Autore: Andrea Marton

  • Art. 50 D.Lgs. 42/2004 – Distacco di beni culturali

    Art. 50 D.Lgs. 42/2004 – Distacco di beni culturali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici , esposti o non alla pubblica vista.

    2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

  • Art. 163 Codice della Navigazione – Cancellazione della nave dal registro di iscrizione

    Art. 163 Codice della Navigazione – Cancellazione della nave dal registro di iscrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La nave è cancellata dal registro d'iscrizione quando:

    a) è perita o si presume perita;

    b) è stata demolita;

    c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità;

    d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo . La nave maggiore è cancellata dalla matricola anche quando ne è stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime. All'atto della cancellazione l'autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti. Della navigabilità della nave

  • Art. 124 Codice della Navigazione – Rilascio dei documenti di abilitazione

    Art. 124 Codice della Navigazione – Rilascio dei documenti di abilitazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'articolo precedente è di competenza del direttore marittimo. Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.

  • Art. 146 Codice della Navigazione – Iscrizione delle navi e dei galleggianti

    Art. 146 Codice della Navigazione – Iscrizione delle navi e dei galleggianti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei- pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi . Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti. ————— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono istituiti, presso gli uffici di cui all'art. 146, primo comma, del codice della navigazione i registri speciali delle navi locate, di seguito denominati "registri speciali", in conformità al modello di cui all'allegato A".

  • Art. 188 Codice della Navigazione – Autorizzazione per scendere a terra

    Art. 188 Codice della Navigazione – Autorizzazione per scendere a terra

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.

  • Art. 267 D.P.R. 115/2002

    Art. 267 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.

  • Art. 210-quater D.Lgs. 209/2005 – (Esclusione dall’area di vigilanza sul gruppo)

    Art. 210-quater D.Lgs. 209/2005 – (Esclusione dall’area di vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l'IVASS può escludere dall'area della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 210 la società con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.

    2. L'IVASS può escludere una società del gruppo dall'area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza sul gruppo oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare tale società rispetto a detti obiettivi.

    3. Le società dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate, presentano un interesse non trascurabile.

    4. Ai fini dell'esclusione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma 2, l'IVASS consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione.

    5. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 2, l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa è situata può chiedere all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa interessata.

    ))

  • CCNL Telecomunicazioni: orario, turni e smart working

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Il CCNL Telecomunicazioni prevede orario di 40 ore settimanali. Per customer care e NOC: turni M/P/N nelle 24 ore con indennità. Per tecnici: orario diurno + reperibilità H24 con indennità. Smart working ampiamente adottato (50-80% del lavoro impiegatizio) con accordo aziendale. Banca ore per straordinari.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni CCNL Telco
    Voce Quantità
    Orario settimanale 40 ore
    Turno notturno (22-6) +25-30%
    Straordinario diurno +25%
    Straordinario festivo/notturno +50%
    Reperibilità tecnica €30-60/giorno (azienda)
    Indennità turno €50-150/mese (turnisti)
    Riposo giornaliero 11h consecutive
    Smart working 1-4 gg/sett (accordo aziendale)

    Orario 40h con flessibilità

    Il CCNL Telco fissa l’orario standard a 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni (lun-ven). Per servizi a turnazione (customer care H24, NOC, reti):

    • Turni M/P/N rotativi
    • Calendari plurisettimanali con media 40h su 4-6 mesi
    • Indennità turno €50-150/mese

    Smart working diffuso

    Il settore Telco è uno dei più avanzati su smart working:

    • 1-4 giorni/settimana da remoto per impiegati e tecnici di back office
    • Accordo aziendale individuale o collettivo
    • Diritto al disconnessione: orario di lavoro definito anche in smart working
    • Strumenti aziendali forniti (PC, smartphone, connessione)
    • Rimborso utenze elettriche/internet: €25-50/mese (se previsto da accordo)

    Customer care e tecnici di intervento: smart working meno applicabile (presenza richiesta).

    Reperibilità tecnica

    Per tecnici di rete e NOC: reperibilità H24 in turnazione:

    • Indennità €30-60/giorno di reperibilità
    • Intervento on-call: retribuito come straordinario (+25% diurno, +50% notturno/festivo)
    • Distanza max dal punto di intervento: 30-50 km (in genere)
    • Risposta entro 30-60 minuti dalla chiamata

    Banca ore

    Le ore di straordinario possono essere accumulate in banca ore (max 80-100h/anno) e fruite come permessi retribuiti. Strumento di flessibilità per gestire picchi (lanci prodotti, manutenzioni straordinarie).

    Casi pratici

    Tizio – Customer care turno P + smart working
    Tizio è B3 customer care. Lavora turno P (14-22) per 4 giorni + 1 giorno smart working. Indennità turno €80/mese + nessuna indennità smart working specifica.
    Caia – Tecnica reperibilità H24
    Caia è B4 tecnica. Reperibilità 1 settimana al mese × €40/giorno × 7 = €280/mese. Più 2 interventi notturni nel mese × 2h × straordinario notturno 50% = ~€55. Totale extra: ~€335.
    Sempronio – Project manager full smart working
    Sempronio è D6, lavora 4 gg smart working + 1 in ufficio. Rimborso utenze €40/mese. Riunioni in videoconferenza. Diritto al disconnessione: no email dopo 19.

    Domande frequenti

    Quante ore alla settimana in Telco?
    40 ore settimanali standard, con flessibilità: smart working 1-4 gg/sett per impiegati e tecnici back office. Per customer care e tecnici di intervento: turni M/P/N con calendari plurisettimanali.
    Lo smart working è obbligatorio?
    No, è facoltativo ma molto diffuso nel settore (50-80% del lavoro impiegatizio). Va definito con accordo aziendale individuale o collettivo. Per customer care e tecnici di intervento: meno applicabile.
    Quanto si guadagna in reperibilità?
    €30-60/giorno di reperibilità (indennità). Più gli interventi on-call retribuiti come straordinario (+25% diurno, +50% notturno/festivo). Un tecnico in reperibilità 1 settimana/mese: ~€280 fissi + interventi.
    Lo smart working comporta rimborsi?
    In molte aziende sì: €25-50/mese per utenze elettriche/internet, fornitura di PC e smartphone aziendali. La connessione internet domestica è spesso fornita gratuitamente con offerte aziendali.
    Posso rifiutare il turno notturno?
    Solo per donne in gravidanza (sempre), genitori con figli fino a 12 anni (se possibili alternative), motivi sanitari documentati. Altrimenti il turno notturno è parte del contratto e va accettato.
    Cosa è il diritto al disconnessione?
    Il diritto del lavoratore in smart working di disconnettersi dagli strumenti di lavoro (email, telefono, piattaforme) fuori dall’orario contrattuale. Va definito nell’accordo aziendale o individuale di smart working.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoferrotranvieri: ferie 28 gg, permessi, festività

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il CCNL Autoferrotranvieri prevede 28 giorni lavorativi di ferie annue (4,67 settimane), 88 ore ROL, 32 ore ex-festività. Permessi retribuiti per eventi familiari + L.104. Le ferie sono pianificate in turnazione concordata con RSU; il datore garantisce 2 settimane consecutive estive. Fruizione entro 18 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Autoferrotranvieri
    Voce Durata
    Ferie annuali 28 giorni lavorativi
    ROL 88 ore (~11 giorni)
    Ex-festività 32 ore (4 giorni)
    Permesso matrimonio 15 giorni di calendario
    Lutto 1° grado 3 giorni
    Lutto 2° grado 1 giorno
    Donazione sangue 1 giorno
    Permessi L. 104 3 gg/mese o 2h/giorno
    Permessi studio (150h) 150h triennio
    Termine fruizione ferie 18 mesi dalla maturazione

    28 giorni di ferie annue

    L’art. 48 del CCNL prevede 28 giorni lavorativi di ferie all’anno (4,67 settimane su 6 giorni; 24 giorni su 5 giorni).

    Le ferie sono irrinunciabili: la monetizzazione è ammessa solo alla cessazione del rapporto.

    La pianificazione è concordata con RSU all’inizio dell’anno: il datore deve garantire 2 settimane consecutive estive a tutti.

    ROL: 88 ore annue

    I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 88 ore annue (~11 giornate), maturazione 7,33h/mese.

    Si possono utilizzare in giornate intere o frazioni. Convertibili in banca ore con maggiorazione del 25%.

    Per il personale viaggiante è frequente l’utilizzo dei ROL per recuperare turni festivi.

    Ex-festività

    Le 4 ex-festività (32 ore complessive):

    • San Giuseppe (19 marzo)
    • Ascensione (40° giorno dopo Pasqua)
    • Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua)
    • SS. Pietro e Paolo (29 giugno)

    Fruibili come permesso retribuito o pagate in busta paga.

    Permessi per eventi familiari

    Permessi retribuiti:

    • Matrimonio: 15 giorni di calendario
    • Lutto coniuge/figli/genitori: 3 giorni
    • Lutto fratelli/nonni/suoceri: 1 giorno
    • Donazione sangue: giornata completa
    • Esami medici: visite con esonero retribuito (certificato)

    Permessi L. 104 e studio

    I lavoratori con L. 104/1992:

    • 3 giorni mensili di permesso retribuito
    • 2 ore al giorno alternative
    • Esonero notturno (su richiesta)

    Permessi studio (150h): nel triennio per scuola serale o università. Frequenza obbligatoria minimo 70%.

    Per il personale viaggiante: i permessi vengono organizzati con la RSU per coprire i turni.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie estive 21 gg autista urbano
    Tizio (autista urbano) chiede 21 gg ferie consecutive ad agosto. RSU + azienda concordano rotazione per garantire servizio. Tizio fruisce 21 gg + 7 gg ferie residue a Natale.
    Caia – L.104 cura madre disabile
    Caia (autista extraurbano) fruisce 3 gg/mese L.104 per madre. Sostituzione organizzata in turno con altro autista. Indennità INPS con anticipo aziendale.
    Sempronio – Permessi studio università
    Sempronio (manutentore) studia ingegneria meccanica. Fruisce 150h permessi studio nel triennio per esami universitari. Frequenza certificata 80%.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano agli autoferrotranvieri?
    28 giorni lavorativi annui (4,67 settimane su 6 giorni). Pianificazione concordata con RSU. Datore garantisce 2 settimane continuative estive. Termine fruizione 18 mesi dalla maturazione.
    Cosa sono i ROL nel CCNL TPL?
    I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 88 ore annue (~11 giorni) di permesso retribuito. Maturazione 7,33h/mese. Fruibili in giorni o ore. Per personale viaggiante, frequente uso per recuperare turni festivi.
    I permessi L.104 sono compatibili con i turni TPL?
    Sì, 3 gg/mese di permesso retribuito (o 2h/giorno alternative). Sostituzione organizzata con altro personale viaggiante. Indennità INPS con anticipo aziendale. Esonero notturno su richiesta.
    Posso studiare con i permessi del CCNL TPL?
    Sì, 150 ore di permessi studio nel triennio (scuola serale, università). Retribuiti al 100% se frequenza certificata ≥70%. Anticipo dal datore con eventuale rimborso INPS. Concordato con RSU per coprire turni.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Credito ABI: aree professionali e Quadri Direttivi

    CCNL Credito e Bancari (ABI)

    In sintesi

    Il CCNL Credito ABI distingue 2 grandi categorie: Aree Professionali (1ª, 2ª, 3ª) per impiegati base e middle, e Quadri Direttivi (QD1, QD2, QD3, QD4) per ruoli di responsabilità. Sopra: Dirigenti (CCNL separato). Le Aree e i Quadri hanno tabelle retributive distinte e tutele specifiche.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ABI · FABI · First-CISL · Fisac-CGIL · Uilca · UniSin
    Ultimo rinnovo
    23 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Scaduta il 31 marzo 2026 – termini sospesi per accordo ABI–sindacati fino al 31 dicembre 2026: fino a quella data si applicano i trattamenti economici e normativi del CCNL 23 novembre 2023
    Platea
    ~270.000 (banche, società finanziarie aderenti ABI)

    Tabella riepilogativa

    Aree e Quadri CCNL Credito
    Categoria Livello Profilo tipo
    Quadri Direttivi QD4 Direttore filiale grande, capo area, project leader
    Quadri Direttivi QD3 Direttore filiale media, vice direttore, gestore corporate
    Quadri Direttivi QD2 Direttore filiale piccola, gestore private senior
    Quadri Direttivi QD1 Gestore private/corporate, capo cassa, vice direttore filiale
    3ª Area 4° livello Operatore qualificato, addetto specializzato, perito tecnico
    3ª Area 3° livello Operatore senior cassa, addetto fido, consulente assicurativo
    3ª Area 2° livello Cassiere, operatore sportello
    3ª Area 1° livello Addetto operazioni base
    2ª Area Impiegati esecutivi (back office)
    1ª Area 1°-2° Ausiliari, custodi, autisti

    Struttura del CCNL Bancari

    Il CCNL Credito ABI si applica a circa 270.000 lavoratori di banche e società finanziarie aderenti ABI. La struttura è organizzata su 2 macro-aree:

    • Aree Professionali (1ª, 2ª, 3ª): impiegati base e middle
    • Quadri Direttivi (QD1-QD4): ruoli di responsabilità con tutele specifiche

    I Dirigenti hanno CCNL separato (CCNL Dirigenti Credito ABI).

    3ª Area: la maggioranza dei bancari

    La 3ª Area raggruppa la maggioranza degli impiegati bancari (operatori sportello, cassieri, addetti fido). Suddivisa in 4 livelli (1°-4°):

    • 1°: addetti base operazioni
    • 2°: cassiere, operatore sportello
    • 3°: operatore senior, addetto fido, consulente
    • 4°: operatore qualificato, perito tecnico

    Avanzamento per scatti automatici di anzianità (ogni 2 anni in alcuni livelli) + valutazione meritocratica.

    Quadri Direttivi: la fascia superiore

    I Quadri Direttivi (QD1-QD4) sono figure di responsabilità tra impiegato e dirigente. Tutele specifiche:

    • Assicurazione professionale
    • Fondo previdenza Quadri (PreviCredit)
    • Indennità di funzione
    • Bonus MBO maggiorati

    Promozione a QD: per valutazione delle competenze, esperienza, risultati. Concorsi interni frequenti.

    1ª e 2ª Area: marginali

    La 1ª Area (ausiliari, custodi, autisti) e 2ª Area (impiegati esecutivi back office) sono fasce marginali, con pochi lavoratori. La maggior parte dell’occupazione bancaria è in 3ª Area e Quadri Direttivi.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere 2° livello 3ª Area
    Tizio è cassiere allo sportello, 2° livello 3ª Area. Stipendio ~€2.200 lordi/mese + indennità maneggio denaro. Passaggio al 3° livello dopo 4 anni di servizio (scatto).
    Caia – Gestore private QD1
    Caia è gestrice private banking, QD1. Stipendio ~€3.200 + indennità Quadro €300 + bonus MBO €4.000 annui. Portafoglio clienti €30M+.
    Sempronio – Direttore filiale QD3
    Sempronio è direttore filiale media, QD3. Stipendio ~€4.000 + indennità di reggenza €500 + MBO €8.000 + benefit auto aziendale. Responsabilità: 15 collaboratori, raccolta €120M.

    Domande frequenti

    Quante aree ha il CCNL Bancari?
    3 Aree Professionali (1ª, 2ª, 3ª) + 4 livelli di Quadri Direttivi (QD1-QD4). I Dirigenti hanno CCNL separato. Maggior parte dell’occupazione: 3ª Area e Quadri.
    Che livello è un cassiere?
    Tipicamente 2° o 3° livello della 3ª Area. Si parte come 1° o 2° livello, si passa al 3° dopo 3-5 anni di servizio (scatto automatico + valutazione).
    Che cos'è un Quadro Direttivo?
    Una figura di responsabilità tra impiegato e dirigente. 4 livelli (QD1-QD4). Esempi: gestore private (QD1), direttore filiale (QD2-QD3), capo area (QD4). Tutele specifiche e bonus maggiorati.
    Come si passa di livello?
    Per scatti automatici di anzianità (ogni 2-4 anni in alcuni livelli) + valutazione meritocratica (concorsi interni, esame competenze). Per Quadri: serve esperienza + valutazione dirigenziale.
    I bancari guadagnano di più degli altri?
    In media sì: stipendi 3ª Area superiori al CCNL Commercio o Logistica. Per Quadri: stipendi competitivi anche con il pubblico. Bonus MBO, welfare, previdenza aggiuntive completano il pacchetto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree e Quadri, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e smart working, tredicesima, PAI e VAP e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 155 Codice della Navigazione – Uso della bandiera

    Art. 155 Codice della Navigazione – Uso della bandiera

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le navi abilitate alla navigazione a norma dell'articolo 149 inalberano la bandiera italiana. Sezione IV Della dismissione di bandiera e della cancellazione dai registri

  • Art. 227-ter D.P.R. 115/2002

    Art. 227-ter D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

    2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell' articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 . Si applica l' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .