Art. 1350 c.c. – Atti che devono farsi per iscritto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
Spiegazione
Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Con il preliminare le parti si obbligano a concludere un futuro contratto (ad esempio la compravendita), fissandone già il contenuto.
Come funziona e quando si applica
Per il preliminare di vendita di un immobile serve quindi la forma scritta a pena di nullità. Se una parte non stipula il definitivo, l’altra può ottenere dal giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso (art. 2932). Il preliminare può essere trascritto (art. 2645-bis) a tutela dell’acquirente.
Esempio pratico
Il ‘compromesso’ per l’acquisto di una casa è un contratto preliminare: deve essere scritto e, se il venditore si rifiuta di firmare il rogito, l’acquirente può chiedere al giudice una sentenza che trasferisce l’immobile.
Domande frequenti
Che forma deve avere il preliminare?
La stessa del contratto definitivo: per gli immobili, forma scritta a pena di nullità.
Cosa succede se l’altra parte non firma il definitivo?
Si può chiedere al giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso, ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.