In sintesi
- Demanda al Segretario generale della giustizia amministrativa la fissazione del costo materiale di copia.
- L'attività si svolge nell'ambito delle direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
- L'importo deve essere comunque più basso di quello previsto per copie autentiche.
- Le modalità di pagamento sono conformi a quelle dei diritti di copia ordinari.
- Norma di attuazione dell'art. 252 sulle copie cautelari.
Testo dell'articoloVigente
Art. 253 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.
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Commento
L'articolo 253 completa la disciplina dell'art. 252, demandando la concreta determinazione del costo materiale di riproduzione delle copie cautelari al Segretario generale della giustizia amministrativa. È una norma tecnica di attuazione, che lascia spazio all'autoorganizzazione dell'apparato amministrativo della giustizia amministrativa entro limiti precisi fissati dal legislatore.
L'autorità competente
Il Segretario generale della giustizia amministrativa è la figura apicale dell'organizzazione amministrativa di Consiglio di Stato e TAR. La sua competenza tariffaria è coerente con il principio di autonomia finanziaria (art. 100 Cost. e L. 186/1982): le scelte gestionali interne sono affidate agli organi della giustizia amministrativa, non al Ministero della giustizia.
Il quadro delle direttive
L'attività del Segretario generale si svolge nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno della magistratura amministrativa. Si crea così un duplice livello: il Consiglio di presidenza fissa indirizzi generali; il Segretario generale li traduce in tariffe operative concrete.
I due vincoli sostanziali
La norma impone due limiti: l'importo deve essere comunque più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche (vincolo verso il basso), e le modalità di pagamento devono essere conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia (vincolo procedurale). Il primo evita che la 'riduzione' diventi simbolica; il secondo garantisce uniformità tra i canali di pagamento (marche da bollo virtuali, F23, PagoPA).
L'applicazione concreta
Le tariffe sono pubblicate sui siti istituzionali della giustizia amministrativa e nelle comunicazioni delle segreterie. Tipicamente prevedono pochi centesimi a pagina per la riproduzione semplice (fotocopia o digitalizzazione), pagabili con i sistemi telematici PagoPA integrati nel portale della giustizia amministrativa.
Coordinate sistematiche
La norma si lega all'art. 252 stesso testo unico (norma sostanziale), agli artt. 100 Cost. e L. 186/1982 (autonomia giustizia amministrativa), al D.Lgs. 104/2010 (codice processo amministrativo) e ai regolamenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Rilievo operativo
Per le parti del giudizio amministrativo cautelare il consiglio pratico è consultare le tariffe pubblicate sui siti istituzionali della giustizia amministrativa prima di richiedere copie. Le segreterie applicano la tariffa fissata e gestiscono il pagamento contestualmente al ritiro o tramite sistemi telematici. La verifica preventiva evita sorprese sul costo finale, soprattutto in caso di fascicoli voluminosi. Anche per le copie digitali (formato PDF) si applica una tariffa contenuta, in linea con l'evoluzione del processo amministrativo telematico ex artt. 136 ss. D.Lgs. 104/2010.
Sotto il profilo della certezza per il cittadino, la pubblicità delle tariffe è un'esigenza concreta: spesso le parti scoprono il costo solo al momento della richiesta. La buona prassi amministrativa prevede la pubblicazione di tariffari completi sui siti dei TAR e del Consiglio di Stato, anche per i diritti di copia ordinari.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio paga 0,52 euro per due pagine
Caso 2: Caso 2 — Caio chiede 120 pagine di documenti
Domande frequenti
Chi fissa l'importo del costo materiale di copia nei procedimenti cautelari amministrativi?
Il Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito delle direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Esiste un limite minimo per la tariffa fissata?
No: la legge fissa solo un limite massimo (deve essere più bassa del prezzo delle copie autentiche), lasciando autonomia verso il basso.
Come si paga concretamente il costo delle copie cautelari?
Con le stesse modalità previste per i diritti di copia ordinari: marche da bollo virtuali, F23 o sistemi PagoPA integrati nel portale della giustizia amministrativa.
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