In sintesi
- Norma tecnica di chiusura del sottosistema riscossione.
- Estende l'applicabilità di disposizioni del titolo (artt. 214, 215, 216, 220).
- Richiama il c. 2 dell'art. 218 sulla rateizzazione post-iscrizione.
- Garantisce coerenza interna del modulo organizzativo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 227-quater D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220)).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 227-quater opera come "ponte" all'interno della disciplina della riscossione: richiamando alcune disposizioni del medesimo titolo, estende la loro applicazione a tutte le attività del modulo organizzativo. È una tecnica legislativa che evita ripetizioni e mantiene l'unitarieta sistematica.
Le norme richiamate
L'art. 214 disciplina gli adempimenti del concessionario; l'art. 215 regola la modulistica e i flussi informativi; l'art. 216 (oggetto di trattazione separata) tocca gli ordini di pagamento del funzionario sulle aperture di credito; l'art. 218, c. 2 governa la rateizzazione concessa dopo l'iscrizione a ruolo; l'art. 220 disciplina l'annullamento per estinzione legale del credito.
Il significato sistematico
Il richiamo serve a chiarire che, per le attività del titolo, l'amministrazione dispone degli stessi strumenti (ordini di pagamento, rateizzazione, annullamento per estinzione) previsti per le procedure ordinarie. Senza questa norma di chiusura, si potrebbe dubitare dell'applicabilità diretta, lasciando vuoti normativi che il debitore o il concessionario potrebbero sfruttare.
L'effetto operativo
Per il funzionario significa poter emettere ordini di pagamento per rimborsare il concessionario ex art. 216, sospendere la riscossione per rateizzazione ex art. 218, c. 2, annullare il credito per estinzione legale ex art. 220. Per il debitore significa accesso alle medesime tutele previste per la riscossione ordinaria, evitando posizioni di svantaggio dovute a lacune del rinvio.
Cross-reference
Si vedano gli artt. 214, 215, 216, 218 e 220 T.U., i precedenti artt. 227, 227-bis e 227-ter, le norme generali sui ruoli del DPR 602/1973 e del D.Lgs. 46/1999, l'art. 19 D.Lgs. 112/1999 per il discarico.
Coordinamento con la disciplina sostanziale
L'art. 227-quater richiama solo il c. 2 dell'art. 218, non il c. 1: significa che la rateizzazione concessa prima dell'iscrizione a ruolo (art. 218, c. 1) non opera necessariamente nel modulo organizzativo del titolo. Si applica invece la regola della rateizzazione post-iscrizione, con sospensione della riscossione e decadenza automatica al primo inadempimento. La precisione del rinvio normativo evita estensioni indebite e indica al funzionario quali strumenti puo usare. Anche l'estensione dell'art. 220 ha effetti pratici importanti: il funzionario puo annullare direttamente i crediti estinti ex lege senza dover attivare procedure piu complesse o richiedere pareri esterni, garantendo l'efficienza dell'azione amministrativa. La giurisprudenza contabile valuta favorevolmente l'utilizzo di questi strumenti quando il loro impiego riduce costi senza pregiudicare l'interesse erariale.
L'interpretazione restrittiva del richiamo, limitato al c. 2 dell'art. 218, è confermata dalla giurisprudenza amministrativa che valuta la specificita della tecnica legislativa: il legislatore, quando rinvia a singoli commi, intende escludere quelli non menzionati. Questa precisione è funzionale alla certezza dell'azione amministrativa e alla prevedibilita degli strumenti utilizzabili.
Casi pratici
Caso 1: Rateizzazione post-iscrizione applicabile
Caso 2: Annullamento per prescrizione esteso
Domande frequenti
Perché esiste l'art. 227-quater?
Per estendere alle attività del titolo l'applicabilità di norme già contenute nella sezione, evitando lacune nell'estensione di rateizzazione, annullamento e ordini di pagamento.
Quali norme richiama esattamente?
Gli artt. 214, 215, 216, 220 in via piena e l'art. 218 limitatamente al c. 2 (rateizzazione concessa dopo l'iscrizione a ruolo).
L'art. 220 si applica anche a queste attività?
Sì. L'annullamento per estinzione legale del credito (prescrizione, indulto, morte del condannato) opera anche per i crediti gestiti nel modulo organizzativo del titolo.
Vedi anche