In sintesi
- Il personale navigante è iscritto nelle matricole ed è munito di libretto di navigazione.
- Il personale portuale è iscritto nei registri ed è munito di libretto di ricognizione.
- Sia le matricole sia i registri sono tenuti dagli uffici di porto competenti per territorio.
- Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro sono disciplinati dal regolamento di esecuzione del codice.
- La norma istituisce un sistema duale di registrazione pubblica che condiziona l'accesso legittimo all'impiego nel settore della navigazione interna.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 132 Codice della Navigazione — Matricole, registri e documenti di lavoro del personale
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto. Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 132 Cod. Amb. — interventi sostitutivi
- Art. 132 D.Lgs. 209/2005 — Obbligo a contrarre
- Art. 132 D.Lgs. 42/2004 — (Convenzioni internazionali )
- Art. 132 Codice Civile: Mancanza dell'atto di celebrazione
- Articolo 132 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 132 Codice del Consumo: Termini
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio sistematica: il doppio binario registrativo
L'art. 132 costituisce il cardine amministrativo dell'intero regime del personale della navigazione interna. La norma introduce un sistema di registrazione pubblica articolato su due strumenti distinti — la matricola per il personale navigante e il registro per il personale portuale — ai quali corrispondono altrettanti documenti individuali di legittimazione professionale. Questo doppio binario non è una mera formalità burocratica: la titolarità dell'iscrizione e il possesso del relativo documento condizionano la liceità dell'impiego, la valida stipula del contratto di arruolamento o di lavoro portuale e l'accesso alle tutele previdenziali di settore. Il sistema persegue finalità di ordine pubblico, sicurezza della navigazione e controllo del mercato del lavoro nel settore.
Le matricole del personale navigante
Le matricole sono registri pubblici nei quali vengono annotate le generalità del personale navigante iscritto, i titoli professionali posseduti, i servizi imbarcati e ogni altra informazione rilevante per l'esercizio dell'attività. L'iscrizione nelle matricole è presupposto indefettibile per l'arruolamento a bordo delle navi della navigazione interna: nessun soggetto privo di iscrizione può legittimamente far parte dell'equipaggio. Le matricole sono tenute dagli uffici di porto con riferimento al territorio di competenza, seguendo le forme stabilite dal regolamento di attuazione del codice. Le variazioni significative — come il conseguimento di nuovi titoli o l'annotazione dei servizi prestati — devono essere registrate tempestivamente per garantire l'aggiornamento del documento.
Il libretto di navigazione
Il libretto di navigazione è il documento individuale rilasciato al personale navigante iscritto nelle matricole. Assolve una duplice funzione: da un lato, comprova l'iscrizione e i titoli professionali posseduti dal titolare; dall'altro, serve come registro dei servizi imbarcati, con annotazione di ciascun imbarco e sbarco. Il libretto deve essere presentato all'armatore o all'esercente al momento dell'arruolamento ed è custodito a bordo per tutta la durata del servizio, salvo le modalità stabilite dal regolamento. La perdita o il deterioramento del libretto deve essere denunciata all'ufficio di porto per l'ottenimento del duplicato.
I registri e il libretto di ricognizione
Per il personale portuale (lavoratori portuali e barcaioli ex art. 131), lo strumento di registrazione pubblica è il registro tenuto dall'ufficio di porto, mentre il documento individuale è il libretto di ricognizione. La scelta di denominazioni diverse rispetto a quelle del personale navigante riflette la volontà legislativa di tenere separati i due sistemi, evitando confusioni tra categorie soggette a regimi giuridici differenti. Il libretto di ricognizione assolve funzioni analoghe al libretto di navigazione, ma adattate alla natura terrestre dell'attività portuale: comprova l'iscrizione nel registro, attesta le qualifiche e consente all'ufficio di porto di esercitare il controllo sull'impiego del personale.
Rinvio al regolamento e profili pratici
L'art. 132 rinvia al regolamento di attuazione per la disciplina delle «forme e degli effetti» dei documenti di lavoro. Il rinvio è volontariamente ampio, attribuendo alla fonte secondaria il compito di definire i dettagli tecnici della registrazione, le modalità di aggiornamento e le conseguenze giuridiche dell'iscrizione e dei documenti. Questo impianto normativo richiede, in sede di interpretazione e applicazione, un costante coordinamento tra le disposizioni codicistiche e le norme regolamentari vigenti. Dal punto di vista pratico, la regolarità dell'iscrizione e la correttezza dei documenti di lavoro sono oggetto di verifica da parte delle autorità marittime e di porto nell'ambito delle ispezioni sul personale imbarcato o impiegato in ambito portuale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e il libretto di navigazione smarrito
Tizio, imbarcato come capo timoniere su un battello lacustre, smarrisce il libretto di navigazione durante un periodo a terra: deve denunciare la perdita all'ufficio di porto che ha rilasciato il documento e richiedere un duplicato, poiché senza il libretto non può legalmente essere arruolato alla ripresa del servizio.
Caso 2: Caio, lavoratore portuale senza iscrizione nel registro
Caio viene assunto informalmente in un piccolo porto fluviale senza essere iscritto nel registro portuale né munito di libretto di ricognizione: l'impiego è irregolare ai sensi dell'art. 132 cod. nav. e l'esercente del porto è esposto alle conseguenti sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di verifica della regolare iscrizione del personale.
Caso 3: Sempronio e il trasferimento di iscrizione
Sempronio, iscritto nella matricola dell'ufficio di porto di Venezia, si trasferisce per ragioni di lavoro a Mantova: deve richiedere il trasferimento dell'iscrizione all'ufficio di porto di Mantova, seguendo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del codice della navigazione, poiché le matricole sono territorialmente competenti.
Domande frequenti
Cosa sono le matricole nella navigazione interna?
Sono registri pubblici tenuti dagli uffici di porto nei quali è iscritto il personale navigante della navigazione interna. L'iscrizione è presupposto necessario per essere arruolati a bordo delle navi.
Qual è la differenza tra libretto di navigazione e libretto di ricognizione?
Il libretto di navigazione è rilasciato al personale navigante iscritto nelle matricole; il libretto di ricognizione spetta al personale portuale iscritto nei registri. Entrambi comprovano l'iscrizione e i titoli professionali, ma si riferiscono a categorie e regimi giuridici distinti.
Chi tiene le matricole e i registri del personale nella navigazione interna?
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto competenti per territorio, ai sensi dell'art. 132 cod. nav.
Le forme dei documenti di lavoro sono stabilite direttamente dal codice?
No: l'art. 132 rinvia al regolamento di esecuzione per la disciplina delle forme e degli effetti dei documenti di lavoro, lasciando alla fonte secondaria la definizione dei dettagli tecnici e operativi.
Vedi anche