- I veicoli esteri in transito temporaneo in Italia devono essere assicurati per la durata della permanenza.
- L'obbligo e' assolto con polizza nazionale del paese di provenienza nei casi UE/SEE.
- Per natanti, vale anche il certificato internazionale dell'Ufficio nazionale di assicurazione estero.
- Veicoli da Stato terzo richiedono assicurazione frontiera ex art. 126.
- L'Ufficio centrale italiano (UCI) coordina riconoscimento e gestione sinistri.
Testo dell'articoloVigente
Art. 125 D.Lgs. 209/2005 — Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell' IVASS , ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.
3. 3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) è assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell' IVASS , dal Ministro dello sviluppo economico .
Commento
Mobilita' transfrontaliera e protezione delle vittime
I veicoli e natanti immatricolati all'estero che circolano in Italia generano un rischio assicurativo che il legislatore disciplina garantendo continuita' di tutela alle vittime nazionali. La direttiva 2009/103/CE, da ultimo modificata dalla direttiva 2021/2118, istituisce il sistema della Carta Verde, il regime di assicurazione frontiera e i meccanismi di coordinamento tra Uffici nazionali di assicurazione (NIBs).
Veicoli da Stati UE/SEE
Per veicoli immatricolati in UE/SEE vale il principio della Single Premium Single Policy: la polizza del paese di provenienza copre la circolazione anche in Italia. La verifica avviene con targa di immatricolazione che fa fede della presunta copertura. La sinistrosita' e' gestita tramite il sistema dei mandatari ex art. 130 comma 2 o, in mancanza, tramite l'UCI.
Natanti da Stati esteri
Il comma 2 prevede due modalita': la stipula di polizza italiana secondo il regolamento del Ministro; oppure il possesso del certificato internazionale rilasciato dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'UCI. La doppia opzione tiene conto della scarsa standardizzazione delle polizze nautiche UE.
Veicoli da Stati terzi
Il comma 3 disciplina i veicoli con targa di Stato terzo (extra UE/SEE): possono assolvere l'obbligo con il contratto di assicurazione "frontiera" rilasciato dall'UCI sulla base del regolamento ex art. 126 comma 2 lett. a). La polizza frontiera copre il transito in Italia e negli altri Stati membri. In alternativa può valere una Carta Verde rilasciata dal NIB del paese di provenienza, se l'accordo internazionale lo prevede.
Veicoli senza copertura riconosciuta
Veicoli stranieri privi di documentazione assicurativa valida non possono circolare. La Polizia stradale procede a fermo e l'obbligo di stipula della polizza frontiera deve essere assolto prima della ripresa della circolazione. Il danneggiato da veicolo non identificato o non assicurato ricorre al Fondo di garanzia ex art. 283.
Sistema dei mandatari
Le imprese estere che operano in regime di stabilimento o LPS in Italia devono nominare un mandatario per la gestione e la liquidazione dei sinistri (art. 130 comma 2). Il mandatario rappresenta l'impresa di fronte al danneggiato italiano: il sinistro e' trattato come se fosse italiano, riducendo barriere linguistiche e procedurali.
Tempistiche di liquidazione transfrontaliera
I sinistri causati da veicoli esteri seguono la procedura ex art. 148 (offerta entro 60 giorni dalla richiesta completa, 90 per danni alla persona). I termini sono allineati a quelli della RCA italiana per non penalizzare il danneggiato. In caso di ritardo, l'impresa (o l'UCI) corrisponde gli interessi legali aggravati. Il danneggiato può sempre rivolgersi alla CONSAP o al Garante per i sinistri stradali per assistenza.
Centro di liquidazione europeo
Le imprese di rilevanza UE hanno spesso centri di liquidazione transfrontaliera condivisi (es. Allianz European Claims Center, AXA International Claims Hub). Il centro gestisce sinistri in più lingue, applica i parametri del paese del danneggiato, riduce i tempi e i costi di gestione. Il sistema italiano dei mandatari si integra con questi centri assicurando il presidio nazionale.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — sinistro con auto francese
Caso 2: Caso Caia — turista albanese senza copertura
Domande frequenti
Un veicolo svizzero in Italia ha bisogno di Carta Verde?
La Svizzera fa parte del sistema Carta Verde. La copertura automatica e' riconosciuta. In caso di sinistro la vittima si rivolge al rappresentante della compagnia svizzera in Italia o all'UCI.
L'assicurazione frontiera quanto costa?
Dipende da durata e tipologia di veicolo. Per autoveicoli e motoveicoli, i premi sono fissati nelle tariffe pubblicate dalle imprese aderenti UCI. La durata minima e' tipicamente 15 o 30 giorni.
Cosa succede se un veicolo straniero non assicurato causa un sinistro?
Il danneggiato si rivolge al Fondo di garanzia ex art. 283, gestito dall'impresa designata. Il Fondo indennizza e poi recupera dal responsabile (di solito tramite UCI verso il NIB estero).
Vedi anche