Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1400 Codice Civile: Speciali forme di rappresentanza

    Articolo 1400 Codice Civile: Speciali forme di rappresentanza

    Art. 1400 c.c. – Speciali forme di rappresentanza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V.

  • Articolo 1401 Codice Civile: Riserva di nomina del contraente

    Articolo 1401 Codice Civile: Riserva di nomina del contraente

    Art. 1401 c.c. – Riserva di nomina del contraente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

  • Art. 1402 c.c.: Termine e modalità della dichiarazione di nomina

    Art. 1402 c.c.: Termine e modalità della dichiarazione di nomina

    Art. 1402 c.c. – Termine e modalità della dichiarazione di nomina

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

    La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

  • Articolo 1403 Codice Civile: Forme e pubblicità

    Articolo 1403 Codice Civile: Forme e pubblicità

    Art. 1403 c.c. Forme e pubblicità

    In vigore

    La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata.

  • Articolo 1398 Codice Civile: Rappresentanza senza potere

    Articolo 1398 Codice Civile: Rappresentanza senza potere

    Art. 1398 c.c. – Rappresentanza senza potere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

  • Articolo 1391 Codice Civile: Stati soggettivi rilevanti

    Articolo 1391 Codice Civile: Stati soggettivi rilevanti

    Art. 1391 c.c. – Stati soggettivi rilevanti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.

    In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante.

  • Articolo 1392 Codice Civile: Forma della procura

    Articolo 1392 Codice Civile: Forma della procura

    Art. 1392 c.c. – Forma della procura

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

    Spiegazione

    La procura (l’atto con cui si conferisce il potere di rappresentanza) non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante dovrà concludere. È il principio del parallelismo delle forme.

    Come funziona e quando si applica

    Significa che la forma della procura «segue» quella dell’atto da compiere: per un atto a forma libera basta una procura semplice, ma per un atto solenne (es. immobiliare) serve una procura nella stessa forma (atto pubblico o scrittura autenticata).

    Esempio pratico

    Per vendere un immobile (atto notarile) la procura al rappresentante deve essere anch’essa per atto pubblico o con firma autenticata dal notaio.

    Domande frequenti

    Che forma deve avere una procura?

    La stessa richiesta per il contratto da concludere: per gli atti immobiliari serve quindi una procura notarile.

    Una procura su carta semplice è valida?

    Solo per gli atti a forma libera; per gli atti solenni la procura informale non ha effetto.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1393 c.c.: Giustificazione dei poteri del rappresentante

    Art. 1393 c.c.: Giustificazione dei poteri del rappresentante

    Art. 1393 c.c. – Giustificazione dei poteri del rappresentante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

  • Articolo 1394 Codice Civile: Conflitto d’interessi

    Articolo 1394 Codice Civile: Conflitto d’interessi

    Art. 1394 c.c. – Conflitto d’interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

  • Articolo 1395 Codice Civile: Contratto con sé stesso

    Articolo 1395 Codice Civile: Contratto con sé stesso

    Art. 1395 c.c. – Contratto con se stesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi.

    L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

  • Articolo 1396 Codice Civile: Modificazione ed estinzione della procura

    Articolo 1396 Codice Civile: Modificazione ed estinzione della procura

    Art. 1396 c.c. Modificazione ed estinzione della procura

    In vigore

    Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

  • Art. 1389 c.c.: Capacità del rappresentante e del rappresentato

    Art. 1389 c.c.: Capacità del rappresentante e del rappresentato

    Art. 1389 c.c. – Capacità del rappresentante e del rappresentato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

    In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.