Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1448 c.c.: Azione generale di rescissione per lesione

    Art. 1448 c.c.: Azione generale di rescissione per lesione

    Art. 1448 c.c. Azione generale di rescissione per lesione

    In vigore

    Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

  • Articolo 1449 Codice Civile: Prescrizione

    Articolo 1449 Codice Civile: Prescrizione

    Art. 1449 c.c. – Prescrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’art. 2947.

    La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l’azione è prescritta.

  • Articolo 1450 Codice Civile: Offerta di modificazione del contratto

    Articolo 1450 Codice Civile: Offerta di modificazione del contratto

    Art. 1450 c.c. – Offerta di modificazione del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.

  • Art. 1444 Codice Civile: Convalida

    Art. 1444 Codice Civile: Convalida

    Art. 1444 c.c. Convalida

    In vigore

    Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.

  • Art. 1445 c.c.: Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi

    Art. 1445 c.c.: Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi

    Art. 1445 c.c. – Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

  • Articolo 1446 Codice Civile: Annullabilità nel contratto plurilaterale

    Articolo 1446 Codice Civile: Annullabilità nel contratto plurilaterale

    Art. 1446 c.c. – Annullabilità nel contratto plurilaterale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  • Articolo 1447 Codice Civile: Contratto concluso in istato di pericolo

    Articolo 1447 Codice Civile: Contratto concluso in istato di pericolo

    Art. 1447 c.c. – Contratto concluso in stato di pericolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.

    Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.

  • Articolo 1441 Codice Civile: Legittimazione

    Articolo 1441 Codice Civile: Legittimazione

    Art. 1441 c.c. – Legittimazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

    L’incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

  • Articolo 1442 Codice Civile: Prescrizione

    Articolo 1442 Codice Civile: Prescrizione

    Art. 1442 c.c. – Prescrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni.

    Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.

    Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

    L’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere.

  • Articolo 1443 Codice Civile: Ripetizione contro il contraente incapace

    Articolo 1443 Codice Civile: Ripetizione contro il contraente incapace

    Art. 1443 c.c. – Ripetizione contro il contraente incapace

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.

  • Articolo 1438 Codice Civile: Minaccia di far valere un diritto

    Articolo 1438 Codice Civile: Minaccia di far valere un diritto

    Art. 1438 c.c. – Minaccia di far valere un diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

  • Art. 1439 Codice Civile: Dolo

    Art. 1439 Codice Civile: Dolo

    Art. 1439 c.c. – Dolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.

    Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

    Spiegazione

    Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (dolo determinante). Se i raggiri provengono da un terzo, il contratto è annullabile solo se erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

    Come funziona e quando si applica

    Si distingue dal dolo incidente (art. 1440): se l’ingannato avrebbe comunque concluso il contratto, ma a condizioni diverse, il contratto resta valido e c’è solo diritto al risarcimento. Il dolo è uno dei vizi del consenso, insieme a errore (1427) e violenza (1434).

    Esempio pratico

    Chi acquista un’auto perché il venditore ha falsamente dichiarato un chilometraggio dimezzato, e non l’avrebbe comprata conoscendo i dati reali, può chiedere l’annullamento del contratto per dolo.

    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra dolo determinante e dolo incidente?

    Il dolo determinante (art. 1439) porta all’annullamento perché senza l’inganno non si sarebbe contrattato; il dolo incidente (art. 1440) lascia valido il contratto e dà solo risarcimento.

    Il dolo di un terzo annulla il contratto?

    Solo se i raggiri erano conosciuti dalla parte che ne ha tratto vantaggio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (dolo determinante). Se i raggiri provengono da un terzo, il contratto è annullabile solo se erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

    Come funziona e quando si applica

    Si distingue dal dolo incidente (art. 1440): se l’ingannato avrebbe comunque concluso il contratto, ma a condizioni diverse, il contratto resta valido e c’è solo diritto al risarcimento. Il dolo è uno dei vizi del consenso, insieme a errore (1427) e violenza (1434).

    Esempio pratico

    Chi acquista un’auto perché il venditore ha falsamente dichiarato un chilometraggio dimezzato, e non l’avrebbe comprata conoscendo i dati reali, può chiedere l’annullamento del contratto per dolo.

    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra dolo determinante e dolo incidente?

    Il dolo determinante (art. 1439) porta all’annullamento perché senza l’inganno non si sarebbe contrattato; il dolo incidente (art. 1440) lascia valido il contratto e dà solo risarcimento.

    Il dolo di un terzo annulla il contratto?

    Solo se i raggiri erano conosciuti dalla parte che ne ha tratto vantaggio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.