Testo dell'articoloVigente
Art. 259 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 , è gratuita.
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Vedi anche
→art. 257 SPESE (Tassa fissa di euro 1,55 per gli atti del pr)→art. 258 SPESE (Modalità transitoria di pagamento della tass)→art. 261 SPESE (Estensione al ricorso per cassazione delle r)→art. 262 SPESE (Disciplina ponte sui diritti di copia nel pr)→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 260 D.P.R. 115/2002 (abrogato)→Art. 256 D.P.R. 115/2002 – Ordine di pagamento emesso dal funzionario→Art. 255 D.P.R. 115/2002 – Procedure di anticipo e riscossione delle spese→Art. 263 D.P.R. 115/2002 – Esenzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 259 chiude la Parte VIII del testo unico stabilendo la gratuità della pubblicazione degli avvisi nei processi pensionistici davanti alla Corte dei conti. Si tratta di una norma di favore che si aggiunge alle esenzioni già previste dall'art. 257 (tassa contabile), confermando la scelta legislativa di non gravare di oneri economici l'accesso alla giurisdizione pensionistica.
Il riferimento all'art. 5, comma 3, L. 205/2000
La L. 205/2000 ha riformato la giustizia amministrativa e ha previsto, all'art. 5 comma 3, l'avviso al pubblico riguardante determinate categorie di controversie. Nel contesto della giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, l'avviso serve a informare la generalità degli interessati di un giudizio che può avere effetti su una pluralità di posizioni (ad esempio, controversie su categorie di pensionati statali).
Il principio di gratuità
La gratuità della pubblicazione si applica unicamente ai processi in materia pensionistica. Significa che le spese di pubblicazione dell'avviso, normalmente a carico della parte interessata in altre tipologie di giudizio (per esempio nell'edittale civile), sono coperte dall'erario. La scelta riflette l'importanza sociale delle controversie pensionistiche e l'esigenza di non scoraggiare l'accesso alla giurisdizione speciale.
L'ambito dei processi pensionistici
La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica copre tutti i contenziosi relativi al trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici: riliquidazione, ricalcolo, ricongiunzione, supplementi, indennità di buonuscita, perequazione. Si tratta di un contenzioso di massa che coinvolge milioni di pensionati pubblici, per il quale il legislatore ha costruito un regime di favore complessivo.
Il sistema delle esenzioni pensionistiche
Il quadro complessivo di favore per le controversie pensionistiche include: esenzione dal contributo unificato (in molti casi); esenzione dalla tassa fissa di 1,55 euro (art. 257 comma 2); gratuità degli avvisi (art. 259); applicazione del patrocinio a spese dello Stato a condizioni agevolate. La somma di queste misure riduce significativamente le barriere economiche alla giurisdizione.
Coordinate sistematiche
La norma si lega all'art. 5, comma 3, L. 205/2000 (avviso al pubblico), agli artt. 154 ss. D.Lgs. 174/2016 (giudizi pensionistici nel codice di giustizia contabile), all'art. 257 stesso testo unico (esenzione tassa contabile pensionistica), all'art. 38 Cost. (diritto al trattamento previdenziale) e all'art. 24 Cost. (tutela giurisdizionale).
Rilievo operativo
Per i pensionati che attivano la giurisdizione contabile l'art. 259 è parte di un quadro di favore complessivo che riduce significativamente i costi del giudizio. Per gli avvocati specializzati in contenzioso pensionistico è importante illustrare al cliente che il costo economico del giudizio è prossimo a zero, salvo l'eventuale onorario professionale; questo facilita la decisione di promuovere ricorsi anche per importi non elevati. Le segreterie della Corte dei conti applicano automaticamente la gratuità senza necessità di istanze specifiche: la pubblicazione dell'avviso è disposta d'ufficio e i costi sono coperti dall'erario.
Casi pratici
Caso 1: Tizio pensionato attiva ricorso collettivo
Caso 2: Caio vedova chiede pensione di reversibilità
Domande frequenti
In quali processi la pubblicazione dell'avviso è gratuita?
Nei processi in materia pensionistica davanti alla Corte dei conti, secondo l'art. 259 DPR 115/2002 e l'art. 5 comma 3 L. 205/2000.
A cosa serve l'avviso ex art. 5 comma 3 L. 205/2000?
A informare la generalità degli interessati di un giudizio che può produrre effetti su una pluralità di posizioni pensionistiche, in chiave di trasparenza e partecipazione.
Quali altre agevolazioni esistono per i giudizi pensionistici?
Esenzione dalla tassa fissa di 1,55 euro (art. 257 comma 2), patrocinio a spese dello Stato a condizioni agevolate, esenzione dal contributo unificato in molti casi.