Autore: Andrea Marton

  • Art. 217-bis D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo)

    Art. 217-bis D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies si applicano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo esercitata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante; b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante coprono l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata, e le autorità di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa controllata da parte dell'impresa controllante; c) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo in modo centralizzato; d) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilità e alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato; e) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante è autorizzata dall'autorità di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 217-ter, ad avvalersi della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi))

  • Art. 95 quinquies T.U.B.: Pubblicità e informazione agli aventi

    Art. 95 quinquies T.U.B.: Pubblicità e informazione agli aventi

    Art. 95 quinquies T.U.B. – Pubblicita’ e informazione agli aventi diritto.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.

    2. Le comunicazioni previste dall’articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalita’ di presentazione dei reclami previsti all’articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall’articolo 87, comma 1, nonche’ le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

    3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un’intestazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

    4. I reclami e le istanze previsti dall’articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all’articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all’articolo 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un’intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell’atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

    5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell’articolo 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee prevista nel comma 1.”

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  • Art. 175 D.Lgs. 209/2005 – Assicurazione di assistenza

    Art. 175 D.Lgs. 209/2005 – Assicurazione di assistenza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.

    2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.

  • CCNL Bancari: orario 37,30h, smart working e flessibilità

    CCNL Credito e Bancari (ABI)

    In sintesi

    Il CCNL Bancari prevede orario di 37 ore e 30 minuti settimanali, distribuite su 5 giorni (lun-ven). Smart working diffuso (3-4 gg/sett per back office). Flessibilità oraria all’ingresso. Banca ore per straordinari. Sportello pomeridiano in molte banche.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ABI · FABI · First-CISL · Fisac-CGIL · Uilca · UniSin
    Ultimo rinnovo
    23 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2026 (proroga al 31 luglio 2026)
    Platea
    ~270.000 (banche, società finanziarie aderenti ABI)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità
    Orario settimanale 37h30 (37,5 ore)
    Distribuzione 5 giorni × 7h30
    Smart working 3-4 gg/sett (back office)
    Sportello pomeridiano 1-2 pomeriggi/sett (variabile)
    Straordinario +25-50%
    Flessibilità ingresso ±30-60 min
    Pausa pranzo 30-60 min (non retribuita)

    Orario 37h30: uno dei più bassi

    Il CCNL Bancari fissa l’orario standard a 37 ore e 30 minuti settimanali, distribuite su 5 giorni (7h30 al giorno, lun-ven). È tra i più bassi tra i CCNL italiani (dopo Chimica 37h40).

    Per gli sportelli al pubblico: orario tipico 8:30-13:30 + 14:45-17:00 (con 1h15 pausa pranzo).

    Smart working diffuso

    Il settore Bancario è all’avanguardia su smart working:

    • 3-4 giorni/sett da remoto per impiegati back office, consulenti, gestori
    • 1-2 giorni per sportellisti (per attività back office)
    • Strumenti aziendali forniti (PC, smartphone, VPN)
    • Diritto al disconnessione

    Sportello pomeridiano

    Molte banche hanno introdotto lo sportello pomeridiano (es. martedì o giovedì):

    • 1-2 pomeriggi/sett aperti al pubblico (es. 14:45-16:45)
    • Personale a rotazione
    • Indennità pomeridiana €30-50/giorno

    Banca ore e straordinario

    Straordinario: +25% diurno, +50% notturno/festivo. Limite 250h/anno. Banca ore: fino 100h accumulabili come permessi.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere con sportello pomeridiano
    Tizio è 2° liv, 1 pomeriggio/sett a sportello (martedì 14:45-16:45). Indennità €40/pomeriggio × 4,33 sett = €173/mese. Lordo totale: €2.373.
    Caia – QD1 con 4 gg smart working
    Caia (QD1) lavora 4 gg smart working + 1 in ufficio (lun riunione). Strumenti aziendali. Diritto disconnessione dopo 18:30.
    Sempronio – Banca ore 30h
    Sempronio (3° liv) ha accumulato 30h in banca ore (straordinari fine anno fiscale). Fruisce 4 gg di permesso retribuito a gennaio.

    Domande frequenti

    Quante ore alla settimana lavora un bancario?
    37 ore e 30 minuti settimanali, distribuite su 5 giorni (7h30/giorno). È tra i più bassi tra i CCNL italiani. Per turnisti sportello pomeridiano: 1-2 pomeriggi extra/settimana con indennità.
    Lo smart working è diffuso?
    Sì, ampiamente: 3-4 gg/sett per back office, consulenti, gestori. 1-2 gg/sett per sportellisti. Settore all’avanguardia, anche grazie a digitalizzazione.
    Devo fare lo sportello pomeridiano?
    Dipende dall’accordo aziendale. Molte banche hanno introdotto 1-2 pomeriggi/sett di apertura al pubblico, con rotazione tra personale. Indennità €30-50/pomeriggio.
    Cos'è il diritto al disconnessione?
    Diritto del lavoratore in smart working di disconnettersi dagli strumenti di lavoro fuori dall’orario contrattuale. Tipico nel CCNL Bancari: no email/chat dopo 18:30 e weekend.
    Posso rifiutare gli straordinari?
    Sì, salvo emergenze documentate. Il consenso preventivo è normalmente necessario. Limite legale: 250h/anno di straordinario complessivo.
    Lo smart working comporta rimborsi?
    Variabile per banca. Alcune offrono rimborso utenze (€25-50/mese), altre forniscono PC e smartphone aziendali ma senza rimborsi utenze.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree e Quadri, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e smart working, tredicesima, PAI e VAP e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 119 D.Lgs. 42/2004 – (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale)

    Art. 119 D.Lgs. 42/2004 – (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.

    2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.

    ))

  • CCNL Cooperative Sociali: prova fino a 6 mesi (F1)

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali differenzia il periodo di prova per livello: 30 giorni per livelli A-B, 60 giorni per OSS (C), 90 giorni per educatori/infermieri (D), 120 giorni coordinatori (E), 180 giorni per F1 (figure direttive). Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza preavviso ma con retribuzione effettiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per livello
    Livello Periodo prova Profili
    A1, A2 30 giorni Ausiliari
    B1 30 giorni Operatori generici
    C1, C2, C3 60 giorni OSS
    D1, D2, D3 90 giorni Educatori, infermieri
    E1, E2 120 giorni Coordinatori
    F1 180 giorni Responsabili, psicologi, direttori

    Cos'è e come si conta la prova

    Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto in cui datore e lavoratore valutano la reciproca convenienza della prosecuzione. Durante questo periodo il recesso è libero per entrambe le parti.

    Si conta in giorni di calendario di effettivo servizio: ferie, malattia, infortunio sospendono il decorrere della prova (allungandola di pari giornate).

    La prova deve essere scritta nel contratto di assunzione: se manca o è generica, non vale.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza dover motivare:

    • Il datore comunica per iscritto (raccomandata, PEC o consegna a mano)
    • Il lavoratore può dimettersi anche solo a voce (ma per tracciabilità sempre consigliata forma scritta)
    • Si paga solo il periodo effettivamente lavorato
    • Si maturano ratei di tredicesima, ferie e TFR in proporzione

    Il datore non può recedere se le motivazioni sono discriminatorie (gravidanza, motivi sindacali, ecc.): in tal caso il licenziamento è nullo.

    Prova nel D.Lgs. 104/2022 (decreto trasparenza)

    Il D.Lgs. 104/2022 ha introdotto regole nuove sulla prova:

    • Durata proporzionale per tempo determinato: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di contratto, max secondo CCNL
    • Cumulo: non si può ripetere la prova per stesso lavoratore e stesse mansioni
    • Trasparenza: la durata deve essere indicata in modo chiaro nella lettera di assunzione

    Diritti durante la prova

    Anche durante la prova il lavoratore matura tutti gli istituti normativi:

    • Stipendio intero secondo livello
    • Ferie e ROL in ratei (1/12 per mese)
    • Tredicesima in ratei
    • TFR dal primo giorno
    • Contributi INPS/INAIL regolari
    • Diritto alla privacy e tutela contro mobbing/molestie

    Conferma e prosecuzione

    Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto prosegue a tempo indeterminato (o secondo durata contratto a termine) senza necessità di alcuna formalità.

    La conferma esplicita non è obbligatoria: il silenzio vale come conferma. Tuttavia molte cooperative emettono una “lettera di conferma” che ha valore solo dichiarativo.

    Dopo la prova il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo con preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – OSS in prova 60 gg
    Tizio assunto come OSS C1 con prova 60 gg. Al 55° giorno cooperativa comunica recesso (non si è ambientato in équipe). Pagati 55 gg + ratei. Niente preavviso.
    Caia – Educatrice prova interrotta da maternità
    Caia D2 in prova al 30° giorno scopre gravidanza. La prova si sospende per maternità (5 mesi). Rientro: prova riprende da gg 30 a gg 90.
    Sempronio – Responsabile F1 con prova 180 gg
    Sempronio assunto come responsabile RSA F1 con prova 180 gg. Al 5° mese decide di dimettersi (non si trova con la direzione). Recesso immediato senza preavviso.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un OSS?
    60 giorni di calendario (effettivi servizio) per livelli C1-C3 (OSS). Si calcolano sui giorni lavorati: ferie, malattia, infortunio sospendono il decorrere.
    Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, attività sindacale) sempre nullo.
    Maturo ferie e tredicesima durante la prova?
    Sì, dal primo giorno maturi ratei di ferie, ROL, tredicesima e TFR. La contribuzione INPS è piena. Anche permessi L.104 sono concessi.
    Si può ripetere la prova se cambio cooperativa?
    Sì, ogni nuovo rapporto di lavoro ha la sua prova. Ma se torno nella stessa cooperativa per stesse mansioni la prova non può essere ripetuta (cumulo vietato).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 281 D.P.R. 115/2002

    Art. 281 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.

  • Art. 145 D.Lgs. 209/2005 – Proponibilità dell’azione di risarcimento

    Art. 145 D.Lgs. 209/2005 – Proponibilità dell’azione di risarcimento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.

    2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

  • Art. 140 Codice della Navigazione – Nome delle navi maggiori

    Art. 140 Codice della Navigazione – Nome delle navi maggiori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome. Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola del Regno. L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro per le comunicazioni. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

  • CCNL Servizi Ambientali: 13ª, 14ª e premi produttività

    CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale)

    In sintesi

    Il CCNL Servizi Ambientali prevede 14 mensilità: tredicesima a dicembre + quattordicesima a luglio. Premi di Produzione (PdR) negoziati a livello aziendale, detassati al 5% con tetto €3.000. Welfare aziendale (buoni pasto, voucher, polizze) crescente. Conversione PdR in welfare totalmente esente IRPEF.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FISE Assoambiente · Utilitalia · FP-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FIADEL
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2021 (in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Scaduto 31 dicembre 2024 (ultrattivo in attesa rinnovo)
    Platea
    ~90.000 (addetti raccolta rifiuti, autisti compattatori, spazzini, operatori impianti trattamento)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi CCNL Servizi Ambientali
    Voce Valore
    Tredicesima 1 mensilità completa (entro 20 dicembre)
    Quattordicesima 1 mensilità completa (entro 31 luglio)
    Premio di Risultato (PdR) Variabile aziendale
    PdR detassazione Imposta sostitutiva 5%
    Tetto PdR detassato €3.000 (€4.000 con welfare)
    Welfare aziendale Variabile (buoni pasto, voucher, polizze)
    Buoni pasto €5,29-€8/giorno (esenti IRPEF)
    Sussidi straordinari (FASDA) Max €3.000/anno

    Tredicesima a dicembre

    La tredicesima è una mensilità aggiuntiva pari a una retribuzione completa, erogata entro il 20 dicembre. Maturazione 1/12 per mese (almeno 15 giorni).

    Composizione: minimo + contingenza + scatti anzianità + EDR + indennità fisse e continuative.

    Quattordicesima a luglio

    La quattordicesima è erogata entro il 31 luglio. Pari a una mensilità completa. Tradizione del settore (insieme a Edilizia, Tessile, Commercio).

    È particolarmente apprezzata perché aiuta a sostenere le spese estive (ferie).

    Premio di Risultato (PdR)

    Il PdR è variabile collegato a obiettivi:

    • Negoziato a livello aziendale (contratto integrativo)
    • Collegato a indicatori misurabili: % raccolta differenziata, costo per tonnellata, riduzione assenze, sicurezza (zero infortuni)
    • Detassato 5% se contratto depositato ITL
    • Tetto €3.000 lordi annui (€4.000 con quota convertita in welfare)

    Applicabile a lavoratori con reddito ≤ €80.000/anno precedente.

    Welfare aziendale

    Il welfare è in crescita nel settore:

    • Buoni pasto: €5,29/giorno cartacei o €8/giorno elettronici esenti
    • Voucher servizi: asili nido, baby-sitter, anziani
    • Polizza sanitaria: contributo azienda esente fino €3.615/anno
    • Trasporto pubblico: abbonamento pagato esente
    • Beni e servizi liberalità: max €258,23/anno (€600 dal 2024)

    Conversione PdR in welfare: totalmente esente IRPEF, scelta volontaria.

    Sussidi FASDA

    FASDA (Fondo Assistenza Sanitaria Dipendenti Aziende ambientali) eroga anche sussidi straordinari:

    • Spese sanitarie non coperte da SSN/sanità integrativa
    • Spese funebri familiari 1° grado
    • Calamità naturali
    • Studio figli
    • Cure odontoiatriche straordinarie

    Tetto annuo per famiglia: €3.000.

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima + Quattordicesima OE
    Tizio (2A) con stipendio €1.620/mese. Tredicesima dicembre €1.620 + Quattordicesima luglio €1.620 = €3.240 lordi mensilità aggiuntive.
    Caia – PdR autista compattatore
    Caia (3A) riceve PdR €1.200 lordi (obiettivi differenziata raggiunti). Detassato 5% = €60 imposta sostitutiva.
    Sempronio – Conversione PdR in welfare
    Sempronio (5A) PdR €2.500: sceglie convertire €2.000 in voucher servizi + polizza sanitaria. €500 monetari (5% tax). €2.000 totalmente esenti. Risparmio fiscale ~€600.

    Domande frequenti

    Il CCNL Servizi Ambientali prevede la quattordicesima?
    Sì, prevede 14 mensilità: tredicesima a dicembre + quattordicesima a luglio. Ciascuna pari a una retribuzione mensile completa.
    Quanti soldi guadagno con tredicesima e quattordicesima?
    Due mensilità intere extra. Per un operatore 2A (€1.620/mese): €1.620 + €1.620 = €3.240 lordi annui di mensilità aggiuntive (oltre ai 12 mesi base).
    Cos'è il PdR nei Servizi Ambientali?
    Premio di Risultato negoziato aziendalmente, collegato a obiettivi (raccolta differenziata, costo per tonnellata, sicurezza). Detassato 5% se depositato ITL. Tetto €3.000 (€4.000 con welfare). Riservato a redditi ≤ €80.000.
    Posso convertire il PdR in welfare?
    Sì, la conversione è totalmente esente IRPEF (vs 5% tasso ridotto su PdR monetario). Scelta volontaria. Welfare disponibile: voucher servizi, polizze, buoni acquisto, abbonamento trasporti.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 giorni e permessi, maternità, paternità, congedi, malattia, comporto e INAIL e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Servizi Ambientali: maternità, paternità, congedi

    CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale)

    In sintesi

    Per il CCNL Servizi Ambientali la maternità obbligatoria è di 5 mesi al 100% (INPS 80% + integrazione 20%). Paternità 10 gg al 100% dal 2024. Maternità anticipata fino al parto per esposizione a rischi biologici/chimici (raccolta rifiuti). Congedo parentale 9 mesi totali coppia. Allattamento 2h/giorno fino a 1 anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FISE Assoambiente · Utilitalia · FP-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FIADEL
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2021 (in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Scaduto 31 dicembre 2024 (ultrattivo in attesa rinnovo)
    Platea
    ~90.000 (addetti raccolta rifiuti, autisti compattatori, spazzini, operatori impianti trattamento)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi CCNL Servizi Ambientali
    Voce Durata Indennità
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3) 100% (INPS 80% + datore 20%)
    Maternità anticipata rischio biologico/chimico Fino al parto 80% INPS
    Paternità obbligatoria 10 gg (dal 2024) 100%
    Congedo parentale 0-12 anni 9 mesi coppia (max 6 a singolo) 30% INPS (80% primi 3 mesi se entro 6 anni)
    Allattamento (0-12 mesi) 2h/giorno (1h se orario <6h) 100%
    Esonero notturno Gravidanza + 1° anno figlio Mantenimento mansione e retribuzione
    Esonero rifiuti Da inizio gravidanza Spostamento mansione
    Malattia figlio 0-3 anni Illimitata Non retribuita (legge)

    Maternità obbligatoria 5 mesi al 100%

    Il congedo di maternità è di 5 mesi obbligatori:

    • 2 mesi prima del parto
    • 3 mesi dopo il parto
    • O “flessibilizzazione”: 1+4 mesi (su certificato medico)

    L’INPS paga l’80% della retribuzione media; il CCNL integra al 100%.

    Maternità anticipata per rischio biologico

    L’esposizione a rischi biologici (raccolta rifiuti urbani) e rischi chimici (impianti TMB, percolato discarica) è incompatibile con la gravidanza.

    La lavoratrice ha diritto a:

    • Maternità anticipata dalla diagnosi di gravidanza fino al parto (80% INPS)
    • Oppure spostamento mansione verso compiti compatibili (es. ufficio, segreteria operativa)

    Anche esposizione a vibrazioni (autisti compattatori) e movimentazione manuale carichi pesanti sono motivi di maternità anticipata.

    Paternità obbligatoria 10 gg

    Dal 2024 il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi obbligatori di paternità:

    • Retribuzione 100%
    • Da fruire nei 5 mesi successivi al parto
    • Anche frazionabili
    • Indipendenti dal congedo madre

    Congedo parentale fino a 12 anni

    Dopo la maternità obbligatoria entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale:

    • Durata totale coppia: 9 mesi (max 6 a un solo genitore)
    • Fino ai 12 anni del figlio
    • Frazionabile in giorni o ore
    • Indennità INPS al 30% (80% primi 3 mesi se richiesti entro 6 anni)

    Allattamento e protezioni post-parto

    Fino a 1 anno del bambino la madre ha diritto a 2 ore retribuite/giorno per allattamento (1h se orario <6h). Parto plurimo: 4h/giorno (gemelli).

    Esonero da:

    • Lavoro notturno fino a 1 anno del figlio
    • Lavoro con rifiuti urbani indifferenziati (rischio biologico)
    • Movimentazione manuale carichi pesanti
    • Esposizione a vibrazioni

    Le adottive godono delle stesse tutele.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità 10 gg autista
    Tizio (3A) fruisce 10 gg paternità (5 alla nascita + 5 nel mese successivo). Sostituzione organizzata in equipe autisti.
    Caia – Maternità anticipata operatrice ecologica
    Caia (2A) è incinta. Subito maternità anticipata per rischio biologico fino al parto (80% INPS). Poi 5 mesi maternità obbligatoria al 100%. Totale ~11 mesi assenza.
    Sempronio – Allattamento moglie partner
    Sempronio non ha diritto all’allattamento. La moglie (in altro CCNL) fruisce 2h/giorno per 12 mesi.

    Domande frequenti

    La gravidanza è compatibile con la raccolta rifiuti?
    No, il rischio biologico (e talvolta chimico) impedisce la mansione. Dalla diagnosi gravidanza scatta la maternità anticipata fino al parto (80% INPS) o lo spostamento a mansioni compatibili (ufficio, segreteria operativa).
    Quanto dura la maternità obbligatoria?
    5 mesi obbligatori al 100% (2 prima del parto + 3 dopo). Per esposizione rischi biologici/chimici: maternità anticipata fino al parto (80% INPS). Totale possibile ~10-11 mesi assenza.
    Paternità obbligatoria per autisti compattatori?
    Sì, 10 giorni lavorativi al 100% dal 2024. Fruibili nei 5 mesi successivi al parto, anche frazionati. Sostituzione organizzata in equipe per garantire copertura turni.
    L'allattamento si applica al lavoro nei Servizi Ambientali?
    Sì, 2 ore retribuite/giorno fino a 1 anno del figlio. In più esonero fino a 1 anno post-parto da: lavoro notturno, raccolta rifiuti indifferenziati, movimentazione carichi pesanti, esposizione vibrazioni.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 giorni e permessi, 13ª, 14ª e premi produttività, malattia, comporto e INAIL e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 208-bis D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione)

    Art. 208-bis D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'IVASS comunica alla Commissione e all'AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell'articolo 193.

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