Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1347 Codice Civile: Possibilità sopravvenuta dell’oggetto

    Articolo 1347 Codice Civile: Possibilità sopravvenuta dell’oggetto

    Art. 1347 c.c. – Possibilità sopravvenuta dell’oggetto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.

  • Articolo 1349 Codice Civile: Determinazione dell’oggetto

    Articolo 1349 Codice Civile: Determinazione dell’oggetto

    Art. 1349 c.c. – Determinazione dell’oggetto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

    La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.

    Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

  • Articolo 1350 Codice Civile: Atti che devono farsi per iscritto

    Articolo 1350 Codice Civile: Atti che devono farsi per iscritto

    Art. 1350 c.c. – Atti che devono farsi per iscritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

    1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

    2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta;

    3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;

    4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;

    5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

    6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;

    7) i contratti di anticresi;

    8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;

    9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

    10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;

    11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;

    12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

    13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

  • Articolo 1351 Codice Civile: Contratto preliminare

    Articolo 1351 Codice Civile: Contratto preliminare

    Art. 1351 c.c. – Contratto preliminare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

    Spiegazione

    Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Con il preliminare le parti si obbligano a concludere un futuro contratto (ad esempio la compravendita), fissandone già il contenuto.

    Come funziona e quando si applica

    Per il preliminare di vendita di un immobile serve quindi la forma scritta a pena di nullità. Se una parte non stipula il definitivo, l’altra può ottenere dal giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso (art. 2932). Il preliminare può essere trascritto (art. 2645-bis) a tutela dell’acquirente.

    Esempio pratico

    Il ‘compromesso’ per l’acquisto di una casa è un contratto preliminare: deve essere scritto e, se il venditore si rifiuta di firmare il rogito, l’acquirente può chiedere al giudice una sentenza che trasferisce l’immobile.

    Domande frequenti

    Che forma deve avere il preliminare?

    La stessa del contratto definitivo: per gli immobili, forma scritta a pena di nullità.

    Cosa succede se l’altra parte non firma il definitivo?

    Si può chiedere al giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso, ai sensi dell’art. 2932 c.c.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1352 Codice Civile: Forme convenzionali

    Articolo 1352 Codice Civile: Forme convenzionali

    Art. 1352 c.c. – Forme convenzionali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.

  • Articolo 1341 Codice Civile: Condizioni generali di contratto

    Articolo 1341 Codice Civile: Condizioni generali di contratto

    Art. 1341 c.c. Condizioni generali di contratto

    In vigore

    Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

    Spiegazione

    Le condizioni generali di contratto predisposte da una parte vincolano l’altra se, al momento della conclusione, questa le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza. Le clausole vessatorie (limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, decadenze, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, ecc.) non hanno effetto se non sono approvate specificamente per iscritto.

    Come funziona e quando si applica

    È la tutela classica dell’aderente nei contratti standard (moduli, condizioni generali). Le clausole più gravose richiedono una seconda sottoscrizione specifica («doppia firma»). Nei rapporti con i consumatori si aggiunge la disciplina del Codice del consumo (artt. 33 ss.).

    Esempio pratico

    Nei contratti su modulo, la clausola che limita la responsabilità del fornitore o impone un foro competente vale solo se l’aderente l’ha approvata con una firma specifica.

    Domande frequenti

    Cosa sono le clausole vessatorie?

    Clausole sfavorevoli all’aderente (limiti di responsabilità, recesso, decadenze, foro competente) che valgono solo se approvate specificamente per iscritto.

    Bastano le condizioni generali stampate sul modulo?

    Per le clausole vessatorie no: serve l’approvazione specifica, la cosiddetta doppia sottoscrizione.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1342 c.c.: Contratto concluso mediante moduli o formulari

    Art. 1342 c.c.: Contratto concluso mediante moduli o formulari

    Art. 1342 c.c. – Contratto concluso mediante moduli o formulari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

    Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

    Spiegazione

    Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da una parte, le clausole aggiunte prevalgono su quelle prestampate incompatibili, anche se queste ultime non sono state cancellate. Resta ferma la disciplina delle clausole vessatorie (art. 1341).

    Come funziona e quando si applica

    La regola dà prevalenza alla volontà concretamente espressa dalle parti (clausola manoscritta o aggiunta) rispetto al testo standard. È complementare all’art. 1341 sulle condizioni generali di contratto.

    Esempio pratico

    In un modulo prestampato, la clausola scritta a mano dalle parti prevale su quella stampata con essa in contrasto.

    Domande frequenti

    Cosa prevale in un contratto su modulo prestampato?

    Le clausole aggiunte prevalgono su quelle prestampate incompatibili, anche se queste non sono state cancellate (art. 1342).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1343 Codice Civile: Causa illecita

    Articolo 1343 Codice Civile: Causa illecita

    Art. 1343 c.c. – Causa illecita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

  • Articolo 1344 Codice Civile: Contratto in frode alla legge

    Articolo 1344 Codice Civile: Contratto in frode alla legge

    Art. 1344 c.c. – Contratto in frode alla legge

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.

  • Articolo 1345 Codice Civile: Motivo illecito

    Articolo 1345 Codice Civile: Motivo illecito

    Art. 1345 c.c. – Motivo illecito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

  • Art. 1346 Codice Civile: Requisiti

    Art. 1346 Codice Civile: Requisiti

    Art. 1346 c.c. – Requisiti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

  • Articolo 1339 Codice Civile: Inserzione automatica di clausole

    Articolo 1339 Codice Civile: Inserzione automatica di clausole

    Art. 1339 c.c. – Inserzione automatica di clausole

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.