In sintesi
- Individua nel processo contabile il funzionario che emette l'ordine di pagamento delle spese.
- L'identificazione segue il regolamento sull'autonomia finanziaria della Corte dei conti.
- L'autonomia finanziaria della Corte dei conti è garantita dall'art. 100 Cost.
- La gestione è interna agli organi giurisdizionali contabili, senza interventi esterni.
- Norma speculare all'art. 251 per la giustizia amministrativa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 256 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.
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Commento
L'articolo 256 risolve, per il processo contabile, la stessa questione organizzativa che l'art. 251 risolve per il processo amministrativo: chi è il funzionario che emette l'ordine di pagamento delle spese. La norma rinvia al regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, riconoscendo la specificità organizzativa di quest'organo costituzionale di rilievo.
L'autonomia finanziaria della Corte dei conti
La Corte dei conti gode di autonomia finanziaria di rango costituzionale (art. 100 Cost.), che si traduce nella capacità di organizzare internamente la propria gestione amministrativa e contabile. Le regole concrete sono fissate da regolamenti adottati dal Consiglio di presidenza, organo di autogoverno della magistratura contabile, in modo analogo a quanto avviene per la giustizia amministrativa.
Il rinvio al regolamento
La tecnica del rinvio (anziché individuare direttamente il funzionario competente) consente flessibilità organizzativa: la struttura amministrativa della Corte può ridefinirsi senza interventi legislativi. Attualmente il regolamento sull'autonomia finanziaria individua specifiche figure di responsabili contabili presso ciascuna sezione regionale di controllo e giurisdizionale.
L'ordine di pagamento
Nel processo contabile l'ordine di pagamento riguarda essenzialmente i compensi di consulenti tecnici e verificatori incaricati dal magistrato (le cui spese sono anticipate dall'erario ex art. 255), le indennità degli ausiliari e le spese di lite eventualmente liquidate a favore delle parti convenute risultate vittoriose. La procedura segue le regole interne della Corte.
Il quadro complessivo
Le norme degli artt. 251 e 256 disegnano un modello unitario: per i tre filoni della giustizia speciale (amministrativa, contabile, e in parte tributaria), il legislatore riconosce autonomia gestionale agli organi, rinviando ai rispettivi regolamenti per l'individuazione concreta dei funzionari competenti. Questa scelta riflette il pluralismo giurisdizionale del nostro ordinamento.
Coordinate sistematiche
La norma si lega all'art. 100 Cost. (autonomia Corte dei conti), al D.Lgs. 174/2016 (codice di giustizia contabile), al DPR 260/1998 (regolamento giudizi davanti alla Corte), all'art. 251 DPR 115/2002 (norma speculare per la giustizia amministrativa) e ai regolamenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
Rilievo operativo
Per le parti del processo contabile la norma garantisce che le procedure di pagamento siano interne all'organizzazione della Corte dei conti, senza intermediazione del Ministero dell'economia o di altri soggetti esterni. Per i CTU e ausiliari il regime è equivalente a quello del processo amministrativo: i compensi vengono liquidati con tempi contenuti, previa applicazione delle ritenute. In caso di ritardo nei pagamenti è possibile sollecitare direttamente la segreteria della Sezione che ha disposto la consulenza, fornendo gli estremi della liquidazione e la documentazione del credito.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio CTU contabile e il pagamento del compenso
Caso 2: Caso 2 — Caio convenuto vittorioso
Domande frequenti
Chi emette l'ordine di pagamento delle spese nel processo contabile?
Il funzionario individuato secondo il regolamento sull'autonomia finanziaria della Corte dei conti, adottato dal Consiglio di presidenza.
Cosa garantisce l'autonomia finanziaria della Corte dei conti?
La capacità della Corte di organizzare internamente la gestione amministrativa e contabile, in coerenza con il rango costituzionale dell'art. 100 Cost.
Le regole sono diverse rispetto al processo amministrativo?
Il modello è identico (entrambe le giurisdizioni hanno autonomia finanziaria), ma il regolamento di riferimento è quello della Corte dei conti anziché del Consiglio di Stato e dei TAR.
Vedi anche