In sintesi
- L'art. 135 disciplina l'assunzione di personale navigante della navigazione interna effettuata all'estero per la formazione o il completamento degli equipaggi di navi nazionali.
- La supervisione dell'assunzione è affidata all'autorità consolare italiana nel Paese estero.
- La norma tutela gli interessi del personale imbarcato garantendo una presenza istituzionale italiana nel procedimento di assunzione.
- Il testo dell'articolo si chiude con l'intestazione delle sezioni successive dedicate al regime amministrativo delle navi e all'ammissione alla navigazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 135 Codice della Navigazione — Assunzione all’estero
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare. DEL REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI Dell'ammissione della nave alla navigazione Sezione I Dell'individuazione della nave
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e contesto della norma
L'art. 135 chiude il Titolo III del Libro III del codice della navigazione, dedicato al personale della navigazione interna, con una norma di chiusura che riguarda il caso — storicamente non infrequente — in cui l'armatore o l'esercente di navi della navigazione interna debba procedere all'assunzione di personale navigante mentre il mezzo si trova all'estero, sia per la formazione iniziale dell'equipaggio di una nave di nuova costruzione in cantiere estero, sia per il completamento dell'equipaggio durante un viaggio internazionale. La norma è concisa ma essenziale: individua nell'autorità consolare il soggetto istituzionale chiamato a sovrintendere a tali assunzioni, garantendo che il procedimento avvenga nel rispetto delle norme italiane e a tutela degli interessi del personale assunto.
Il ruolo dell'autorità consolare
Il termine «sovraintende» attribuisce all'autorità consolare un ruolo di supervisione e controllo sul procedimento di assunzione, non di mero adempimento formale. L'autorità consolare — nelle sue articolazioni di ambasciata, consolato generale, consolato e vice-consolato — è preposta alla tutela degli interessi dei cittadini italiani all'estero e alla protezione delle navi battenti bandiera italiana nelle acque straniere. Nel contesto dell'art. 135, il suo intervento assicura che l'assunzione avvenga nel rispetto delle norme codicistiche sui requisiti del personale (artt. 133-134), che i documenti di lavoro siano regolari e che i contratti di arruolamento siano conformi alla normativa italiana. Questo presidio istituzionale era particolarmente rilevante nel contesto storico del 1942, quando le comunicazioni tra il personale all'estero e le autorità italiane erano lente e difficili.
Formazione e completamento degli equipaggi
La norma distingue due situazioni: la formazione dell'equipaggio, che avviene quando la nave è priva di personale e si procede all'arruolamento integrale ab initio (tipicamente per una nave di nuova costruzione in cantiere estero), e il completamento dell'equipaggio, che ricorre quando parte del personale è già imbarcato ma occorre integrarlo con ulteriori assunzioni per raggiungere la composizione minima prescritta. In entrambi i casi, l'assunzione avviene all'estero e richiede la supervisione consolare. Il riferimento alle «navi nazionali» implica che la norma si applichi solo alle navi battenti bandiera italiana, non a navi straniere eventualmente noleggiate da armatori italiani.
Coordinamento con la disciplina dell'arruolamento
L'assunzione di personale navigante si concretizza nel contratto di arruolamento, disciplinato dagli artt. 326 e ss. del codice della navigazione per la parte marittima, con applicazione analogica per la navigazione interna ove non diversamente disposto. L'autorità consolare, nel sovraintendere all'assunzione, verifica la regolarità del contratto di arruolamento, la corrispondenza tra i titoli professionali del personale assunto e le mansioni loro affidate, e la sussistenza dei requisiti di iscrizione nelle matricole. Qualora il personale assunto all'estero non sia ancora iscritto nelle matricole italiane, l'autorità consolare provvede agli adempimenti necessari o dispone che l'iscrizione avvenga al primo approdo in un porto italiano. Il coordinamento con la disciplina dei registri consolari e con le norme di diritto internazionale privato è essenziale per la corretta applicazione dell'art. 135 nei casi transfrontalieri.
Attualità della norma e profili internazionali
Pur nella sua concisione, l'art. 135 mantiene rilevanza pratica nei contesti in cui navi fluviali italiane operino su vie d'acqua internazionali, come il Reno, il Danubio o le vie navigabili belghe e olandesi, e debbano procedere ad assunzioni di personale navigante nei Paesi rivieraschi. In questi contesti, la supervisione consolare garantisce la conformità alle norme italiane e il rispetto dei diritti del personale assunto. La norma va letta in coordinamento con le convenzioni internazionali sulla navigazione interna, tra cui la Convenzione di Mannheim del 1868 sul Reno e gli accordi successivi, che regolano la navigazione sulle principali vie d'acqua internazionali europee.
Casi pratici
Caso 1: Tizio, capitano assunto in Germania
Una società di navigazione fluviale italiana che opera sul Reno deve completare l'equipaggio della propria nave nel porto di Colonia: ai sensi dell'art. 135 cod. nav., l'assunzione del capitano Tizio deve avvenire sotto la supervisione del consolato italiano in Germania, che verifica la regolarità del contratto di arruolamento e la corrispondenza dei titoli professionali.
Caso 2: Caio, motorista imbarcato in cantiere olandese
Una nave fluviale italiana di nuova costruzione viene consegnata dal cantiere navale di Rotterdam: la società armatoriale forma l'equipaggio sul posto, imbarcando Caio come motorista; l'assunzione avviene sotto la supervisione del consolato italiano nei Paesi Bassi, che provvede anche agli adempimenti relativi all'iscrizione di Caio nelle matricole italiane.
Caso 3: Sempronio e la verifica consolare dei documenti
Sempronio si presenta all'autorità consolare italiana in Francia per essere arruolato su un battello fluviale nazionale in transito sulla Senna, ma i suoi documenti professionali risultano scaduti: il consolato, nell'esercizio della funzione di supervisione ex art. 135 cod. nav., non autorizza l'arruolamento fino alla regolarizzazione dei titoli, tutelando così la sicurezza della navigazione e i diritti del personale stesso.
Domande frequenti
Chi sovraintende all'assunzione di personale navigante all'estero per le navi italiane della navigazione interna?
L'art. 135 cod. nav. attribuisce tale compito all'autorità consolare italiana nel Paese estero, che esercita una funzione di supervisione e controllo sulla regolarità del procedimento di assunzione.
La norma si applica solo alla formazione iniziale dell'equipaggio o anche alle sostituzioni?
L'art. 135 si applica sia alla formazione dell'equipaggio (arruolamento integrale ab initio) sia al suo completamento, ossia l'integrazione con nuove assunzioni durante operazioni all'estero.
Cosa verifica l'autorità consolare durante l'assunzione?
Verifica la regolarità del contratto di arruolamento, la corrispondenza tra i titoli professionali del personale e le mansioni affidate, e la sussistenza dei requisiti di iscrizione nelle matricole italiane.
L'art. 135 si applica anche a navi straniere noleggiate da armatori italiani?
No: la norma fa riferimento alle 'navi nazionali', ossia alle navi battenti bandiera italiana. Non si applica quindi a navi straniere, ancorché operate da armatori o esercenti italiani.