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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Istituisce una tassa fissa di 1,55 euro su istanze, ricorsi, appelli, opposizioni e domande di revocazione contabili.
  • Esenzione per i processi a istanza del pubblico ministero contabile.
  • Esenzione per i processi promossi da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
  • Esenzione per i processi in materia pensionistica davanti alla Corte dei conti.
  • Importo simbolico, lontano dagli scaglioni del contributo unificato ordinario.

Testo dell'articoloVigente

Art. 257 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55.

2. La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.

Commento

L'articolo 257 istituisce un tributo simbolico nel processo contabile: una tassa fissa di 1,55 euro dovuta per istanze, ricorsi, appelli, opposizioni e domande di revocazione. La modesta entità dell'importo (un retaggio storico dei valori in lire convertiti in euro) e la previsione di significative esenzioni rivelano la scelta legislativa di non gravare l'accesso alla giustizia contabile con oneri economici significativi.

L'oggetto del tributo

La tassa si applica agli atti introduttivi e impugnatori del processo contabile: istanze al magistrato, ricorsi davanti alle sezioni regionali o centrali, appelli al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, opposizioni a decreti, domande di revocazione. Non si tratta del contributo unificato (che nel contabile ha regime diverso e di solito esenzione), ma di una tassa autonoma di registrazione dell'atto.

L'importo simbolico

L'importo di 1,55 euro deriva dalla conversione in euro dell'antico importo di 3.000 lire. Il legislatore del 2002 non ha aumentato la cifra in occasione della redenominazione, mantenendo il carattere simbolico del tributo. La scelta è coerente con la natura pubblicistica del processo contabile, attivato spesso dal Procuratore regionale nell'interesse generale.

Le esenzioni

Il comma 2 prevede tre esenzioni: i processi promossi dal pubblico ministero contabile (Procuratore regionale o generale), che non versa la tassa in quanto organo dello Stato; i processi delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in coerenza con l'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.); i processi in materia pensionistica, per agevolare l'accesso alla giurisdizione contabile esclusiva dei pensionati e degli aspiranti tali.

Le modalità di pagamento

Storicamente la tassa è stata corrisposta con marche da bollo applicate all'atto introduttivo (art. 258). L'evoluzione telematica del processo contabile, regolata oggi dal D.Lgs. 174/2016 e dai relativi decreti attuativi, ha gradualmente introdotto modalità digitali di assolvimento.

Coordinate sistematiche

La norma si lega all'art. 258 stesso testo unico (modalità di pagamento), all'art. 259 (gratuità degli avvisi pensionistici), al D.Lgs. 174/2016 (codice di giustizia contabile), al DPR 642/1972 (imposta di bollo) e all'art. 24 Cost. (diritto alla tutela giurisdizionale).

Rilievo operativo

Per chi si trova convenuto davanti alla Corte dei conti la tassa di 1,55 euro è praticamente trascurabile, ma il dato culturale è significativo: il legislatore non ha voluto creare barriere all'accesso alla giustizia contabile, riservandosi solo un onere simbolico. Per i pensionati e i ricorrenti in materia pensionistica l'esenzione totale è una garanzia importante. Per gli avvocati è bene ricordare che la tassa di 1,55 euro va comunque assolta sugli atti non esenti (memorie istruttorie, atti di intervento) anche se l'importo è minimo, per evitare formali rilievi di irregolarità da parte della segreteria della Corte.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Tizio convenuto presenta memoria difensiva

Caso 2: Caso 2 — Caio pensionato ricorre per riliquidazione

Domande frequenti

Qual è l'importo della tassa fissa per il processo contabile?

Euro 1,55, corrispondente alla conversione in euro della vecchia tassa di 3.000 lire mai aggiornata.

Quali atti sono soggetti alla tassa fissa?

Le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande di revocazione nel processo contabile.

Quali esenzioni sono previste?

Tre: processi a istanza del pubblico ministero contabile, processi delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e processi in materia pensionistica.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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