Art. 186 Codice della Navigazione – Autorità del comandante
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell' articolo 1917 del codice civile .
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45 , 46 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 58 , 59 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , nonché gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, secondo comma, del codice civile , i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
Il CCNL Vigilanza riconosce 26 giorni di ferie all’anno. Per le GPG si aggiungono 7 giorni di riposo compensativo annuali. 11 festività nazionali retribuite + Santo Patrono. Le ferie possono essere divise in più periodi purché almeno 2 settimane consecutive siano nello stesso anno. Per lavoro nelle festività: maggiorazione 50% + riposo compensativo.
| Voce | Quantità |
|---|---|
| Ferie annuali | 26 giorni lavorativi |
| Riposo compensativo GPG | +7 giorni/anno (solo GPG) |
| Festività nazionali | 11 + Patrono |
| Permessi visite mediche | 16h/anno |
| Permessi formazione | 16h/triennio |
| Lutto | 3 giorni |
| Matrimonio | 15 giorni |
Il CCNL Vigilanza riconosce 26 giorni di ferie lavorativi all’anno per tutti i lavoratori (GPG e Servizi Fiduciari). Il calcolo è di 2,17 giorni al mese di servizio (frazione di mese ≥15 giorni = mese intero).
Le ferie possono essere divise liberamente, purché almeno 2 settimane consecutive siano godute nello stesso anno di maturazione. Il resto entro 18 mesi dalla fine dell’anno.
Le GPG hanno 7 giorni di riposo compensativo aggiuntivi ogni anno, riconoscimento del rischio professionale dell’armata. Sono aggiuntivi alle ferie (totale: 26 + 7 = 33 giorni/anno di riposo retribuito).
I 7 giorni possono essere fruiti come permessi singoli (anche orari) o accumulati in periodi più lunghi. Non maturano per Servizi Fiduciari.
11 festività nazionali retribuite + Santo Patrono: 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12.
Per lavoro festivo (frequente per la vigilanza, servizio H24): retribuzione + maggiorazione 50% + giorno di riposo compensativo entro 30 giorni.
Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso di licenziamento: il datore deve liquidarle in busta paga.
Permessi retribuiti aggiuntivi:
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e quattordicesima delle GPG, malattia, infortunio e copertura porto d’arma e periodo di prova per livello.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Articolo abrogato dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361
[Abrogato]
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione informa il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione. 82
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Fatte salve le competenze previste dall' articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.
2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da IVASS, sentita la CONSOB, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi.
3. L'IVASS e la CONSOB si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati. (45)
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice. Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità. Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione.
Il CCNL Bancari applica il Testo Unico Maternità con integrazione 100%. Paternità 10gg al 100%. Smart working post-maternità ampiamente diffuso (fino a 3 anni del bambino, 3-4 gg/sett). Divieto licenziamento fino al 1° anno del bambino.
| Tutela | Durata | Indennità |
|---|---|---|
| Maternità obbligatoria | 5 mesi | 100% |
| Paternità obbligatoria | 10 giorni | 100% INPS |
| Congedo parentale | 6 mesi/genitore | 30% |
| Riposi giornalieri | 2h (1° anno) | 100% INPS |
| Smart working post-mat | Fino 3 anni bambino | Stessa retribuzione |
Congedo obbligatorio 5 mesi (2+3 o 1+4). INPS 80% + integrazione 20% = 100%. Tutele rafforzate.
Settore all’avanguardia su rientro post-maternità: smart working 3-4 gg/sett per 1-3 anni del bambino. Conciliazione lavoro-famiglia. Diritto al disconnessione.
10gg paternità obbligatoria al 100% + congedo parentale 6 mesi al 30% (primi 9 mesi). Bonus famiglia: padre che prende 3+ mesi = totale familiare 11 mesi.
Vietato lavoro non standard fino al 1° anno bambino. Riorganizzazione mansioni o smart working. Divieto licenziamento dalla comunicazione gravidanza al 1° anno bambino.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree e Quadri, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, tredicesima, PAI e VAP, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per area e Quadro.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.