- Rinvio sistematico al D.Lgs. 112/1999 che disciplina il riordino della riscossione.
- Copre affidamento concessione, vigilanza, decadenza, revoca, sanzioni.
- Include discarico per inesigibilità, obblighi contabili e di cauzione.
- Regola anche personale del servizio e potestà legislative delle Regioni speciali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 227 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilità, la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell' ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20, eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonché l'articolo 4 bis , del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies , del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 , convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46 , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9 , del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.
Commento
L'art. 227 è la norma di chiusura organizzativa: rinvia in blocco al D.Lgs. 112/1999, che disciplina l'intera architettura del servizio di riscossione. L'effetto è la perfetta sovrapposizione tra il regime applicabile ai tributi e quello applicabile alle spese di giustizia, dal momento dell'affidamento al concessionario fino al discarico finale.
L'affidamento e la vigilanza
Gli articoli 2-11 D.Lgs. 112/1999 disciplinano il rapporto tra amministrazione ed ente riscossore: affidamento del servizio, vigilanza ministeriale, ipotesi di recesso, decadenza e revoca, ruolo del commissario governativo in caso di gravi inadempienze. Sono norme che garantiscono il controllo pubblico su un'attività privatizzata.
Il discarico per inesigibilità
Gli artt. 19-20 D.Lgs. 112/1999 regolano il momento patologico: quando il recupero si rivela impossibile, il concessionario chiede il discarico, documentando l'inesigibilità con i verbali delle procedure attivate. L'amministrazione verifica e decide se accordare il discarico, lasciando il credito a perdere, oppure se contestarlo, esigendo la prosecuzione delle azioni.
Gli obblighi del concessionario
Cauzione iniziale, obblighi contabili, trasmissione dei flussi informativi, conservazione degli atti, segreto d'ufficio, regime fiscale degli atti di affidamento: la disciplina è capillare, perché l'attività del concessionario incide su diritti dei cittadini e sull'effettività delle entrate pubbliche. Le sanzioni per inadempimento sono graduate, dalla pecuniaria alla decadenza dall'affidamento.
Cross-reference
Si vedano gli articoli 2-70 D.Lgs. 112/1999, l'art. 4-bis D.Lgs. 237/1997, l'art. 16-quinquies D.L. 452/2001 conv. L. 27/2002, gli artt. 19 e 20 D.Lgs. 112/1999 sul discarico, la giurisprudenza della Corte dei conti sulla responsabilità del concessionario.
Profili contabili e flussi informativi
Il rapporto tra amministrazione e concessionario si articola su flussi informativi periodici: trasmissione dei ruoli, comunicazione degli incassi, rendicontazione delle inesigibilita, contabilizzazione degli aggi. Il D.Lgs. 112/1999 ha introdotto un modello di responsabilizzazione fondato sulla qualita del servizio: il concessionario è valutato in base a indicatori di performance (tempi medi di riscossione, percentuale di crediti riscossi, rispetto dei termini di trasmissione). L'esito delle valutazioni incide sulla remunerazione e sulla durata dell'affidamento. Le sanzioni piu severe colpiscono l'occultamento o l'alterazione dei dati contabili, fattispecie che possono integrare anche reati propri del concessionario (Cass. pen. 30822/2020 sui rapporti tra concessionario e erario). Il sistema si è progressivamente accentrato in capo all'Agenzia delle entrate-Riscossione (art. 1 D.L. 193/2016).
La trasformazione di Equitalia in Agenzia delle entrate-Riscossione (D.L. 193/2016) ha unificato il servizio di riscossione, semplificando i rapporti con l'amministrazione e introducendo maggiore uniformita procedurale. Il quadro normativo del D.Lgs. 112/1999 resta il riferimento sostanziale, applicato dall'Agenzia in continuita con le procedure dei vecchi concessionari.
Casi pratici
Caso 1: Discarico per inesigibilità
Caso 2: Sanzione per inadempimento del concessionario
Domande frequenti
Chi vigila sul concessionario della riscossione?
Il Ministero competente (oggi Ministero dell'economia per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione), con poteri di controllo, ispezione e sanzione disciplinati dal D.Lgs. 112/1999.
Cosa accade se un credito risulta inesigibile?
Il concessionario chiede il discarico ex art. 19 D.Lgs. 112/1999, documentando le azioni intraprese. L'amministrazione verifica e decide se accogliere o contestare.
Le Regioni a statuto speciale hanno autonomia organizzativa?
Sì. La norma fa salve le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano sull'organizzazione della riscossione.
Vedi anche