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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Rinvio massiccio alle norme cardinali della riscossione tributaria.
  • Disciplina formazione ruolo, cartella, notifica, interessi di mora.
  • Richiamati artt. 17 e 22 D.Lgs. 46/1999, artt. 12, 24-31 DPR 602/1973.
  • Garantisce uniformità procedurale tra crediti erariali e processuali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 223 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1 , 2 e 4 , gli articoli 24 , 25, commi 1 , 2 e 3 , gli articoli 26 , 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24 , del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

Commento

Il ruolo è il documento esecutivo con cui l'amministrazione affida al concessionario la riscossione coattiva. La sua formazione, il contenuto, la consegna, la notifica della cartella e le modalità di pagamento sono disciplinati da norme tributarie consolidate, che l'art. 223 importa integralmente per le spese di giustizia.

Il pacchetto normativo richiamato

Tre testi: il D.Lgs. 46/1999 sul riordino della riscossione (artt. 17, c. 1 e 22 sulla formazione e consegna del ruolo); il DPR 602/1973 (artt. 12 sui contenuti del ruolo, 24-25 sulla cartella, 26 sulla notifica, 28-29 sui pagamenti, 30 sugli interessi di mora, 31 sull'imputazione); il D.Lgs. 112/1999 (art. 24 sulla consegna telematica al concessionario). Insieme costituiscono il quadro operativo della riscossione coattiva moderna.

La cartella di pagamento

È l'atto con cui il debitore viene formalmente chiamato a pagare entro 60 giorni dalla notifica. Contiene gli elementi essenziali del credito (causale, importo, sanzioni, interessi), l'intimazione e l'avviso che, decorso il termine, partira l'esecuzione forzata. La sua notifica segue le forme dell'art. 26 DPR 602/1973: a mezzo posta raccomandata, ufficiale giudiziario, messi notificatori, PEC per i soggetti obbligati.

Gli interessi di mora

L'art. 30 DPR 602/1973 prevede l'applicazione di interessi di mora dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella, al tasso annuo determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. È un meccanismo penalizzante che incentiva il pagamento tempestivo e ristora l'amministrazione del ritardo.

Cross-reference

Si vedano gli articoli citati, l'art. 50 DPR 602/1973 sull'avviso di intimazione, l'art. 19 D.Lgs. 546/1992 per l'impugnabilità in sede tributaria, gli artt. 615-616 c.p.c. per l'opposizione all'esecuzione in sede ordinaria. Per la sospensione, l'art. 39 DPR 602/1973.

Profili difensivi del debitore

Ricevuta la cartella, il debitore ha sessanta giorni per pagare o impugnare. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. va proposta davanti al giudice ordinario per vizi formali della cartella, prescrizione, pagamento avvenuto; per i profili tributari (esistenza del credito, applicazione degli interessi) la competenza è delle Corti di giustizia tributaria. La sospensione cautelare puo essere richiesta contestualmente al ricorso e necessita di fumus e periculum. Le piu frequenti eccezioni riguardano: notifica difforme dall'art. 26 DPR 602/1973, omessa indicazione del responsabile del procedimento (Cass. SS.UU. 22281/2022), motivazione carente sulla composizione del credito, prescrizione decennale dell'imposta o quinquennale degli interessi. Una difesa documentata richiede l'accesso agli atti dell'ufficio impositore e l'estrazione del modello di pagamento.

Per controversie di valore inferiore a 50.000 euro, l'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 imponeva la mediazione tributaria obbligatoria, istituto abrogato dal 2024 ma sostituito da nuove forme di definizione agevolata. Per le cartelle relative a crediti per spese di giustizia, la difesa attiva resta lo strumento principale per ottenere annullamenti o rideterminazioni del debito.

Casi pratici

Caso 1: Notifica della cartella e termine di pagamento

Caso 2: Pagamento parziale e imputazione

Domande frequenti

Cosa è esattamente il 'ruolo'?

È l'elenco analitico dei debitori e delle somme dovute formato dall'amministrazione e consegnato all'agente della riscossione: titolo esecutivo per la cartella di pagamento.

Quanto tempo ho per pagare dopo la notifica?

Sessanta giorni dalla notifica della cartella. Oltre questo termine, partono gli interessi di mora e può essere avviata l'esecuzione forzata.

Come posso opporrmi alla cartella per spese di giustizia?

Dipende dal tipo di credito: per profili tributari serve ricorso alle Corti di giustizia tributaria; per quelli civili, opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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