- L'UCI svolge le funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione previste dall'ordinamento UE.
- Stipula e gestisce in nome delle imprese aderenti l'assicurazione frontiera.
- Assume la qualita' di domiciliatario dei sinistri da circolazione veicoli esteri.
- E' legittimato a stare in giudizio per conto delle imprese aderenti.
- Coordina la gestione transfrontaliera con i NIB degli altri Stati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 126 D.Lgs. 209/2005 — Ufficio centrale italiano
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.
2. 2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attività: a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano il termine per comparire di cui all' articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile è aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo 281-undecies, secondo comma, terzo periodo del codice di procedura civile è aumentato a cento giorni.
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4. L'Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.
Commento
Natura e ruolo dell'UCI
L'Ufficio Centrale Italiano e' un'associazione di diritto privato senza scopo di lucro che riunisce le imprese autorizzate a esercitare l'assicurazione obbligatoria RCA in Italia. E' riconosciuto dal Ministro dello sviluppo economico (oggi MIMIT) come Ufficio Nazionale di Assicurazione (National Insurance Bureau, NIB) ai sensi della direttiva 2009/103/CE. Aderisce al Consiglio degli Uffici (Council of Bureaux) con sede a Bruxelles.
Assicurazione frontiera
Il comma 2 lett. a) attribuisce all'UCI il compito di stipulare e gestire la polizza frontiera (border insurance) per i veicoli provenienti da Stati terzi privi di Carta Verde riconosciuta. La polizza e' emessa direttamente dall'UCI in nome e per conto delle imprese aderenti, secondo tariffe pubbliche.
Domiciliazione dei sinistri
Il comma 2 lett. b) attribuisce all'UCI la qualita' di domiciliatario dei sinistri causati in Italia da veicoli stranieri nei casi indicati dall'art. 125. Significa che il danneggiato italiano può indirizzare la richiesta di risarcimento all'UCI come se fosse l'impresa del responsabile, evitando complicazioni internazionali. L'UCI poi si rivale sul NIB estero o sull'impresa di origine.
Legittimazione processuale
Il comma 2 lett. c) attribuisce all'UCI legittimazione passiva nelle azioni di risarcimento promosse dai danneggiati di sinistri causati da veicoli esteri. Il giudice italiano può condannare l'UCI; la sentenza e' poi eseguita verso il NIB estero secondo gli accordi internazionali.
Cooperazione con NIB esteri
L'UCI partecipa al sistema Carta Verde (1949), agli accordi multilaterali tra Uffici (Internal Regulations, regole di Rethymno), al sistema di compensazione finanziaria. La rete di NIB garantisce che il sinistro causato da italiano all'estero o da straniero in Italia trovi un soggetto identificabile per la gestione.
Direttiva 2021/2118 e riforme
La direttiva 2021/2118 ha rafforzato il ruolo dei NIB nei casi di insolvenza delle imprese: se un'impresa fallisce, l'UCI assicura comunque la liquidazione del sinistro (in concorso col Fondo di garanzia). Sono previsti accordi di reciprocita' con NIB degli altri Stati membri per fluidificare i pagamenti transfrontalieri.
Governance e struttura interna
L'UCI ha statuto e regolamento approvati dal MIMIT. Gli organi sono assemblea (composta dalle imprese aderenti), consiglio direttivo (rappresentanti delle imprese principali), presidente eletto. Le decisioni operative seguono procedure interne approvate ed esportate ai bureaux esteri tramite Council of Bureaux. Il finanziamento avviene tramite contributi delle imprese aderenti, calcolati su raccolta premi RCA.
Indicatori operativi
L'UCI gestisce ogni anno migliaia di pratiche transfrontaliere: sinistri da veicoli esteri in Italia, sinistri da italiani all'estero gestiti tramite NIB stranieri, polizze frontiera emesse, controversie internazionali. I tempi medi di liquidazione si sono ridotti in modo significativo negli ultimi dieci anni grazie alla digitalizzazione delle procedure e all'interconnessione delle banche dati assicurative europee.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — sinistro causato da turco
Caso 2: Caso Caia — polizza frontiera per camion serbo
Domande frequenti
L'UCI e' un'autorita' pubblica?
No, e' un'associazione di diritto privato riconosciuta dal MIMIT. Ha tuttavia funzioni di interesse pubblico nella gestione del sistema Carta Verde e dell'assicurazione frontiera.
Posso citare direttamente l'UCI per un sinistro causato da auto straniera?
Si', nei casi previsti dall'art. 125. L'UCI ha legittimazione passiva. La citazione e' efficace come se rivolta direttamente all'impresa del responsabile.
L'UCI sostituisce il Fondo di garanzia?
No. Il Fondo di garanzia (art. 283) interviene per sinistri da veicolo non assicurato, sconosciuto o impresa insolvente. L'UCI gestisce sinistri da veicolo straniero assicurato (riconosciuto da NIB). I due sistemi sono complementari.
Vedi anche