Autore: Andrea Marton

  • Art. 226 D.P.R. 115/2002

    Art. 226 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , nonché gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

  • Art. 207-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Autorità di vigilanza sul gruppo)

    Art. 207-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Autorità di vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'IVASS, nel caso in cui sia competente all'esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, è designata autorità di vigilanza sul gruppo. In tal caso l'IVASS è responsabile del coordinamento e dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

    2. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo secondo i seguenti criteri: a) se al vertice del gruppo vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e l'IVASS ha autorizzato tale impresa; b) se al vertice del gruppo non vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS è considerata autorità di vigilanza sul gruppo sulla base dei seguenti criteri: 1) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui società controllante sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista; 2) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista abbia sede nel territorio della Repubblica; 3) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora al vertice del gruppo vi siano più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; 4) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese sia stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista; 5) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora il gruppo non abbia una società controllante, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai numeri da 1) a 4).

    3. Qualora non ricorrano i criteri di cui ai commi 1 e 2, il ruolo di autorità di vigilanza sul gruppo è assunto dall'autorità di vigilanza risultata competente applicando i criteri previsti dall' articolo 247 della direttiva 2009/138/CE .

    4. In casi particolari, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate sulle imprese del gruppo, su richiesta di una di esse, possono con decisione congiunta derogare ai criteri fissati ai commi 2 e 3, qualora l'applicazione di tali criteri non sia opportuna, avuto riguardo alla struttura del gruppo ed all'importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari Stati membri, e designare un'altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza sul gruppo. A tal fine, l'IVASS, o altra autorità di vigilanza interessata sulle imprese del gruppo, può chiedere che sia avviata una discussione sulla possibilità che siano applicati i criteri di cui ai commi 2 e 3. La discussione si tiene al massimo annualmente.

    5. L'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate delle imprese sul gruppo, previa consultazione del gruppo medesimo, adottano la decisione congiunta di cui al comma 3 entro tre mesi dalla richiesta di discussione. L'IVASS trasmette al gruppo la decisione congiunta, pienamente motivata.

    6. Durante il periodo di tre mesi di cui al comma 4, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate sulle imprese appartenenti al gruppo può rinviare la questione all'AEAP, conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 . In tal caso, l'IVASS e le autorità di vigilanza interessate posticipano la loro decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP, entro un mese dal rinvio, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adeguano la loro decisione congiunta a quella dell'AEAP. Tale decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS e dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.

    7. Il rinvio all'AEAP di cui al comma 6 non può essere effettuato dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento di una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorità di vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata.

    8. In mancanza di una decisione congiunta che deroghi ai criteri di cui al comma 2, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo qualora sia l'autorità di vigilanza individuata ai sensi del medesimo comma 2.

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  • Art. 120-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Vendita abbinata

    Art. 120-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Vendita abbinata

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.

    2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

    3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente comma non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito all'articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario , a un contratto di credito al consumo quale definito all'articolo 121, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 126-decies del testo unico bancario. 83

    4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

    5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorietà afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze.

    6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio.».

    7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , ove applicabili. (45)

  • Art. 253 D.P.R. 115/2002

    Art. 253 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.

  • Art. 207 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 207 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 198 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

    Art. 198 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell' IVASS , secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

    2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l' IVASS verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l' IVASS verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.

    3. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all' IVASS che la medesima è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . L' IVASS verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.

    4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell' IVASS , si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

    5. 5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che: a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite; b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento; c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica; d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità richiesto.

    6. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell' articolo 2112 del codice civile .

  • Art. 216-septies D.Lgs. 209/2005 – Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato

    Art. 216-septies D.Lgs. 209/2005 – Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora: a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare; b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorità di vigilanza interessate, conformemente agli articoli 47-sexies e 207-octies, comma 7.

    2. Se il profilo di rischio del gruppo non è adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.

  • Art. 154 D.Lgs. 209/2005 – Centro di informazione italiano

    Art. 154 D.Lgs. 209/2005 – Centro di informazione italiano

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. È istituito presso l' CONSAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine l' CONSAP può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano.

    2. 2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta: a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore; c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152.

    3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

    4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

    5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall' CONSAP , sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.

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    6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, la CONSAP è autorizzata, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali , ad avvalersi dei dati trattati dall'IVASS per le finalità della banca dati sinistri. L'IVASS, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.

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    7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali , nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.

    8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

  • Art. 132 Codice della Navigazione – Matricole, registri e documenti di lavoro del personale

    Art. 132 Codice della Navigazione – Matricole, registri e documenti di lavoro del personale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto. Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.

  • Art. 135 D.Lgs. 209/2005 – Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati

    Art. 135 D.Lgs. 209/2005 – Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate 'anagrafe testimonì e 'anagrafe danneggiatì.

    2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica

    3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'IVASS, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.

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    3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

    3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

    3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare))

  • Art. 178 D.Lgs. 209/2005 – Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori

    Art. 178 D.Lgs. 209/2005 – Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

  • Art. 204 Codice della Navigazione – Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita

    Art. 204 Codice della Navigazione – Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto. .