Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329.
Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.
L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Spiegazione
Già durante le trattative e la formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede. Chi viola questo dovere – ad esempio recede ingiustificatamente da trattative avanzate, o tace circostanze rilevanti – risponde a titolo di responsabilità precontrattuale («culpa in contrahendo»).
Come funziona e quando si applica
La norma tutela l’affidamento della controparte ancor prima della conclusione del contratto. Il danno risarcibile è di regola l’«interesse negativo» (spese sostenute e occasioni perse). Comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte delle cause di invalidità note (art. 1338).
Esempio pratico
Dopo mesi di trattative e spese, una parte abbandona senza motivo proprio sul punto di firmare: può essere tenuta a risarcire le spese sostenute dall’altra che confidava nella conclusione.
Domande frequenti
Si può chiedere il risarcimento se la trattativa salta?
Sì, se la rottura è contraria a buona fede e l’altra parte aveva un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto: è la responsabilità precontrattuale.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.