Autore: Andrea Marton

  • Art. 120 D.Lgs. 42/2004 – Sponsorizzazione di beni culturali

    Art. 120 D.Lgs. 42/2004 – Sponsorizzazione di beni culturali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

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    1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.

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    2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

    3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

  • Art. 97 D.Lgs. 42/2004 – Espropriazione per interesse archeologico

    Art. 97 D.Lgs. 42/2004 – Espropriazione per interesse archeologico

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.

  • Art. 216-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)

    Art. 216-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    2. 2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante; b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.

    3. L'importo minimo di cui al comma 2 è coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima società controllante di cui al comma 2.

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  • CCNL Edilizia Artigianato: orario, cantieri e maltempo

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato prevede 40 ore settimanali (media annua), max 10h/giorno. Per cantieri lontani: indennità di trasferta. Fermata per maltempo: lavoratore pagato dalla Cassa Edile. Straordinari con maggiorazioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità
    Orario settimanale 40 ore (media annua)
    Max giornaliero 10 ore
    Straordinario diurno +25%
    Straordinario notturno +50%
    Straordinario festivo +50%
    Indennità trasferta €10-30/giorno
    Fermata maltempo Cassa Edile copre

    Orario 40h con flessibilità

    40 ore settimanali in media annua. Distribuzione tipica: 5 giorni × 8h o 4,5 × ~9h. Max giornaliero 10h. Periodi di intenso lavoro compensati con periodi più tranquilli.

    Fermata per maltempo

    Una specificità dell’edilizia: fermata per maltempo. Pioggia, neve, vento forte rendono il lavoro impossibile/pericoloso:

    • Lavoratore non lavora ma resta a disposizione
    • Datore comunica la fermata
    • La Cassa Edile copre la retribuzione persa per i giorni di fermata
    • Indennità ~80% della retribuzione

    Indennità di cantiere e trasferta

    Per lavoro fuori dalla sede aziendale (cantieri distanti):

    • Indennità trasferta: €10-30/giorno (esente IRPEF fino €46,48)
    • Rimborso vitto se cantiere a >25 km
    • Rimborso alloggio se cantiere a >100 km
    • Tempo di viaggio: retribuito come lavoro se >1 ora/giorno

    Straordinari e limiti

    +25% diurno, +50% notturno/festivo. Limite 250h/anno (frequente nei picchi di lavoro). Riposo settimanale 24h obbligatorio.

    Casi pratici

    Tizio – Muratore con fermata maltempo
    Tizio (3°) cantiere fermo per pioggia 3 giorni. Cassa Edile paga 80% retribuzione persa: €1.650 / 22gg × 3 × 80% = €180. Tizio non perde nulla.
    Caia – Trasferta cantiere distante
    Caia (4°) lavora a 60km. Indennità trasferta €25/giorno + rimborso pranzo €10. Tempo viaggio 1h30 (40min/giorno extra). 22 giorni × €35 = €770/mese extra (parzialmente detassati).
    Sempronio – Straordinario fine cantiere
    Sempronio (3°) fa 50h straordinario nel mese di consegna cantiere. +25% diurno = €11 × 50 × 1,25 = €687 lordi extra.

    Domande frequenti

    Quante ore alla settimana in edilizia?
    40 ore settimanali in media annua. Max 10 ore al giorno. Distribuzione tipica 5×8 o 4,5×9. Periodi intensi compensati con periodi più tranquilli.
    Cosa succede se piove al cantiere?
    Fermata per maltempo: lavoratore non lavora ma riceve dal datore + Cassa Edile l’80% della retribuzione persa. È una tutela specifica dell’edilizia.
    Le trasferte sono pagate?
    Sì, indennità €10-30/giorno (esente IRPEF fino €46,48). Più rimborso vitto se >25km e alloggio se >100km. Tempo di viaggio retribuito se >1h/giorno.
    Posso fare 10h al giorno?
    Sì, è il massimo legale. Periodi di picco (consegna cantiere) lo permettono. Compensazione con periodi più tranquilli per rispettare media 40h/sett.
    Quante ore di straordinario al massimo?
    Limite legale: 250 ore/anno. In edilizia spesso si raggiunge nei picchi. Maggiorazioni: +25% diurno, +50% notturno/festivo.
    Posso rifiutare lavoro pericoloso al cantiere?
    Sì, per “pericolo grave e immediato” (mancanza DPI, ponteggio non a norma). Diritto sancito dal D.Lgs. 81/2008 (TUSL).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 248 D.P.R. 115/2002 – (R) Invito al pagamento

    Art. 248 D.P.R. 115/2002 – (R) Invito al pagamento

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell' articolo 137 del codice di procedura civile , l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese.

    2. Salvo quanto previsto dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.

    3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

    3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 . Si applica l' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . (67)

  • Art. 231 Codice Civile: Paternità del marito

    Art. 231 Codice Civile: Paternità del marito

    Art. 231 c.c. – Paternità del marito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

  • Art. 158 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti per l’iscrizione

    Art. 158 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti per l’iscrizione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all' articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale , per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni; e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale; f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato; g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.

    2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

    3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall' CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L' CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

  • Art. 35 T.U.IVA: Disposizione regolamentare concernente le dichi

    Art. 35 T.U.IVA: Disposizione regolamentare concernente le dichi

    Art. 35 T.U.IVA – Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita’.

    In vigore dal 22/02/2024 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/02/2024 n. 13 Articolo 4

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e’ redatta, a pena di nullita’, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera’ invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attivita’ e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

    2. Dalla dichiarazione di inizio attivita’ devono risultare:

    a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta;

    b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

    c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;

    d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

    e) per i soggetti che svolgono attivita’ di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;

    e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volonta’ di effettuare dette operazioni;

    f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate e’ in grado di acquisire autonomamente.

    3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attivita’, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si e’ verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione e’ presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

    3-bis. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunichera’ all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. Il depositario, assolto l’onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalita’ di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione di cui al primo periodo e’ resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    4. In caso di cessazione dell’attivita’ il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell’ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell’articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si e’ ancora verificata l’esigibilita’ dell’imposta.

    5. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d’affari che comporti l’applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l’osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell’imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attivita’ da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d’affari dichiarato.

    6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l’obbligo di garantire l’identita’ del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

    7. L’ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell’avvenuta variazione o cessazione dell’attivita’ e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.

    7-bis. L’opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non intende piu’ effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

    7-ter. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 dicembre 2014, dall’art. 22, comma 1, lett. b) decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175).

    7-quater. In deroga al primo periodo del comma 7-bis, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’ articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un’idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalita’ di rilascio della garanzia di cui al primo periodo. Il rappresentante fiscale che trasmette all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attivita’, in cui risulti l’esercizio dell’opzione per l’inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni prevista dall’ articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010 , di cui al comma 2, lettera e-bis) del presente articolo, ha l’obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalita’ di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.

    8. I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all’ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell’avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell’attivita’ l’ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

    9. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate puo’ essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita’ sono presentate esclusivamente all’ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

    10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all’Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e’ completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni e’ data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.

    11. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l’impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attivita’, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.

    12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

    13. I soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

    14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

    15. Le modalita’ tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

    15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche’ l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attivita’, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita’ operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonche’ i criteri e le modalita’ di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima.

    15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attivita’ di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

    15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA puo’ essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di societa’, associazione o ente, con o senza personalita’ giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreche’ non sia intervenuto il versamento delle stesse. (1)

    15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attivita’, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attivita’ ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. [Comma inserito dall’articolo 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024)]

    15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate:

    a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attivita’;

    b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilita’ di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro;

    c) (lettera abrogata).

    15-quater. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 dicembre 2014, dall’art. 22, comma 1, lett. d) decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175)

    15-quinquies. L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualita’ precedenti attivita’ di impresa ovvero attivita’ artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita’ di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.”

    —————

    (1) I commi 15-bis.1 e 15-bis.2 sono stati inseriti dall’articolo 1, comma 148, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

    Commento del professionista

    L’art. 35-bis del DPR 633/1972 disciplina gli adempimenti IVA in caso di decesso del contribuente, distinguendo tra operazioni effettuate dal defunto e operazioni poste in essere dagli eredi.

    Per quanto riguarda le operazioni effettuate dal contribuente prima della morte, la norma consente agli eredi di subentrare negli obblighi fiscali, prevedendo una proroga dei termini. In particolare, gli adempimenti relativi a operazioni i cui termini siano scaduti da non oltre quattro mesi prima del decesso, nonché quelli in scadenza entro i sei mesi successivi, possono essere effettuati dagli eredi entro sei mesi dalla data della morte. Tale disciplina ha la funzione di evitare penalizzazioni nei casi in cui il contribuente non abbia potuto adempiere per ragioni legate, ad esempio, al proprio stato di salute.

    Rientrano in questo ambito tutti gli obblighi IVA connessi alle operazioni già effettuate dal defunto, quali fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, versamenti e dichiarazione annuale. Gli eredi possono quindi regolarizzare tali adempimenti entro il termine di sei mesi senza applicazione di sanzioni. Qualora non vi provvedano, restano comunque dovute le imposte, che si trasferiscono agli eredi, mentre non si applicano le sanzioni.

    Un aspetto particolarmente rilevante riguarda i professionisti. In questo caso, l’attività non si considera cessata fino a quando non siano definiti tutti i rapporti professionali, ossia fino all’incasso dei compensi e all’emissione delle relative fatture. Ne consegue che, anche dopo il decesso, gli eredi sono tenuti a fatturare le prestazioni già eseguite dal professionista, operando in nome del defunto. La partita IVA, pertanto, non può essere chiusa finché non risultano completati tutti gli adempimenti connessi alle operazioni attive e passive; se già chiusa, deve essere riaperta per consentire la corretta gestione fiscale.

    Gli eredi sono inoltre tenuti a presentare, entro trenta giorni dal decesso, la dichiarazione di variazione dati o di cessazione dell’attività. La cessazione può essere comunicata solo quando non vi siano ulteriori operazioni da compiere; diversamente, in presenza di crediti da incassare o attività di liquidazione, la partita IVA deve rimanere attiva e deve essere comunicata esclusivamente la variazione.

    Diversamente, per le operazioni effettuate dagli eredi dopo il decesso, trova applicazione il comma 2 dell’art. 35-bis, che impone il rispetto degli ordinari termini IVA. In tali casi, gli eredi operano come autonomi soggetti passivi per le attività svolte, anche ai fini della liquidazione dell’azienda.

    Infine, sotto il profilo dichiarativo, non è prevista una separazione tra le operazioni del defunto e quelle degli eredi: entrambe confluiscono in un’unica dichiarazione annuale IVA presentata dagli eredi. Nel caso di impresa individuale, a seguito del decesso si instaura una situazione di comunione ereditaria, durante la quale gli eredi devono comunque rispettare gli obblighi IVA per le operazioni compiute, comprese quelle finalizzate alla liquidazione dell’attività, che restano soggette a imposta.

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  • CCNL Cooperative Sociali: TFR, calcolo e anticipazioni

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Cooperative Sociali si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5. Si rivaluta annualmente al 75% indice ISTAT + 1,5% fisso. Anticipazioni possibili al 70% del maturato (max 1 volta) per acquisto prima casa, spese sanitarie, congedo parentale. Conferimento al fondo pensione Cooperlavoro o TFR in azienda è scelta del lavoratore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Cooperative Sociali
    Voce Valore
    Formula TFR annuo Retribuzione annua / 13,5
    Rivalutazione annua 75% indice ISTAT FOI + 1,5%
    Anticipazione max 70% del maturato
    Frequenza anticipazioni 1 volta nell’arco del rapporto
    Anzianità minima anticipazione 8 anni
    Fondo pensione Cooperlavoro
    Contributo azienda fondo 1,55% del minimo
    Contributo lavoratore fondo 1,55% del minimo (volontario)
    Tassazione TFR Tassazione separata (aliquota IRPEF media)

    Come si calcola il TFR

    Il Trattamento di Fine Rapporto è una quota di stipendio differito che la cooperativa accantona annualmente:

    Formula: TFR annuo = Retribuzione lorda annua ÷ 13,5

    Si conta su tutto ciò che è “retribuzione” per il TFR (definizione art. 2120 c.c.):

    • Minimo tabellare
    • Contingenza
    • Aumenti periodici, scatti anzianità
    • Indennità fisse e periodiche (turno, mansione)
    • Mensilità aggiuntive (tredicesima)

    Escluso: indennità una tantum, rimborsi spese, premi non continuativi.

    La rivalutazione annuale

    Ogni anno il TFR accumulato si rivaluta automaticamente:

    • 75% dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie operai-impiegati)
    • + 1,5% fisso annuo

    Esempio 2025 (ipotetico): indice ISTAT 2% → rivalutazione = (2 × 75%) + 1,5 = 3%. Su TFR accumulato di €15.000 = +€450/anno.

    La rivalutazione è soggetta a imposta sostitutiva 17% trattenuta dalla cooperativa.

    Anticipazioni del TFR

    Il lavoratore può chiedere anticipazione del TFR alle seguenti condizioni:

    • Anzianità minima: 8 anni nella stessa cooperativa
    • Quota max: 70% del TFR maturato
    • Frequenza: una sola volta nell’arco del rapporto
    • La cooperativa può limitare le anticipazioni al 10% degli aventi diritto per anno (priorità anzianità)

    Causali ammesse:

    • Acquisto prima casa propria o figli
    • Spese sanitarie straordinarie
    • Congedi parentali, formazione
    • Acquisto prima casa figli

    Cooperlavoro: fondo pensione contrattuale

    Il Cooperlavoro è il fondo pensione complementare di settore. Iscrizione automatica con possibilità di recesso entro 6 mesi.

    Contribuzione standard:

    • 1,55% azienda
    • 1,55% lavoratore (volontario, ma se conferito si attiva contributo azienda)
    • + TFR maturando (totale o parziale)

    Una volta scelto conferimento TFR a Cooperlavoro la scelta è irreversibile (il TFR maturando va al fondo, ma quello già accumulato in azienda resta).

    TFR alla cessazione

    Alla cessazione il TFR viene liquidato con:

    • Tassazione separata: aliquota IRPEF media degli ultimi 5 anni
    • Pagamento entro 30 giorni dalla cessazione (oltre = interessi legali)
    • Trasferimento al Fondo di Garanzia INPS in caso di insolvenza cooperativa

    Per anzianità superiori a 15 anni: il TFR è ricalcolato con regola di favore (vecchi liquidatori più favorevoli).

    In caso di morte: TFR liquidato a coniuge, figli o genitori (in mancanza, agli eredi).

    Casi pratici

    Tizio – OSS C2 calcolo TFR annuo
    Tizio è OSS C2 con stipendio annuo lordo €18.720 (13 mens × €1.440). TFR annuo = 18.720 / 13,5 = €1.387. Dopo 10 anni TFR maturato ~€14.700 (incluse rivalutazioni).
    Caia – Educatrice anticipazione prima casa
    Caia è D2 con 12 anni anzianità, TFR maturato €25.000. Chiede anticipazione 70% (€17.500) per acquisto prima casa. Cooperativa approva (sotto limite 10% annuo aventi diritto).
    Sempronio – Cessazione + Cooperlavoro
    Sempronio cessa rapporto. TFR €32.000 (15 anni anzianità). Aveva conferito a Cooperlavoro: TFR maturato anteriormente €8.000 liquidato dalla cooperativa; €24.000 al fondo pensione complementare.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR in cooperativa sociale?
    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5. Si calcola su minimo + contingenza + indennità fisse + tredicesima. Si rivaluta annualmente al 75% ISTAT + 1,5% fisso.
    Posso chiedere un'anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato, una sola volta. Per: prima casa propria/figli, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione.
    Cooperlavoro è obbligatorio?
    L’iscrizione è automatica con silenzio-assenso, ma si può recedere entro 6 mesi. Se si conferisce TFR la scelta è irreversibile per il maturando (TFR già accumulato resta in azienda).
    Quanto tempo per ricevere il TFR alla cessazione?
    30 giorni dalla cessazione. Oltre: interessi legali. Se la cooperativa fallisce, il Fondo di Garanzia INPS paga TFR + ultime 3 mensilità non corrisposte.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 223 D.P.R. 115/2002

    Art. 223 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1 , 2 e 4 , gli articoli 24 , 25, commi 1 , 2 e 3 , gli articoli 26 , 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24 , del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

  • Art. 126 Codice della Navigazione

    Art. 126 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • CCNL Alimentari Industria 2026: tabelle retributive

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 maggio 2024 (in vigore dal 1° giugno 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    1S con indennità quadri 3.426,90 €
    1S 3.326,90 €
    Liv. 1 2.958,43 €
    Liv. 2 2.528,64 €
    Liv. 3A 2.283,00 €
    Liv. 3 2.098,81 €
    Liv. 4 1.975,97 €
    Liv. 5 1.853,19 €
    Liv. 6 1.730,38 €

    Importi = totale mensile (minimo + contingenza + EDR 10,33 €; per il livello 1S Quadro è inclusa l’indennità di funzione di 100 €) del CCNL industria alimentare, rinnovato il 1° marzo 2024 dalle associazioni di Federalimentare (Unione Italiana Food, Assica, Assolatte, Assobibe, Federvini e le altre) con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL (vigenza 1/12/2023-30/11/2027, ~400.000 addetti). L’aumento nel quadriennio è di 214 € di TEM + 55 € di IAR (incremento aggiuntivo della retribuzione) + 11 € da settembre 2027, in 5 tranche: 1/12/2023, 1/9/2024, 1/1/2025, 1/1/2026 (quella in tabella) e 1/1/2027. Il livello 3A è il parametro di riferimento del settore (operaio specializzato/impiegato d’ordine). Per il personale di vigilanza valgono le tabelle dedicate (1ª cat. = liv. 2, 2ª cat. = liv. 3). Attenzione: per le PMI alimentari esiste il CCNL separato Unionalimentari-Confapi (rinnovo 28/5/2025, +280 € al par. 137 in 4 tranche).

    Fonte: tabelle 1/1/2026 del rinnovo 1/3/2024, verificate al centesimo su due banche dati professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi e recupera gli arretrati →

    Premio di Risultato

    Il PdR del CCNL Alimentari è generoso:

    • Parametri: produttività, qualità (zero non conformità), sicurezza, riduzione scarti

    Indennità specifiche

    Indennità extra:

    • Indennità notturna +30% (22-6)

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.