Autore: Andrea Marton

  • Art. 177 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di recesso

    Art. 177 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di recesso

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.

    2. L'impresa di assicurazione informa il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione. 82

    3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

    4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

  • Art. 122 D.Lgs. 209/2005 – Veicoli a motore

    Art. 122 D.Lgs. 209/2005 – Veicoli a motore

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

    3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

    4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

  • Art. 230 D.P.R. 115/2002

    Art. 230 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.

    2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.

  • Art. 121-quater D.Lgs. 209/2005 – Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi

    Art. 121-quater D.Lgs. 209/2005 – Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Fatte salve le competenze previste dall' articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.

    2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da IVASS, sentita la CONSOB, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi.

    3. L'IVASS e la CONSOB si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati. (45)

  • Art. 137 Codice della Navigazione – Ammissione delle navi alla navigazione

    Art. 137 Codice della Navigazione – Ammissione delle navi alla navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice. Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità. Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione.

  • CCNL Bancari: maternità, paternità e smart working

    CCNL Credito e Bancari (ABI)

    In sintesi

    Il CCNL Bancari applica il Testo Unico Maternità con integrazione 100%. Paternità 10gg al 100%. Smart working post-maternità ampiamente diffuso (fino a 3 anni del bambino, 3-4 gg/sett). Divieto licenziamento fino al 1° anno del bambino.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ABI · FABI · First-CISL · Fisac-CGIL · Uilca · UniSin
    Ultimo rinnovo
    23 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Scaduta il 31 marzo 2026 – termini sospesi per accordo ABI–sindacati fino al 31 dicembre 2026: fino a quella data si applicano i trattamenti economici e normativi del CCNL 23 novembre 2023
    Platea
    ~270.000 (banche, società finanziarie aderenti ABI)

    Tabella riepilogativa

    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% INPS
    Congedo parentale 6 mesi/genitore 30%
    Riposi giornalieri 2h (1° anno) 100% INPS
    Smart working post-mat Fino 3 anni bambino Stessa retribuzione

    Maternità 5 mesi al 100%

    Congedo obbligatorio 5 mesi (2+3 o 1+4). INPS 80% + integrazione 20% = 100%. Tutele rafforzate.

    Smart working incentivato

    Settore all’avanguardia su rientro post-maternità: smart working 3-4 gg/sett per 1-3 anni del bambino. Conciliazione lavoro-famiglia. Diritto al disconnessione.

    Paternità e congedo parentale

    10gg paternità obbligatoria al 100% + congedo parentale 6 mesi al 30% (primi 9 mesi). Bonus famiglia: padre che prende 3+ mesi = totale familiare 11 mesi.

    Divieto turno e tutele

    Vietato lavoro non standard fino al 1° anno bambino. Riorganizzazione mansioni o smart working. Divieto licenziamento dalla comunicazione gravidanza al 1° anno bambino.

    Casi pratici

    Tizio – Padre QD1 paternità 10gg + parental
    Tizio (QD1) prende 10gg paternità al 100% + 3 mesi parental al 30% (€960/mese × 3 = €2.880). Bonus famiglia: totale fam 11 mesi.
    Caia – 3° liv rientro con smart working
    Caia rientra dopo maternità con 4 gg smart working + 1 in ufficio per 2 anni. Riposi allattamento gestiti in remote.
    Sempronio – Padre con riposi allattamento
    Sempronio (cassiere) e moglie (entrambi lavoratori). 2h di riposo allattamento trasferite a Sempronio (lavoro 7h30 invece di 7h30+2h). Soluzione frequente.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità ha una bancaria?
    5 mesi obbligatori al 100% (INPS 80% + integrazione 20%). Più smart working incentivato al rientro fino a 3 anni del bambino.
    Smart working in maternità?
    Sì, ampiamente diffuso. Quasi tutte le banche offrono smart working 3-4 gg/sett per 1-3 anni del bambino. Conciliazione lavoro-famiglia.
    I padri hanno tutele specifiche?
    10gg paternità obbligatoria al 100% + congedo parentale 6 mesi al 30%. Bonus famiglia: se il padre prende almeno 3 mesi di parental, il totale familiare aumenta a 11 mesi.
    Posso essere licenziata in gravidanza?
    NO, è vietato dalla comunicazione gravidanza al compimento 1° anno bambino. Anche le dimissioni vanno convalidate dall’ITL.
    I riposi allattamento sono trasferibili?
    Sì, le 2 ore di riposo giornaliero (fino al 1° anno bambino) sono trasferibili al padre se entrambi lavorano. Frequente nel settore bancario.
    Le ferie maturano in maternità?
    Sì, durante la maternità obbligatoria (5 mesi) maturano ferie, 13ª, TFR e scatti di anzianità. Per congedo parentale (oltre i 5 mesi): solo ferie e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree e Quadri, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, tredicesima, PAI e VAP, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per area e Quadro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 120 D.Lgs. 42/2004 – Sponsorizzazione di beni culturali

    Art. 120 D.Lgs. 42/2004 – Sponsorizzazione di beni culturali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.

    ))

    2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

    3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

  • Art. 97 D.Lgs. 42/2004 – Espropriazione per interesse archeologico

    Art. 97 D.Lgs. 42/2004 – Espropriazione per interesse archeologico

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.

  • Art. 216-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)

    Art. 216-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    2. 2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante; b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.

    3. L'importo minimo di cui al comma 2 è coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima società controllante di cui al comma 2.

    ))

  • CCNL Edilizia Artigianato: orario, cantieri e maltempo

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato prevede 40 ore settimanali (media annua), max 10h/giorno. Per cantieri lontani: indennità di trasferta. Fermata per maltempo: lavoratore pagato dalla Cassa Edile. Straordinari con maggiorazioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità
    Orario settimanale 40 ore (media annua)
    Max giornaliero 10 ore
    Straordinario diurno +25%
    Straordinario notturno +50%
    Straordinario festivo +50%
    Indennità trasferta €10-30/giorno
    Fermata maltempo Cassa Edile copre

    Orario 40h con flessibilità

    40 ore settimanali in media annua. Distribuzione tipica: 5 giorni × 8h o 4,5 × ~9h. Max giornaliero 10h. Periodi di intenso lavoro compensati con periodi più tranquilli.

    Fermata per maltempo

    Una specificità dell’edilizia: fermata per maltempo. Pioggia, neve, vento forte rendono il lavoro impossibile/pericoloso:

    • Lavoratore non lavora ma resta a disposizione
    • Datore comunica la fermata
    • La Cassa Edile copre la retribuzione persa per i giorni di fermata
    • Indennità ~80% della retribuzione

    Indennità di cantiere e trasferta

    Per lavoro fuori dalla sede aziendale (cantieri distanti):

    • Indennità trasferta: €10-30/giorno (esente IRPEF fino €46,48)
    • Rimborso vitto se cantiere a >25 km
    • Rimborso alloggio se cantiere a >100 km
    • Tempo di viaggio: retribuito come lavoro se >1 ora/giorno

    Straordinari e limiti

    +25% diurno, +50% notturno/festivo. Limite 250h/anno (frequente nei picchi di lavoro). Riposo settimanale 24h obbligatorio.

    Casi pratici

    Tizio – Muratore con fermata maltempo
    Tizio (3°) cantiere fermo per pioggia 3 giorni. Cassa Edile paga 80% retribuzione persa: €1.650 / 22gg × 3 × 80% = €180. Tizio non perde nulla.
    Caia – Trasferta cantiere distante
    Caia (4°) lavora a 60km. Indennità trasferta €25/giorno + rimborso pranzo €10. Tempo viaggio 1h30 (40min/giorno extra). 22 giorni × €35 = €770/mese extra (parzialmente detassati).
    Sempronio – Straordinario fine cantiere
    Sempronio (3°) fa 50h straordinario nel mese di consegna cantiere. +25% diurno = €11 × 50 × 1,25 = €687 lordi extra.

    Domande frequenti

    Quante ore alla settimana in edilizia?
    40 ore settimanali in media annua. Max 10 ore al giorno. Distribuzione tipica 5×8 o 4,5×9. Periodi intensi compensati con periodi più tranquilli.
    Cosa succede se piove al cantiere?
    Fermata per maltempo: lavoratore non lavora ma riceve dal datore + Cassa Edile l’80% della retribuzione persa. È una tutela specifica dell’edilizia.
    Le trasferte sono pagate?
    Sì, indennità €10-30/giorno (esente IRPEF fino €46,48). Più rimborso vitto se >25km e alloggio se >100km. Tempo di viaggio retribuito se >1h/giorno.
    Posso fare 10h al giorno?
    Sì, è il massimo legale. Periodi di picco (consegna cantiere) lo permettono. Compensazione con periodi più tranquilli per rispettare media 40h/sett.
    Quante ore di straordinario al massimo?
    Limite legale: 250 ore/anno. In edilizia spesso si raggiunge nei picchi. Maggiorazioni: +25% diurno, +50% notturno/festivo.
    Posso rifiutare lavoro pericoloso al cantiere?
    Sì, per “pericolo grave e immediato” (mancanza DPI, ponteggio non a norma). Diritto sancito dal D.Lgs. 81/2008 (TUSL).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 248 D.P.R. 115/2002 – (R) Invito al pagamento

    Art. 248 D.P.R. 115/2002 – (R) Invito al pagamento

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell' articolo 137 del codice di procedura civile , l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese.

    2. Salvo quanto previsto dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.

    3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

    3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 . Si applica l' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . (67)

  • Art. 231 Codice Civile: Paternità del marito

    Art. 231 Codice Civile: Paternità del marito

    Art. 231 c.c. – Paternità del marito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.