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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Esenzioni e riduzioni di tasse uniformi a quelle della riscossione tributaria.
  • Rinvio agli artt. 47 e 48 DPR 602/1973 per le agevolazioni.
  • Diritti per procedure esecutive disciplinati dall'art. 66 D.Lgs. 112/1999.
  • Evita doppi binari e disparità di trattamento tra creditori erariali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 225 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l' articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

Commento

Le procedure di riscossione comportano costi: marche, tasse di registro, diritti di copia, spese di pubblicazione. Per non vanificare il recupero, il legislatore introduce esenzioni e riduzioni che alleggeriscono l'onere a carico dell'erario procedente. L'art. 225 mantiene la simmetria con la riscossione tributaria, applicando le medesime agevolazioni.

Le esenzioni del DPR 602/1973

L'art. 47 esenta gli atti delle procedure esecutive da molte imposte indirette e diritti, evitando che l'amministrazione paghi tasse a se stessa. L'art. 48 disciplina le riduzioni applicabili agli atti notarili e alle iscrizioni ipotecarie, riducendo l'incidenza fiscale sui passaggi obbligati della procedura.

I diritti del concessionario

L'art. 66 D.Lgs. 112/1999 disciplina i diritti spettanti al concessionario per le attività di recupero: spese vive (notifiche, accessi), aggio di riscossione (oggi denominato oneri di riscossione), spese per l'esecuzione forzata. L'applicazione di queste voci ai crediti per spese di giustizia evita di costruire un autonomo tariffario.

L'effetto sistemico

Senza la norma in commento, l'agente della riscossione dovrebbe gestire due regimi paralleli: uno per i tributi (con esenzioni) e uno per i crediti processuali (senza). Il rinvio garantisce che la procedura sia identica nei costi e nelle modalità, semplificando l'organizzazione e migliorando l'efficienza del servizio.

Cross-reference

Si vedano gli artt. 47 e 48 DPR 602/1973, l'art. 66 D.Lgs. 112/1999, la Tariffa annessa al DPR 131/1986 per l'imposta di registro (cui le esenzioni derogano), gli articoli del T.U. successione e donazione per i passaggi mortis causa, l'art. 17 D.Lgs. 347/1990 per le imposte ipotecarie.

Impatto sulle finanze dell'amministrazione

Le esenzioni fiscali sulle procedure esecutive non sono un costo, ma una semplificazione contabile: l'amministrazione evita partite di giro che non producono entrate effettive. L'art. 47 DPR 602/1973 si applica agli atti relativi alla riscossione, alle iscrizioni di pignoramento, alle pubblicita immobiliari connesse. Le riduzioni dell'art. 48 operano sugli onorari notarili e su tasse di trascrizione. Il debitore deve essere consapevole che l'art. 66 D.Lgs. 112/1999 fa gravare su di lui i diritti del concessionario (oneri di riscossione oggi al 3% se paga entro 60 giorni, al 6% se paga oltre): si tratta di costi che si sommano alla sorte capitale e che possono incidere significativamente sull'esborso totale, specie per importi medio-bassi dove l'incidenza percentuale è amplificata.

L'incidenza degli oneri di riscossione è stata oggetto di interventi normativi (D.L. 119/2018 e successivi): la quota a carico del debitore è stata progressivamente ridotta, anche per favorire l'adesione spontanea. Per importi modesti, le percentuali fisse possono comunque rappresentare una porzione significativa dell'esborso totale, fattore da considerare nel valutare la convenienza del contenzioso.

Casi pratici

Caso 1: Iscrizione ipotecaria esente

Caso 2: Spese di esecuzione addebitate al debitore

Domande frequenti

Perché l'amministrazione esenta se stessa dalle tasse?

Perché far pagare l'amministrazione finanziaria all'amministrazione tributaria sarebbe una partita di giro, generando solo costi gestionali senza entrate effettive per l'erario.

Le esenzioni operano per qualsiasi atto della procedura?

No, solo per gli atti specificamente indicati dagli artt. 47 e 48 DPR 602/1973: notifiche, iscrizioni ipotecarie funzionali al recupero, certi atti notarili.

Il debitore paga le spese del concessionario?

Sì. I diritti previsti dall'art. 66 D.Lgs. 112/1999 (spese vive, oneri di riscossione) sono addebitati al debitore in aggiunta alla sorte capitale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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