lavoratori iscritti al FPLS, distinta dalla NASpI, con requisiti di giornate lavorate nell’anno solare precedente.

    Come si accumula la pensione in modo discontinuo?

    Ogni anno in cui si supera la soglia minima di giornate lavorate viene considerato utile ai fini pensionistici. Gli anni «vuoti» o sotto soglia non si cumulano per la pensione ma i contributi restano nel fondo.

    Il tecnico del suono freelance è iscritto al FPLS?

    Sì, se lavora nel settore spettacolo/audiovisivo: il D.Lgs. 182/1997 elenca tutte le categorie obbligate all’iscrizione al FPLS, che include tecnici e amministrativi dello spettacolo.

    Come si verifica la propria posizione previdenziale al FPLS?

    Attraverso il sito INPS (MyINPS, area riservata) o lo sportello INPS dedicato ai lavoratori dello spettacolo, verificando l’estratto conto contributivo del Fondo ex-ENPALS.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 126 D.Lgs. 209/2005 – Ufficio centrale italiano

    Art. 126 D.Lgs. 209/2005 – Ufficio centrale italiano

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.

    2. 2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attività: a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.

    3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano il termine per comparire di cui all' articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile è aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo 281-undecies, secondo comma, terzo periodo del codice di procedura civile è aumentato a cento giorni.

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    4. L'Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.

    5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.

    6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

  • Art. 217-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)

    Art. 217-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l'articolo 222, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili o ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    2. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza in merito all'approvazione del piano di risanamento entro quattro mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare il piano di risanamento, tenendo in debita considerazione i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

    3. Se l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata individua, a norma dell'articolo 220-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie, informa tempestivamente il collegio delle autorità di vigilanza in merito alle misure da adottare. Se non ricorre una situazione di emergenza, tali misure sono discusse dal collegio delle autorità di vigilanza. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulle misure proposte da adottare entro un mese dalla notifica. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare le misure proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

    4. In caso d'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e fatto salvo l'articolo 222-bis, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di finanziamento a breve termine presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro tre mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo. Il collegio delle autorità di vigilanza è altresì informato circa le eventuali misure adottate per garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo a livello di impresa controllata.

    5. 5. L'Autorità di vigilanza sull'impresa controllata e l'autorità di vigilanza sul gruppo possono rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo: a) sull'approvazione del piano di risanamento, anche in relazione ad un'eventuale estensione del periodo ammesso per il risanamento, entro il periodo di quattro mesi di cui al comma 2; o b) sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al comma 3.

    6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 l'AEAP assume la decisione entro un mese da tale rinvio.

    7. 7. La questione non è rinviata all'AEAP: a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o di un mese di cui ai commi 2 e 3; b) dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi dei commi 2 o 3; c) nelle situazioni di emergenza di cui al comma 3.

    8. Il periodo di quattro mesi e di un mese di cui ai commi 2 e 3 sono considerati periodi di conciliazione ai sensi dell' articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 . L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza))

  • Art. 95 bis T.U.B.: Riconoscimento dei provvedimenti di risaname

    Art. 95 bis T.U.B.: Riconoscimento dei provvedimenti di risaname

    Art. 95 bis T.U.B. – Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalita’, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d’origine.

    1-bis. Le misure adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall’avvio della procedura di risanamento da parte dell’autorita’ competente dello Stato d’origine della banca comunitaria.

    2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.

    2-bis. Quando e’ esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell’articolo 2 del decreto stesso.”

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  • Art. 249 D.P.R. 115/2002

    Art. 249 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.