Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Credito e Bancari (ABI)

In sintesi

Nel CCNL ABI le ferie delle aree professionali sono di 20 giorni lavorativi fino a 5 anni di anzianità (22 al 3° livello della 3ª area), 22 da 5 a 10 anni e 25 oltre 10 anni; i quadri direttivi hanno 26 giorni. Si aggiungono i permessi per le ex festività, una giornata annua di riduzione d’orario e, dal 1° luglio 2024, l’orario di 37 ore settimanali.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
ABI · FABI · First-CISL · Fisac-CGIL · Uilca · UniSin
Ultimo rinnovo
23 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
Vigenza
Scaduta il 31 marzo 2026 – termini sospesi per accordo ABI–sindacati fino al 31 dicembre 2026: fino a quella data si applicano i trattamenti economici e normativi del CCNL 23 novembre 2023
Platea
~270.000 (banche, società finanziarie aderenti ABI)

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi – CCNL ABI 23 novembre 2023 (artt. 60, 61, 64, 108)
Voce Quantità
Ferie aree professionali, fino a 5 anni 20 giorni lavorativi (22 per la 3ª area, 4° livello)
Ferie aree professionali, da 5 a 10 anni 22 giorni lavorativi
Ferie aree professionali, oltre 10 anni 25 giorni lavorativi
Ferie quadri direttivi 26 giorni lavorativi
Permessi per ex festività 1 giorno per ogni festività soppressa che cade in un giorno lavorativo (per i quadri direttivi una giornata in meno negli anni 2012-2026)
Riduzione d’orario 1 giornata l’anno, frazionabile fino a un’ora
Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi di calendario

Le ferie si contano sui soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche per chi lavora su quattro o sei giorni (art. 60, comma 10).

Quanti giorni di ferie ha un bancario

Per le aree professionali le ferie crescono con l’anzianità: 20 giorni lavorativi dall’anno successivo all’assunzione fino a 5 anni (22 per la 3ª area, 4° livello retributivo), 22 giorni da oltre 5 a 10 anni, 25 giorni oltre 10 anni. Nell’anno di assunzione spettano 20 giorni in proporzione ai mesi di servizio. I quadri direttivi hanno 26 giorni l’anno (art. 60).

I turni di ferie li fissa l’impresa in tempo utile; solo per particolari esigenze di servizio può dividerle in due periodi, uno dei quali di almeno 15 giorni lavorativi. La malattia o l’infortunio insorti durante le ferie e denunciati subito non si contano come ferie.

Ex festività e riduzione d’orario

Per ogni festività soppressa che cade in un giorno di lavoro ordinario spetta un permesso giornaliero retribuito, da usare tra il 16 gennaio e il 14 dicembre; i permessi non goduti sono pagati entro la fine di febbraio dell’anno dopo, a 1/360 della retribuzione annua per giornata (art. 61). Per i quadri direttivi, negli anni 2012-2026, i permessi sono ridotti di una giornata per finanziare il Fondo per l’occupazione.

Dal 1° luglio 2024 l’orario settimanale è di 37 ore; ogni anno spetta inoltre una giornata di riduzione d’orario, da usare entro l’anno anche frazionata, con un minimo di un’ora (art. 108).

Semifestività e lavoro festivo

Il CCNL non prevede una festività di categoria. Considera semifestivi la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre e il Santo Patrono (per chi lavora il sabato anche la vigilia di Pasqua): in quei giorni la prestazione non supera le 5 ore e lo sportello le 4 ore e 30 minuti (artt. 59 e 115).

Chi lavora in un festivo infrasettimanale riceve la paga oraria maggiorata del 30% oppure, se le esigenze di servizio lo consentono, un permesso corrispondente. Chi lavora nel giorno del riposo settimanale ha il riposo compensativo più la paga oraria maggiorata del 25%; la domenica che non coincide con il riposo settimanale vale il 20% in più (art. 115).

Permessi personali e familiari

Il matrimonio dà diritto a un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, che non si conta nelle ferie. I 3 giorni di permesso della legge 53/2000 spettano anche per il ricovero del figlio, del coniuge o del genitore, per i soli giorni di ricovero (art. 64). I permessi della legge 104/1992 per l’assistenza a familiari disabili si aggiungono alle ferie.

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Casi pratici

Tizio – 3ª area con 12 anni di servizio
Tizio è nella 3ª area professionale con 12 anni di anzianità: ha 25 giorni lavorativi di ferie. A questi si aggiungono i permessi per le ex festività che nell’anno cadono in giorni lavorativi e la giornata annua di riduzione d’orario.
Caia – quadro direttivo
Caia è quadro direttivo: le spettano 26 giorni di ferie l’anno, indipendentemente dall’anzianità. Fino al 2026 i suoi permessi per le ex festività sono ridotti di una giornata, destinata al Fondo per l’occupazione.
Sempronio – ex festività non godute
Sempronio non riesce a usare due permessi per le ex festività entro il 14 dicembre. Non li perde: la banca glieli paga entro la fine di febbraio dell’anno successivo, a 1/360 della retribuzione annua per ciascuna giornata.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie ha un bancario?
Nelle aree professionali 20 giorni lavorativi fino a 5 anni di anzianità (22 al 3° livello della 3ª area), 22 da 5 a 10 anni e 25 oltre 10 anni. I quadri direttivi hanno 26 giorni.
Esiste una festività di categoria per i bancari?
No. Il CCNL prevede invece i semifestivi (vigilia di Ferragosto, vigilia di Natale, 31 dicembre e Santo Patrono), con una prestazione di non più di 5 ore.
Cosa sono i permessi per ex festività?
Un giorno di permesso retribuito per ogni festività soppressa che cade in un giorno lavorativo, da usare tra il 16 gennaio e il 14 dicembre. Quelli non usati sono pagati entro febbraio dell’anno dopo.
Le ferie non godute si possono pagare?
Alla cessazione del rapporto la banca liquida i dodicesimi di ferie maturati e non goduti, a 1/360 della retribuzione annua per giornata (art. 60, comma 12).
Come è pagato il lavoro in un giorno festivo?
Nel festivo infrasettimanale la paga oraria è maggiorata del 30%, oppure si chiede un permesso equivalente. Nel giorno di riposo settimanale spettano il riposo compensativo e una maggiorazione del 25%.
Quante ore settimanali lavora un bancario?
Dal 1° luglio 2024 l’orario è di 37 ore settimanali, di norma dal lunedì al venerdì (art. 108).

Fonti: CCNL ABI 23 novembre 2023, testo coordinato (FABI), artt. 59, 60, 61, 64, 108 e 115. Dati verificati su questa fonte a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree e Quadri, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e smart working, tredicesima, PAI e VAP, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per area e Quadro.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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