Art. 1400 c.c. – Speciali forme di rappresentanza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

In vigore
La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi.
L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

In vigore
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
Spiegazione
La procura (l’atto con cui si conferisce il potere di rappresentanza) non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante dovrà concludere. È il principio del parallelismo delle forme.
Come funziona e quando si applica
Significa che la forma della procura «segue» quella dell’atto da compiere: per un atto a forma libera basta una procura semplice, ma per un atto solenne (es. immobiliare) serve una procura nella stessa forma (atto pubblico o scrittura autenticata).
Esempio pratico
Per vendere un immobile (atto notarile) la procura al rappresentante deve essere anch’essa per atto pubblico o con firma autenticata dal notaio.
Domande frequenti
Che forma deve avere una procura?
La stessa richiesta per il contratto da concludere: per gli atti immobiliari serve quindi una procura notarile.
Una procura su carta semplice è valida?
Solo per gli atti a forma libera; per gli atti solenni la procura informale non ha effetto.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.