Art. 1387 c.c. – Fonti della rappresentanza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.

In vigore
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
La caparra confirmatoria è la somma versata al momento del contratto. Se adempie chi l’ha data, va imputata alla prestazione o restituita. Se è inadempiente chi l’ha data, l’altra parte può recedere e trattenere la caparra; se è inadempiente chi l’ha ricevuta, l’altra può recedere ed esigere il doppio. È fatta salva la possibilità di chiedere invece l’esecuzione o la risoluzione con il risarcimento ordinario.
Va distinta dalla caparra penitenziale (art. 1386), che è il prezzo del recesso. La caparra confirmatoria rafforza l’impegno e liquida in anticipo il danno da inadempimento, ma la parte fedele può anche scegliere le rimedi ordinari (risoluzione + risarcimento integrale).
Chi versa 10.000 € di caparra per acquistare casa e poi rinuncia la perde; se invece è il venditore a tirarsi indietro, l’acquirente può pretendere 20.000 €.
Se è inadempiente chi l’ha versata, la perde; se è inadempiente chi l’ha ricevuta, deve restituirne il doppio.
Sì: in alternativa puoi rinunciare al meccanismo della caparra e chiedere l’esecuzione o la risoluzione con il risarcimento del danno effettivo.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
Spiegazione
La clausola penale è il patto con cui si stabilisce che, in caso di inadempimento o ritardo, una parte dovrà una determinata prestazione. Il suo effetto è di limitare il risarcimento alla penale pattuita, salvo sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta a prescindere dalla prova del danno.
Come funziona e quando si applica
Ha funzione di predeterminazione forfettaria del risarcimento e di rafforzamento del vincolo. Il creditore non deve provare il danno; il giudice può però ridurre la penale manifestamente eccessiva (art. 1384). Va distinta dalla caparra (art. 1385).
Esempio pratico
Un contratto prevede una penale di 100 € per ogni giorno di ritardo nella consegna: il committente la pretende senza dover dimostrare il danno effettivamente subito.
Domande frequenti
Devo provare il danno per ottenere la penale?
No: la clausola penale è dovuta a prescindere dalla prova del danno.
La penale può essere ridotta?
Sì: il giudice può ridurla se è manifestamente eccessiva o se l’obbligazione è stata in parte eseguita (art. 1384).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.