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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Soglie di antieconomicità per il recupero, fissate con DPR.
  • Considerano i costi di riscossione, comprese le notifiche all'estero.
  • Sotto la soglia l'ufficio non procede all'invito al pagamento.
  • Non si applica ai residui di importi originariamente più elevati.

Testo dell'articoloVigente

Art. 228 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all'estero.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.

Commento

Recuperare 30 euro all'estero può costarne 300 in notifiche e procedure. La norma riconosce questa elementare logica economica, autorizzando l'amministrazione a desistere dal recupero quando i costi superano il beneficio, mediante soglie ufficiali fissate per via regolamentare.

La logica delle soglie

L'invito al pagamento è l'atto con cui l'ufficio chiede al debitore il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo. Se il credito è di importo modesto, l'attivita amministrativa (calcolo, notifica, gestione documentale) costa più di quanto si potrebbe recuperare. La fissazione di soglie minime evita di sprecare risorse pubbliche su crediti antieconomici.

La procedura di determinazione

Le soglie non sono lasciate alla discrezionalita del singolo ufficio: vengono fissate con DPR ex art. 17, c. 2 L. 400/1988, su proposta congiunta del MEF e del Ministro della giustizia. Il procedimento garantisce uniformità nazionale e parametri tecnici fondati sui costi reali della riscossione, comprese le particolari difficoltà delle notifiche all'estero.

Il limite anti-frode

Il comma 2 chiarisce che la soglia non si applica ai "residui": se un credito originario era di 500 euro e residua per 80 euro dopo pagamenti parziali, la soglia di 100 euro non opera. La regola previene strategie di pagamento parziale finalizzate a portare il debito sotto soglia e farlo abbandonare dall'amministrazione.

Cross-reference

Si vedano l'art. 17, c. 2 L. 400/1988 sui regolamenti governativi, l'art. 230 T.U. per la soglia di discarico automatico dopo pignoramento infruttuoso, l'art. 19 D.Lgs. 112/1999 sul discarico per inesigibilità, i decreti attuativi periodici che aggiornano le soglie. Per il principio di economicità, art. 1 L. 241/1990.

Effetti economici della soglia per il bilancio

Le soglie di antieconomicita sono fissate con criteri tecnico-economici: si stima il costo medio di un'attivita di recupero (notifiche, gestione, eventuali esecuzioni) e si determina la soglia sotto cui il recupero genera saldo negativo per l'amministrazione. Periodicamente le soglie sono aggiornate per tener conto dell'inflazione e dei costi reali. L'effetto sul bilancio non è trascurabile: lo stralcio di centinaia di migliaia di posizioni modeste libera risorse umane e tecniche per il recupero efficace dei crediti significativi. La giurisprudenza ha riconosciuto la piena legittimita di queste scelte gestionali, che attuano il principio costituzionale del buon andamento (art. 97 Cost.). Il debitore non puo sfruttare la soglia per pianificare l'insolvenza: la regola sui residui blocca strategie elusive, e l'amministrazione conserva la possibilita di aggregare piu posizioni per superare il filtro.

Periodicamente le associazioni dei consumatori e dell'utenza giudiziaria sollecitano l'aggiornamento delle soglie: importi fermi da anni si rivelano oggi troppo bassi per coprire i costi reali della riscossione, con conseguente persistenza di crediti antieconomici che gravano sui sistemi senza prospettiva di recupero. Un periodico riesame ministeriale risponde a questa esigenza.

Casi pratici

Caso 1: Stralcio per credito sotto soglia

Caso 2: Residuo non protetto dalla soglia

Domande frequenti

Qual è la soglia attuale?

Le soglie sono fissate con DPR e aggiornate periodicamente. Per gli importi vigenti occorre consultare il decreto attuativo più recente del MEF e del Ministro della giustizia.

Cosa succede se non si manda l'invito al pagamento?

Il credito viene stralciato dalle scritture: l'ufficio non procede né con l'invito né con l'iscrizione a ruolo, applicando il principio di economicità dell'azione amministrativa.

Perché la soglia non si applica ai 'residui'?

Per evitare strategie elusive: un debitore non può pagare parzialmente per portare il residuo sotto soglia e farlo abbandonare. Il calcolo guarda all'importo originario, non a quello residuo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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