Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1337 c.c.: Trattative e responsabilità precontrattuale

    Art. 1337 c.c.: Trattative e responsabilità precontrattuale

    Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

    Spiegazione

    Già durante le trattative e la formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede. Chi viola questo dovere – ad esempio recede ingiustificatamente da trattative avanzate, o tace circostanze rilevanti – risponde a titolo di responsabilità precontrattuale («culpa in contrahendo»).

    Come funziona e quando si applica

    La norma tutela l’affidamento della controparte ancor prima della conclusione del contratto. Il danno risarcibile è di regola l’«interesse negativo» (spese sostenute e occasioni perse). Comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte delle cause di invalidità note (art. 1338).

    Esempio pratico

    Dopo mesi di trattative e spese, una parte abbandona senza motivo proprio sul punto di firmare: può essere tenuta a risarcire le spese sostenute dall’altra che confidava nella conclusione.

    Domande frequenti

    Si può chiedere il risarcimento se la trattativa salta?

    Sì, se la rottura è contraria a buona fede e l’altra parte aveva un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto: è la responsabilità precontrattuale.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1338 Codice Civile: Conoscenza delle cause d’invalidità

    Articolo 1338 Codice Civile: Conoscenza delle cause d’invalidità

    Art. 1338 c.c. – Conoscenza delle cause d’invalidità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

  • Articolo 1339 Codice Civile: Inserzione automatica di clausole

    Articolo 1339 Codice Civile: Inserzione automatica di clausole

    Art. 1339 c.c. – Inserzione automatica di clausole

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

  • Articolo 1340 Codice Civile: Clausole d’uso

    Articolo 1340 Codice Civile: Clausole d’uso

    Art. 1340 c.c. – Clausole d’uso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

  • Articolo 1329 Codice Civile: Proposta irrevocabile

    Articolo 1329 Codice Civile: Proposta irrevocabile

    Art. 1329 c.c. – Proposta irrevocabile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.

    Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

  • Articolo 1330 Codice Civile: Morte o incapacità dell’imprenditore

    Articolo 1330 Codice Civile: Morte o incapacità dell’imprenditore

    Art. 1330 c.c. – Morte o incapacità dell’imprenditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze.

  • Art. 1331 Codice Civile: Opzione

    Art. 1331 Codice Civile: Opzione

    Art. 1331 c.c. – Opzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329.

    Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

  • Articolo 1332 Codice Civile: Adesione di altre parti al contratto

    Articolo 1332 Codice Civile: Adesione di altre parti al contratto

    Art. 1332 c.c. – Adesione di altre parti al contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

  • Art. 1333 c.c.: Contratto con obbligazioni del solo proponente

    Art. 1333 c.c.: Contratto con obbligazioni del solo proponente

    Art. 1333 c.c. – Contratto con obbligazioni del solo proponente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.

    Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

  • Articolo 1334 Codice Civile: Efficacia degli atti unilaterali

    Articolo 1334 Codice Civile: Efficacia degli atti unilaterali

    Art. 1334 c.c. – Efficacia degli atti unilaterali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

  • Articolo 1335 Codice Civile: Presunzione di conoscenza

    Articolo 1335 Codice Civile: Presunzione di conoscenza

    Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

  • Art. 1327 c.c.: Esecuzione prima della risposta dell’accettante

    Art. 1327 c.c.: Esecuzione prima della risposta dell’accettante

    Art. 1327 c.c. – Esecuzione prima della risposta dell’accettante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.

    L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.