Autore: Andrea Marton

  • Art. 179 D.Lgs. 209/2005 – Nozione

    Art. 179 D.Lgs. 209/2005 – Nozione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.

    2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.

    3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.

    4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera annualità.

  • CCNL Operai Agricoli: stipendi 2026 OTI e OTD

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era del 14 gennaio 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    Oltre 1 milione di lavoratori (OTI + OTD/stagionali) in ~180.000 imprese

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    Il rinnovo del 28 maggio 2026 (quadriennio 2026-2029)

    Il 28 maggio 2026 Confagricoltura, Coldiretti e CIA hanno firmato con Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL il rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti per il quadriennio 2026-2029, che sostituisce il testo scaduto il 31 dicembre 2025. I punti economici verificati:

    • Aumento del 5,1% per il biennio 2026-2027, applicato anche ai minimi di area nazionali, in due tranche: +3,4% dal 1° giugno 2026 (comprensivo del ristoro per i mesi di vacanza contrattuale) e +1,7% dal 1° gennaio 2027.
    • Trattamento Economico Complessivo (TEC): il nuovo art. 50-bis definisce come riferimento retributivo l’insieme delle voci economiche (minimi, tredicesima, welfare bilaterale), non i soli minimi tabellari.
    • OTD fidelizzati: riconoscimento di uno 0,4% aggiuntivo per gli operai a tempo determinato con almeno 3 anni presso la stessa azienda e 150 giornate l’anno.
    • Welfare: 8 ore annue di permesso per assistenza a genitori anziani (OTI), indennità sperimentale per le vittime di violenza di genere, borse di studio, indennità per patologie oncologiche; per i lavoratori migranti 4 ore annue di permesso per le pratiche di soggiorno e traduzione del CCNL.

    Gli importi in euro per livello restano definiti dalle tabelle nazionali di area e soprattutto dai Contratti Provinciali di Lavoro (CPL): la retribuzione effettiva dipende dalla provincia. Le percentuali del rinnovo si applicano sulle tabelle provinciali man mano recepite.

    Fonte: comunicati Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL sulla firma del 28/5/2026. Dati verificati l’8 luglio 2026.

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Salario OTI: 13 mensilità mensile

    L’OTI riceve un salario mensile fisso:

    • 12 mensilità ordinarie
    • Tredicesima (a dicembre)
    • Eventuale quattordicesima negoziata in CPL (Contratto Provinciale di Lavoro): in molte provincie (es. Brescia, Bologna, Cuneo) è prevista a luglio

    Il salario comprende: minimo nazionale + quota provinciale (CPL) + eventuali indennità di mestiere.

    Salario OTD: giornaliero conglobato

    L’OTD riceve un salario giornaliero conglobato che include:

    • Minimo giornaliero
    • + eventuale 4° elemento provinciale

    L’OTD non fruisce ferie (sono indennizzate). Le 51 giornate lavorative qualificano per indennità disoccupazione agricola INPS (~70% retribuzione).

    Contratti Provinciali (CPL)

    I Contratti Provinciali di Lavoro (CPL) integrano il CCNL nazionale con:

    • Indennità di mestiere: specifiche per attività dominanti (vendemmia in Piemonte, raccolta agrumi in Sicilia)
    • Welfare territoriale: enti bilaterali provinciali (EBAS, EBAT)
    • Premi di mansione: trattoristi, mungitori con macchinari complessi

    Esempi quote provinciali (indicative):

    Indennità maltempo

    Una specificità del settore: indennità maltempo per giorni di sospensione attività per pioggia/neve/temporali (oltre 30 minuti).

    • L’OTI riceve 50% retribuzione per i giorni di sospensione
    • L’OTD non riceve nulla: la giornata non lavorata non viene retribuita (per OTD le indennità INPS sono in disoccupazione agricola)
    • La sospensione deve essere documentata su registro maltempo

    In molte CPL provinciali esistono fondi paritetici che integrano l’indennità maltempo OTI.

    Premio di produzione e raccolta cottimo

    In agricoltura è diffuso il cottimo per attività di raccolta:

    • Raccolta frutta: €/bin o €/cassa

    Il cottimo non può superare il limite consentito dal CCNL: garanzia minimo orario equivalente all’Area 3 nazionale. È vietato il “cottimo puro” (solo pezzo, senza garanzia minimo).

    Casi pratici

    Tizio – OTI Trattorista 2A annuale
    Tizio è 2A trattorista OTI in Veneto (CPL Verona +). Stipendio base + quota = /mese × 13 mens + quattordicesima luglio = ~ lordi annui.
    Caia – OTD raccoglitrice frutta Romagna
    Caia raccoglie pesche 30 giornate × /gg = lordi. Più cottimo aggiuntivo /kg per pesche raccolte > 800 kg/giorno (premio produzione).
    Sempronio – Indennità maltempo OTI
    Sempronio è OTI 2B. Pioggia ferma lavoro 4 giorni a marzo. Riceve 50% paga × 4 gg = indennità maltempo. Fondo provinciale EBAT integra al 75%.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un operaio agricolo OTI?
    Un OTI Area 2B (trattorista qualificato) ha minimo nazionale /mese × 13 mens. Con quote provinciali può arrivare a -1.600/mese in Nord Italia. Quattordicesima in alcune province.
    Come è pagato un OTD stagionale?
    A giornata, con conglobato che include ferie (%) e tredicesima (%). Es. raccoglitore Area 3B: -58/gg lordi. Le 51 giornate annue qualificano per disoccupazione agricola INPS.
    Cos'è l'indennità maltempo?
    È un’indennità per OTI in caso di sospensione attività per maltempo (pioggia, neve, temporali oltre 30 min). 50% retribuzione del CCNL nazionale + eventuale integrazione fondo provinciale fino al 75%.
    Il cottimo nelle raccolte è legale?
    Sì, ma con garanzia di minimo orario equivalente all’Area 3 nazionale. Tipico per vendemmia (€/cassetta), raccolta olive (€/quintale), raccolta frutta (€/bin). Vietato il cottimo puro senza garanzia minimo.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale, malattia OTI e INAIL infortunio e prova 6-30 giorni per area.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Bancari: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Credito e Bancari (ABI)

    In sintesi

    Il CCNL Bancari prevede comporto da 8 a 24 mesi in base all’anzianità, tra i più favorevoli dei CCNL. Retribuzione integrata al 100% durante la malattia (INPS 50-66,66% + integrazione azienda). Per gravi patologie: comporto raddoppiato. Tutela tra le più rafforzate.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ABI · FABI · First-CISL · Fisac-CGIL · Uilca · UniSin
    Ultimo rinnovo
    23 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Scaduta il 31 marzo 2026 – termini sospesi per accordo ABI–sindacati fino al 31 dicembre 2026: fino a quella data si applicano i trattamenti economici e normativi del CCNL 23 novembre 2023
    Platea
    ~270.000 (banche, società finanziarie aderenti ABI)

    Tabella riepilogativa

    Anzianità Comporto
    Fino a 1 anno 8 mesi
    1-5 anni 12 mesi
    5-10 anni 18 mesi
    Oltre 10 anni 24 mesi
    Gravi patologie Raddoppio

    Comporto generoso

    Il CCNL Bancari ha uno dei comporti più favorevoli: da 8 mesi (1° anno) a 24 mesi (oltre 10 anni). Per gravi patologie certificate: raddoppio (fino a 48 mesi).

    Retribuzione 100%

    Azienda integra al 100% l’indennità INPS (50-66,66%) per tutto il comporto. Anticipo retribuzione + rimborso INPS.

    Stress lavoro-correlato

    Settore con alto stress (pressione vendite, target). Tutele: valutazione rischio stress, supporto psicologico aziendale, possibile spostamento mansione su valutazione medico competente.

    Infortunio sul lavoro

    Coperto INAIL. Rischi specifici: rapine in filiale (frequenti in passato, in calo), aggressioni clienti, sindrome tunnel carpale (uso PC). Per rapine: supporto psicologico obbligatorio.

    Casi pratici

    Tizio – Influenza 7 giorni con tutele
    Tizio (2° liv, 6 anni anzianità, comporto 18 mesi). Influenza 7gg: stipendio pieno (INPS+azienda 100%). Comporto residuo: 18m-7gg = quasi intatto.
    Caia – Convalescenza post-operatoria 4 mesi
    Caia (QD1, 8 anni, comporto 18 mesi). Intervento + convalescenza 4 mesi. Tutto coperto al 100%. Stipendio normale durante l’assenza.
    Sempronio – Stress post-rapina
    Sempronio (cassiere) vittima di rapina. Sindrome post-traumatica: 2 mesi di malattia + supporto psicologico aziendale (gratuito). Spostamento temporaneo a back office al rientro.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in banca?
    Dipende dall’anzianità: 8 mesi fino a 1 anno, 12 mesi da 1 a 5 anni, 18 mesi da 5 a 10 anni, 24 mesi oltre 10 anni. Per gravi patologie: raddoppio (fino 48 mesi).
    La malattia è pagata al 100%?
    Sì, il CCNL Bancari integra al 100% l’indennità INPS per tutto il comporto. Tutele tra le più rafforzate dei CCNL italiani.
    Lo stress da lavoro è coperto?
    Sì, come malattia da stress lavoro-correlato. Il medico competente valuta e prescrive eventuale spostamento di mansione. Settore ad alto rischio per pressione vendite.
    Cosa succede dopo una rapina?
    Si attiva supporto psicologico aziendale gratuito (sindrome post-traumatica frequente). La malattia da stress post-rapina è coperta al 100%. Eventuale spostamento di mansione per protezione.
    Il tunnel carpale è infortunio?
    È malattia professionale se documentata da uso prolungato di mouse/PC. INAIL può riconoscerla con rendita di invalidità permanente per casi gravi.
    Posso essere licenziata per troppe malattie?
    Solo dopo superamento del comporto sommatorio (cumulativo in 3 anni mobili). Per anzianità >10 anni: 30-40+ mesi cumulati. Tutele tra le più favorevoli.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree e Quadri, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e smart working, tredicesima, PAI e VAP e periodo di prova per area e Quadro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Artigianato: malattia e infortunio sul lavoro

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato prevede comporto di 6-9 mesi per anzianità. Retribuzione: INPS + integrazione Cassa Edile (no azienda direttamente). Settore ad altissimo rischio infortunio: cadute dall’alto, schiacciamenti, lesioni macchinari. Tutele INAIL rafforzate.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Anzianità Comporto
    Fino a 3 anni 6 mesi
    3-10 anni 9 mesi
    Oltre 10 anni 9 mesi
    Infortunio Fino 24 mesi (INAIL)

    Comporto e retribuzione malattia

    Comporto: 6-9 mesi per anzianità. Retribuzione:

    • INPS paga 50-66,66%
    • Cassa Edile integra fino al 100% (entro il comporto)
    • Specificità: NON è l’azienda a integrare direttamente, ma la Cassa Edile

    Settore ad alto rischio infortuni

    L’edilizia è il settore con più infortuni mortali in Italia. Rischi principali:

    • Cadute dall’alto: il rischio n.1 (~40% infortuni mortali)
    • Schiacciamenti: muri, macchinari, mezzi
    • Lesioni macchinari: betoniere, sega circolare, gru
    • Folgorazioni: cavi elettrici scoperti
    • Patologie muscolo-scheletriche: ernia discale, lombalgia

    Infortunio sul lavoro: INAIL

    Copertura INAIL completa:

    • Giorni 1-3: 100% azienda
    • Giorni 4-90: INAIL 60% + integrazione Cassa Edile al 100%
    • Oltre 90 giorni: INAIL 75% + integrazione
    • Per gravi infortuni: rendita invalidità permanente

    Sorveglianza sanitaria obbligatoria

    Visita medica annuale obbligatoria per:

    • Uso macchinari (idoneità)
    • Lavoro in altezza (visita oculistica + cardio)
    • Esposizione rumore/polveri (audiogrammi, spirometria)
    • Movimentazione carichi (visita ortopedica)

    Casi pratici

    Tizio – Caduta dal ponteggio
    Tizio (3°) cade da ponteggio (frattura femore). Infortunio sul lavoro INAIL. 6 mesi convalescenza. INAIL 60% + integrazione Cassa al 100%. Tutto coperto. Rendita IP 25% riconosciuta.
    Caia – Ernia discale da sollevamento
    Caia (4° muratrice) sviluppa ernia da sollevamento ripetuto. Malattia professionale INAIL. Spostamento mansioni + rendita ~€90/mese.
    Sempronio – Folgorazione cavo
    Sempronio (3° elettricista) folgorato per cavo scoperto. INAIL ricovero + indagine procedurale (violazione norme sicurezza).

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in edilizia?
    6 mesi fino a 3 anni di anzianità, 9 mesi oltre. Per infortunio sul lavoro: fino a 24 mesi (tutela INAIL).
    Chi paga la malattia?
    INPS paga 50-66,66%. La Cassa Edile (non l’azienda direttamente) integra fino al 100% entro il comporto. Specificità edilizia.
    L'edilizia è il settore più pericoloso?
    Sì, con più infortuni mortali in Italia (~40% causati da cadute dall’alto). Tutele rafforzate INAIL e formazione obbligatoria intensiva.
    La caduta dal ponteggio è coperta?
    Sì, infortunio sul lavoro INAIL. Tutela completa: cure, indennità, eventuale rendita di invalidità permanente. Per ponteggi non a norma: anche responsabilità penale del datore.
    L'ernia discale è malattia professionale?
    Sì, frequente in edilizia. INAIL riconosce con rendita di invalidità permanente. Spostamento mansioni o riconversione professionale possibile.
    Posso essere licenziato per troppe malattie?
    Solo dopo superamento del comporto. Per anzianità >3 anni: 9 mesi cumulati. Difficile da raggiungere con malattie comuni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 207 Codice della Navigazione – Consegna degli atti all’autorità marittima o consolare

    Art. 207 Codice della Navigazione – Consegna degli atti all’autorità marittima o consolare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale.

  • CCNL Telecomunicazioni: ferie, festività e permessi

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Il CCNL Telco riconosce 22 giorni di ferie per i primi 10 anni di anzianità, 25 giorni oltre 10 anni. Si aggiungono 32-64 ore di ROL annui (in base ad anzianità). 11 festività nazionali + Santo Patrono. Per turnisti: ferie pianificate con calendario rotativo. Banca ore per accumulo straordinari.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità
    Ferie 0-10 anni 22 giorni lavorativi
    Ferie oltre 10 anni 25 giorni lavorativi
    ROL 0-5 anni 32 ore (4 giornate)
    ROL oltre 5 anni 64 ore (8 giornate)
    Festività 11 + Patrono
    Permessi visite mediche 16h/anno retribuite

    Ferie graduate per anzianità

    22 giorni di ferie lavorativi per i primi 10 anni, 25 giorni oltre 10 anni. Calcolo: 1,83 o 2,08 giorni al mese.

    Almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione; il resto entro 18 mesi.

    ROL crescenti per anzianità

    ROL (Riduzione Orario Lavoro):

    • 0-5 anni: 32 ore (4 giornate)
    • Oltre 5 anni: 64 ore (8 giornate)

    Fruibili come permessi orari o giornate intere. Le non godute monetizzate a fine anno con maggiorazione 15%.

    Festività e permessi specifici

    11 festività nazionali + Santo Patrono. Lavoro festivo (call center H24, NOC): +50% + riposo compensativo entro 30gg.

    Permessi: visite mediche 16h/anno, matrimonio 15gg, lutto 3gg, esami, donazione sangue, 104.

    Banca ore

    Straordinario accumulato in banca ore (max 80-100h/anno). Fruito come permessi retribuiti. Le ore non utilizzate a fine anno monetizzate con maggiorazione.

    Casi pratici

    Tizio – B3 con 12 anni di anzianità
    Tizio è B3 con 12 anni: 25 giorni ferie + 8 ROL = 33 giorni retribuiti annui (oltre festività).
    Caia – Lavoro festivo 25 dicembre
    Caia è B3 customer care. Lavora il 25/12 (turno P). +50% sulle 8h + giorno riposo compensativo entro 30gg. Lordo extra: ~€55.
    Sempronio – ROL monetizzato
    Sempronio non ha goduto 24h di ROL nel 2026. Monetizzazione fine anno: 24 × paga oraria × 1,15 maggiorazione = ~€260 lordi extra.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un operatore Telco?
    22 giorni se ha meno di 10 anni di servizio, 25 giorni se ha più di 10 anni. Più ROL (32-64 ore) e 11 festività + Patrono.
    I ROL come si differenziano dalle ferie?
    Sono permessi retribuiti annuali aggiuntivi (32-64h) usabili come ore singole o giornate. Le ferie sono giornate intere. ROL non goduti vengono monetizzati a fine anno.
    Lavorare nelle festività è frequente?
    Sì, per customer care H24 e NOC. Si lavora a turnazione: chi lavora festivo riceve +50% + riposo compensativo entro 30gg.
    La banca ore è cumulativa?
    Sì, fino a 80-100h/anno di straordinario accumulabile. Si fruisce come permessi retribuiti o si monetizza a fine anno. Strumento di flessibilità individuale.
    Posso prendere ferie in periodo di lancio prodotto?
    Dipende dall’accordo aziendale e dal ruolo. Customer care e tecnici di rete: limitazioni durante lanci o eventi (Black Friday, Natale). Compensazione con bonus o ferie posticipate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoferrotranvieri: malattia, comporto e visite mediche

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il CCNL Autoferrotranvieri prevede comporto malattia di 18 mesi (540 giorni) nei 36 mesi. Integrazione INPS al 100% primi 6 mesi, 75% mesi 7-12, 50% oltre. Per conducenti professionali esistono visite medico-attitudinali periodiche specifiche (ogni 1-5 anni in base età/mansione). Sospensione patentino in caso di patologie incompatibili (es. epilessia, sincope).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio CCNL Autoferrotranvieri
    Voce Durata / Importo
    Comporto base 540 giorni nei 36 mesi (18 mesi)
    Patologie gravi 1.080 giorni nei 36 mesi (36 mesi)
    Integrazione 1°-6° mese 100% retribuzione
    Integrazione 7°-12° mese 75% retribuzione
    Integrazione oltre 12° 50% retribuzione
    Carenza primi 3 gg INPS 100% datore
    Infortunio prima settimana 100% datore
    Infortunio 4°-90° giorno 60% INAIL + integraz 100%
    Visite medico-attitudinali conducenti Ogni 1-5 anni
    Sospensione patentino per patologia Reintegro su visita

    Comporto: 18 mesi nei 36

    Il CCNL Autoferrotranvieri ha un comporto generoso: 540 giorni di malattia nei 36 mesi (18 mesi su 3 anni).

    Per patologie gravi (oncologia, dialisi, sclerosi multipla, SLA) raddoppio a 1.080 giorni.

    Superato il comporto, licenziamento possibile per superamento. Aspettativa non retribuita fino a 12 mesi richiedibile.

    Integrazione INPS scaglionata

    L’INPS paga indennità di malattia (50-66%) integrata dal datore:

    • 100% nei primi 6 mesi
    • 75% nei mesi 7-12
    • 50% oltre il 12°

    Primi 3 giorni di carenza al 100% datore.

    Visite medico-attitudinali conducenti

    I conducenti professionali (autisti, conducenti tram/metro, macchinisti) hanno visite medico-attitudinali periodiche:

    • Conducenti < 65 anni: ogni 5 anni
    • Conducenti > 65 anni: ogni 3 anni
    • Conducenti > 70 anni: ogni 2 anni
    • Conducenti > 80 anni: ogni anno
    • Macchinisti ferroviari: ogni 2-3 anni (più severe per età avanzata)

    Le visite includono:

    • Esame medico generale
    • Visus (vista) e udito
    • ECG sotto sforzo
    • Test psicoattitudinali (riflessi, attenzione)
    • Esami di laboratorio (glicemia, dipendenze)

    Patologie incompatibili e sospensione patentino

    Alcune patologie comportano sospensione patentino:

    • Epilessia: divieto guida professionale (eccezione: epilessia controllata da farmaci da ≥10 anni senza crisi)
    • Sincopi e svenimenti: 12 mesi sospensione, poi visita controllo
    • Diabete grave (insulino-dipendente): valutazione specifica
    • Cardiopatie: dipende dalla gravità (IMA → sospensione 6 mesi)
    • Disturbi visivi: campo visivo, acuità < requisiti
    • Dipendenze (alcol, droga): sospensione fino a recupero
    • Disturbi psichiatrici: valutazione caso per caso

    Reintegro su visita medico-attitudinale favorevole.

    Infortunio sul lavoro: INAIL Trasporti

    L’INAIL gestisce infortuni specifici del settore:

    • Prima settimana: 100% datore
    • Dal 4° al 90° giorno: 60% INAIL + integrazione 100%
    • Dal 91° giorno: 75% INAIL + integrazione 100% per 6 mesi

    Infortuni frequenti TPL:

    • Incidenti stradali autobus (contusioni, fratture, colpo frusta)
    • Cadute dai mezzi in manutenzione
    • Schiacciamenti in officina
    • Aggressioni da utenti (autisti, controllori)
    • Stress post-traumatico da incidenti gravi

    Casi pratici

    Tizio – Lombalgia conducente 8 mesi
    Tizio (autista urbano) sviluppa lombalgia, 8 mesi malattia. Integrazione 100% primi 6 mesi, poi 75%. Riprende dopo visita medico-attitudinale + idoneità.
    Caia – Aggressione e PTSD
    Caia (conducente tram) aggredita da utente con coltello. 3 mesi malattia per PTSD. INAIL riconosce infortunio sul lavoro. Integrazione 100%. Trasferimento a depositoper riadattamento.
    Sempronio – Sospensione patentino per IMA
    Sempronio (macchinista 58 anni) ha IMA durante turno. 6 mesi sospensione patentino. Stipendio mantenuto (mansione diversa ufficio). Visita controllo OK = reintegro.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL TPL?
    540 giorni di malattia nei 36 mesi (18 mesi su 3 anni). Per patologie gravi (oncologia, dialisi, sclerosi multipla, SLA): comporto raddoppiato a 1.080 giorni (36 mesi).
    Quanto è frequente la visita medico-attitudinale?
    Per conducenti <65 anni: ogni 5 anni. >65 anni: ogni 3 anni. >70 anni: ogni 2 anni. >80 anni: ogni anno. Macchinisti ferroviari: più severe. Include esame medico, vista, udito, ECG, test psicoattitudinali, esami dipendenze.
    Perdo il lavoro se ho una sincope?
    Sospensione patentino per 12 mesi dopo evento sincopale. Riprendi mansioni non guida (ufficio, deposito) con stipendio mantenuto. Reintegro a guida su visita medico-attitudinale favorevole dopo 12 mesi senza recidive.
    Le aggressioni in servizio sono infortunio sul lavoro?
    Sì, l’aggressione da utenti durante il servizio è infortunio INAIL. Coperti anche infortuni psicologici (PTSD da incidenti gravi o aggressioni). Eventuale trasferimento a mansioni non viaggianti durante riabilitazione.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e prova autisti, conducenti, quadri.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 124 D.Lgs. 209/2005 – Gare e competizioni sportive

    Art. 124 D.Lgs. 209/2005 – Gare e competizioni sportive

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l'assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.

    2. L'assicurazione stipulata dall'organizzatore copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

  • CCNL Cooperative Sociali: ferie 26 giorni, permessi e ROL

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali prevede 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (4,33 settimane), 88 ore di permessi ROL (~11 giorni), 32 ore di ex-festività e permessi retribuiti per gravi motivi familiari fino a 3 giorni/evento. Le ferie devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e ROL CCNL Cooperative Sociali
    Voce Durata
    Ferie annuali 26 giorni lavorativi (4,33 sett.)
    ROL (riduzione orario lavoro) 88 ore (~11 giorni)
    Ex-festività 32 ore (4 giorni)
    Permesso matrimonio 15 giorni di calendario
    Lutto familiare 1° grado 3 giorni
    Lutto familiare 2° grado 1 giorno
    Permessi studio (150h) 150h triennio per scuola serale/università
    Permessi L. 104 3 giorni/mese o 2h/giorno (legge)
    Donazione sangue 1 giorno
    Termine fruizione ferie 18 mesi dalla maturazione

    26 giorni di ferie annue

    L’art. 53 del CCNL prevede 26 giorni lavorativi di ferie all’anno per tutti i lavoratori a tempo pieno (4,33 settimane se lavoro su 6 giorni; 22 giorni se lavoro su 5 giorni).

    Le ferie sono irrinunciabili: la mera monetizzazione è vietata dall’art. 36 Cost. ed è ammessa solo alla cessazione del rapporto.

    Il datore deve garantire almeno 2 settimane consecutive di ferie all’anno entro 12 mesi dalla maturazione.

    Riduzione Orario Lavoro: 88 ore

    I ROL sono 88 ore annue (~11 giornate) che il lavoratore può richiedere come permessi retribuiti.

    Si maturano 1/12 per ogni mese di servizio (~7,33h/mese). Si possono utilizzare in giornate intere o frazioni.

    Possono essere convertiti in banca ore: confluiscono insieme alle ore di straordinario non liquidato e sono fruibili come permesso.

    Ex-festività: 32 ore

    Le 4 ex-festività (33 ore complessive ridotte a 32 dal rinnovo 2024) sono giornate aggiuntive previste in sostituzione di feste civili soppresse:

    • San Giuseppe (19 marzo)
    • Ascensione (giovedì 40° giorno dopo Pasqua)
    • Corpus Domini (giovedì 60° giorno dopo Pasqua)
    • SS. Pietro e Paolo (29 giugno)

    Permessi retribuiti per eventi familiari

    Sono previsti i seguenti permessi retribuiti:

    • Matrimonio: 15 giorni di calendario (continuativi)
    • Lutto coniuge, figli, genitori: 3 giorni
    • Lutto fratelli, nonni, suoceri: 1 giorno
    • Donazione sangue: giornata completa
    • Esami medici: visite specialistiche con esonero retribuito (con certificato)

    Permessi L. 104 e gravi motivi

    I lavoratori con L. 104/1992 hanno diritto a:

    • 3 giorni mensili di permesso retribuito (per sé o per familiare)
    • 2 ore al giorno alternative
    • Esonero dal lavoro notturno (su richiesta)

    I permessi per gravi motivi familiari (L. 53/2000): fino a 2 anni non retribuiti nell’arco della vita lavorativa, frazionabili.

    Casi pratici

    Tizio – OSS pianifica ferie estive
    Tizio chiede 18 gg ferie ad agosto. Datore deve garantire almeno 14 gg consecutivi (2 settimane). Programma turni copertura RSA con turnisti aggiuntivi.
    Caia – Educatrice cura figlio L.104
    Caia ha figlio L. 104, fruisce 3 gg/mese permesso. Combina con ROL 88h annue per gestire visite e terapie senza decurtazione stipendio.
    Sempronio – Lutto padre + esami medici
    Sempronio fruisce 3 gg lutto padre + 1 visita oncologica retribuita (certificato medico). 4 giorni totali senza tagli stipendio.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano in cooperativa sociale?
    26 giorni lavorativi all’anno (4,33 settimane se lavoro su 6 giorni). Devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione, almeno 2 settimane continuative.
    Cosa sono i ROL nel CCNL Cooperative Sociali?
    I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 88 ore annue (~11 giorni) di permesso retribuito. Si maturano 7,33h al mese e sono fruibili in giornate intere o frazioni.
    Quanti giorni di permesso per matrimonio?
    15 giorni di calendario continuativi per il matrimonio del lavoratore o della lavoratrice. Sono retribuiti come giorni di lavoro ordinario.
    I permessi L.104 sono cumulabili con ROL?
    Sì, i 3 giorni mensili di L. 104 sono aggiuntivi rispetto a ferie e ROL. Sono retribuiti dall’INPS (con anticipo del datore) e non incidono sulla maturazione di altri istituti.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 239 D.P.R. 115/2002

    Art. 239 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.

  • Art. 188 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di intervento

    Art. 188 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di intervento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, può: a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione; b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge; c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente; d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.

    2. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari.

    3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    3-bis. 3-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adotta misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione o – se pertinenti – di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari , ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti: 82 a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi; b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti; c) il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa; d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi; e) l'ordine di rimozione di uno o più esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere. e-bis) la richiesta di cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del presente codice e delle relative norme di attuazione. 82

    3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), è attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza.

    3-quater. Ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici l'IVASS può adottare, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le politiche macroprudenziali, le misure preventive o correttive di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione.

  • Art. 152 D.Lgs. 209/2005 – Mandatario per la liquidazione dei sinistri

    Art. 152 D.Lgs. 209/2005 – Mandatario per la liquidazione dei sinistri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.

    2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.

    3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.

    4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.

    5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.