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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Estensione al ricorso per cassazione delle regole sulle spese del processo civile.
  • Riguarda contributo unificato, diritti di copia e anticipazioni erariali.
  • Norma transitoria di raccordo per i giudizi anteriori al regolamento ex art. 40.
  • Conferma la natura unitaria del regime spese per i giudizi davanti alla Suprema Corte.
  • Coordinamento con il codice di procedura civile per la liquidazione finale (art. 91 c.p.c.).

Testo dell'articoloVigente

Art. 261 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.

Commento

L'articolo 261 chiarisce un punto operativo che, all'entrata in vigore del Testo Unico, era rimasto incerto: come trattare le spese del ricorso per cassazione, ossia del giudizio di legittimita che si svolge davanti alla Suprema Corte. La risposta e secca: si applica la disciplina dettata dal T.U. per il processo civile, dal contributo unificato alle anticipazioni erariali, fino alla regolazione finale delle spese in sentenza.

Il problema risolto dalla norma

Prima del DPR 115/2002 il ricorso per cassazione era oggetto di una congerie di norme stratificate, in parte risalenti al codice di procedura civile del 1942 e in parte agli interventi di adeguamento successivi. La norma transitoria evita un vuoto: senza di essa, il passaggio dal vecchio al nuovo regime avrebbe lasciato i ricorrenti incerti su quale importo versare e quale procedura di recupero seguire.

Cosa significa applicare la disciplina civile

Significa che al ricorso per cassazione si applicano gli scaglioni del contributo unificato previsti per il processo civile, con il raddoppio o l'incremento previsto per i giudizi di impugnazione dall'art. 13, comma 1-bis del T.U. Il difensore deve calcolare l'importo in base al valore della causa indicato nella sentenza impugnata e versarlo con modello F23 o, oggi, in modalita telematica.

Coordinamento con il regolamento ex art. 40

La norma e dichiaratamente transitoria: opera sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 40, che avrebbe dovuto unificare in via definitiva la disciplina dei diritti di copia e degli altri oneri. In assenza del regolamento, la disposizione continua a costituire il riferimento applicativo. La liquidazione delle spese a carico del soccombente segue comunque l'art. 91 c.p.c. e i parametri forensi del DM 55/2014.

Riflessi sul recupero erariale

L'estensione del regime civile comporta che, in caso di patrocinio a spese dello Stato o di anticipazioni effettuate dall'erario, il recupero avvenga secondo la Parte VII del Testo Unico, ossia tramite iscrizione a ruolo e ingiunzione fiscale. Il difensore della parte soccombente risponde in solido per i diritti di copia non spontaneamente pagati (cfr. art. 272).

Prospettive di revisione e ruolo del giudice di legittimita

Il dibattito sulla razionalizzazione del contenzioso davanti alla Suprema Corte ha portato negli anni a interventi diversi: filtro di inammissibilita ex art. 360-bis c.p.c., procedimento camerale ex art. 380-bis e 380-bis.1, sanzione per ricorso temerario ex art. 96 c.p.c. comma 3. L'art. 261 si inserisce in una cornice ormai consolidata: per il difensore significa verificare con attenzione il valore di causa e la sussistenza dei presupposti del ricorso prima di sostenere oneri non recuperabili in caso di esito negativo.

In sede di liquidazione finale la Cassazione, accogliendo o rigettando, statuisce sulle spese applicando la regola di soccombenza dell'art. 91 c.p.c., con possibilita di compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nella sua formulazione attuale (limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca, novita assoluta della questione, mutamento giurisprudenziale). L'avvocato deve quindi calibrare l'opzione del ricorso anche sotto il profilo del rischio economico complessivo.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Tizio impugna in cassazione una sentenza di appello

Caso 2: Caso 2 — Caia ricorrente ammessa al gratuito patrocinio

Domande frequenti

L'articolo 261 vale anche per il ricorso incidentale?

Si. Il rinvio alla disciplina del processo civile abbraccia tanto il ricorso principale quanto quello incidentale, ciascuno con il proprio contributo unificato calcolato sul valore della causa.

Quale contributo unificato si paga per il ricorso in cassazione?

Si applica lo scaglione del processo civile in base al valore della causa, aumentato per i giudizi di impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis del T.U. spese di giustizia.

Cosa succede se il regolamento ex art. 40 viene finalmente emanato?

La norma transitoria perderebbe efficacia per le parti coperte dal regolamento. Ad oggi, pero, il regolamento non e stato adottato e l'art. 261 resta pienamente operativo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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