Autore: Andrea Marton

  • Art. 217-quater D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    Art. 217-quater D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207-octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all'articolo articolo 217-bis è calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.

    2. 2. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 207-octies e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di: a) fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa controllata risultante dall'applicazione del predetto modello, o, b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di cui alla lettera a) non sarebbe appropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità sulla base della formula standard.

    3. L'autorità di vigilanza discute le proposte di cui al comma 2 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza.

    4. 4. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base della formula standard e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può proporre all'impresa: a) in circostanze eccezionali, di sostituire un sottoinsieme di parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici a tale impresa nel calcolare i moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, a norma dell'articolo 45-terdecies, o, b) nei casi di cui all'articolo 47-sexies, di fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllata.

    5. L'autorità di vigilanza discute la proposta di cui al comma 4 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza.

    6. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata o su eventuali altre misure. Tale accordo è riconosciuto come determinante e applicato dalle autorità di vigilanza interessate.

    7. In caso di disaccordo, entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorità di vigilanza, una delle autorità interessate può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 , affinchè decida entro un mese da tale rinvio. La questione non può essere rinviata all'AEAP oltre tale termine di un mese o in seguito al raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi del comma 3.

    8. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza))

  • Art. 196 D.Lgs. 209/2005 – Modificazioni statutarie

    Art. 196 D.Lgs. 209/2005 – Modificazioni statutarie

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.

    2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.

  • Art. 120-quater D.Lgs. 209/2005 – (Modalità dell’informazione)

    Art. 120-quater D.Lgs. 209/2005 – (Modalità dell’informazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti: a) su supporto cartaceo; b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; d) a titolo gratuito.

    2. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi: a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4; b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.

    3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.

    4. 4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; e b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.

    5. 5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti: a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet; c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni; d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.

    6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.

    7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.))

    45

  • CCNL Metalmecc Artigianato: malattia e infortunio

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Metalmecc Artigianato prevede comporto di 6-12 mesi per anzianità. Retribuzione integrata al 100% (INPS + azienda). Per infortuni sul lavoro: copertura INAIL. Rischi specifici: lesioni da macchine, tagli, ustioni, schizzi metallo fuso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2028
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Anzianità Comporto
    Fino a 5 anni 6 mesi
    5-10 anni 9 mesi
    Oltre 10 anni 12 mesi
    Gravi patologie Raddoppio

    Comporto

    Da 6 mesi (fino 5 anni) a 12 mesi (oltre 10 anni). Per gravi patologie: raddoppio.

    Retribuzione 100%

    Azienda integra al 100% l’indennità INPS (50-66,66%) per tutto il comporto. Tutela rafforzata.

    Infortunio sul lavoro

    Settore ad alto rischio: macchine utensili, taglio metalli, saldatura, sollevamento, fiamme. Copertura INAIL completa: 60-75% indennità + integrazione azienda 100%.

    DPI obbligatori

    Scarpe antiinfortunistiche, guanti, occhiali, casco, otoprotettori, maschera saldatura. Forniti gratis dal datore. Rifiuto uso: sanzione disciplinare.

    Casi pratici

    Tizio – Frattura da pressa
    Tizio (4° saldatore) ha frattura mano da pressa idraulica. Infortunio sul lavoro INAIL. 60gg convalescenza. Tutto coperto al 100%.
    Caia – Influenza 5 giorni
    Caia (3°) ha influenza 5gg. Stipendio pieno (INPS + integrazione).
    Sempronio – Ipoacusia da rumore
    Sempronio (4° tornitore) sviluppa ipoacusia da rumore (>10 anni). Malattia professionale INAIL riconosciuta. Rendita ~€100/mese.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto?
    Da 6 mesi (fino 5 anni) a 12 mesi (oltre 10 anni). Per gravi patologie: raddoppio (fino 24 mesi).
    La malattia è pagata al 100%?
    Sì, il CCNL integra al 100% l’indennità INPS per tutto il comporto.
    Gli infortuni meccanici sono frequenti?
    Sì, settore ad alto rischio. Tagli, ustioni, fratture, schiacciamenti, schizzi metallo. INAIL apre infortunio sul lavoro con copertura completa.
    L'ipoacusia da rumore è coperta?
    Sì, come malattia professionale INAIL se documentata. Rendita di invalidità permanente per casi gravi. Sorveglianza sanitaria periodica obbligatoria.
    Devo usare i DPI?
    Sì, obbligatorio per legge. Rifiuto: sanzione disciplinare. Il datore deve fornirli gratis e sostituirli se usurati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 200 Codice della Navigazione – Polizia esercitata dalle navi da guerra

    Art. 200 Codice della Navigazione – Polizia esercitata dalle navi da guerra

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane. A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare. Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorità medesima.

  • Art. 171 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

    Art. 171 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

    2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

    3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell' IVASS , dal Ministro dello sviluppo economico .

  • Art. 238-bis D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    Art. 238-bis D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    Articolo abrogato

  • Art. 121-ter D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto)

    Art. 121-ter D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies e 121-bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.

    2. Fatta salva l'applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all'articolo 30-decies e relative disposizioni di attuazione, in caso di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale:

    a) stabilisce le modalità di accertamento dell'appartenenza dell'assicurato al mercato di riferimento individuato;

    b) adotta procedure idonee a garantire l'acquisizione delle informazioni relative alle ipotesi in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.))

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  • Art. 207-ter D.Lgs. 209/2005 – (Consultazione tra autorità di vigilanza)

    Art. 207-ter D.Lgs. 209/2005 – (Consultazione tra autorità di vigilanza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Fatti salvi gli articoli 206-bis e 206-ter, 207-septies e 212-bis, le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui seguenti aspetti: a) le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'autorizzazione delle autorità di vigilanza; b) la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater; c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente agli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorità di vigilanza sul gruppo è sempre consultata.

    2. In ogni caso le autorità di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza.

    3. Fatti salvi gli articoli 206-bis, 206-ter, 207-septies e 212-bis, un'autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo può decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre autorità di vigilanza interessate.

    ))

  • CCNL Edilizia Artigianato: preavviso e dimissioni

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato prevede preavviso da 15 giorni a 2 mesi in base a livello e anzianità. Operai: 15gg-1 mese. Capi cantiere/tecnici: 1-2 mesi. Le dimissioni vanno presentate telematicamente all’INPS. NASpI per disoccupazione involontaria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Livello Fino 5 anni Oltre 5 anni
    6°-7° (capi/tecnici) 1,5 mesi 2 mesi
    5° (capomuratore) 1 mese 1,5 mesi
    3°-4° (qualificati/specializzati) 20 giorni 1 mese
    1°-2° (manovali/semi-qualificati) 15 giorni 20 giorni

    Preavviso variabile

    Per muratore 3° con 5 anni: 20 giorni. Per capomuratore 5° con 10 anni: 1,5 mesi. Per capo cantiere 6° con 15 anni: 2 mesi.

    Modalità

    Licenziamento: scritto e motivato. Dimissioni: telematiche INPS. Senza procedura nulle.

    Indennità sostitutiva

    Per mancato preavviso: mensilità non rispettate.

    NASpI

    Per disoccupazione involontaria. Per 3° (€1.650): ~€1.300/mese × 24 mesi. Frequente nel settore (fine cantiere, riduzioni stagionali).

    Casi pratici

    Tizio – Fine cantiere muratore
    Tizio (3°) licenziato a fine cantiere (10 mesi). 20gg preavviso + NASpI ~€1.300/mese × 24 mesi.
    Caia – Dimissioni 4° elettricista
    Caia (4° con 7 anni) si dimette per nuova azienda. Preavviso 1 mese. Dimissioni telematiche INPS.
    Sempronio – Licenziamento giusta causa
    Sempronio (3°) sorpreso a vendere materiali del cantiere. Licenziamento giusta causa immediato. No NASpI.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare?
    Per operai 3°-4° con 5 anni: 20gg-1 mese. Per capi cantiere 6° con 10 anni: 1,5-2 mesi.
    Posso dimettermi via PEC?
    No, serve procedura telematica INPS.
    La fine cantiere è licenziamento?
    Sì, è licenziamento per giustificato motivo oggettivo (impossibilità prosecuzione rapporto). Spetta NASpI. Frequente in edilizia (per definizione cantieri sono temporanei).
    Cos'è la NASpI?
    Indennità di disoccupazione INPS. Per muratore 3° (€1.650): ~€1.300/mese × 24 mesi. Importo varia per contributi versati.
    Tutele crescenti?
    Sì, per assunti post-2015 in aziende >15 dipendenti. Indennizzo 6-36 mensilità in caso di licenziamento illegittimo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 299 D.P.R. 115/2002 – (L) Abrogazioni di norme primarie

    Art. 299 D.P.R. 115/2002 – (L) Abrogazioni di norme primarie

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: – il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134 ; – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298; – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298; – la legge 26 agosto 1868, n. 4548 ; – la legge 8 agosto 1895, n. 556 ; – l' articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 ; – la legge 19 marzo 1911, n. 201 ; – l' articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486 ; – il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85 ; – del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e) , f) , g) ; l' articolo 9 ; – del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; – l' articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249 ; – il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071 , come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493 ; – l' articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ; – l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 ; – il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771 , convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059 ; – l' articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 ( codice di procedura civile ); – del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall' articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59 , al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall' articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 , secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto e sesto; – del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ( codice civile), l'articolo 336 , ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149 ), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge"; – del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma ; 91; 133, secondo comma; – l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907 ; – del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 , come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; – l' articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287 , come sostituito dall' articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall' articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 ; – gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161 ; – della legge 9 aprile 1953, n. 226 , come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata; – l' articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553 ; – l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182 ; – gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283 ; – la legge 12 ottobre 1957, n. 978 ; – l'articolo unico, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1958, n. 319 ; – del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 , gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall' articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 129, come sostituito dall' articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 132, come sostituito dall' articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall' articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407 ; 134; 135, come modificato dall' articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240 ; 136, come modificato dall' articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546 ; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall' articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall' articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 143 e 145; – l' articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320 ; – la legge 13 luglio 1965, n. 836 ; – l' articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157 ; – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2 , secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall' articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 , limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione"; – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma ; – del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29 ; – della legge 26 luglio 1975, n. 354: l'articolo 56 , l' articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma; – la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57 ; – della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1 , 6 , 10 e 11 , gli allegati 1 e 2; – la legge 8 luglio 1980, n. 319 , eccetto l'articolo 4; – l' articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 ; – l' articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ; – l' articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 ; – del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c) , limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 " e l'articolo 61, primo comma; – l' articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ; – i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117 ; – del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 ( codice di procedura penale): gli articoli 264 ; 265; 660; 664, comma 3; 691; 692, comma 3; 693; all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695; – la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525 , eccetto l'articolo 10, comma 2; – la legge 8 marzo 1989, n. 89 ; – del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3 , come modificato, dall' articolo 17, della legge 6 marzo 2001, n. 60 ; l'articolo 32 bis, come introdotto dall' articolo 18, della legge 6 marzo 2001, n. 60 ; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto; gli articoli 181; 182; 199 e 200; – la legge 30 luglio 1990, n. 217 , come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134 ; – l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , come modificato dall' articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45 ; – del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13 ; l' articolo 25, comma 2 , limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2"; – del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 , convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3 , limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7; – della legge 10 ottobre 1996, n. 525 , come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3 , 3 bis e le tabelle allegate; – del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10 , come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12 ; – del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10 , ultimo periodo, limitatamente alle parole "è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e"; – della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1 , come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2 , come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3 , come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4 , come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 , come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis , introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6 , come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7 ; comma 8 , come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11 , come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91 ; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91 ; – l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 ; – l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ; – l' articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ; – l' articolo 5 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91 ; – l' articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; – la legge 29 marzo 2001, n. 134 , con esclusione degli articoli 19, 20 e 22; – l' articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 , convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330 ; – l' articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; – l' articolo 9, comma 22 , e l' articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 .

  • Art. 188-bis D.Lgs. 209/2005 – (Impegni nell’ambito dell’esercizio del potere di vigilanza)

    Art. 188-bis D.Lgs. 209/2005 – (Impegni nell’ambito dell’esercizio del potere di vigilanza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'IVASS, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 188, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, può ricevere impegni da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al registro degli intermediari, tali da far venire meno i profili di violazioni di competenza dell'IVASS. L'IVASS, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può renderli obbligatori per i suddetti soggetti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta il mancato avvio del procedimento per accertare l'infrazione.

    2. In caso di tempestiva presentazione di una proposta di impegni, l'IVASS non procede all'accertamento dell'infrazione ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o all'apertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.

    3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.

    4. 4. L'IVASS può, d'ufficio, aprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

    5. L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo. 82