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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 260 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle spese di giustizia
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002).
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Vedi anche
→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 259 D.P.R. 115/2002 – Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato→Art. 261 D.P.R. 115/2002 – Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione→Art. 258 D.P.R. 115/2002 – Modalità di pagamento→Art. 262 D.P.R. 115/2002 – Diritto di copia→Art. 257 D.P.R. 115/2002 – Tassa fissa→Art. 263 D.P.R. 115/2002 – Esenzione→Art. 256 D.P.R. 115/2002 – Ordine di pagamento emesso dal funzionario→Art. 264 D.P.R. 115/2002 – Modalità di pagamento
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.