Autore: Andrea Marton

  • Art. 216-septies D.Lgs. 209/2005 – Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato

    Art. 216-septies D.Lgs. 209/2005 – Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora: a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare; b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorità di vigilanza interessate, conformemente agli articoli 47-sexies e 207-octies, comma 7.

    2. Se il profilo di rischio del gruppo non è adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.

  • Art. 154 D.Lgs. 209/2005 – Centro di informazione italiano

    Art. 154 D.Lgs. 209/2005 – Centro di informazione italiano

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. È istituito presso l' CONSAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine l' CONSAP può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano.

    2. 2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta: a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore; c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152.

    3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

    4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

    5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall' CONSAP , sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.

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    6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, la CONSAP è autorizzata, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali , ad avvalersi dei dati trattati dall'IVASS per le finalità della banca dati sinistri. L'IVASS, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.

    ))

    7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali , nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.

    8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

  • Art. 132 Codice della Navigazione – Matricole, registri e documenti di lavoro del personale

    Art. 132 Codice della Navigazione – Matricole, registri e documenti di lavoro del personale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto. Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.

  • Art. 135 D.Lgs. 209/2005 – Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati

    Art. 135 D.Lgs. 209/2005 – Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate 'anagrafe testimonì e 'anagrafe danneggiatì.

    2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica

    3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'IVASS, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.

    ((

    3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

    3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

    3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare))

  • Art. 178 D.Lgs. 209/2005 – Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori

    Art. 178 D.Lgs. 209/2005 – Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

  • Art. 204 Codice della Navigazione – Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita

    Art. 204 Codice della Navigazione – Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto. .

  • Art. 238 Codice Civile: Irreclamabilità di uno stato di figlio c

    Art. 238 Codice Civile: Irreclamabilità di uno stato di figlio c

    Art. 238 c.c. – Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244 , nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all’atto stesso.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

  • Art. 136 D.Lgs. 209/2005

    Art. 136 D.Lgs. 209/2005

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero dello sviluppo economico , l' IVASS è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico , è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.

    3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico , programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.

    3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall' IVASS , sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.

  • CCNL Vigilanza: orario 40h, turni 5+1 e lavoro notturno

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il CCNL Vigilanza fissa orario di 40 ore settimanali, distribuito tipicamente con sistema 5+1 (7h × 5 giorni + 1 giorno di riposo). Per le GPG: 7 giorni di riposo compensativo per ogni anno di servizio. Lavoro notturno (22-6) con maggiorazione 25%. Per i servizi 24/7: turni rotativi M/P/N con riposi obbligatori.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni CCNL Vigilanza
    Voce Quantità
    Orario settimanale 40 ore
    Sistema 5+1 7h × 5 giorni + 1 riposo
    Riposo compensativo GPG 7 giorni/anno servizio
    Notturno (22-6) +25%
    Festivo +50%
    Straordinario +30-50%
    Riposo giornaliero 11h consecutive
    Riposo settimanale 24h continuative

    Orario 40h e sistema 5+1

    Il CCNL Vigilanza fissa l’orario standard a 40 ore settimanali, distribuite tipicamente con il sistema 5+1:

    • 5 giorni di lavoro × 7 ore
    • 1 giorno di riposo settimanale (di norma a turno tra colleghi)
    • +5 ore distribuite (es. straordinario o ore comprese in altro modo)

    Per i servizi 24/7 (vigilanza notturna, piantonamenti continui) si applicano turni rotativi M/P/N con calendari plurisettimanali.

    Riposo compensativo annuale per GPG

    Per le GPG il CCNL prevede 7 giorni di riposo compensativo per ogni anno di servizio. Sono giorni aggiuntivi rispetto alle ferie, in considerazione del rischio professionale.

    I giorni di riposo compensativo possono essere fruiti come permessi singoli o accumulati in periodi più lunghi. Tipicamente: 7 giorni/anno = ~1 settimana aggiuntiva di riposo per le GPG.

    Lavoro notturno

    Il lavoro notturno (22-6) prevede:

    • Maggiorazione del 25% sulla retribuzione oraria delle ore notturne
    • Limite legale: max 8 ore di lavoro effettivo a notte
    • Limite annuale: max 80 turni notturni/anno (per legge generale)
    • Visita medica obbligatoria per turnisti notturni ogni 2 anni
    • Vietato per donne in gravidanza fino al 1° anno bambino

    Per GPG che fanno notturno frequente: +€200-400/mese di indennità notturna.

    Straordinari e turni

    Le ore eccedenti l’orario contrattuale (40h/sett medie) sono straordinario:

    • +30% per straordinario diurno feriale
    • +50% per straordinario notturno o festivo

    I servizi a turnazione (M/P/N) hanno indennità di turno fissa €30-80/mese per il disagio dell’alternanza.

    La modifica dell’orario individuale richiede preavviso di almeno 1 ciclo di turno (es. 1 settimana per chi fa turni settimanali) ed essere motivata da ragioni di servizio.

    Casi pratici

    Tizio – GPG IV con riposo compensativo 7gg
    Tizio è GPG IV da 5 anni. Riposo compensativo cumulato: 7 × 5 = 35 giorni (oltre alle ferie). Fruisce 1 settimana aggiuntiva all’anno + giorni sparsi per impegni personali.
    Caia – Servizi Fiduciari notturno fisso
    Caia è SF C, addetta notturno fisso (22-6) in residence. Stipendio base €1.580 + indennità notturna 25% sulle 8 ore × 4 turni/sett × 4,33 sett = ~€460/mese aggiuntivi. Totale: ~€2.040 lordi/mese.
    Sempronio – GPG turnista 5+1
    Sempronio è GPG III, sistema 5+1. Lavora lun-ven (7h × 5 = 35h) + ore aggiuntive variabili (5h/sett). Sabato riposo, domenica di solito riposo (a rotazione). Orario mensile medio: 173h.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora una guardia giurata?
    40 ore settimanali con sistema 5+1: 7h × 5 giorni + 1 giorno di riposo. Più 5 ore aggiuntive distribuibili. Per turnisti M/P/N: calendario plurisettimanale con media 40h.
    Cos'è il riposo compensativo GPG?
    Per le GPG il CCNL prevede 7 giorni/anno di riposo compensativo aggiuntivo (oltre alle ferie). Riconoscimento del rischio professionale dell’armata. Cumulabile e fruibile come permessi.
    Quanto pagano il notturno?
    Maggiorazione 25% sulle ore notturne (22-6). Per GPG IV (€11,5/h base): +€2,88/h di indennità notturna. 4 turni di 8h/sett × 4,33 = ~€398/mese in più.
    Posso essere chiamato a fare ore extra?
    Sì, le ore eccedenti l’orario contrattuale sono straordinario (+30% diurno, +50% notturno/festivo). Il consenso preventivo è normalmente necessario salvo emergenze. Limite legale: 250h/anno.
    Le modifiche all'orario sono libere?
    No, la modifica dell’orario individuale deve essere motivata da ragioni di servizio proporzionate e comunicata con preavviso di almeno 1 ciclo di turno (es. 1 settimana per turnisti settimanali).
    Posso rifiutare il turno notturno?
    Solo per donne in gravidanza (sempre), genitori con figli fino a 12 anni (se possibili alternative), motivi sanitari documentati. Altrimenti il turno notturno è parte del contratto e non può essere rifiutato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e quattordicesima delle GPG e malattia, infortunio e copertura porto d’arma.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 209 Codice della Navigazione – Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio

    Art. 209 Codice della Navigazione – Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione provvedono le autorità marittime o consolari. I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella circoscrizione del quale è accaduto il sinistro medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave. Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

  • CCNL Operai Agricoli: apprendistato professionalizzante

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Il CCNL Operai Agricoli consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni di durata 36 mesi standard (5 anni per profili tecnici Area 1). Sottoinquadramento 2 livelli sotto qualifica finale. Formazione obbligatoria 80h annue. Apprendistato per qualifica/diploma 15-25 anni in IeFP agricoltura (3 anni). Contributi azienda ridotti al 10%. Forte uso nelle aziende strutturate (vinicole, ortofrutticole).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA · Copagri · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    14 gennaio 2024 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (proroga in atto)
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato CCNL Operai Agricoli
    Caratteristica Valore
    Età ammessa 18-29 anni (15-25 per qualifica/diploma)
    Durata apprendistato professionalizzante 36 mesi standard, 60 mesi Area 1 specialisti
    Sottoinquadramento 2 livelli sotto qualifica finale
    Formazione obbligatoria 80h annue (interna + regionale)
    Apprendisti vs dipendenti qualificati 3 ogni 2 (aziende ≥10 dipendenti)
    Recesso al termine Libero con preavviso ordinario
    Contributi INPS azienda 10% (vs 30% standard)
    Apprendistato qualifica/diploma IeFP Tecnico Agroalimentare, Tecnico Agro-zootecnico

    Tre tipologie di apprendistato

    Il D.Lgs. 81/2015 disciplina 3 tipi di apprendistato, tutti utilizzati in agricoltura:

    • Apprendistato per la qualifica e il diploma: 15-25 anni, durata pari al corso scolastico (max 3 anni). Tipico per Tecnico Agroalimentare IeFP, Operatore Agricolo IeFP.
    • Apprendistato professionalizzante: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (il più diffuso in agricoltura)
    • Apprendistato di alta formazione/ricerca: 18-29 anni, 36-60 mesi (laurea in Scienze Agrarie, Enologia, Veterinaria)

    Sottoinquadramento e progressione

    L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale e progredisce:

    Esempio per trattorista Area 2A (qualifica finale):

    • Mesi 1-12: livello Area 3B
    • Mesi 13-24: livello Area 3A
    • Mesi 25-36: livello Area 2A (qualifica finale)

    Risparmio azienda: ~€2.500-4.000 totali in tre anni vs trattorista standard.

    Formazione obbligatoria

    L’apprendista ha diritto a 80 ore annue retribuite:

    • 40 ore formazione base/trasversale (sicurezza D.Lgs. 81/2008, comunicazione, ruolo)
    • 40 ore formazione tecnico-professionale (mansione: potatura, mungitura, manutenzione macchine)

    Tipica formazione tecnica agricola:

    • Corso uso prodotti fitosanitari (D.Lgs. 150/2012) – obbligatorio per chi tratta
    • Patentino macchine agricole >55 CV
    • HACCP per produzione agroalimentare
    • Formazione lotta integrata (IPM)

    Mancata formazione = conversione in contratto subordinato standard + sanzione amministrativa.

    Contributi previdenziali ridotti

    L’apprendistato gode di contributi INPS agricoli ridotti:

    • 10% azienda (vs 30% standard)
    • 5,84% lavoratore
    • Esenzione totale primi 3 anni se azienda con ≤9 dipendenti (Legge di Bilancio)

    L’aliquota ridotta resta nei 12 mesi successivi alla conferma.

    Apprendistato di alta formazione: enologi e agronomi

    L’apprendistato di alta formazione è in crescita nel settore vinicolo e ortofrutticolo:

    • Enologo: laurea Viticoltura ed Enologia (UniBo, UniMi, UniPi, UniTorino) – 36-48 mesi apprendistato in cantina + università
    • Agronomo: laurea Scienze Agrarie – 36-60 mesi in azienda + università
    • Veterinario aziendale: laurea Medicina Veterinaria – alta formazione in allevamento

    Combinazione studio + lavoro retribuito. Al termine: laurea + qualifica + esperienza diretta.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista trattorista 21 anni
    Tizio (21 anni) entra come apprendista trattorista, durata 36 mesi. Primi 12 mesi Area 3B (€1.255/mese), poi Area 3A, poi Area 2A. Patentino trattore + corso fitosanitari obbligatori in formazione.
    Caia – Apprendista enologa
    Caia (24 anni) studia Enologia + apprendistato alta formazione in cantina toscana 48 mesi. Lavora 30h/sett + studia. Al termine: laurea + qualifica enologa + esperienza vendemmia.
    Sempronio – Apprendistato qualifica IeFP 17 anni
    Sempronio (17 anni) frequenta IeFP Operatore Agricolo + apprendistato qualifica 3 anni. Stage in azienda agricola pomeriggio. Al diploma: qualifica + assunzione Area 3A.

    Domande frequenti

    Quanto dura un apprendistato in agricoltura?
    Professionalizzante 36 mesi standard, 60 mesi per Area 1 specialisti. Qualifica/diploma 3 anni (corso IeFP). Alta formazione (enologi, agronomi) 36-60 mesi.
    Quanto guadagna un apprendista trattorista?
    Sottoinquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale. Per Area 2A finale: primo anno Area 3B (~€1.255), secondo Area 3A (~€1.290), terzo Area 2A (~€1.420). Aumento progressivo automatico.
    La formazione è obbligatoria nell'apprendistato agricolo?
    Sì, 80 ore annue retribuite (40 base + 40 tecnica). Include corso fitosanitari (D.Lgs. 150/2012), patentino macchine >55 CV, HACCP, formazione lotta integrata IPM, sicurezza D.Lgs. 81/2008.
    Posso conseguire una laurea agraria in apprendistato?
    Sì, con apprendistato di alta formazione. Combini studio universitario (Viticoltura, Scienze Agrarie, Veterinaria) con lavoro retribuito 30-32h/sett in azienda. Al termine: laurea + qualifica + esperienza.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e malattia OTI e INAIL infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 265 D.P.R. 115/2002

    Art. 265 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.

    2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.

    3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.

    4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 , come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 , e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525 , limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

    5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.

    6. Il processo di cui all' articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

    7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91 , sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.