Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1325 Codice Civile: Indicazione dei requisiti

    Articolo 1325 Codice Civile: Indicazione dei requisiti

    Art. 1325 c.c. – Indicazione dei requisiti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I requisiti del contratto sono:

    1) l’accordo delle parti;

    2) la causa;

    3) l’oggetto;

    4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

  • Articolo 1326 Codice Civile: Conclusione del contratto

    Articolo 1326 Codice Civile: Conclusione del contratto

    Art. 1326 c.c. Conclusione del contratto

    In vigore

    Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

  • Art. 1327 c.c.: Esecuzione prima della risposta dell’accettante

    Art. 1327 c.c.: Esecuzione prima della risposta dell’accettante

    Art. 1327 c.c. – Esecuzione prima della risposta dell’accettante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.

    L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

  • Art. 1328 Codice Civile: Revoca della proposta e dell’accettazione

    Art. 1328 Codice Civile: Revoca della proposta e dell’accettazione

    Art. 1328 c.c. – Revoca della proposta e dell’accettazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto.

    L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.

  • Art. 1321 Codice Civile: Nozione

    Art. 1321 Codice Civile: Nozione

    Art. 1321 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

    Spiegazione

    Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. È la definizione base dell’istituto: serve l’accordo e un contenuto economicamente valutabile.

    Come funziona e quando si applica

    Da questa nozione discendono i requisiti essenziali (art. 1325: accordo, causa, oggetto, forma quando richiesta). Il contratto vincola le parti con forza di legge (art. 1372). Si distingue dagli atti non patrimoniali (es. matrimonio) e dagli atti unilaterali.

    Esempio pratico

    Una compravendita, una locazione, un appalto sono contratti: nascono dall’accordo delle parti e regolano un rapporto economico.

    Domande frequenti

    Che cos’è un contratto?

    L’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1322 Codice Civile: Autonomia contrattuale

    Articolo 1322 Codice Civile: Autonomia contrattuale

    Art. 1322 c.c. – Autonomia contrattuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

    Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

  • Articolo 1323 Codice Civile: Norme regolatrici dei contratti

    Articolo 1323 Codice Civile: Norme regolatrici dei contratti

    Art. 1323 c.c. – Norme regolatrici dei contratti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

  • Articolo 1318 Codice Civile: Indivisibilità nei confronti degli eredi

    Articolo 1318 Codice Civile: Indivisibilità nei confronti degli eredi

    Art. 1318 c.c. – Indivisibilità nei confronti con gli eredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.

  • Articolo 1319 Codice Civile: Diritto di esigere l’intero

    Articolo 1319 Codice Civile: Diritto di esigere l’intero

    Art. 1319 c.c. – Diritto di esigere l’intero

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.

  • Articolo 1320 Codice Civile: Estinzione parziale

    Articolo 1320 Codice Civile: Estinzione parziale

    Art. 1320 c.c. – Estinzione parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

    La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.

  • Art. 1315 c.c.: Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debit

    Art. 1315 c.c.: Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debit

    Art. 1315 c.c. – Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.

  • Articolo 1316 Codice Civile: Obbligazioni indivisibili

    Articolo 1316 Codice Civile: Obbligazioni indivisibili

    Art. 1316 c.c. – Obbligazioni indivisibili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.