Testo dell'articoloVigente
Art. 226 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , nonché gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
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Vedi anche
→art. 224 SPESE (Per la riscossione coattiva mediante espropr)→art. 225 SPESE (Le esenzioni e riduzioni di tasse, nonché i )→art. 227 SPESE (Per concessione del servizio, vigilanza sui )→art. 227-bis SPESE (La quantificazione dell'importo dovuto è eff)→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 227-ter D.P.R. 115/2002 – Riscossione mediante ruolo→Art. 227-quater D.P.R. 115/2002 – Norme applicabili→Art. 228 D.P.R. 115/2002 – Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento→Art. 223 D.P.R. 115/2002 – Riscossione mediante ruolo
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il debitore di spese di giustizia non è in posizione deteriore rispetto al contribuente: dispone degli stessi strumenti di tutela, sia in via amministrativa (chiedendo la sospensione all'ufficio) sia in via giurisdizionale (impugnando davanti al giudice competente). L'art. 226 estende le norme tributarie sulla difesa esecutiva.
La sospensione amministrativa
L'art. 39 DPR 602/1973, richiamato in via di sistema, consente all'ufficio impositore di sospendere la riscossione quando ricorra la fondatezza dell'eccezione del debitore. Si tratta di un istituto di autotutela esecutiva: prima di andare in giudizio, l'amministrazione può fermare l'azione esattiva, evitando danni irreparabili o esecuzioni illegittime.
La sospensione giurisdizionale
Davanti al giudice competente (Corte di giustizia tributaria, giudice ordinario, giudice del lavoro a seconda del titolo), il debitore può chiedere la sospensione cautelare degli effetti dell'atto impugnato. I presupposti classici sono il fumus boni iuris (apparente fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile dal proseguire l'esecuzione).
L'art. 19-bis e i limiti
L'art. 19-bis DPR 602/1973 disciplina la sospensione legale, applicabile in alcune ipotesi tipiche (pagamento già avvenuto, prescrizione, sgravio): permette di bloccare la riscossione mediante presentazione di un'istanza documentale, senza necessità di ricorso giurisdizionale. L'art. 57 fissa invece le condizioni per le opposizioni esecutive nei limiti compatibili con la riscossione coattiva.
Cross-reference
Si vedano l'art. 19-bis e 39 DPR 602/1973, l'art. 47 D.Lgs. 546/1992 sulla sospensione tributaria, gli artt. 615-617 c.p.c. sulle opposizioni esecutive, gli artt. 28 e 29 D.Lgs. 46/1999. Per il diritto di difesa, art. 24 Cost.; per la tutela cautelare, art. 113 Cost. e principi CEDU.
Strumenti di tutela e accesso alla giustizia
La sospensione amministrativa è gratuita e richiede solo istanza documentata all'ufficio. Quella giurisdizionale invece richiede patrocinio tecnico e contributo unificato (salvo ammissione al patrocinio a spese dello Stato per redditi sotto la soglia di 12.838 euro, art. 76 T.U.). Le statistiche dell'Agenzia delle entrate-Riscossione mostrano un'alta percentuale di accoglimento delle istanze in autotutela per pagamenti avvenuti o prescrizione: prima di affrontare le spese di una causa, conviene verificare se il caso rientra nelle ipotesi tipiche dell'art. 19-bis. In caso di rigetto, il provvedimento è impugnabile davanti al giudice competente. Per i piccoli importi è possibile valutare anche la mediazione tributaria obbligatoria ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 per controversie sotto 50.000 euro.
L'orientamento giurisprudenziale recente (Cass. SS.UU. 8500/2021 e successive) ha rafforzato il sindacato sui vizi formali della cartella, in particolare sulla motivazione e sull'identificazione del responsabile del procedimento. La sospensione, anche cautelare, è strumento da utilizzare con tempestivita perché efficace solo se concessa prima dell'attuazione di atti irreversibili.
Casi pratici
Caso 1: Sospensione amministrativa per pagamento avvenuto
Caso 2: Sospensione giurisdizionale cautelare
Domande frequenti
Posso chiedere la sospensione direttamente all'ufficio?
Sì. La sospensione amministrativa ex art. 39 DPR 602/1973 si attiva con istanza all'ufficio impositore, documentando le ragioni dell'eccezione (errore, pagamento, prescrizione).
Quali sono i presupposti della sospensione giurisdizionale?
I classici: fumus boni iuris (apparente fondatezza del ricorso) e periculum in mora (danno grave e irreparabile dal proseguire l'esecuzione).
L'art. 19-bis permette di bloccare la cartella in autotutela?
Sì, in alcune ipotesi tipiche: pagamento già effettuato, prescrizione, sgravio o sospensione concessa con altro provvedimento. Va presentata istanza documentale.