Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

In sintesi

Nel CCNL Alimentari industria il periodo di prova dura al massimo 6 mesi per il 1° livello Super e il 1° livello, 3 mesi per il 2°, il 3°A e il 3°, un mese e mezzo per il 4° e il 5° e 18 giorni lavorativi per il 6° (art. 17). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso; malattia, infortunio e congedi obbligatori la prolungano.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
Ultimo rinnovo
1° marzo 2024, con decorrenza dal 1° dicembre 2023
Vigenza
Fino al 30 novembre 2027
Platea
~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

Tabella riepilogativa

Durata massima del periodo di prova (art. 17 CCNL industria alimentare)
Livello Durata massima
1° Super e 1° 6 mesi
2°, 3°A e 3° 3 mesi
4° e 5° 1 mese e mezzo
6° 18 giorni lavorativi

Durata e forma

La classificazione del CCNL ha otto livelli, dal 1° Super al 6°, e la durata massima della prova dipende dal livello di inquadramento (art. 17). Il patto di prova deve risultare per iscritto, al più tardi al momento dell’assunzione (art. 2096 c.c.): senza forma scritta la prova non vale e l’assunzione è definitiva. Nei contratti a termine la durata viene riproporzionata alla durata del contratto.

Recesso durante la prova

Durante la prova valgono tutti i diritti e gli obblighi del contratto. Ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento, senza preavviso e senza indennità; al lavoratore spetta la retribuzione per i giorni lavorati. Il recesso non può comunque essere discriminatorio o estraneo alla verifica della prova.

Prolungamento ed esenzione

Malattia, infortunio e congedi di maternità o paternità obbligatori prolungano la prova per la durata dell’assenza. Se alla scadenza l’azienda non recede, il lavoratore è confermato e il periodo conta per l’anzianità. Sono esenti dalla prova gli operai che l’hanno già superata nella stessa azienda e per le stesse mansioni nei cinque anni precedenti.

Casi pratici

Tizio, impiegato di 3° livello
Tizio è assunto al 3° livello: la sua prova dura al massimo tre mesi. Dopo un mese l’azienda decide di non proseguire e lo comunica senza preavviso; a Tizio spetta la retribuzione per i giorni lavorati, i ratei maturati e il TFR.
Caia, malattia durante la prova
Caia, assunta al 5° livello con un mese e mezzo di prova, si ammala per dieci giorni: la prova si allunga di dieci giorni, perché l’art. 17 la prolunga in misura pari all’assenza.
Sempronio, riassunto dopo due anni
Sempronio, operaio, aveva superato la prova nella stessa azienda e per le stesse mansioni due anni fa. Riassunto, è esente dalla prova perché sono passati meno di cinque anni.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Alimentari industria?
Sei mesi per il 1° Super e il 1° livello, tre mesi per il 2°, il 3°A e il 3°, un mese e mezzo per il 4° e il 5°, 18 giorni lavorativi per il 6° (art. 17).
La prova deve essere scritta?
Sì. Il patto di prova deve risultare per iscritto al momento dell’assunzione: senza forma scritta l’assunzione è definitiva.
Durante la prova serve il preavviso?
No. Entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento senza preavviso né indennità; spetta la retribuzione dei giorni lavorati.
La malattia allunga la prova?
Sì. Malattia, infortunio e congedi obbligatori di maternità o paternità prolungano la prova per la durata dell’assenza.
Chi è esente dalla prova?
Gli operai che l’hanno già superata nella stessa azienda e per le stesse mansioni nei cinque anni precedenti.

Fonti: CCNL Industria Alimentare 2023-2027, art. 17 (testo Flai Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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