Art. 137 Codice della Navigazione – Ammissione delle navi alla navigazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice. Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità. Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione.
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In sintesi
Sono ammesse alla navigazione interna le navi iscritte nelle matricole o nei registri degli uffici competenti e abilitate nelle forme previste dal codice.
L'iscrizione presuppone il possesso dei requisiti di individuazione e di nazionalità stabiliti dal codice.
Le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero e dal luogo dell'ufficio di iscrizione.
Questi criteri di individuazione operano sia ai fini dell'iscrizione sia 'a tutti gli altri effetti di legge', con portata sistematica generale.
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 137 apre il regime amministrativo delle navi della navigazione interna (Libro III, Titolo IV, Capo I), disciplinando i presupposti fondamentali affinché una nave possa legittimamente navigare nelle acque interne italiane. La norma si muove su tre piani strettamente interconnessi: l'ammissione alla navigazione come atto giuridico-amministrativo, l'iscrizione nei pubblici registri come suo presupposto, e l'individuazione della nave come base tecnica dell'iscrizione stessa. Il sistema delineato dall'art. 137 parallela quello previsto per la navigazione marittima (artt. 143 ss. cod. nav.) adattandolo alle specificità delle acque interne, con un apparato amministrativo semplificato ma funzionalmente equivalente.
L'ammissione alla navigazione
L'ammissione alla navigazione è il provvedimento amministrativo che abilita la nave a circolare legittimamente nelle acque interne. Non è sufficiente la mera iscrizione nei pubblici registri: occorre anche che la nave sia abilitata nelle forme previste dal codice, il che implica il superamento delle verifiche tecniche di sicurezza previste dalla normativa (visita di bordo, certificazione degli impianti propulsivi e di sicurezza, verifica della stazza, ecc.). La distinzione tra iscrizione e abilitazione è concettualmente rilevante: l'iscrizione attesta l'identità e la nazionalità della nave; l'abilitazione certifica la sua idoneità tecnica alla navigazione. Solo la combinazione di entrambe le condizioni produce l'ammissione alla navigazione in senso pieno.
Le matricole e i registri delle navi
Le matricole e i registri in cui sono iscritte le navi della navigazione interna sono tenuti dagli uffici di porto competenti per territorio. Va distinta l'iscrizione delle navi (art. 137) dall'iscrizione del personale (artt. 132-133): si tratta di registri distinti, sebbene entrambi gestiti dagli uffici di porto. Per le navi della navigazione interna, la classificazione e l'iscrizione sono generalmente curate dall'ispettorato compartimentale o da altri organi stabiliti da leggi speciali, a seconda della tipologia di nave e dell'obbligo o meno di classificazione. Il Registro italiano navale interviene per le navi per le quali è obbligatoria la classificazione (art. 138).
I requisiti di individuazione della nave
L'art. 137 stabilisce che le navi e i galleggianti siano individuati da tre elementi: la stazza, il nome o il numero e il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione. La stazza è la misura convenzionale della capacità interna della nave, calcolata secondo le norme stabilite dal regolamento e dal codice (art. 138); essa rileva non solo ai fini dell'iscrizione, ma anche per il calcolo di diritti portuali e per la determinazione dell'obbligo di classificazione. Il nome (per le navi di maggiori dimensioni) o il numero (per le imbarcazioni più piccole) è l'elemento identificativo principale che deve essere riportato sullo scafo e nei documenti di bordo. Il luogo dell'ufficio di iscrizione completa l'individuazione, permettendo di ricondurre la nave all'autorità competente per la gestione del fascicolo registrativo.
La portata 'a tutti gli altri effetti di legge'
Il terzo comma dell'art. 137 precisa che i criteri di individuazione operano non solo ai fini dell'iscrizione, ma anche «a tutti gli altri effetti di legge». Questa clausola di portata generale ha notevole importanza sistematica: significa che ogni volta che la legge fa riferimento a una nave della navigazione interna - ai fini della responsabilità civile, dell'esecuzione, dei privilegi e ipoteche navali, delle norme di sicurezza, della tutela previdenziale del personale - l'identificazione del soggetto passivo o attivo del rapporto giuridico avviene sulla base dei tre criteri indicati: stazza, nome/numero e ufficio di iscrizione. Questa uniformità di criteri garantisce la certezza giuridica nelle molteplici relazioni che coinvolgono le navi della navigazione interna.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e la nave non iscritta
Tizio acquista un galleggiante usato e lo utilizza per il trasporto di merci sul Po senza procedere all'iscrizione nelle matricole: la nave non è ammessa alla navigazione ai sensi dell'art. 137 cod. nav. e Tizio è esposto a sanzioni amministrative, oltre a non poter legalmente esercitare l'attività di trasporto fluviale per conto terzi.
Caso 2: Caio e la richiesta di iscrizione
Caio acquista un nuovo battello passeggeri per il Lago di Como e si presenta all'ufficio di porto per l'iscrizione: deve fornire la documentazione relativa alla stazza (certificato di stazza ex art. 138), il nome scelto per la nave e soddisfare i requisiti di nazionalità, dopo di che la nave sarà iscritta nel registro e potrà ottenere l'abilitazione alla navigazione.
Caso 3: Sempronio e l'identificazione della nave in caso di urto
Un galleggiante di Sempronio è coinvolto in un urto con un'altra imbarcazione sul fiume Adige: ai fini della determinazione delle responsabilità civili e dell'attivazione dei privilegi sull'imbarcazione, la nave è identificata attraverso la stazza, il numero di iscrizione e il luogo dell'ufficio di iscrizione, ai sensi dell'art. 137, terzo comma, cod. nav.
Domande frequenti
Quali condizioni deve soddisfare una nave per essere ammessa alla navigazione interna?
Deve essere iscritta nelle matricole o nei registri degli uffici competenti e abilitata nelle forme previste dal Codice della navigazione. Iscrizione e abilitazione sono condizioni cumulative: entrambe necessarie.
Come viene individuata una nave della navigazione interna ai sensi del codice?
Tramite tre elementi: la stazza, il nome o il numero identificativo e il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione. Questi criteri operano ai fini dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge.
Chi gestisce i registri delle navi della navigazione interna?
I registri e le matricole sono tenuti dagli uffici di porto competenti per territorio. Per le navi soggette a classificazione obbligatoria interviene il Registro italiano navale ai sensi dell'art. 138 cod. nav.
Un galleggiante deve essere iscritto per navigare nelle acque interne?
Sì: l'art. 137 si riferisce espressamente a 'navi e galleggianti', entrambi soggetti all'obbligo di iscrizione nei pubblici registri come presupposto per l'ammissione alla navigazione interna.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 137 apre il regime amministrativo delle navi della navigazione interna (Libro III, Titolo IV, Capo I), disciplinando i presupposti fondamentali affinché una nave possa legittimamente navigare nelle acque interne italiane. La norma si muove su tre piani strettamente interconnessi: l'ammissione alla navigazione come atto giuridico-amministrativo, l'iscrizione nei pubblici registri come suo presupposto, e l'individuazione della nave come base tecnica dell'iscrizione stessa. Il sistema delineato dall'art. 137 parallela quello previsto per la navigazione marittima (artt. 143 ss. cod. nav.) adattandolo alle specificità delle acque interne, con un apparato amministrativo semplificato ma funzionalmente equivalente.
L'ammissione alla navigazione
L'ammissione alla navigazione è il provvedimento amministrativo che abilita la nave a circolare legittimamente nelle acque interne. Non è sufficiente la mera iscrizione nei pubblici registri: occorre anche che la nave sia abilitata nelle forme previste dal codice, il che implica il superamento delle verifiche tecniche di sicurezza previste dalla normativa (visita di bordo, certificazione degli impianti propulsivi e di sicurezza, verifica della stazza, ecc.). La distinzione tra iscrizione e abilitazione è concettualmente rilevante: l'iscrizione attesta l'identità e la nazionalità della nave; l'abilitazione certifica la sua idoneità tecnica alla navigazione. Solo la combinazione di entrambe le condizioni produce l'ammissione alla navigazione in senso pieno.
Le matricole e i registri delle navi
Le matricole e i registri in cui sono iscritte le navi della navigazione interna sono tenuti dagli uffici di porto competenti per territorio. Va distinta l'iscrizione delle navi (art. 137) dall'iscrizione del personale (artt. 132-133): si tratta di registri distinti, sebbene entrambi gestiti dagli uffici di porto. Per le navi della navigazione interna, la classificazione e l'iscrizione sono generalmente curate dall'ispettorato compartimentale o da altri organi stabiliti da leggi speciali, a seconda della tipologia di nave e dell'obbligo o meno di classificazione. Il Registro italiano navale interviene per le navi per le quali è obbligatoria la classificazione (art. 138).
I requisiti di individuazione della nave
L'art. 137 stabilisce che le navi e i galleggianti siano individuati da tre elementi: la stazza, il nome o il numero e il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione. La stazza è la misura convenzionale della capacità interna della nave, calcolata secondo le norme stabilite dal regolamento e dal codice (art. 138); essa rileva non solo ai fini dell'iscrizione, ma anche per il calcolo di diritti portuali e per la determinazione dell'obbligo di classificazione. Il nome (per le navi di maggiori dimensioni) o il numero (per le imbarcazioni più piccole) è l'elemento identificativo principale che deve essere riportato sullo scafo e nei documenti di bordo. Il luogo dell'ufficio di iscrizione completa l'individuazione, permettendo di ricondurre la nave all'autorità competente per la gestione del fascicolo registrativo.
La portata 'a tutti gli altri effetti di legge'
Il terzo comma dell'art. 137 precisa che i criteri di individuazione operano non solo ai fini dell'iscrizione, ma anche «a tutti gli altri effetti di legge». Questa clausola di portata generale ha notevole importanza sistematica: significa che ogni volta che la legge fa riferimento a una nave della navigazione interna - ai fini della responsabilità civile, dell'esecuzione, dei privilegi e ipoteche navali, delle norme di sicurezza, della tutela previdenziale del personale - l'identificazione del soggetto passivo o attivo del rapporto giuridico avviene sulla base dei tre criteri indicati: stazza, nome/numero e ufficio di iscrizione. Questa uniformità di criteri garantisce la certezza giuridica nelle molteplici relazioni che coinvolgono le navi della navigazione interna.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e la nave non iscritta
Tizio acquista un galleggiante usato e lo utilizza per il trasporto di merci sul Po senza procedere all'iscrizione nelle matricole: la nave non è ammessa alla navigazione ai sensi dell'art. 137 cod. nav. e Tizio è esposto a sanzioni amministrative, oltre a non poter legalmente esercitare l'attività di trasporto fluviale per conto terzi.
Caso 2: Caio e la richiesta di iscrizione
Caio acquista un nuovo battello passeggeri per il Lago di Como e si presenta all'ufficio di porto per l'iscrizione: deve fornire la documentazione relativa alla stazza (certificato di stazza ex art. 138), il nome scelto per la nave e soddisfare i requisiti di nazionalità, dopo di che la nave sarà iscritta nel registro e potrà ottenere l'abilitazione alla navigazione.
Caso 3: Sempronio e l'identificazione della nave in caso di urto
Un galleggiante di Sempronio è coinvolto in un urto con un'altra imbarcazione sul fiume Adige: ai fini della determinazione delle responsabilità civili e dell'attivazione dei privilegi sull'imbarcazione, la nave è identificata attraverso la stazza, il numero di iscrizione e il luogo dell'ufficio di iscrizione, ai sensi dell'art. 137, terzo comma, cod. nav.
Domande frequenti
Quali condizioni deve soddisfare una nave per essere ammessa alla navigazione interna?
Deve essere iscritta nelle matricole o nei registri degli uffici competenti e abilitata nelle forme previste dal Codice della navigazione. Iscrizione e abilitazione sono condizioni cumulative: entrambe necessarie.
Come viene individuata una nave della navigazione interna ai sensi del codice?
Tramite tre elementi: la stazza, il nome o il numero identificativo e il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione. Questi criteri operano ai fini dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge.
Chi gestisce i registri delle navi della navigazione interna?
I registri e le matricole sono tenuti dagli uffici di porto competenti per territorio. Per le navi soggette a classificazione obbligatoria interviene il Registro italiano navale ai sensi dell'art. 138 cod. nav.
Un galleggiante deve essere iscritto per navigare nelle acque interne?
Sì: l'art. 137 si riferisce espressamente a 'navi e galleggianti', entrambi soggetti all'obbligo di iscrizione nei pubblici registri come presupposto per l'ammissione alla navigazione interna.